Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 12236 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. )
[...] Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. VIVIAN Controparte_1
CRISTIANA)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 30/05/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere, annulla l'avviso di addebito opposto.
CP_ Condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN FATTO E IN DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l , proponendo opposizione avverso l'AVA n. 59620230000985474000 con il CP_2
quale è stato richiesto l'importo di € 792,37 per presunti contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo da 02/2014 a 07/2014 e ne chiedeva, variamente argomentandolo, l'annullamento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva l convenuto dando CP_1
atto di avere nelle more effettuato provvedimento di sgravio delle somme ingiunte.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.pc., autorizzato il deposito di note, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Nelle note autorizzate il ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'atto opposto,
chiedeva dichiararsi la cessazione della materia insistendo nella vittoria delle spese di lite.
Conformemente alla congiunta richiesta dei procuratori costituiti, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno, per effetto dell'annullamento dell'AVA opposto, ogni motivo di contesa in relazione all'oggetto del giudizio.
Le spese di lite, stante il principio della soccombenza virtuale, vengono poste in capo all resistente e liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività CP_1
effettivamente svolta.
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 04/06/2025.
- 3 -
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AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro