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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani– in composizione monocratica- nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Gallo- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al 4009/2023 R.G.A.C.
vertente fra
, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
-attrice-
CONTRO
e , generalizzati in atti;
Controparte_1 Controparte_2
-convenuti contumaci-
conclusioni come da note scritte dell'8.11.2024
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., l'avv. procuratore di se stesso ha Parte_1
convenuto in giudizio e , allegando che, quale procuratore Controparte_1 Controparte_2
antistatario, aveva patrocinato nel procedimento n. 1015/2016 r.g. del Controparte_3
Tribunale di Trani, promosso nei confronti di e . Il predetto Controparte_1 CP_4
procedimento veniva definito con ordinanza del 19.9.2016, con cui e Controparte_1 CP_4
erano condannati “alla rifusione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv.
[...]
dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 1.248,50, di cui euro 48,50 per esborsi, euro 1.200,00 per compensi oltre spese generali, Iva e Cpa”.
Deceduta in data 26.9.2021, l'attrice adduceva di aver constatato che chiamati CP_4
all'eredità della defunta erano il coniuge e il figlio , avverso Controparte_1 Controparte_2
i quali proponeva ricorso ex art. 481 c.c. innanzi al Tribunale di Trani;
all'esito di quel giudizio n. 2724/2021 r.g.V.G. per actio interrogatoria il giudice a verbale di udienza del 3.2.2022
statuiva: “vista la mancata comparizione dei convenuti e dichiara Controparte_1 CP_2
la decadenza degli stessi dal diritto di accettare l'eredità e, quindi, l'estinzione della procedura”.
Poiché la e il non avevano mai inteso provvedere al pagamento delle CP_4 Controparte_1
somme dovute, l'istante ha dedotto che la decadenza degli odierni convenuti dal diritto di accettare l'eredità della de cuius comportava notevole nocumento all'attrice, perché CP_4
mentre il patrimonio personale di è incapiente, nel compendio ereditario della Controparte_1
vi era la quota parte di un bene immobile, pervenuto alla stessa quale erede di CP_4 Per_1
.
[...]
Concludeva chiedendo autorizzare l'attrice, ai sensi dell'art. 524 c.c., all'accettazione dell'eredità di in nome ed in luogo di e , al CP_4 Controparte_1 Controparte_2
solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, limitatamente alla quota di spettanza, fino alla concorrenza del proprio credito pari alla complessiva somma di € 1.680,02, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, con vittoria di spese di lite.
Con decreto del 3.11.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, assegnando alla ricorrente termine per la notifica.
Non si sono costituiti in giudizio i convenuti, che pertanto sono stati dichiarati contumaci.
Su richiesta di parte attrice la causa è stata rinviata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., previa concessione alla ricorrente di termine per note conclusive, all'udienza dell'8.1.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte. A tale udienza la causa è stata assegnata a sentenza ai sensi dell'art.281 sexies, co.3, c.p.c.
La domanda non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 524 c.c. “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
Secondo la giurisprudenza, l'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c., per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunciante, ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia ed a consentirgli d'agire sul patrimonio ereditario;
tale azione ha quindi natura recuperatoria, poiché permette al creditore di soddisfarsi sui beni ereditari che, per il chiamato all'eredità, si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia.
Gli elementi costitutivi della fattispecie sono la chiamata del debitore alla eredità del de cuius e la rinuncia alla eredità da parte del debitore stesso, nonché il danno per il creditore.
L'insussistenza di uno degli elementi costitutivi comporta il rigetto della domanda.
Nel caso di specie, l'attrice non ha provato il presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni […]
facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori" (così Cass., Sez. VI-2, ordinanza n. 8519 del 29 aprile 2016).
È costante, invero (sin da Cass. n. 2394 del 10/08/1974) l'orientamento in forza del quale per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto il solo presupposto di carattere oggettivo, sopra richiamato, non essendo invece necessario anche un profilo soggettivo, ovvero che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato (tanto è vero che la norma specifica che la rinuncia possa essere revocata anche se fatta "senza frode"); né, tanto meno, che siano consapevoli di tale danno i successivi chiamati all'eredità, i quali, a seguito della rinunzia del primo, l'abbiano accettata.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito prova dell'incapienza del patrimonio del debitore, che ha solo allegato in maniera generica, peraltro non può sottacersi che ella risulta creditrice di un credito di importo assai modesto (€1.680,02, oltre interessi e rivalutazione).
Non risulta alcuna prova dell'assenza di titolarità del debitore di beni immobili o di altri beni idonei a soddisfare il debito, e dunque non vi è prova di un danno prevedibile, ossia di fondate ragioni che facciano apparire i beni del debitore insufficienti per la tutela del credito, non potendosi in alcun modo ritenere sufficiente a tal fine il solo deposito dell'atto di precetto notificato al debitore.
L'assenza di prova comporta il rigetto della domanda attorea.
Nulla va statuito in merito alle spese di lite in assenza di costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Emanuela Gallo,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di e , nella controversia n. 4009/2023 r.g., così provvede: Controparte_1 Controparte_2
− rigetta la domanda;
− nulla per le spese.
Trani, così deciso in data 16.1.2025. Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani– in composizione monocratica- nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Gallo- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al 4009/2023 R.G.A.C.
vertente fra
, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
-attrice-
CONTRO
e , generalizzati in atti;
Controparte_1 Controparte_2
-convenuti contumaci-
conclusioni come da note scritte dell'8.11.2024
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., l'avv. procuratore di se stesso ha Parte_1
convenuto in giudizio e , allegando che, quale procuratore Controparte_1 Controparte_2
antistatario, aveva patrocinato nel procedimento n. 1015/2016 r.g. del Controparte_3
Tribunale di Trani, promosso nei confronti di e . Il predetto Controparte_1 CP_4
procedimento veniva definito con ordinanza del 19.9.2016, con cui e Controparte_1 CP_4
erano condannati “alla rifusione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv.
[...]
dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 1.248,50, di cui euro 48,50 per esborsi, euro 1.200,00 per compensi oltre spese generali, Iva e Cpa”.
Deceduta in data 26.9.2021, l'attrice adduceva di aver constatato che chiamati CP_4
all'eredità della defunta erano il coniuge e il figlio , avverso Controparte_1 Controparte_2
i quali proponeva ricorso ex art. 481 c.c. innanzi al Tribunale di Trani;
all'esito di quel giudizio n. 2724/2021 r.g.V.G. per actio interrogatoria il giudice a verbale di udienza del 3.2.2022
statuiva: “vista la mancata comparizione dei convenuti e dichiara Controparte_1 CP_2
la decadenza degli stessi dal diritto di accettare l'eredità e, quindi, l'estinzione della procedura”.
Poiché la e il non avevano mai inteso provvedere al pagamento delle CP_4 Controparte_1
somme dovute, l'istante ha dedotto che la decadenza degli odierni convenuti dal diritto di accettare l'eredità della de cuius comportava notevole nocumento all'attrice, perché CP_4
mentre il patrimonio personale di è incapiente, nel compendio ereditario della Controparte_1
vi era la quota parte di un bene immobile, pervenuto alla stessa quale erede di CP_4 Per_1
.
[...]
Concludeva chiedendo autorizzare l'attrice, ai sensi dell'art. 524 c.c., all'accettazione dell'eredità di in nome ed in luogo di e , al CP_4 Controparte_1 Controparte_2
solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, limitatamente alla quota di spettanza, fino alla concorrenza del proprio credito pari alla complessiva somma di € 1.680,02, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, con vittoria di spese di lite.
Con decreto del 3.11.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, assegnando alla ricorrente termine per la notifica.
Non si sono costituiti in giudizio i convenuti, che pertanto sono stati dichiarati contumaci.
Su richiesta di parte attrice la causa è stata rinviata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., previa concessione alla ricorrente di termine per note conclusive, all'udienza dell'8.1.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte. A tale udienza la causa è stata assegnata a sentenza ai sensi dell'art.281 sexies, co.3, c.p.c.
La domanda non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 524 c.c. “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
Secondo la giurisprudenza, l'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c., per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunciante, ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia ed a consentirgli d'agire sul patrimonio ereditario;
tale azione ha quindi natura recuperatoria, poiché permette al creditore di soddisfarsi sui beni ereditari che, per il chiamato all'eredità, si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia.
Gli elementi costitutivi della fattispecie sono la chiamata del debitore alla eredità del de cuius e la rinuncia alla eredità da parte del debitore stesso, nonché il danno per il creditore.
L'insussistenza di uno degli elementi costitutivi comporta il rigetto della domanda.
Nel caso di specie, l'attrice non ha provato il presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni […]
facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori" (così Cass., Sez. VI-2, ordinanza n. 8519 del 29 aprile 2016).
È costante, invero (sin da Cass. n. 2394 del 10/08/1974) l'orientamento in forza del quale per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto il solo presupposto di carattere oggettivo, sopra richiamato, non essendo invece necessario anche un profilo soggettivo, ovvero che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato (tanto è vero che la norma specifica che la rinuncia possa essere revocata anche se fatta "senza frode"); né, tanto meno, che siano consapevoli di tale danno i successivi chiamati all'eredità, i quali, a seguito della rinunzia del primo, l'abbiano accettata.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito prova dell'incapienza del patrimonio del debitore, che ha solo allegato in maniera generica, peraltro non può sottacersi che ella risulta creditrice di un credito di importo assai modesto (€1.680,02, oltre interessi e rivalutazione).
Non risulta alcuna prova dell'assenza di titolarità del debitore di beni immobili o di altri beni idonei a soddisfare il debito, e dunque non vi è prova di un danno prevedibile, ossia di fondate ragioni che facciano apparire i beni del debitore insufficienti per la tutela del credito, non potendosi in alcun modo ritenere sufficiente a tal fine il solo deposito dell'atto di precetto notificato al debitore.
L'assenza di prova comporta il rigetto della domanda attorea.
Nulla va statuito in merito alle spese di lite in assenza di costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Emanuela Gallo,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di e , nella controversia n. 4009/2023 r.g., così provvede: Controparte_1 Controparte_2
− rigetta la domanda;
− nulla per le spese.
Trani, così deciso in data 16.1.2025. Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo