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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/09/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai n. 1355/2023 e 1536/2023 R.G. promosse da
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. GEBBIA Parte_1 P.IVA_1
ANTONINO
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. GRIMAUDO Controparte_1
DANIELA
APPELLANTE contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
SIGNORELLO MARIA
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante “in via principale - ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è Parte_1 causa si è verificato per fatto e colpa “esclusiva” del sig. conducente dell'autovettura Opel targata CP_2
ET 190 SD, assicurata per la r.c.a. all'epoca del sinistro con - per l'effetto, rigettare Controparte_3 la domanda risarcitoria del sig. perché infondata in fatto ed in diritto;
- condannare, inoltre, CP_2
l'appellato in favore dell'appellante, delle spese, delle competenze e degli onorari di entrambi i CP_2 gradi di giudizio, oltre alle spese generali, ex art. 15 L.P; in via subordinata - ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa “concorrente” del sig. ex art. 1227 c.c., con ogni CP_2 conseguenza risarcitoria connessa e compensazione delle spese di lite. Reitera altresì le conclusioni quale appellato di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 27.11.2023 nel giudizio nr. 1536/2023 R.G. e la responsabilità solidale del ; Controparte_1 per parte appellante : “- in via principale e nel merito, accogliere l'appello Controparte_1 proposto dal avverso la Sentenza n° 141/2023 emessa dal Giudice di Pace di Controparte_1
Marsala Dott.ssa Caterina Tumbiolo a conclusione del giudizio n° 367/2020 R.G., depositata il 2.05.2023 e notificata al il 18.07.2023 per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto,
Controparte_1 rigettare le domande tutte proposte da - disattendere le eccezioni dell'appellante CP_2 Parte_1 nell'atto di appello notificato al il 2/08/2023 in merito alla responsabilità del
Controparte_1 nella causazione del sinistro e per l'effetto, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere CP_1 ascritta al - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
Controparte_1 per parte appelata: “1. Dichiarare l'inammissibilità degli appelli, proposti dagli odierni appellanti per le argomentazioni esposte;
2. Rigettare nel merito i gravami proposti dalla società e dal Parte_1 [...] perchè infondati in fatto e in diritto;
3. Confermare, la Sentenza n. 141/2023, cron.
Controparte_1
1320/2023, rep. 143/2023, emessa dal Giudice di Pace di Marsala in data 28.04.2023; 4. Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi al Giudice di CP_2
Pace di Marsala la chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali Parte_1 subiti dal proprio veicolo (Opel targa ET190SD) in occasione del sinistro verificatosi il
17.12.2018 in via Salemi ), allorché – in fase di uscita dal parcheggio per Controparte_1 immettersi nella circolazione – egli urtava con la parte anteriore della propria autovettura una trave/pilastro di legno del gazebo antistante l'esercizio commerciale della convenuta. L'attore attribuiva l'evento all'asserita irregolarità del manufatto, stante la sporgenza dello stesso rispetto alla linea di parcheggio e l'assenza di catarifrangenti.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la domanda, deducendo la colpa CP_ esclusiva del per imprudenza nella manovra e richiamando la regolare autorizzazione comunale (Provvedimento Unico SUAP n. 176/2018).
L'attore veniva dunque autorizzato a chiamare in causa il , che si Controparte_1 CP_1 costituiva eccependo – in via preliminare – l'inammissibilità della chiamata per tardività (art. 269
c.p.c.) e, nel merito, l'insussistenza di responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., attesa la visibilità del manufatto e l'obbligo di prudenza del conducente in immissione.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 141/2023, accoglieva la domanda risarcitoria, ravvisando responsabilità solidale della e del , e liquidava il Parte_1 Controparte_1 danno in via equitativa in € 2.020,00 oltre interessi. pag. 2/6 Avverso tale decisione ha tempestivamente proposto appello la lamentando Parte_1
– tra l'altro – erronea valutazione delle prove, concorso o esclusiva colpa del danneggiato, irrilevanza della presunta minima sporgenza rispetto alla linea e carenza di prova del danno;
articolato nuove istanze istruttorie (richiesta di CTU e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
Avverso la medesima pronuncia ha proposto appello il , Controparte_1 svolgendo censure sulla tardività della chiamata ex art. 269 c.p.c., sull'erronea applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., sulla piena visibilità del manufatto e sulla condotta imprudente del danneggiato;
eccepiva altresì carenza di prova del quantum.
si è costituito chiedendo il rigetto degli appelli, previa riunione ex art. 335 CP_2
c.p.c., e la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione, i due appelli sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., indi, attesa l'inammissibilità ex art. 345, co. 3, c.p.c. delle istanze istruttorie formulate per la prima volta in grado di appello, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
***
Gli appelli devolvono al Tribunale le censure attinenti alla ricostruzione del fatto e all'applicazione delle norme sostanziali in tema di responsabilità da cose in custodia (art. 2051
c.c.) e di concorso del fatto colposo del danneggiato (art. 1227, comma 1, c.c.). Nel perimetro così tracciato, il giudice d'appello procede a un riesame pieno delle questioni di diritto e a una nuova valutazione del compendio probatorio, fermo il divieto di ammissione di nuove prove e di produzione di nuovi documenti salvo i casi tassativi, preclusione che – come da ordinanza resa all'udienza di precisazione – ha determinato la dichiarata inammissibilità delle istanze istruttorie introdotte soltanto in questa fase (art. 345, comma 3, c.p.c.).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa, salvo che provi il caso fortuito. L'attore è tenuto a provare l'esistenza del danno e il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo;
il custode può andare esente da responsabilità ove dimostri che l'evento si è determinato per un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile, comprensivo anche della condotta del danneggiato ove connotata da efficacia causale esclusiva.
L'art. 1227, comma 1, c.c. impone di tener conto, anche d'ufficio, del concorso colposo del creditore/danneggiato nella produzione dell'evento, fino al punto – in presenza di un comportamento abnorme o imprudente e autonomamente sufficiente – di spezzare il nesso eziologico e di integrare il caso fortuito. Il dovere generale di ragionevole cautela che innerva tale valutazione trova fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
pag. 3/6 In materia di circolazione, poi, l'art. 154 C.d.S. impone, in capo a chi si immette nel flusso, un obbligo qualificato di prudenza e di verifica dell'assenza di pericoli e intralci, dovere che si estende alla considerazione degli ingombri fissi presenti ai margini della carreggiata o in adiacenza agli stalli di sosta.
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez. 6, 03/04/2019, n. 9315, Rv. 653609 - 01).
Nel giudizio ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve allegare e provare che il danno sia stato cagionato dalla 'cosa' in custodia. Tale prova non può esaurirsi nella mera astratta irregolarità amministrativa del manufatto, richiedendosi la dimostrazione del concreto nesso causale tra la cosa e l'evento. Nel caso di ingombri fissi di notevoli dimensioni – come un gazebo con pilastri lignei – il parametro decisivo è la 'visibilità' e 'percepibilità' del pericolo in relazione alle concrete condizioni di tempo e di luogo: qualora l'ostacolo sia agevolmente individuabile e superabile con l'ordinaria diligenza, la condotta del danneggiato che vi collida durante una manovra lenta e controllabile può assumere rilievo causale assorbente.
Nella fattispecie, è pacifico che il sinistro si è verificato durante la manovra di uscita da uno stallo per immissione in carreggiata, in ora serale, con illuminazione pubblica attiva, in un contesto urbano noto all'attore. Le stesse allegazioni attoree e le dichiarazioni rese in interrogatorio, nonché dalla teste , collocano il veicolo dell'attore a distanza di 3–7 Testimone_1 metri dal gazebo prima dell'avvio della manovra, circostanza che denota la piena percezione della presenza dell'ingombro e la possibilità di modulare la traiettoria e l'avanzamento onde evitarne l'urto. Le fotografie versate in atti, ivi comprese quelle tratte da Google Maps prodotte dal restituiscono l'immagine di un manufatto voluminoso, strutturalmente idoneo a CP_1 segnalare la propria presenza per massa e profilo anche indipendentemente da ulteriori presidi rifrangenti.
pag. 4/6 A fronte di tale compendio, l'assunto attoreo di scarsa visibilità dell'ostacolo non trova riscontro oggettivo. Né giova l'asserita assenza, il giorno del sinistro, di strisce catarifrangenti: quand'anche in tesi fossero mancanti, l'angolo/pilastro del gazebo – per dimensione e posizione
– rimaneva perfettamente individuabile e superabile con un minimo di attenzione, tanto più trattandosi di manovra da compiersi a bassissima velocità e con controllo degli spazi laterali.
Invero, colui che si immette nella circolazione provenendo da area di sosta ha l'obbligo di arrestarsi, valutare gli spazi, verificare la presenza di utenti e ostacoli, e procedere con la massima cautela.
Nel caso di specie, la presenza del passaggio a livello chiuso e del flusso veicolare rallentato imponeva, a maggior ragione, una manovra prudente, eventualmente frazionata in più tempi con aggiustamenti millimetrici. L'urto contro lo spigolo esterno del pilastro dimostra, invece, un difetto di controllo della traiettoria e delle distanze laterali, indice di una condotta imprudente causalmente determinante. Il rischio di impatto con un ingombro fisso collocato a margine dello stallo è, in simili condizioni, pienamente prevedibile ed evitabile dal conducente diligente.
Le doglianze attoree circa la sporgenza di alcuni centimetri del gazebo oltre la linea di demarcazione dello stallo e la mancanza di catarifrangenti non incidono sull'esito del giudizio.
Anche a voler ipotizzare una parziale non conformità amministrativa, difetta il nesso causale tra CP_ tale profilo e l'evento, che si è prodotto per l'errata esecuzione della manovra da parte del .
La causa dell'urto non risiede nella cosa in sé, ma nell'uso imprudente dello spazio di manovra da parte del conducente, comportamento che, alla luce dei principi di regolarità causale, si connota per esclusiva efficienza causale, integrando il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. ex multis Cass. 9315/2019).
La testimonianza della sig.ra – pur non inficiata, in diritto, dalla mera parentela Testimone_1 con la parte – non sovverte il quadro sopra delineato. Le oscillazioni sulle distanze (3 o 7 metri) e l'assenza di elementi oggettivi circa la pretesa 'improvvisa' non percepibilità del pilastro, unitamente alla documentazione fotografica e alle allegazioni dello stesso attore di aver 'lasciato spazio' per la manovra, conducono a ritenere che l'urto sia dipeso da difettosa esecuzione della stessa. La credibilità del teste, dunque, non è dirimente, perché anche nella lettura più favorevole all'attore permane la visibilità e prevedibilità del rischio.
Alla stregua dei principi richiamati e delle risultanze acquisite – assorbita ogni ulteriore questione in ordine alla tempestività della chiamata in giudizio del di e CP_1 Controparte_1
CP_ alla prova del danno – deve ritenersi che la condotta del , in quanto imprudente e da sola sufficiente a determinare l'urto contro un ostacolo fisso e visibile, integri il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità dei convenuti-custodi ex art. 2051 c.c., giacché l'urto era agevolmente pag. 5/6 prevedibile e superabile con le normali cautele richieste dalla manovra di immissione (art. 154
C.d.S.); ne consegue la rottura del nesso eziologico fra cosa ed evento, con conseguente rigetto integrale della domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione all'esito complessivo della causa – che vede il rigetto integrale della domanda risarcitoria di parte attrice e l'accoglimento degli appelli CP_ proposti – e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna del alla rifusione in favore degli appellanti in ordine a entrambi i gradi del giudizio, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia applicati i parametri minimi, in ragione della bassa complessità della controversia, della limitata attività istruttoria compiuta e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse degli appellanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, in accoglimento degli appelli proposti da e e in riforma della sentenza impugnata, Parte_1 Controparte_1 contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda risarcitoria proposta da;
CP_2
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_2 Parte_1 del primo grado, che liquida in € 633,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge, e delle spese del grado d'appello, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre
15% spese generali, CPA e IVA come per legge ed € 174,00 per esborsi;
- condanna al pagamento, in favore del , delle CP_2 Controparte_1 spese di lite del primo grado, che liquida in € 633,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge, e delle spese del grado d'appello, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge ed € 174,00 per esborsi.
Così deciso in Marsala, il 29.9.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai n. 1355/2023 e 1536/2023 R.G. promosse da
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. GEBBIA Parte_1 P.IVA_1
ANTONINO
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. GRIMAUDO Controparte_1
DANIELA
APPELLANTE contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
SIGNORELLO MARIA
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante “in via principale - ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è Parte_1 causa si è verificato per fatto e colpa “esclusiva” del sig. conducente dell'autovettura Opel targata CP_2
ET 190 SD, assicurata per la r.c.a. all'epoca del sinistro con - per l'effetto, rigettare Controparte_3 la domanda risarcitoria del sig. perché infondata in fatto ed in diritto;
- condannare, inoltre, CP_2
l'appellato in favore dell'appellante, delle spese, delle competenze e degli onorari di entrambi i CP_2 gradi di giudizio, oltre alle spese generali, ex art. 15 L.P; in via subordinata - ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa “concorrente” del sig. ex art. 1227 c.c., con ogni CP_2 conseguenza risarcitoria connessa e compensazione delle spese di lite. Reitera altresì le conclusioni quale appellato di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 27.11.2023 nel giudizio nr. 1536/2023 R.G. e la responsabilità solidale del ; Controparte_1 per parte appellante : “- in via principale e nel merito, accogliere l'appello Controparte_1 proposto dal avverso la Sentenza n° 141/2023 emessa dal Giudice di Pace di Controparte_1
Marsala Dott.ssa Caterina Tumbiolo a conclusione del giudizio n° 367/2020 R.G., depositata il 2.05.2023 e notificata al il 18.07.2023 per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto,
Controparte_1 rigettare le domande tutte proposte da - disattendere le eccezioni dell'appellante CP_2 Parte_1 nell'atto di appello notificato al il 2/08/2023 in merito alla responsabilità del
Controparte_1 nella causazione del sinistro e per l'effetto, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere CP_1 ascritta al - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
Controparte_1 per parte appelata: “1. Dichiarare l'inammissibilità degli appelli, proposti dagli odierni appellanti per le argomentazioni esposte;
2. Rigettare nel merito i gravami proposti dalla società e dal Parte_1 [...] perchè infondati in fatto e in diritto;
3. Confermare, la Sentenza n. 141/2023, cron.
Controparte_1
1320/2023, rep. 143/2023, emessa dal Giudice di Pace di Marsala in data 28.04.2023; 4. Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi al Giudice di CP_2
Pace di Marsala la chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali Parte_1 subiti dal proprio veicolo (Opel targa ET190SD) in occasione del sinistro verificatosi il
17.12.2018 in via Salemi ), allorché – in fase di uscita dal parcheggio per Controparte_1 immettersi nella circolazione – egli urtava con la parte anteriore della propria autovettura una trave/pilastro di legno del gazebo antistante l'esercizio commerciale della convenuta. L'attore attribuiva l'evento all'asserita irregolarità del manufatto, stante la sporgenza dello stesso rispetto alla linea di parcheggio e l'assenza di catarifrangenti.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la domanda, deducendo la colpa CP_ esclusiva del per imprudenza nella manovra e richiamando la regolare autorizzazione comunale (Provvedimento Unico SUAP n. 176/2018).
L'attore veniva dunque autorizzato a chiamare in causa il , che si Controparte_1 CP_1 costituiva eccependo – in via preliminare – l'inammissibilità della chiamata per tardività (art. 269
c.p.c.) e, nel merito, l'insussistenza di responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., attesa la visibilità del manufatto e l'obbligo di prudenza del conducente in immissione.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 141/2023, accoglieva la domanda risarcitoria, ravvisando responsabilità solidale della e del , e liquidava il Parte_1 Controparte_1 danno in via equitativa in € 2.020,00 oltre interessi. pag. 2/6 Avverso tale decisione ha tempestivamente proposto appello la lamentando Parte_1
– tra l'altro – erronea valutazione delle prove, concorso o esclusiva colpa del danneggiato, irrilevanza della presunta minima sporgenza rispetto alla linea e carenza di prova del danno;
articolato nuove istanze istruttorie (richiesta di CTU e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
Avverso la medesima pronuncia ha proposto appello il , Controparte_1 svolgendo censure sulla tardività della chiamata ex art. 269 c.p.c., sull'erronea applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., sulla piena visibilità del manufatto e sulla condotta imprudente del danneggiato;
eccepiva altresì carenza di prova del quantum.
si è costituito chiedendo il rigetto degli appelli, previa riunione ex art. 335 CP_2
c.p.c., e la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione, i due appelli sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., indi, attesa l'inammissibilità ex art. 345, co. 3, c.p.c. delle istanze istruttorie formulate per la prima volta in grado di appello, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
***
Gli appelli devolvono al Tribunale le censure attinenti alla ricostruzione del fatto e all'applicazione delle norme sostanziali in tema di responsabilità da cose in custodia (art. 2051
c.c.) e di concorso del fatto colposo del danneggiato (art. 1227, comma 1, c.c.). Nel perimetro così tracciato, il giudice d'appello procede a un riesame pieno delle questioni di diritto e a una nuova valutazione del compendio probatorio, fermo il divieto di ammissione di nuove prove e di produzione di nuovi documenti salvo i casi tassativi, preclusione che – come da ordinanza resa all'udienza di precisazione – ha determinato la dichiarata inammissibilità delle istanze istruttorie introdotte soltanto in questa fase (art. 345, comma 3, c.p.c.).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa, salvo che provi il caso fortuito. L'attore è tenuto a provare l'esistenza del danno e il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo;
il custode può andare esente da responsabilità ove dimostri che l'evento si è determinato per un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile, comprensivo anche della condotta del danneggiato ove connotata da efficacia causale esclusiva.
L'art. 1227, comma 1, c.c. impone di tener conto, anche d'ufficio, del concorso colposo del creditore/danneggiato nella produzione dell'evento, fino al punto – in presenza di un comportamento abnorme o imprudente e autonomamente sufficiente – di spezzare il nesso eziologico e di integrare il caso fortuito. Il dovere generale di ragionevole cautela che innerva tale valutazione trova fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
pag. 3/6 In materia di circolazione, poi, l'art. 154 C.d.S. impone, in capo a chi si immette nel flusso, un obbligo qualificato di prudenza e di verifica dell'assenza di pericoli e intralci, dovere che si estende alla considerazione degli ingombri fissi presenti ai margini della carreggiata o in adiacenza agli stalli di sosta.
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez. 6, 03/04/2019, n. 9315, Rv. 653609 - 01).
Nel giudizio ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve allegare e provare che il danno sia stato cagionato dalla 'cosa' in custodia. Tale prova non può esaurirsi nella mera astratta irregolarità amministrativa del manufatto, richiedendosi la dimostrazione del concreto nesso causale tra la cosa e l'evento. Nel caso di ingombri fissi di notevoli dimensioni – come un gazebo con pilastri lignei – il parametro decisivo è la 'visibilità' e 'percepibilità' del pericolo in relazione alle concrete condizioni di tempo e di luogo: qualora l'ostacolo sia agevolmente individuabile e superabile con l'ordinaria diligenza, la condotta del danneggiato che vi collida durante una manovra lenta e controllabile può assumere rilievo causale assorbente.
Nella fattispecie, è pacifico che il sinistro si è verificato durante la manovra di uscita da uno stallo per immissione in carreggiata, in ora serale, con illuminazione pubblica attiva, in un contesto urbano noto all'attore. Le stesse allegazioni attoree e le dichiarazioni rese in interrogatorio, nonché dalla teste , collocano il veicolo dell'attore a distanza di 3–7 Testimone_1 metri dal gazebo prima dell'avvio della manovra, circostanza che denota la piena percezione della presenza dell'ingombro e la possibilità di modulare la traiettoria e l'avanzamento onde evitarne l'urto. Le fotografie versate in atti, ivi comprese quelle tratte da Google Maps prodotte dal restituiscono l'immagine di un manufatto voluminoso, strutturalmente idoneo a CP_1 segnalare la propria presenza per massa e profilo anche indipendentemente da ulteriori presidi rifrangenti.
pag. 4/6 A fronte di tale compendio, l'assunto attoreo di scarsa visibilità dell'ostacolo non trova riscontro oggettivo. Né giova l'asserita assenza, il giorno del sinistro, di strisce catarifrangenti: quand'anche in tesi fossero mancanti, l'angolo/pilastro del gazebo – per dimensione e posizione
– rimaneva perfettamente individuabile e superabile con un minimo di attenzione, tanto più trattandosi di manovra da compiersi a bassissima velocità e con controllo degli spazi laterali.
Invero, colui che si immette nella circolazione provenendo da area di sosta ha l'obbligo di arrestarsi, valutare gli spazi, verificare la presenza di utenti e ostacoli, e procedere con la massima cautela.
Nel caso di specie, la presenza del passaggio a livello chiuso e del flusso veicolare rallentato imponeva, a maggior ragione, una manovra prudente, eventualmente frazionata in più tempi con aggiustamenti millimetrici. L'urto contro lo spigolo esterno del pilastro dimostra, invece, un difetto di controllo della traiettoria e delle distanze laterali, indice di una condotta imprudente causalmente determinante. Il rischio di impatto con un ingombro fisso collocato a margine dello stallo è, in simili condizioni, pienamente prevedibile ed evitabile dal conducente diligente.
Le doglianze attoree circa la sporgenza di alcuni centimetri del gazebo oltre la linea di demarcazione dello stallo e la mancanza di catarifrangenti non incidono sull'esito del giudizio.
Anche a voler ipotizzare una parziale non conformità amministrativa, difetta il nesso causale tra CP_ tale profilo e l'evento, che si è prodotto per l'errata esecuzione della manovra da parte del .
La causa dell'urto non risiede nella cosa in sé, ma nell'uso imprudente dello spazio di manovra da parte del conducente, comportamento che, alla luce dei principi di regolarità causale, si connota per esclusiva efficienza causale, integrando il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. ex multis Cass. 9315/2019).
La testimonianza della sig.ra – pur non inficiata, in diritto, dalla mera parentela Testimone_1 con la parte – non sovverte il quadro sopra delineato. Le oscillazioni sulle distanze (3 o 7 metri) e l'assenza di elementi oggettivi circa la pretesa 'improvvisa' non percepibilità del pilastro, unitamente alla documentazione fotografica e alle allegazioni dello stesso attore di aver 'lasciato spazio' per la manovra, conducono a ritenere che l'urto sia dipeso da difettosa esecuzione della stessa. La credibilità del teste, dunque, non è dirimente, perché anche nella lettura più favorevole all'attore permane la visibilità e prevedibilità del rischio.
Alla stregua dei principi richiamati e delle risultanze acquisite – assorbita ogni ulteriore questione in ordine alla tempestività della chiamata in giudizio del di e CP_1 Controparte_1
CP_ alla prova del danno – deve ritenersi che la condotta del , in quanto imprudente e da sola sufficiente a determinare l'urto contro un ostacolo fisso e visibile, integri il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità dei convenuti-custodi ex art. 2051 c.c., giacché l'urto era agevolmente pag. 5/6 prevedibile e superabile con le normali cautele richieste dalla manovra di immissione (art. 154
C.d.S.); ne consegue la rottura del nesso eziologico fra cosa ed evento, con conseguente rigetto integrale della domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione all'esito complessivo della causa – che vede il rigetto integrale della domanda risarcitoria di parte attrice e l'accoglimento degli appelli CP_ proposti – e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna del alla rifusione in favore degli appellanti in ordine a entrambi i gradi del giudizio, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia applicati i parametri minimi, in ragione della bassa complessità della controversia, della limitata attività istruttoria compiuta e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse degli appellanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, in accoglimento degli appelli proposti da e e in riforma della sentenza impugnata, Parte_1 Controparte_1 contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda risarcitoria proposta da;
CP_2
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_2 Parte_1 del primo grado, che liquida in € 633,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge, e delle spese del grado d'appello, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre
15% spese generali, CPA e IVA come per legge ed € 174,00 per esborsi;
- condanna al pagamento, in favore del , delle CP_2 Controparte_1 spese di lite del primo grado, che liquida in € 633,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge, e delle spese del grado d'appello, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge ed € 174,00 per esborsi.
Così deciso in Marsala, il 29.9.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
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