Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 09/06/2025, n. 11137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11137 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11137/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01983/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2022, proposto da
Edizioni Gec S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Diemmecom Società Editoriale S.r.l., Teleuropa S.r.l., Gruppo Adn Italia S.r.l., Radio Tele International S.r.l., Esperia Tv S.r.l., Telespazio Tv S.r.l., Media Sc, Canale 14 S.r.l., Telitalia Media Production, Digiesse S.p.A., non costituite in giudizio;
Pluriservices S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Caglianone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Canale Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Romolo Portinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sette Gold Unipersonale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Romolo Portinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Radio Video Calabria 99 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Gianfranco Minicò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
News&Com S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Rossignoli ed Emiliano Fasulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Emiliano Fasulo in Roma, viale dei Parioli n. 27;
per l'annullamento
della determinazione emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali in data 23 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la graduatoria degli idonei relativamente al “Bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell'area tecnica n. 16 – Calabria”, nonché della graduatoria alla stessa allegata e della successiva determina (e relativa graduatoria) conseguente alla prima, emessa dallo stessa Direzione Generale in data 19 gennaio 2022, di approvazione della graduatoria stilata in esito alla seduta pubblica del 17 gennaio 2022, contenente l'indicazione dei fornitori utilmente collocati per l'accesso alla fase di negoziazione di cui all'articolo 7 del bando di selezione, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, di Pluriservices S.r.l., di Canale Italia S.r.l., Sette Gold Unipersonale S.r.l., di News&Com S.r.l. e di Radio Video Calabria 99 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe la Società ricorrente ha impugnato la graduatoria degli idonei relativamente al “Bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 16 – Calabria”;
- si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e le Società controinteressate riportate in epigrafe;
Rilevato che:
- con atto dei difensori della ricorrente depositato in giudizio il 10 febbraio 2025, successivamente alla fissazione del ricorso all’udienza straordinaria dell’11 aprile 2025 ed alla sua assegnazione al relatore, è stata dichiarata la ““sopravvenuta carenza di interesse” alla coltivazione del ricorso, essendo intervenute, nelle more, nuove disposizioni ed ulteriori provvedimenti di assegnazione delle frequenze televisive locali” ;
- alla suindicata udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato tenutasi in modalità da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione della ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
Considerato che:
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, in presenza dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.. (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi, connessi all’esito della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO