Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 2190/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
17/01/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2190 del R.G. per l'anno 2020,
- avente ad oggetto: Indebito promossa
Da
, con l'avv. Vincenzo Accardo Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Resistente Contumace
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale convenuto a trattenere la somma di € 361,92, somma che l'ente ha trattenuto sull'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2019 liquidata in misura di € 1.988,57.
Eccepisce l'illegittimità della trattenuta non comprendendosi la causale e che, in ogni caso, l'indennità di disoccupazione anche se pagata in unica soluzione serve a coprire un arco di tempo pari a sei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, con
L regolarmente evocato in giudizio non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la CP_1 sua contumacia all'udienza del 24/03/2021.
La domanda dovrà essere accolta.
L'illegittimità della trattenuta applicata deriva dal fatto che l'importo dell'indennità è inferiore a quello che è considerato il c.d. "minimo vitale", considerando quanto percepito dalla ricorrente nell'anno 2019 (cfr. Cass. 18755/2013: "Ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto - ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - la parte residua").
In tal senso depone anche Cass. sez. L. n 9001/2003: “In tema di indebito CP_ previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art
2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne' incide su di esso l'art 6 comma 11 quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153”.
Pertanto, il ricorso va accolto, resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
Le spese legali seguono la soccombenza, e tenuto conto della tenuità della causa e della serialità, vengono liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l alla restituzione della trattenuta CP_1 operata di € 361,92, oltre accessori come per legge dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 650,00 oltre CP_1 accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 19/01/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo