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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11496/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Parte_1
Gentile; contro
in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv.to Concetta Petrillo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accogliersi la domanda da lui proposta di aggravamento di malattia professionale
e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che, a causa della lavorazione prestata, aveva contratto la malattia professionale indicata in ricorso e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 12 %; per l'effetto condannarsi l' al pagamento dell'indennizzo del danno CP_2 biologico a mezzo della liquidazione della prestazione in capitale, nella misura del 12% o di quella ritenuta dalla CTU, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali.
Esponeva di aver lavorato, a far data dal 28 dicembre 1972 al 31 marzo 1995, presso la SOFER operante, attraverso Società Controparte_3
Finanziarie del Gruppo Breda, nell'ambito del Raggruppamento Ferroviario delle
Partecipazioni Statali.
Premettendo di aver svolto una attività lavorativa di metalmeccanico, svolgendo dal 28.12.72 al 30.11.74 la mansione di carpentiere, dal 1.12.74 al 31.12.76 quella di alesatore, dal 1.1.77 al 30.11.87 quella di allestitore, dal 1.12.87 al 30.11.88 quella di tubista e dal 1.12.88 al 31.3.95 quella di elettricista, evidenziava che lo svolgimento di tali attività aveva determinato una notevole esposizione a sostanze nocive per la rilevante presenza di polveri di amianto, solventi, cloruro di vinile e fumi di saldatura nell'ambiente lavorativo. Dichiarava altresì di aver svolto la propria attività seguendo una turnazione alternata di otto ore giornaliere.
Deduceva che i rischi correlati alla propria attività lavorativa erano stati previsti anche dalla , da tale atto, infatti, emergeva che CP_4 dal ciclo lavorativo, oltre alle esalazioni derivanti dall'amianto si diffondevano fumi di saldatura, di particolato costituito da ferro e ossido di ferro;
sali di cromato di zinco , solventi come toluolo, xilolo, alcool propilico, butilico e isobutilico.
Evidenziava, inoltre, che da un verbale di ispezione dell' del lavoro Persona_1 del 18.10.1989 presso la SOFER era emerso che tutte le sostanze nocive ristagnavano nell'ambiente di lavoro, attesa la mancanza di adeguati sistemi di aspirazione. Da tale verbale era emerso altresì che nella medesima azienda per le attività svolte dal ricorrente si era fatto largo uso di fibre di amianto.
Dichiarava che per i motivi evidenziati, a seguito di sottili ispessimenti pleurici a lui riscontrati, in data 24.5.2011 inoltrava all' l' apposita domanda per CP_2 ottenere il riconoscimento della natura professionale della propria malattia, che veniva dall'odierno resistente quantificata nella misura del 2%.
Deduceva che in data 10.5.2022 aveva inoltrato domanda di aggravamento all' poiché il suo stato di salute si era aggravato notevolmente, attesa la CP_2 proliferazione di numerosi ispessimenti micronodulari e a placche, con calcificazioni contestuali della pleura costale d'ambo i lati e della pleura diaframmatica, di un micronodulo di 7 mm a ridosso del decorso inferiore della scissura interlobare di destra. Evidenziava che dalla spirometria da lui effettuata gli veniva diagnosticata una sindrome disventilatoria di tipo misto a prevalente carattere restrittivo di grado moderato.
Esponeva che in data 11.7.2022 l' confermava la precedente CP_2 valutazione con postumi in misura del 2%, pertanto in data 19.1.2023 aveva impugnato il precedente provvedimento, chiedendo il riconoscimento dei postumi in misura del 12%. Deduceva che in data 23.3.2023 l' confermava CP_2 nuovamente la propria valutazione. Deduceva, infine, a sostegno della propria tesi, di essere affetto da broncopneumopatia cronica con associata grave sindrome restrittiva severa correlata all'esposizione ad amianto, e che per tale patologia la propria capacità lavorativa era ridotta in misura del 12%.
In data 18.1.2024, l' ritualmente costituitasi, deduceva la correttezza e CP_2 regolarità del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 27/09/2024 veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e nella medesima sede veniva affidato l'incarico di CTU al dottor . Per_2
Espletata la CTU, dopo lo scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.pc., la causa veniva così decisa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di malattia professionale, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 ( T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), prevedeva nella sua originaria formulazione che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprendesse tutte le patologie contratte nell'esercizio e a causa delle CP_2 attività lavorative riportate nelle tabelle allegate.
Su tale impianto normativo è intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevedeva l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali anche per le malattie diverse da quelle ricomprese nell'indicata tabella e di cui era comunque provata la causa di lavoro.
Orbene, in tal caso: “ le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% “(art. 74 T.u. 1124/1965). Tale impianto normativo è stato modificato successivamente dal D.Lgs. 38/2000, che, per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, ha previsto all' art. 13 un indennizzo per il danno biologico, che riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%.
Tale indennizzo, dunque, è rapportato al grado di inabilità accertato e per le menomazioni inferiori al 16% è erogato in capitale, mentre per quelle pari o superiori al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Occorre altresì precisare che l'accertamento della natura professionale di una malattia varia a seconda che essa sia o meno prevista dalle apposite tabelle.
Se la malattia è “tabellata” è configurabile una presunzione di eziologia professionale della stessa, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' ; mentre laddove rilevi una malattia non tabellata, “la prova del nesso CP_2 causale è a carico del lavoratore” (Cassazione civile sez. lav., sent. n. 20769 del
05/09/2017).
La prova fornita dal lavoratore, in tale ultimo caso, deve essere valutata: “in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” ( Cassazione civile sez. lav., n.
21021 08/10/2007).
Nel caso di specie, come emerge dalla relazione peritale resa nel corso del presente giudizio, a cui ci si riporta per relationem, il CTU incaricato ha dichiarato che il ricorrente , presenta “minute placche pleuriche con associata iniziale/piccola (centimetrica) area “a vetro smerigliato” e bronchiectasie limitate
a due segmenti del lobo polmonare sinistro cui si associano ispessimenti nodulari pleurici” .
Nella medesima relazione è altresì riportato che: “ Si tratta di un quadro clinico
a tipo placche pleuriche che per la loro localizzazione diaframmatica è tipica dell'esposizione all'amianto e rappresenta attualmente la più frequente e spesso l'unica alterazione documentabile in soggetti esposti all'asbesto.Le placche pleuriche (pleural plaques) interessano esclusivamente la pleura parietale
(diaframmatica compresa), sono di norma multiple, bilaterali, talvolta simmetriche, hanno estensione e spessore variabili, risparmiano apici e seni costofrenici e possono calcificare.Per quanto specificamente attiene al rapporto tra esposizione all'asbesto e placche pleuriche è unanimemente riconosciuto che detta patologia è strettamente correlata all'inquinante ambientale.”; evidenziando altresì che “ Nel caso di specie la patologia che risulta dalla documentazione sanitaria (ripetesi alquanto frammentaria e non recente) evidenzia la presenza di “ispessimenti pleurici bilaterali” causalmente ascrivibili alla attività lavorativa svolta ed inquadrabili al codice 331 di cui alle tabelle del
Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000; codice che nel caso di specie può essere riportato alla misura massima ovvero del cinque per cento (5%)(danno anatomico a tipo: placche pleuriche in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”.
Dunque, alla luce di tale perizia, da cui emergono precisi e concreti dati obiettivi sorretti da una esauriente motivazione logica e tecnica, pur essendo ravvisabile un nesso causale tra le patologie del ricorrente e le condizioni di lavoro descritte dallo stesso, in assenza di ripercussioni funzionali rilevanti, non è possibile riconoscere una invalidità permanente superiore alla percentuale del 5%.
Pertanto, l'invalidità permanente determinata dalla malattia professionale del ricorrente è inferiore alla misura minima indennizzabile dall'ente assicuratore
Alla luce delle suesposte ragioni, non avendo raggiunto il ricorrente una percentuale di invalidità rilevante, la domanda va dunque rigettata.
Considerata la diversa posizione delle parti e l' esigenza di tutela del ricorrente, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., effettuata con un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
PQM
- Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di consulenz a tecnica a carico dell' CP_2
Così deciso in data22 /05/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11496/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Parte_1
Gentile; contro
in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv.to Concetta Petrillo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accogliersi la domanda da lui proposta di aggravamento di malattia professionale
e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che, a causa della lavorazione prestata, aveva contratto la malattia professionale indicata in ricorso e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 12 %; per l'effetto condannarsi l' al pagamento dell'indennizzo del danno CP_2 biologico a mezzo della liquidazione della prestazione in capitale, nella misura del 12% o di quella ritenuta dalla CTU, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali.
Esponeva di aver lavorato, a far data dal 28 dicembre 1972 al 31 marzo 1995, presso la SOFER operante, attraverso Società Controparte_3
Finanziarie del Gruppo Breda, nell'ambito del Raggruppamento Ferroviario delle
Partecipazioni Statali.
Premettendo di aver svolto una attività lavorativa di metalmeccanico, svolgendo dal 28.12.72 al 30.11.74 la mansione di carpentiere, dal 1.12.74 al 31.12.76 quella di alesatore, dal 1.1.77 al 30.11.87 quella di allestitore, dal 1.12.87 al 30.11.88 quella di tubista e dal 1.12.88 al 31.3.95 quella di elettricista, evidenziava che lo svolgimento di tali attività aveva determinato una notevole esposizione a sostanze nocive per la rilevante presenza di polveri di amianto, solventi, cloruro di vinile e fumi di saldatura nell'ambiente lavorativo. Dichiarava altresì di aver svolto la propria attività seguendo una turnazione alternata di otto ore giornaliere.
Deduceva che i rischi correlati alla propria attività lavorativa erano stati previsti anche dalla , da tale atto, infatti, emergeva che CP_4 dal ciclo lavorativo, oltre alle esalazioni derivanti dall'amianto si diffondevano fumi di saldatura, di particolato costituito da ferro e ossido di ferro;
sali di cromato di zinco , solventi come toluolo, xilolo, alcool propilico, butilico e isobutilico.
Evidenziava, inoltre, che da un verbale di ispezione dell' del lavoro Persona_1 del 18.10.1989 presso la SOFER era emerso che tutte le sostanze nocive ristagnavano nell'ambiente di lavoro, attesa la mancanza di adeguati sistemi di aspirazione. Da tale verbale era emerso altresì che nella medesima azienda per le attività svolte dal ricorrente si era fatto largo uso di fibre di amianto.
Dichiarava che per i motivi evidenziati, a seguito di sottili ispessimenti pleurici a lui riscontrati, in data 24.5.2011 inoltrava all' l' apposita domanda per CP_2 ottenere il riconoscimento della natura professionale della propria malattia, che veniva dall'odierno resistente quantificata nella misura del 2%.
Deduceva che in data 10.5.2022 aveva inoltrato domanda di aggravamento all' poiché il suo stato di salute si era aggravato notevolmente, attesa la CP_2 proliferazione di numerosi ispessimenti micronodulari e a placche, con calcificazioni contestuali della pleura costale d'ambo i lati e della pleura diaframmatica, di un micronodulo di 7 mm a ridosso del decorso inferiore della scissura interlobare di destra. Evidenziava che dalla spirometria da lui effettuata gli veniva diagnosticata una sindrome disventilatoria di tipo misto a prevalente carattere restrittivo di grado moderato.
Esponeva che in data 11.7.2022 l' confermava la precedente CP_2 valutazione con postumi in misura del 2%, pertanto in data 19.1.2023 aveva impugnato il precedente provvedimento, chiedendo il riconoscimento dei postumi in misura del 12%. Deduceva che in data 23.3.2023 l' confermava CP_2 nuovamente la propria valutazione. Deduceva, infine, a sostegno della propria tesi, di essere affetto da broncopneumopatia cronica con associata grave sindrome restrittiva severa correlata all'esposizione ad amianto, e che per tale patologia la propria capacità lavorativa era ridotta in misura del 12%.
In data 18.1.2024, l' ritualmente costituitasi, deduceva la correttezza e CP_2 regolarità del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 27/09/2024 veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e nella medesima sede veniva affidato l'incarico di CTU al dottor . Per_2
Espletata la CTU, dopo lo scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.pc., la causa veniva così decisa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di malattia professionale, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 ( T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), prevedeva nella sua originaria formulazione che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprendesse tutte le patologie contratte nell'esercizio e a causa delle CP_2 attività lavorative riportate nelle tabelle allegate.
Su tale impianto normativo è intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevedeva l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali anche per le malattie diverse da quelle ricomprese nell'indicata tabella e di cui era comunque provata la causa di lavoro.
Orbene, in tal caso: “ le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% “(art. 74 T.u. 1124/1965). Tale impianto normativo è stato modificato successivamente dal D.Lgs. 38/2000, che, per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, ha previsto all' art. 13 un indennizzo per il danno biologico, che riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%.
Tale indennizzo, dunque, è rapportato al grado di inabilità accertato e per le menomazioni inferiori al 16% è erogato in capitale, mentre per quelle pari o superiori al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Occorre altresì precisare che l'accertamento della natura professionale di una malattia varia a seconda che essa sia o meno prevista dalle apposite tabelle.
Se la malattia è “tabellata” è configurabile una presunzione di eziologia professionale della stessa, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' ; mentre laddove rilevi una malattia non tabellata, “la prova del nesso CP_2 causale è a carico del lavoratore” (Cassazione civile sez. lav., sent. n. 20769 del
05/09/2017).
La prova fornita dal lavoratore, in tale ultimo caso, deve essere valutata: “in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” ( Cassazione civile sez. lav., n.
21021 08/10/2007).
Nel caso di specie, come emerge dalla relazione peritale resa nel corso del presente giudizio, a cui ci si riporta per relationem, il CTU incaricato ha dichiarato che il ricorrente , presenta “minute placche pleuriche con associata iniziale/piccola (centimetrica) area “a vetro smerigliato” e bronchiectasie limitate
a due segmenti del lobo polmonare sinistro cui si associano ispessimenti nodulari pleurici” .
Nella medesima relazione è altresì riportato che: “ Si tratta di un quadro clinico
a tipo placche pleuriche che per la loro localizzazione diaframmatica è tipica dell'esposizione all'amianto e rappresenta attualmente la più frequente e spesso l'unica alterazione documentabile in soggetti esposti all'asbesto.Le placche pleuriche (pleural plaques) interessano esclusivamente la pleura parietale
(diaframmatica compresa), sono di norma multiple, bilaterali, talvolta simmetriche, hanno estensione e spessore variabili, risparmiano apici e seni costofrenici e possono calcificare.Per quanto specificamente attiene al rapporto tra esposizione all'asbesto e placche pleuriche è unanimemente riconosciuto che detta patologia è strettamente correlata all'inquinante ambientale.”; evidenziando altresì che “ Nel caso di specie la patologia che risulta dalla documentazione sanitaria (ripetesi alquanto frammentaria e non recente) evidenzia la presenza di “ispessimenti pleurici bilaterali” causalmente ascrivibili alla attività lavorativa svolta ed inquadrabili al codice 331 di cui alle tabelle del
Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000; codice che nel caso di specie può essere riportato alla misura massima ovvero del cinque per cento (5%)(danno anatomico a tipo: placche pleuriche in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”.
Dunque, alla luce di tale perizia, da cui emergono precisi e concreti dati obiettivi sorretti da una esauriente motivazione logica e tecnica, pur essendo ravvisabile un nesso causale tra le patologie del ricorrente e le condizioni di lavoro descritte dallo stesso, in assenza di ripercussioni funzionali rilevanti, non è possibile riconoscere una invalidità permanente superiore alla percentuale del 5%.
Pertanto, l'invalidità permanente determinata dalla malattia professionale del ricorrente è inferiore alla misura minima indennizzabile dall'ente assicuratore
Alla luce delle suesposte ragioni, non avendo raggiunto il ricorrente una percentuale di invalidità rilevante, la domanda va dunque rigettata.
Considerata la diversa posizione delle parti e l' esigenza di tutela del ricorrente, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., effettuata con un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
PQM
- Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di consulenz a tecnica a carico dell' CP_2
Così deciso in data22 /05/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio