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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 6 febbraio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 92 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Parte_1 Pt_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al
Corso XVIII Agosto, n.46 ope legis domicilia;
APPELLANTE
E
e eredi di CP_1 CP_2 Persona_1
rappresentate e difese, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv.to Angelo Di Santo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Policoro, alla via Cavour n.1;
APPELLATE
E
e Controparte_3 Controparte_4
APPELLATE OGGETTO: Riconoscimento dei benefici ex Legge n.210/92. Appello avverso la sentenza n.345/2024 del 14 maggio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in riforma della sentenza impugnata, respingere, previo rinnovo della CTU, la domanda azionate con il ricorso di primo grado, spese del doppio grado vinte”;
Per le appellate:
Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello, con vittoria delle spese del doppio grado, con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 14 maggio 2024 il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ritenuta la legittimazione passiva del convenuto, accoglieva, Parte_1
all'esito di CTU medico legale, la domanda azionata dalle due ricorrenti, quali eredi di
, deceduta il 5 novembre 2015, e, per l'effetto, dichiarava il diritto Persona_1
delle medesime ricorrenti all'indennizzo ex lege n.210/92, oltre accessori, ritenendo provata la sussistenza del nesso causale, in termini concausali, tra l'infezione da HCV ed il decesso della de cuis.
Avverso la suddetta pronuncia, con atto depositato il 18 giugno 2024, proponeva appello il , in persona del contestando le Parte_1 CP_5
conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato in primo grado e recepite dal primo giudice, concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza collegiale di discussione con decreto del 27 giugno
2024 ai sensi dell'art.435 c.p.c., si costituivano tempestivamente nel giudizio di gravame e nella qualità, con memoria depositata in CP_2 CP_1
data 10 luglio 2024 per l'udienza del6 febbraio 2025. Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte decideva la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, quindi, respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito verranno esplicitate.
Deve preliminarmente rilevarsi, quanto alla questione della titolarità passiva, che la stessa è, come affermato dal primo giudice, infondata, sussistendo la legittimazione del convenuto sia in sede amministrativa che giudiziaria (Cass.sez. lav. Parte_1
n.21703/2009; Sezioni Unite n.12538/2011, Sez. 6 ordinanza n.29311 del 28.12.2011).
In termini generali, va precisato che hanno diritto all'indennizzo ai sensi della legge n.210/92 le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a seguito di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria;
vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero, vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere;
persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o di emoderivati sia periodiche che occasionali.
I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo devono presentare domanda al
[...]
entro cinque anni per le infezioni HIV. Parte_1
La Suprema Corte con la sentenza n.7553/2012 del 15.5.2012 ha, infatti, precisato che la responsabilità del per i contagi da sangue infetto è di tipo Parte_1
extracontrattuale con la conseguenza che il diritto al risarcimento di prescrive in cinque anni non essendo ipotizzabili figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione come accadrebbe se il comportamento ministeriale venisse qualificato come epidemia colposa o lesioni colpose plurime. Tale durata non muta quando l'erede agisce jure hereditatis: il danno, infatti, è lo stesso che spettava al danneggiato e, quindi, ne conserva le medesime caratteristiche, anche sotto il profilo della prescrizione e del relativo termine.
Diversa è, invece, la situazione del danno jure proprio quando causa della lesione non
è più il contagio, ma il decesso del danneggiato: il comportamento del Ministero diventa penalmente qualificabile come omicidio colposo con la conseguenza che il diritto jure proprio dell'erede si prescrive nel termine decennale proprio di tale reato.
Il dies a quo del termine di prescrizione per presentare la domanda di indennizzo al decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione Parte_1
clinica, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
Fatte queste brevi considerazioni di portata generale, va detto che nel caso in esame il primo giudice ha affermato la sussistenza del nesso causale tra l'infezione da HCV ed il decesso della de cuius, risalente al 5 novembre 2015 all'esito delle conclusioni cui è pervenuto il CTU dr. specialista in Patologia clinica, Medicina Persona_2
Trasfusionale e Igiene e Medicina preventiva, la quale nel suo elaborato peritale ha posto in luce che l'infezione da HCV aveva determinato una forma di epatopatia steatosica severa non alcolica sfociata in cirrosi, che a sua volta, insieme con l'epatopatia steatosica di grado severo, aveva determinato un disordine della coagulazione pro-emorragico che, associato ad una situazione di IRC in sindrome epato-renale, aveva causato l'evento emorragico responsabile dell'arresto cardiaco per perdita di volume ematico ed il successivo exitus.
