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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/05/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9229 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi SInori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9229 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFATTO Parte_1 C.F._1
MARINELLA MARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MEZZANOGLIO MARCO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
contrariis rejectis,
NEL MERITO
“Pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
- Affidare, ex art. 337 quater c.c., i figli minori in via esclusiva alla madre presso cui avranno la
residenza anagrafica e la dimora abituale, con previsione, ex art. 337 quater c. 3, c.c., che la stessa
possa assumere, in via esclusiva, anche tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori;
- Disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale già
incaricato;
- Disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio di
Neuropsichiatria infantile (NPI)/ Psicologia dell'Età evolutiva già incaricato;
- Disporre la prosecuzione della presa in carico del SI. da parte del Controparte_1
SER.D e/o del Centro di Salute Mentale competente;
- Disporre indagini e/o la presa in carico da parte dei Servizi Sociali dell'attuale nucleo familiare
del SI. (composto dalla cognata SI.ra , dalle minori CP_1 Parte_2 Per_1
e );
[...] Persona_2
- Disporre la temporanea sospensione degli incontri tra i minori , e ed Per_3 Per_4 Per_5
il padre, stante il disagio dei bambini e l'inadeguatezza e assenza di collaborazione del genitore, disponendone, sin d'ora, l'eventuale ripresa, ove gli stessi lo desiderino ed il loro stato emotivo lo
consenta, in luogo neutro ed alla presenza degli operatori, secondo tempi e modalità ritenute
opportune da parte dei Servizi e dell'Ill.mo Tribunale, e, in ogni caso, solo previa effettiva
partecipazione da parte del padre ai percorsi di sostegno, cure e/o controlli eventualmente a lui
prescritti dal Tribunale presso il SER.D e /o il CSM;
- Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento dei figli minori, sino a che gli CP_1
stessi non diverranno economicamente autosufficienti, versando alla SI.ra , Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00 (€ 200,00 per
ciascun figlio), o quella che l'Ill.mo Tribunale riterrà idonea, somma da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici ISTAT;
con decorrenza dalla domanda giudiziale;
- Disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate e/o necessitate e comunque documentate,
secondo i criteri di cui al Protocollo di Intesa sulle spese per i figli del Tribunale di Torino in data
15.06.2016; con decorrenza dalla domanda giudiziale;
- Confermare che la SI.ra trattenga il 100% dell'assegno unico per i figli minori;
Pt_1
In ogni caso, disporre che, in caso di affidamento esclusivo alla madre, tutti i contributi pubblici, in
generale, e l'assegno unico, in particolare, per i figli siano erogati integralmente alla stessa”.
Per parte convenuta: “ In via principale
a) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
b) Disporre l'affidamento condiviso dei minori , e . Per_3 Per_4 Per_5
c) Disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale già
incaricato.
d) Disporre che i minori possano incontrare il padre secondo le modalità individuate dai Servizi
Sociali ovvero ritenute più opportune dall'Ill. mo Tribunale all'esito di idonea C.T.U.
e) Disporre che il signor sia chiamato a contribuire al mantenimento dei figli in misura CP_1
di € 210,00 mensili (€ 70,00 per ciascun figlio) ovvero differente importo, se del caso anche superiore, ritenuto di giustizia alla luce dell'esperenda istruttoria, incrementabile annualmente
secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, sportive, ricreative, necessarie ovvero preventivamente concordate e,
comunque, sempre documentate.
Disporre che l'assegno unico per i minori sia percepito in egual misura da entrambi i genitori.
Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio Parte_3 Controparte_1
concordatario in NICHELINO (TO) in data 01/09/2018.
Dal matrimonio sono nati tre figli, , il 14.01.2012, , il 09.10.2015 e , il Per_3 Per_4 Per_5
7/9/2019.
Con ricorso depositato in data 10/05/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_3
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
In data 11/10/2023 si costituiva in giudizio il signor , istando Controparte_1
anch'egli per la pronuncia della separazione.
Avanti al Giudice Istruttore si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Giudice delegato, all'udienza del 13/11/2023, sentiva le parti e, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti.
In data 4.12.2023 venivano assunti i provvedimenti temporanei.
Venivano poi acquisite relazioni aggiornate da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età
evolutiva ed escussi i testi ammessi.
All'udienza del 27/02/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151
co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
L'ascolto della minore , ultradodicenne, appare, nel caso in esame, superfluo alla luce di Per_3
quanto dalla stessa già riferito ai servizi incaricati da questo Tribunale.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da meriti accoglimento. Parte_1
Va, invero, rilevato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del
22/03/2017, conf. Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Nella fattispecie in esame, risulta provato che il sig. abbia posto in essere ripetuti atti di CP_1
violenza nei confronti della moglie, anche a causa della sua dipendenza da sostanze stupefacenti.
Oltre alle denunce sporte dalla ricorrente, che hanno dato seguito a procedimento penale per maltrattamenti in famiglia (RGNR 16137/2022), i testimoni escussi in data 12.4.2024 hanno confermato le circostanze allegate dalla ricorrente. In particolare, i testi (madre della Testimone_1
ricorrente) e hanno confermato l'episodio del 24.6.2022 che ha poi portato Testimone_2
all'inserimento della signora con i minori in comunità protetta. In tale data la ricorrente Pt_1
proponeva al marito di andare a vedere i fuochi di San Giovanni con sua sorella ed i bambini;
cosa che fecero rientrando a Nichelino verso le 23,30 circa. La SI.ra unitamente ai figli ed alla Pt_1
sorella, decideva di rimanere ancora un po' di tempo nella piazza del paese;
il convenuto rientrava a casa da solo. Poiché il figlio chiedeva di andare a dormire dalla nonna materna, la signora Per_4
contattava la madre con cui si accordava in tal senso. Lasciato , faceva rientro a casa con Per_4
gli altri due figli. Al suo arrivo il chiedeva spiegazioni sull'assenza del secondogenito e CP_1
investiva di domande su dove fossero stati e con chi. La ricorrente, per evitare di discutere, si recava nella camera da letto ove veniva raggiunta dal marito che la aggrediva fisicamente alle spalle, le lanciava il telefono in testa, la faceva cadere a terra, cercando di colpirla con calci e pugni.
Successivamente, la ricorrente contattava la madre, SI.ra a cui chiedeva di Testimone_1
raggiungerla immediatamente per aiutarla ad allontanarsi temendo per l'incolumità sua e dei minori.
Il SI. faceva resistenza, urlava che nessuno sarebbe uscito da quella casa, che i figli CP_1
erano i suoi, chiudeva a chiave il portone e nascondere le chiavi. All'arrivo della SI.ra Tes_1
faceva rientrare in casa solo il piccolo . La ricorrente si affacciava alla finestra della camera Per_4
per poter parlare con i suoi familiari, ma l'uomo chiudeva le imposte e, facendolo, colpiva la moglie sulla schiena. Nel mentre urlava alla suocera ed alla cognata di allontanarsi. Solo successivamente permetteva alla moglie e ai figli di uscire dall'abitazione con un borsone, preparato in fretta e furia,
e ciò che avevano addosso. Continuava ad inveire contro l'auto della suocera, dicendo “spostati prima che ammazzo pure a te”; e ancora: “questa non è una minaccia ma una promessa, ti faccio sparire una figlia”, e persino “non sono come gli altri io faccio i fatti”.
La ricorrente si recava quindi presso la Caserma dei Carabinieri di Nichelino e, successivamente, al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Croce di Moncalieri ove sia lei che i minori venivano refertati e sentiti dalle Operatrici sanitarie ed, in un secondo momento, dalle Forze dell'Ordine chiamate dal nosocomio.
Il giorno dopo, l'intero nucleo veniva trasferito presso l' ove i minori Controparte_2
venivano ricoverati per alcuni giorni.
Alle dimissioni, in data 28.06.22, attivati i servizi sociali, la ricorrente ed i figli venivano collocati in struttura protetta.
Alla luce di ciò non può che ritenersi provato che la causa della separazione sia da rinvenirsi nelle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal signor CP_1
di talché la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente
[...]
deve trovare accoglimento.
Sull'affidamento dei minori e sul diritto di visita del padre
Deve essere in questa sede confermato l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre,
come già disposto con ordinanza del 4.12.2023.
Nonostante i tentativi fatti dai servizi incaricati, egli non ha dimostrato di essere collaborativo e di avere effettivamente a cuore il benessere dei figli. I servizi sociali hanno infatti riferito come il padre non si sia presentato agli incontri stabiliti, come si sia presentato senza costanza ai luoghi neutri (comunicando l'impossibilità a partecipare il giorno stesso ed a ridosso dell'incontro) e come non abbia preso contatti con il SERD, allegando non meglio specificati impedimenti di lavoro.
La figlia ha dichiarato di non voler più avere rapporti con il padre, mentre i fratelli minori Per_3
hanno partecipato agli incontri in luogo neutro anche se , in alcune occasioni, non vi ha Per_4
preso parte dichiarando di non voler incontrare il padre (cfr relazioni educatori depositate in data
24.10.2024). Il sig. prosegue la sua relazione con la sorella della ricorrente da cui ha avuto una figlia. CP_1
In assenza di mutamenti rispetto a quanto già considerato all'epoca dell'adozione dell'ordinanza citata, la stessa deve dunque essere confermata in punto affidamento.
Conseguentemente, deve essere anche confermato il collocamento dei minori presso la madre.
Quanto alle visite tra il padre ed i minori, deve disporsi che gli incontri in luogo neutro possano proseguire come da ordinanza del 4.12.2023 solamente laddove il padre si sottoponga ad idonei controlli presso il SERD.
Deve, infine, essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare dei minori da parte dei
Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva sino a che ciò si renda necessario nell'interesse dei minori
Sul contributo al mantenimento dei figli.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la capacità lavorativa del convenuto e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 600 euro mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie.
La sig.ra vive in casa in affitto con un canone di euro 690,00, lavora a tempo Pt_1
indeterminato con un guadagno di euro 1280 circa mensili (su 12 mensilità-cfr mod 730/24).
Il sig. , come emerge dalle relazioni dei servizi sociali, risulta sempre impegnato in CP_1
attività lavorative. Egli, nonostante l'invito del giudice delegato del 18.11.2024 a depositare entro l'udienza di precisazione delle conclusioni documentazione reddituale aggiornata, nulla ha depositato, impedendo dunque a questo Tribunale di poter verificare, nell'interesse dei minori, i suoi redditi effettivi. Considerata dunque la sua capacità lavorativa del convenuto ed i suoi continui e pressanti impegni di lavoro, unitamente al fatto che il mantenimento diretto grava interamente in capo alla madre, deve disporsi che egli contribuisca al mantenimento dei figli con la somma indicata di euro 600 mensili (euro 200 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
Spese di lite Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile
(scaglione da 26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà
della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito in capo al signor . CP_1 Controparte_1
AFFIDA i figli in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla medesima Parte_1
altresì le decisioni di maggior importanza per i minori e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare i figli in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei
Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali tenuto conto del supremo interesse dei minori, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, l'accertamento delle proprie condizioni personali anche presso il e la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché CP_3
per intrattenere con i figli una frequentazione regolare.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare dei minori da parte dei Servizi sociali e di sino a che ciò si renda necessario nell'interesse dei minori. Controparte_4
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie
(spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4.252,50 (di cui € 850,50
per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00
per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi SInori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9229 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFATTO Parte_1 C.F._1
MARINELLA MARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MEZZANOGLIO MARCO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
contrariis rejectis,
NEL MERITO
“Pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
- Affidare, ex art. 337 quater c.c., i figli minori in via esclusiva alla madre presso cui avranno la
residenza anagrafica e la dimora abituale, con previsione, ex art. 337 quater c. 3, c.c., che la stessa
possa assumere, in via esclusiva, anche tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori;
- Disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale già
incaricato;
- Disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio di
Neuropsichiatria infantile (NPI)/ Psicologia dell'Età evolutiva già incaricato;
- Disporre la prosecuzione della presa in carico del SI. da parte del Controparte_1
SER.D e/o del Centro di Salute Mentale competente;
- Disporre indagini e/o la presa in carico da parte dei Servizi Sociali dell'attuale nucleo familiare
del SI. (composto dalla cognata SI.ra , dalle minori CP_1 Parte_2 Per_1
e );
[...] Persona_2
- Disporre la temporanea sospensione degli incontri tra i minori , e ed Per_3 Per_4 Per_5
il padre, stante il disagio dei bambini e l'inadeguatezza e assenza di collaborazione del genitore, disponendone, sin d'ora, l'eventuale ripresa, ove gli stessi lo desiderino ed il loro stato emotivo lo
consenta, in luogo neutro ed alla presenza degli operatori, secondo tempi e modalità ritenute
opportune da parte dei Servizi e dell'Ill.mo Tribunale, e, in ogni caso, solo previa effettiva
partecipazione da parte del padre ai percorsi di sostegno, cure e/o controlli eventualmente a lui
prescritti dal Tribunale presso il SER.D e /o il CSM;
- Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento dei figli minori, sino a che gli CP_1
stessi non diverranno economicamente autosufficienti, versando alla SI.ra , Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00 (€ 200,00 per
ciascun figlio), o quella che l'Ill.mo Tribunale riterrà idonea, somma da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici ISTAT;
con decorrenza dalla domanda giudiziale;
- Disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate e/o necessitate e comunque documentate,
secondo i criteri di cui al Protocollo di Intesa sulle spese per i figli del Tribunale di Torino in data
15.06.2016; con decorrenza dalla domanda giudiziale;
- Confermare che la SI.ra trattenga il 100% dell'assegno unico per i figli minori;
Pt_1
In ogni caso, disporre che, in caso di affidamento esclusivo alla madre, tutti i contributi pubblici, in
generale, e l'assegno unico, in particolare, per i figli siano erogati integralmente alla stessa”.
Per parte convenuta: “ In via principale
a) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
b) Disporre l'affidamento condiviso dei minori , e . Per_3 Per_4 Per_5
c) Disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale già
incaricato.
d) Disporre che i minori possano incontrare il padre secondo le modalità individuate dai Servizi
Sociali ovvero ritenute più opportune dall'Ill. mo Tribunale all'esito di idonea C.T.U.
e) Disporre che il signor sia chiamato a contribuire al mantenimento dei figli in misura CP_1
di € 210,00 mensili (€ 70,00 per ciascun figlio) ovvero differente importo, se del caso anche superiore, ritenuto di giustizia alla luce dell'esperenda istruttoria, incrementabile annualmente
secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, sportive, ricreative, necessarie ovvero preventivamente concordate e,
comunque, sempre documentate.
Disporre che l'assegno unico per i minori sia percepito in egual misura da entrambi i genitori.
Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio Parte_3 Controparte_1
concordatario in NICHELINO (TO) in data 01/09/2018.
Dal matrimonio sono nati tre figli, , il 14.01.2012, , il 09.10.2015 e , il Per_3 Per_4 Per_5
7/9/2019.
Con ricorso depositato in data 10/05/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_3
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
In data 11/10/2023 si costituiva in giudizio il signor , istando Controparte_1
anch'egli per la pronuncia della separazione.
Avanti al Giudice Istruttore si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Giudice delegato, all'udienza del 13/11/2023, sentiva le parti e, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti.
In data 4.12.2023 venivano assunti i provvedimenti temporanei.
Venivano poi acquisite relazioni aggiornate da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età
evolutiva ed escussi i testi ammessi.
All'udienza del 27/02/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151
co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
L'ascolto della minore , ultradodicenne, appare, nel caso in esame, superfluo alla luce di Per_3
quanto dalla stessa già riferito ai servizi incaricati da questo Tribunale.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da meriti accoglimento. Parte_1
Va, invero, rilevato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del
22/03/2017, conf. Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Nella fattispecie in esame, risulta provato che il sig. abbia posto in essere ripetuti atti di CP_1
violenza nei confronti della moglie, anche a causa della sua dipendenza da sostanze stupefacenti.
Oltre alle denunce sporte dalla ricorrente, che hanno dato seguito a procedimento penale per maltrattamenti in famiglia (RGNR 16137/2022), i testimoni escussi in data 12.4.2024 hanno confermato le circostanze allegate dalla ricorrente. In particolare, i testi (madre della Testimone_1
ricorrente) e hanno confermato l'episodio del 24.6.2022 che ha poi portato Testimone_2
all'inserimento della signora con i minori in comunità protetta. In tale data la ricorrente Pt_1
proponeva al marito di andare a vedere i fuochi di San Giovanni con sua sorella ed i bambini;
cosa che fecero rientrando a Nichelino verso le 23,30 circa. La SI.ra unitamente ai figli ed alla Pt_1
sorella, decideva di rimanere ancora un po' di tempo nella piazza del paese;
il convenuto rientrava a casa da solo. Poiché il figlio chiedeva di andare a dormire dalla nonna materna, la signora Per_4
contattava la madre con cui si accordava in tal senso. Lasciato , faceva rientro a casa con Per_4
gli altri due figli. Al suo arrivo il chiedeva spiegazioni sull'assenza del secondogenito e CP_1
investiva di domande su dove fossero stati e con chi. La ricorrente, per evitare di discutere, si recava nella camera da letto ove veniva raggiunta dal marito che la aggrediva fisicamente alle spalle, le lanciava il telefono in testa, la faceva cadere a terra, cercando di colpirla con calci e pugni.
Successivamente, la ricorrente contattava la madre, SI.ra a cui chiedeva di Testimone_1
raggiungerla immediatamente per aiutarla ad allontanarsi temendo per l'incolumità sua e dei minori.
Il SI. faceva resistenza, urlava che nessuno sarebbe uscito da quella casa, che i figli CP_1
erano i suoi, chiudeva a chiave il portone e nascondere le chiavi. All'arrivo della SI.ra Tes_1
faceva rientrare in casa solo il piccolo . La ricorrente si affacciava alla finestra della camera Per_4
per poter parlare con i suoi familiari, ma l'uomo chiudeva le imposte e, facendolo, colpiva la moglie sulla schiena. Nel mentre urlava alla suocera ed alla cognata di allontanarsi. Solo successivamente permetteva alla moglie e ai figli di uscire dall'abitazione con un borsone, preparato in fretta e furia,
e ciò che avevano addosso. Continuava ad inveire contro l'auto della suocera, dicendo “spostati prima che ammazzo pure a te”; e ancora: “questa non è una minaccia ma una promessa, ti faccio sparire una figlia”, e persino “non sono come gli altri io faccio i fatti”.
La ricorrente si recava quindi presso la Caserma dei Carabinieri di Nichelino e, successivamente, al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Croce di Moncalieri ove sia lei che i minori venivano refertati e sentiti dalle Operatrici sanitarie ed, in un secondo momento, dalle Forze dell'Ordine chiamate dal nosocomio.
Il giorno dopo, l'intero nucleo veniva trasferito presso l' ove i minori Controparte_2
venivano ricoverati per alcuni giorni.
Alle dimissioni, in data 28.06.22, attivati i servizi sociali, la ricorrente ed i figli venivano collocati in struttura protetta.
Alla luce di ciò non può che ritenersi provato che la causa della separazione sia da rinvenirsi nelle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal signor CP_1
di talché la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente
[...]
deve trovare accoglimento.
Sull'affidamento dei minori e sul diritto di visita del padre
Deve essere in questa sede confermato l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre,
come già disposto con ordinanza del 4.12.2023.
Nonostante i tentativi fatti dai servizi incaricati, egli non ha dimostrato di essere collaborativo e di avere effettivamente a cuore il benessere dei figli. I servizi sociali hanno infatti riferito come il padre non si sia presentato agli incontri stabiliti, come si sia presentato senza costanza ai luoghi neutri (comunicando l'impossibilità a partecipare il giorno stesso ed a ridosso dell'incontro) e come non abbia preso contatti con il SERD, allegando non meglio specificati impedimenti di lavoro.
La figlia ha dichiarato di non voler più avere rapporti con il padre, mentre i fratelli minori Per_3
hanno partecipato agli incontri in luogo neutro anche se , in alcune occasioni, non vi ha Per_4
preso parte dichiarando di non voler incontrare il padre (cfr relazioni educatori depositate in data
24.10.2024). Il sig. prosegue la sua relazione con la sorella della ricorrente da cui ha avuto una figlia. CP_1
In assenza di mutamenti rispetto a quanto già considerato all'epoca dell'adozione dell'ordinanza citata, la stessa deve dunque essere confermata in punto affidamento.
Conseguentemente, deve essere anche confermato il collocamento dei minori presso la madre.
Quanto alle visite tra il padre ed i minori, deve disporsi che gli incontri in luogo neutro possano proseguire come da ordinanza del 4.12.2023 solamente laddove il padre si sottoponga ad idonei controlli presso il SERD.
Deve, infine, essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare dei minori da parte dei
Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva sino a che ciò si renda necessario nell'interesse dei minori
Sul contributo al mantenimento dei figli.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la capacità lavorativa del convenuto e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 600 euro mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie.
La sig.ra vive in casa in affitto con un canone di euro 690,00, lavora a tempo Pt_1
indeterminato con un guadagno di euro 1280 circa mensili (su 12 mensilità-cfr mod 730/24).
Il sig. , come emerge dalle relazioni dei servizi sociali, risulta sempre impegnato in CP_1
attività lavorative. Egli, nonostante l'invito del giudice delegato del 18.11.2024 a depositare entro l'udienza di precisazione delle conclusioni documentazione reddituale aggiornata, nulla ha depositato, impedendo dunque a questo Tribunale di poter verificare, nell'interesse dei minori, i suoi redditi effettivi. Considerata dunque la sua capacità lavorativa del convenuto ed i suoi continui e pressanti impegni di lavoro, unitamente al fatto che il mantenimento diretto grava interamente in capo alla madre, deve disporsi che egli contribuisca al mantenimento dei figli con la somma indicata di euro 600 mensili (euro 200 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
Spese di lite Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile
(scaglione da 26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà
della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito in capo al signor . CP_1 Controparte_1
AFFIDA i figli in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla medesima Parte_1
altresì le decisioni di maggior importanza per i minori e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare i figli in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei
Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali tenuto conto del supremo interesse dei minori, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, l'accertamento delle proprie condizioni personali anche presso il e la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché CP_3
per intrattenere con i figli una frequentazione regolare.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare dei minori da parte dei Servizi sociali e di sino a che ciò si renda necessario nell'interesse dei minori. Controparte_4
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie
(spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4.252,50 (di cui € 850,50
per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00
per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento