TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5343 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER ET Presidente dott. IA LA Giudice Rel. dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18556/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BONANNI FEDERICA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e dunque non è dovuta alcuna
[...] contribuzione economica l'una verso l'altra. Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo (…) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel comune di Torino in data 17 maggio 2004 tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla trascrizione della
[...] sentenza nel Registro degli atti del matrimonio di eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.39 n. 1238; dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti
e dunque non è dovuta alcuna contribuzione economica l'una verso l'altra”
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in TORINO il 17.05.2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 324 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05.02.02 e il 24.08.00. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 24.10.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale e, congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 25.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473- bis 22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Atteso che le parti hanno, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA LA ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER ET Presidente dott. IA LA Giudice Rel. dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18556/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BONANNI FEDERICA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e dunque non è dovuta alcuna
[...] contribuzione economica l'una verso l'altra. Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo (…) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel comune di Torino in data 17 maggio 2004 tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla trascrizione della
[...] sentenza nel Registro degli atti del matrimonio di eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.39 n. 1238; dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti
e dunque non è dovuta alcuna contribuzione economica l'una verso l'altra”
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in TORINO il 17.05.2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 324 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05.02.02 e il 24.08.00. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 24.10.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale e, congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 25.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473- bis 22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Atteso che le parti hanno, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA LA ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.