A fronte delle risultanze della CTU resa nel giudizio di primo grado e integralmente condivise dal primo giudice, i rilievi di segno contrario contenuti nell'atto di appello del non sono di significativà tale da indurre il Collegio a dare Parte_1
ingresso ad una nuova consulenza, in quanto l'evento emorragico presentato in data 4 novembre 2015 al Pronto Soccorso era associato ad una situazione di IRC in sindrome epato-renale, tale da determinare un'insufficienza cardiaca per perdita di volume ematico ed il successivo exitus. Il CTU nominato in primo grado ha posto in luce come la causa della rettorragia acuta e la mancata coagulazione del campione agli esami della coagulazione fossero associati, in particolare, la seconda all'epatopatia cronica, e che tra le complicanze di quest'ultima e della cirrosi epatica, secondo la letteratura scientifica, vi sono l'emorragia del tratto intestinale e la sindrome epato-renale.
La all'atto del ricovero del 4 novembre 2015 non presentava segni neurologici Per_1
di lato, i toni cardiaci erano ritmici ed era in buon compenso emodinamico. Il MV era normale e presente in tutto l'ambito polmonare, l'addome trattabile e non dolente alla palpazione, presentava, invece, feci miste a sangue vivo, cute pallida era dispnoica e la diuresi era assente.
L'appello, quindi, va respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022 – scaglione fino ad euro 26.000,00- parametro medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 92 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso dal , in persona del nei confronti di Parte_1 CP_5
e nonché di e , CP_2 CP_1 Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza n.354/2024 del 14 maggio 2024 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore di e CP_2 CP_1
in solido tra loro e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato
[...]
anticipo, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro
3.966,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato da versarsi, ai sensi dell'aet.13, comma 1 quater, del DPR
n.115/2002.
Potenza, 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 6 febbraio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 92 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Parte_1 Pt_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al
Corso XVIII Agosto, n.46 ope legis domicilia;
APPELLANTE
E
e eredi di CP_1 CP_2 Persona_1
rappresentate e difese, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv.to Angelo Di Santo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Policoro, alla via Cavour n.1;
APPELLATE
E
e Controparte_3 Controparte_4
APPELLATE OGGETTO: Riconoscimento dei benefici ex Legge n.210/92. Appello avverso la sentenza n.345/2024 del 14 maggio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in riforma della sentenza impugnata, respingere, previo rinnovo della CTU, la domanda azionate con il ricorso di primo grado, spese del doppio grado vinte”;
Per le appellate:
Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello, con vittoria delle spese del doppio grado, con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 14 maggio 2024 il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ritenuta la legittimazione passiva del convenuto, accoglieva, Parte_1
all'esito di CTU medico legale, la domanda azionata dalle due ricorrenti, quali eredi di
, deceduta il 5 novembre 2015, e, per l'effetto, dichiarava il diritto Persona_1
delle medesime ricorrenti all'indennizzo ex lege n.210/92, oltre accessori, ritenendo provata la sussistenza del nesso causale, in termini concausali, tra l'infezione da HCV ed il decesso della de cuis.
Avverso la suddetta pronuncia, con atto depositato il 18 giugno 2024, proponeva appello il , in persona del contestando le Parte_1 CP_5
conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato in primo grado e recepite dal primo giudice, concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza collegiale di discussione con decreto del 27 giugno
2024 ai sensi dell'art.435 c.p.c., si costituivano tempestivamente nel giudizio di gravame e nella qualità, con memoria depositata in CP_2 CP_1
data 10 luglio 2024 per l'udienza del6 febbraio 2025. Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte decideva la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, quindi, respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito verranno esplicitate.
Deve preliminarmente rilevarsi, quanto alla questione della titolarità passiva, che la stessa è, come affermato dal primo giudice, infondata, sussistendo la legittimazione del convenuto sia in sede amministrativa che giudiziaria (Cass.sez. lav. Parte_1
n.21703/2009; Sezioni Unite n.12538/2011, Sez. 6 ordinanza n.29311 del 28.12.2011).
In termini generali, va precisato che hanno diritto all'indennizzo ai sensi della legge n.210/92 le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a seguito di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria;
vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero, vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere;
persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o di emoderivati sia periodiche che occasionali.
I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo devono presentare domanda al
[...]
entro cinque anni per le infezioni HIV. Parte_1
La Suprema Corte con la sentenza n.7553/2012 del 15.5.2012 ha, infatti, precisato che la responsabilità del per i contagi da sangue infetto è di tipo Parte_1
extracontrattuale con la conseguenza che il diritto al risarcimento di prescrive in cinque anni non essendo ipotizzabili figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione come accadrebbe se il comportamento ministeriale venisse qualificato come epidemia colposa o lesioni colpose plurime. Tale durata non muta quando l'erede agisce jure hereditatis: il danno, infatti, è lo stesso che spettava al danneggiato e, quindi, ne conserva le medesime caratteristiche, anche sotto il profilo della prescrizione e del relativo termine.
Diversa è, invece, la situazione del danno jure proprio quando causa della lesione non
è più il contagio, ma il decesso del danneggiato: il comportamento del Ministero diventa penalmente qualificabile come omicidio colposo con la conseguenza che il diritto jure proprio dell'erede si prescrive nel termine decennale proprio di tale reato.
Il dies a quo del termine di prescrizione per presentare la domanda di indennizzo al decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione Parte_1
clinica, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
Fatte queste brevi considerazioni di portata generale, va detto che nel caso in esame il primo giudice ha affermato la sussistenza del nesso causale tra l'infezione da HCV ed il decesso della de cuius, risalente al 5 novembre 2015 all'esito delle conclusioni cui è pervenuto il CTU dr. specialista in Patologia clinica, Medicina Persona_2
Trasfusionale e Igiene e Medicina preventiva, la quale nel suo elaborato peritale ha posto in luce che l'infezione da HCV aveva determinato una forma di epatopatia steatosica severa non alcolica sfociata in cirrosi, che a sua volta, insieme con l'epatopatia steatosica di grado severo, aveva determinato un disordine della coagulazione pro-emorragico che, associato ad una situazione di IRC in sindrome epato-renale, aveva causato l'evento emorragico responsabile dell'arresto cardiaco per perdita di volume ematico ed il successivo exitus.
A fronte delle risultanze della CTU resa nel giudizio di primo grado e integralmente condivise dal primo giudice, i rilievi di segno contrario contenuti nell'atto di appello del non sono di significativà tale da indurre il Collegio a dare Parte_1
ingresso ad una nuova consulenza, in quanto l'evento emorragico presentato in data 4 novembre 2015 al Pronto Soccorso era associato ad una situazione di IRC in sindrome epato-renale, tale da determinare un'insufficienza cardiaca per perdita di volume ematico ed il successivo exitus. Il CTU nominato in primo grado ha posto in luce come la causa della rettorragia acuta e la mancata coagulazione del campione agli esami della coagulazione fossero associati, in particolare, la seconda all'epatopatia cronica, e che tra le complicanze di quest'ultima e della cirrosi epatica, secondo la letteratura scientifica, vi sono l'emorragia del tratto intestinale e la sindrome epato-renale.
La all'atto del ricovero del 4 novembre 2015 non presentava segni neurologici Per_1
di lato, i toni cardiaci erano ritmici ed era in buon compenso emodinamico. Il MV era normale e presente in tutto l'ambito polmonare, l'addome trattabile e non dolente alla palpazione, presentava, invece, feci miste a sangue vivo, cute pallida era dispnoica e la diuresi era assente.
L'appello, quindi, va respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022 – scaglione fino ad euro 26.000,00- parametro medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 92 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso dal , in persona del nei confronti di Parte_1 CP_5
e nonché di e , CP_2 CP_1 Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza n.354/2024 del 14 maggio 2024 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore di e CP_2 CP_1
in solido tra loro e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato
[...]
anticipo, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro
3.966,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato da versarsi, ai sensi dell'aet.13, comma 1 quater, del DPR
n.115/2002.
Potenza, 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)