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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/02/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14075/2022 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Roma n. 169, presso lo studio dell'avv.
Domenico Pelosi, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente
-
E
, Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Antonietta Savoia, giusta procura in atti;
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/11/2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_2
chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro svolto, del diritto alle
[...]
spettanze retributive allegate e la conseguente condanna al pagamento delle differenze risultanti dai conteggi allegati al ricorso.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 01/12/2019 al
13/05/2021 senza essere regolarmente inquadrato e dal 13/05/2021 fino al
09/12/2021 con contratto di lavoro indeterminato part-time e inquadramento nel VI livello del CCNL Grafica - Artigianato;
b) Di aver svolto, per la convenuta, mansioni di operaio fabbro addetto alle saldature di insegne, alla posa in opera delle fasce sulle insegne, alla stampa delle insegne e al montaggio delle stesse;
c) Di aver lavorato per tutto il periodo, ivi compreso quello non regolarizzato, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
d) Di aver ricevuto le direttive dal titolare della ditta e di essere stato sottoposto al suo potere direttivo e di controllo;
e) Di aver ricevuto, per il periodo non regolarizzato, una retribuzione mensile di
€ 600,00 e, per il restante periodo, di € 800,00 mensili;
f) Che il rapporto di lavoro si è concluso per licenziamento per giusta causa;
g) Di non aver percepito né la retribuzione proporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, né il compenso per lavoro supplementare e straordinario, né quello per le ferie godute e non godute, né il pagamento delle
13ª mensilità, né il regolare versamento contributivo, né il trattamento di fine rapporto.
Pag. 2 di 8 CP_ Ha, pertanto, adito Codesto Tribunale chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 89.342,58, di cui € 5.757,95 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Ritualmente citata in giudizio, la resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, mentre la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande.
Espletata l'istruttoria ammessa, ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Deve anzitutto rilevarsi che la domanda di spettanze retributive formulata dal ricorrente nelle proprie conclusioni è relativa essenzialmente: allo svolgimento della propria attività lavorativa senza regolare contratto per il periodo che va dal 01/12/2019 al 13/05/2021 – con le conseguenti ricadute economiche anche sugli ulteriori istituti retributivi riconosciutigli –, alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa difformi rispetto al contratto di lavoro part-time stipulato, al mancato pagamento di orario straordinario, ferie, 13esima e TFR.
Venendo quindi all'analisi del merito del ricorso, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 13/05/2021 al 09/12/2021 non è in contestazione, risultando dalla documentazione allegata agli atti (vd. contratto di assunzione ed estratto ). Pt_2
Occorre, invece, accertare se tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato non contrattualizzato nel periodo che va dal mese di dicembre 2019 al mese di maggio 2021.
L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n.
Pag. 3 di 8 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'08.04.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 02.10.2017).
Il criterio dell'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari.
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso, con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n.
30771 del 24.11.2011; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 09.06.2016; Tribunale
Pescara, sez. lavoro, n. 33 del 15.01.2016).
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
L'onere della prova, in questo caso, incombe sul lavoratore e copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie asserzioni.
Tale prova, tuttavia, non è stata raggiunta.
Ed invero, deve osservarsi che tanto il tenore della documentazione allegata, quanto l'istruttoria svolta nel corso del giudizio non sono risultate sufficienti a dimostrare l'attendibilità della posizione del ricorrente.
Pag. 4 di 8 All'udienza del 17/04/2024 la testimone , infatti, ha riferito Tes_1
informazioni generiche e solo in relazione al breve periodo di prova svolto dalla stesa presso la ditta convenuta nell'anno 2019: “All'inizio dell'estate 2019 ho fatto una prova presso l'azienda del sig. che si occupa di grafica pubblicitaria. Io CP_1
seguivo i profili social del sig. dove lui mise un annuncio in cui cercava un CP_1
grafico pubblicitario ed io lo chiamai. A me piacevano la grafica ed il disegno e quindi provai. Lui mi convocò in azienda ed una volta andata mi propose di iniziare la prova dal giorno successivo. Io andai per una o due settimane, ma poi mi resi conto di non possedere le competenze per tutto quanto veniva richiesto […] Dopo quelle due settimane non ho più avuto rapporti con il sig. . Nel periodo in cui CP_1
sono andata io andai la prima settimana tutti i giorni mentre la seconda settimana sono andata pochi giorni perché già mi ero resa conto di non voler andare. Io andavo la mattina dalle 9.00 alle 13.00 e poi dalle 15.00 alle 19.00 […] Quando sono andata a lavoro oltre a me vi era il ricorrente ed il sig. . Anche il ricorrente CP_1
veniva tutti i giorni e faceva il mio stesso orario. Lui stava in una stanza diversa. Io vedevo solo la mattina che arrivava. Non so a che ora andasse via. Io andavo dal lunedì al sabato, ma il sabato facevo mezza giornata. Anche il ricorrente il sabato andava via ad ora di pranzo. Non vi erano altre persone che lavoravano. Ho conosciuto il ricorrente quando sono andata a fare la prova. Non ho più visto il ricorrente dopo che ho terminato la mia prova. Non sono dire cosa facesse effettivamente il ricorrente. Non ho mai visto il sig. relazionarsi con il CP_1
ricorrente perché quando io ero li il sig. stava con me perché doveva CP_1 spiegarmi cosa fare. So che successivamente l'azienda del sig. si è trasferita CP_1
perché è vicino casa mia. Non ho mai assistito il ricorrente fare ritardo. Non so dire se venissero fatte insegne in ferro”; mentre il testimone escusso Tes_2 all'udienza del 18/12/2024, non ha saputo riferire nulla sul rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la convenuta, dichiarando “Conosco il ricorrente perché lavorava dove io abitavo quando abitavo a Villa di Briano. Non conosco il sig.
nel senso che non ricordo questo nome. Il ricorrente lavorava in Controparte_1
un locale che si occupava di insegne. Siccome lui veniva a lavorare dove io abitavo e siamo entrambi nigeriani siamo diventati amici. Ho conosciuto il ricorrente credo nel
Pag. 5 di 8 2018, dopo qualche anno che io ero andato ad abitare nell'appartamento a Villa di
Briano. In questo periodo io lavoravo come bracciante agricolo. Io lavoravo tutti i giorni da maggio a settembre mentre gli altri mesi non lavoravo. Io non sono mai entrato nel locale dove lavorava il ricorrente quindi lo incontravo fuori. Non so dire gli orari di lavoro del ricorrente. Non so dire cosa faceva lui all'interno del locale che ho indicato. Io vedevo solo il ricorrente ed un'altra persona all'interno di questo locale. Non ho mai assistito a colloqui tra il ricorrente e l'altra persona che vedevo all'interno del locale […]”.
Di conseguenza, sulla base delle risultanze appena riportate, deve ritenersi non raggiunta la prova sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente per il periodo non regolarizzato: i testimoni, infatti, hanno riferito esclusivamente con riferimento ad un periodo di tempo molto limitato e genericamente indicato e non hanno saputo riferire cosa facesse concretamente il ricorrente né se ricevesse direttive da parte del resistente.
Anche in relazione alla domanda relativa al pagamento di differenze retributive le testimonianze non sono risultate sufficienti a confermare quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'orario di lavoro svolto – superiore rispetto al quello discendente da un contratto di lavoro part-time come quello stipulato dalle parti, all'eventuale lavoro supplementare e straordinario svolto, al mancato pagamento delle ferie godute ovvero al mancato versamento dei contributi – la cui domanda, oltretutto, non è contenuta né nelle conclusioni del ricorso, né nei conteggi allegati, ma soltanto nel corpo dell'atto introduttivo.
Nello specifico, rimarcandosi il consolidato principio rispetto al quale l'onere probatorio ricade inevitabilmente sul lavoratore, è possibile affermare che anche tale prova non sia stata raggiunta.
Partendo dallo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario e dal mancato pagamento delle ferie (godute e non), dunque, deve osservarsi che già le allegazioni nel ricorso appaiono scarne e poco puntuali, non avendo il ricorrente chiarito in quale periodo avrebbe svolto quale orario di lavoro e quali ferie sono state
Pag. 6 di 8 o meno pagate dal datore. A ciò deve aggiungersi che anche il raffronto con i conteggi depositati non consente di chiarire tali allegazioni. Tale carenza assertiva, non può nemmeno considerarsi sanata per il tramite della prova testimoniale svolta in corso di giudizio che, come detto, è risultata generica.
Dunque, la prova rigorosa, necessaria rispetto alla prospettazione effettuata, non può ritenersi raggiunta.
E', invero, pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova “rigorosa” dell'effettiva prestazione di esso. È onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr., tra le tante, Cass.21.4.1993 n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973
n.1433, 1.9.1995 n.9231).
Da ultimo, invece, deve ritenersi raggiunta la sola prova relativa al mancato pagamento della tredicesima mensilità e del TFR, nonché ferie e permessi non contestati in quanto risultanti dalle buste paga depositate dalla resistente, limitatamente al periodo di lavoro regolarizzato e quindi non in contestazione.
La convenuta, infatti, nulla ha dedotto su queste domande. Invero, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, il datore di lavoro, sul quale è posto l'onere di provare il corretto adempimento della propria obbligazione, si è limitato a depositare le buste paga, non regolarmente quietanzate dal ricorrente, e non ha, invece, prodotto i necessari documenti attestanti l'intervenuto pagamento delle somme dovute.
Venendo alla quantificazione del dovuto, dunque, è dovuta al ricorrente a somma di € 1.035,65 di cui euro 287,39 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite vengono compensate alla luce della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in
Pag. 7 di 8 favore di della somma di € 1.035,65 di cui euro 287,39 a titolo di Parte_1
trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 22.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco
Cirillo
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14075/2022 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Roma n. 169, presso lo studio dell'avv.
Domenico Pelosi, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente
-
E
, Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Antonietta Savoia, giusta procura in atti;
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/11/2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_2
chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro svolto, del diritto alle
[...]
spettanze retributive allegate e la conseguente condanna al pagamento delle differenze risultanti dai conteggi allegati al ricorso.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 01/12/2019 al
13/05/2021 senza essere regolarmente inquadrato e dal 13/05/2021 fino al
09/12/2021 con contratto di lavoro indeterminato part-time e inquadramento nel VI livello del CCNL Grafica - Artigianato;
b) Di aver svolto, per la convenuta, mansioni di operaio fabbro addetto alle saldature di insegne, alla posa in opera delle fasce sulle insegne, alla stampa delle insegne e al montaggio delle stesse;
c) Di aver lavorato per tutto il periodo, ivi compreso quello non regolarizzato, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
d) Di aver ricevuto le direttive dal titolare della ditta e di essere stato sottoposto al suo potere direttivo e di controllo;
e) Di aver ricevuto, per il periodo non regolarizzato, una retribuzione mensile di
€ 600,00 e, per il restante periodo, di € 800,00 mensili;
f) Che il rapporto di lavoro si è concluso per licenziamento per giusta causa;
g) Di non aver percepito né la retribuzione proporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, né il compenso per lavoro supplementare e straordinario, né quello per le ferie godute e non godute, né il pagamento delle
13ª mensilità, né il regolare versamento contributivo, né il trattamento di fine rapporto.
Pag. 2 di 8 CP_ Ha, pertanto, adito Codesto Tribunale chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 89.342,58, di cui € 5.757,95 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Ritualmente citata in giudizio, la resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, mentre la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande.
Espletata l'istruttoria ammessa, ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Deve anzitutto rilevarsi che la domanda di spettanze retributive formulata dal ricorrente nelle proprie conclusioni è relativa essenzialmente: allo svolgimento della propria attività lavorativa senza regolare contratto per il periodo che va dal 01/12/2019 al 13/05/2021 – con le conseguenti ricadute economiche anche sugli ulteriori istituti retributivi riconosciutigli –, alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa difformi rispetto al contratto di lavoro part-time stipulato, al mancato pagamento di orario straordinario, ferie, 13esima e TFR.
Venendo quindi all'analisi del merito del ricorso, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 13/05/2021 al 09/12/2021 non è in contestazione, risultando dalla documentazione allegata agli atti (vd. contratto di assunzione ed estratto ). Pt_2
Occorre, invece, accertare se tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato non contrattualizzato nel periodo che va dal mese di dicembre 2019 al mese di maggio 2021.
L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n.
Pag. 3 di 8 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'08.04.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 02.10.2017).
Il criterio dell'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari.
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso, con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n.
30771 del 24.11.2011; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 09.06.2016; Tribunale
Pescara, sez. lavoro, n. 33 del 15.01.2016).
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
L'onere della prova, in questo caso, incombe sul lavoratore e copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie asserzioni.
Tale prova, tuttavia, non è stata raggiunta.
Ed invero, deve osservarsi che tanto il tenore della documentazione allegata, quanto l'istruttoria svolta nel corso del giudizio non sono risultate sufficienti a dimostrare l'attendibilità della posizione del ricorrente.
Pag. 4 di 8 All'udienza del 17/04/2024 la testimone , infatti, ha riferito Tes_1
informazioni generiche e solo in relazione al breve periodo di prova svolto dalla stesa presso la ditta convenuta nell'anno 2019: “All'inizio dell'estate 2019 ho fatto una prova presso l'azienda del sig. che si occupa di grafica pubblicitaria. Io CP_1
seguivo i profili social del sig. dove lui mise un annuncio in cui cercava un CP_1
grafico pubblicitario ed io lo chiamai. A me piacevano la grafica ed il disegno e quindi provai. Lui mi convocò in azienda ed una volta andata mi propose di iniziare la prova dal giorno successivo. Io andai per una o due settimane, ma poi mi resi conto di non possedere le competenze per tutto quanto veniva richiesto […] Dopo quelle due settimane non ho più avuto rapporti con il sig. . Nel periodo in cui CP_1
sono andata io andai la prima settimana tutti i giorni mentre la seconda settimana sono andata pochi giorni perché già mi ero resa conto di non voler andare. Io andavo la mattina dalle 9.00 alle 13.00 e poi dalle 15.00 alle 19.00 […] Quando sono andata a lavoro oltre a me vi era il ricorrente ed il sig. . Anche il ricorrente CP_1
veniva tutti i giorni e faceva il mio stesso orario. Lui stava in una stanza diversa. Io vedevo solo la mattina che arrivava. Non so a che ora andasse via. Io andavo dal lunedì al sabato, ma il sabato facevo mezza giornata. Anche il ricorrente il sabato andava via ad ora di pranzo. Non vi erano altre persone che lavoravano. Ho conosciuto il ricorrente quando sono andata a fare la prova. Non ho più visto il ricorrente dopo che ho terminato la mia prova. Non sono dire cosa facesse effettivamente il ricorrente. Non ho mai visto il sig. relazionarsi con il CP_1
ricorrente perché quando io ero li il sig. stava con me perché doveva CP_1 spiegarmi cosa fare. So che successivamente l'azienda del sig. si è trasferita CP_1
perché è vicino casa mia. Non ho mai assistito il ricorrente fare ritardo. Non so dire se venissero fatte insegne in ferro”; mentre il testimone escusso Tes_2 all'udienza del 18/12/2024, non ha saputo riferire nulla sul rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la convenuta, dichiarando “Conosco il ricorrente perché lavorava dove io abitavo quando abitavo a Villa di Briano. Non conosco il sig.
nel senso che non ricordo questo nome. Il ricorrente lavorava in Controparte_1
un locale che si occupava di insegne. Siccome lui veniva a lavorare dove io abitavo e siamo entrambi nigeriani siamo diventati amici. Ho conosciuto il ricorrente credo nel
Pag. 5 di 8 2018, dopo qualche anno che io ero andato ad abitare nell'appartamento a Villa di
Briano. In questo periodo io lavoravo come bracciante agricolo. Io lavoravo tutti i giorni da maggio a settembre mentre gli altri mesi non lavoravo. Io non sono mai entrato nel locale dove lavorava il ricorrente quindi lo incontravo fuori. Non so dire gli orari di lavoro del ricorrente. Non so dire cosa faceva lui all'interno del locale che ho indicato. Io vedevo solo il ricorrente ed un'altra persona all'interno di questo locale. Non ho mai assistito a colloqui tra il ricorrente e l'altra persona che vedevo all'interno del locale […]”.
Di conseguenza, sulla base delle risultanze appena riportate, deve ritenersi non raggiunta la prova sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente per il periodo non regolarizzato: i testimoni, infatti, hanno riferito esclusivamente con riferimento ad un periodo di tempo molto limitato e genericamente indicato e non hanno saputo riferire cosa facesse concretamente il ricorrente né se ricevesse direttive da parte del resistente.
Anche in relazione alla domanda relativa al pagamento di differenze retributive le testimonianze non sono risultate sufficienti a confermare quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'orario di lavoro svolto – superiore rispetto al quello discendente da un contratto di lavoro part-time come quello stipulato dalle parti, all'eventuale lavoro supplementare e straordinario svolto, al mancato pagamento delle ferie godute ovvero al mancato versamento dei contributi – la cui domanda, oltretutto, non è contenuta né nelle conclusioni del ricorso, né nei conteggi allegati, ma soltanto nel corpo dell'atto introduttivo.
Nello specifico, rimarcandosi il consolidato principio rispetto al quale l'onere probatorio ricade inevitabilmente sul lavoratore, è possibile affermare che anche tale prova non sia stata raggiunta.
Partendo dallo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario e dal mancato pagamento delle ferie (godute e non), dunque, deve osservarsi che già le allegazioni nel ricorso appaiono scarne e poco puntuali, non avendo il ricorrente chiarito in quale periodo avrebbe svolto quale orario di lavoro e quali ferie sono state
Pag. 6 di 8 o meno pagate dal datore. A ciò deve aggiungersi che anche il raffronto con i conteggi depositati non consente di chiarire tali allegazioni. Tale carenza assertiva, non può nemmeno considerarsi sanata per il tramite della prova testimoniale svolta in corso di giudizio che, come detto, è risultata generica.
Dunque, la prova rigorosa, necessaria rispetto alla prospettazione effettuata, non può ritenersi raggiunta.
E', invero, pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova “rigorosa” dell'effettiva prestazione di esso. È onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr., tra le tante, Cass.21.4.1993 n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973
n.1433, 1.9.1995 n.9231).
Da ultimo, invece, deve ritenersi raggiunta la sola prova relativa al mancato pagamento della tredicesima mensilità e del TFR, nonché ferie e permessi non contestati in quanto risultanti dalle buste paga depositate dalla resistente, limitatamente al periodo di lavoro regolarizzato e quindi non in contestazione.
La convenuta, infatti, nulla ha dedotto su queste domande. Invero, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, il datore di lavoro, sul quale è posto l'onere di provare il corretto adempimento della propria obbligazione, si è limitato a depositare le buste paga, non regolarmente quietanzate dal ricorrente, e non ha, invece, prodotto i necessari documenti attestanti l'intervenuto pagamento delle somme dovute.
Venendo alla quantificazione del dovuto, dunque, è dovuta al ricorrente a somma di € 1.035,65 di cui euro 287,39 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite vengono compensate alla luce della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in
Pag. 7 di 8 favore di della somma di € 1.035,65 di cui euro 287,39 a titolo di Parte_1
trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 22.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco
Cirillo
Pag. 8 di 8