Ordinanza cautelare 14 febbraio 2024
Sentenza 17 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026REG.PROV.COLL.
N. 07201/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7201 del 2024, proposto da
Mmrcinema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Gamberini e Marco Giustiniani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Cultura - Direzione Generale IN e Audiovisivo (Dgca), Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae), Società Cinecittà S.p.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12394/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. TA AV e udito per le parti l’avvocato Maurizio Vascimini in sostituzione dell'avvocato Marco Giustiniani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la società MR IN s.r.l. ha impugnato il decreto del Ministero della Cutura, Direzione generale cinema e audiovisivo, n. 3873 del 20 novembre 2023, a mezzo del quale è stata disposta la revoca del contributo di €. 290.062,00 concesso a tale società per proiezione di film d’essai nel corso dell’anno 2021, ed è stata contestualmente disposta anche l’esclusione della stessa da ulteriori contributi per 5 anni: a motivo di tale provvedimento il Ministero ha dedotto che la Società avrebbe effettuato mendaci dichiarazioni nelle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.m. 31 luglio 2017, e la conseguente necessità di applicare la previsione di cui all’art. 12, comma 5, di tale d.m., secondo cui “ in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente articolo oltre alla revoca del contributo concesso ed alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni, è disposta ai sensi dell’art. 37 della legge 220 del 2016 l’esclusione dai contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o altro ente esclusa ai sensi del presente comma ”.
2. La MR IN impugnava l’indicato decreto di revoca innanzi al TAR per il Lazio.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata, del cui appello si tratta, il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso.
4. La MR IN ha proposto appello.
5. Il Ministero della Cultura e la SIAE si sono costituiti in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.
6. La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica del 27 novembre 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Ai fini della miglior comprensione di quanto infra si dirà è opportuno premettere, in punto di fatto, che la MR IN, a seguito della pubblicazione del bando di cui al decreto direttoriale n. 1249 del 7 aprile 2022, presentava domanda per il riconoscimento del contributo previsto per la programmazione di film d’essai nel corso dell’anno 2021: come richiesto dall’art. 4, comma 4, del suddetto decreto direttoriale, l’istanza veniva corredata da una autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla intera programmazione effettuata nel corso del 2021 nelle varie sale gestite dalla Società, ed ivi si indicavano in numero di circa 24.000 le proiezioni di film d’essai effettuate nel corso dell’anno di riferimento.
7.1. A seguito del decreto che concedeva il contributo il Ministero avviava l’istruttoria di rito, acquisendo dalla SIAE i dati relativi alle programmazioni, dalle quali emergeva una significativa discrepanza tra il numero di proiezioni dichiarate dalla MR IN in sede di domanda di contributo, e quelle registrate dalla SIAE, sulla piattaforma informatica. La SIAE, inoltre, con nota del 26 giugno 2023 aveva segnalato all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza che in data 16 aprile 2023 un rappresentante della MR IN, preso atto che l’erogazione del contributo era stata sospesa, si era presentato presso gli uffici SIAE di Carbonia e di Ragusa per depositare plichi contenti modelli cartacei riferiti a presunte programmazioni di film d’essai operate nella estate del 2021: la segnalazione precisava che i modelli cartacei risultavano compilati attraverso un foglio excel o un gestionale, che non erano stati prodotti dai sistemi di biglietteria utilizzati nei cinema multisala, né dai sistemi operanti per conto di MR IN; la segnalazione riferiva, inoltre, che nello stesso periodo i sistemi di biglietteria avevano regolarmente funzionato e che, tuttavia, MR IN non risultava aver corrisposto i diritti d’autore sulle colonne dei film la cui programmazione era attestata dal modelli cartacei prodotti.
7.3. Con comunicazione del 22 settembre 2023 il Ministero della Cultura informava la MR IN che nel corso della usuale verifica istruttoria era emersa una discrepanza tra il numero delle proiezioni autocertificate dalla Società e quelle risultanti alla SIAE, dal cui sistema informatico risultavano solo 13.000 proiezioni di film d’essai, nel corso dell’anno 2021: con tale comunicazione, pertanto, il Ministero della Cultura avvisava la MR IN dell’avvio del procedimento di revoca del contributo concesso con la delibera n. 12 del 20 dicembre 2022, e invitava la medesima a produrre, nei successivi 10 giorni, memoria difensiva e copia dei documenti ritenuti utili.
7.4. Con memoria del 2 ottobre 2023 la Società, per il tramite del proprio legale:
- ha dato atto di aver comunicato, con le istanze presentate per le tre sale cinema da essa gestite, 24.999 programmazioni complessivamente, delle quali 16.825 relative a pellicole d’essai e 8.174 relative a pellicole non d’essai;
- ha dato atto della significativa differenza tra il numero di programmazioni registrate dalla SIAE e quelle oggetto di comunicazione, ipotizzando che la discrepanza tra i dati potesse addebitarsi al mancato conteggio, da parte della SIAE, delle proiezioni a zero spettatori;
- ha dato atto di aver proceduto ad una verifica e ad un ricalcolo delle proiezioni d’essai, espungendo quelle a zero spettatori, includendovi però quelle nelle quali la vendita dei titoli di ingresso era avvenuta manualmente ed era stata seguita dalla regolare registrazione dei relativi introiti;
- ha quindi indicato, per ciascuna delle tre sale gestite, il numero esatto di proiezioni d’essai effettuate nel corso dell’anno, con indicazione della relativa percentuale rispetto al totale delle proiezioni effettuate nella singola sala, rilevando che in ogni caso il numero di proiezioni d’essai rappresentava una percentuale tale da consentire di qualificare la sala quale sala d’essai, idonea al riconoscimento del contributo previsto per le proiezioni d’essai;
- ha quindi concluso chiedendo di annullare il preavviso di revoca del contributo.
7.5. Il Ministero, ritenuto che “ dal riscontro fornito dalla società MR IN srL in data 2 ottonre 2023 non emergono elementi tali da superare le importanti incongruenze già rilevate in fase istruttoria rispetto alle proiezioni d’essai effettivamente svolte dall’esercente ”, con il provvedimento impugnato in primo grado ha concluso il procedimento, revocando il contributo ed escludendo la Società da ulteriori contributi per un periodo di 5 anni.
7.6. Concludendo la disamina dei fatti all’origine del provvedimento impugnato, il Collegio evidenzia che l’appellante non ha contestato di aver presentato, unitamente alla domanda di contributo codice DOM-2021-147747-NIA-00001 (cfr. allegato A alla delibera n. 12 del 20 dicembre 2022) , presentata ai sensi del decreto direttoriale n. 1249 del 7 aprile 2022, una autocertificazione attestante circa 24.000 proiezioni di film d’essai nel corso del 2021. Tale dato risulta significativamente superiore rispetto a quello indicato dalla Società nella memoria procedimentale del 2 ottobre 2023, laddove, a seguito dell’attività di controllo effettuata dalla stessa Società, il numero di proiezioni di film d’essai UE e non UE è indicato, anche tenendo conto di proiezioni per le quali la vendita di titoli di ingresso era avvenuta manualmente, nel numero complessivo di 10.747 nelle tre sale.
8. Tanto premesso in punto di fatto, merita anche rammentare che, secondo quanto previsto dall’art. 5 del bando del 7 aprile 2022 il contributo avrebbe dovuto essere calcolato in base al punteggio conseguito da ciascuna sala d’essai. In prima battuta, infatti, veniva assegnato un punto per ogni proiezione di film d’essai di lungometraggio e 0,1 punti per ogni proiezione di cortometraggio d’essai. Al punteggio così ottenuto si dovevano applicare dei moltiplicatori che tenevano conto: della percentuale di programmazione di film d’essai rispetto al totale delle proiezioni di film; b) del numero di schermi della sala cinematografica, i quali dovranno essere registrati come schermi “attivi” sulla piattaforma online, all’interno dell’anagrafica sala; c) del numero di abitanti del Comune nel quale è ubicata la sala. Il punteggio così ottenuto da ciascuna sala poteva essere ulteriormente aumentato con un bonus dipendente dal numero di abitanti del comune.
8.1. Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del bando ogni singolo punto veniva valorizzato in base al rapporto fra l’importo complessivo delle risorse disponibili e la somma dei punti
complessivamente maturati da tutti i beneficiari. Infine, l’importo del contributo per ciascuna sala era dato dal prodotto fra il valore monetario unitario del singolo punto e il punteggio attribuito alla programmazione di ciascuna sala.
8.2. Da quanto sopra si evince che il numero di proiezioni di film d’essai era determinante non solo al fine di ottenere il contributo, ma anche al fine della quantificazione del medesimo, poiché a un maggior numero di proiezioni corrispondeva un più alto punteggio di partenza.
8.3. Per quanto riguarda le cause di revoca del contributo, l’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016 stabilisce che “ Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma. ”. Tale previsione è stata puntualmente recepita nel d.m. 14 luglio 2017, all’art. 4, comma 4, nel d.m. 31 luglio 2017, all’art. 12, comma 4, ed infine all’art. 8, comma 2, del bando (d.m. 7 aprile 2022), ove si stabiliva che “ Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi. In tal caso la DG IN e Audiovisivo provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati .”.
8.4. La disciplina era completata, nel bando, dall’art. 9, che al comma 3 stabiliva che “ In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero di presentazione del bilancio consuntivo di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione, per cinque anni da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o ente esclusa ai sensi del presente comma ”. .
9. Precisato quanto sopra in punto di fatto e diritto, il Collegio procede con la disamina del primo motivo d’appello, si deduce l’erroneità dell’appellata sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciavano gravi carenze istruttorie e travisamento, in particolare per il fatto che il Ministero della Cultura avrebbe acriticamente fatto propri i rilievi di cui alla nota della SIAE del 23 giugno 2023 e di cui alla comunicazione della Guardia di Finanza del 14 settembre 2023.
9.1. Secondo l’appellante questo appiattimento del Ministero della Cultura sulle posizioni esternate dalla SIAE e dalla Guardia di Finanza implicherebbe abdicazione del potere-dovere del Ministero di accertare autonomamente la sussistenza di requisiti di accesso al beneficio, violazione dei principi generali di correttezza e buona fede, violazione della presunzione di innocenza di cui all’art. 48, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
9.2. Il TAR ha respinto il secondo motivo del ricorso del ricorso di primo grado rilevando che il provvedimento impugnato era stato adottato all’esito di una articolata attività istruttoria, svolta nel contraddittorio procedimentale e con l’ausilio della SIAE, con la quale il Ministero ha stipulato il 1° ottobre 2021 un Protocollo di Intesa, in base al quale a SIAE fornisce alla Direzione generale IN e Audiovisivo del Ministero della cultura una serie di informazioni, tra cui una rilevazione mensile dei dati relativi agli spettacoli cinematografici per ogni sala di ciascuna struttura operante sul territorio nazionale.
Ricostruita la vicenda fattuale e dato atto che anche la SIAE, dopo il deposito dei moduli cartacei, aveva chiesto chiarimenti alla Società, la quale – con nota del 1° giugno 2023 – si limitava ad affermare che in varie occasioni il proprio personale aveva proceduto alla vendita di titoli di ingresso manuale in via autonoma e non autorizzata, il TAR ha affermato che la decisione finale di revoca del Ministero si fondasse sull’insieme di tali circostanze e sul dato incontrovertibile della mancata emissione di titoli per numerosi proiezioni, circostanze che non erano state efficacemente contestate dalla Società: secondo il primo giudice, in particolare, i modelli cartacei dovevano considerarsi una assoluta anomalìa, come pure la vendita manuale di titoli di ingresso da parte di personale a ciò non autorizzato.
Il TAR ha anche affermato che il coinvolgimento della SIAE nella vicenda fosse legittimo in quanto riconducibile ad un rapporto di collaborazione regolato da apposita convenzione, e che non era necessario un pregiudiziale accertamento di responsabilità penale ai fini della revoca del contributo, tenuto conto del fatto che il procedimento di revoca è disciplinato dall’art. 37 della legge n. 220 del 2016 nonché dai decreti attuativi adottati dal Ministero sulla base di tale norma.
9.3. MR IN contesta le statuizioni del TAR insistendo sul fatto che il Ministero avrebbe abdicato agli obblighi istruttori sul medesimo gravanti in ragione del fatto che avrebbe fondato la decisione di revoca solo su quanto risultante dalle informative della SIAE e della Guardia di Finanza. L’appellante sostiene, inoltre, di essersi comportata, nel corso del procedimento, in maniera sempre collaborativa, e che la consegna di moduli cartacei a mano agli uffici SIAE dimostrerebbe proprio la di lei buona fede: il TAR avrebbe trascurato di considerare che, invece, il Ministero non si sarebbe attenuto ai principi generali di buona fede e collaborazione.
L’appellante sostiene, inoltre, che il TAR avrebbe errato presumendo l’esistenza del mendacio sulla base di un unico indizio privo dei caratteri di gravità, precisione e concordanza: in particolare, secondo l’appellante il TAR avrebbe errato nel ritenere sufficiente, quale prova del mendacio, la mera discordanza tra le dichiarazioni presentate da MR IN e i dati forniti dalla SIAE, e ciò malgrado quanto risultante dai moduli cartacei: secondo la Società la discordanza sarebbe conseguente solo alla modalità di emissione manuale dei biglietti, attestata dai moduli e riepiloghi cartacei, la cui attendibilità non sarebbe mai stata contestata dal Ministero. La Società ha pertanto prodotto i moduli cartacei trasmessi alla SIAE nell’aprile 2023, chiedendone l’ammissione ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., contestando punto per punto le affermazioni utilizzate dal TAR per affermarne l’inattendibilità, ribadendo che personale autorizzato, poi licenziato, aveva arbitrariamente proceduto a vendere manualmente molti titoli di ingresso, che per tale motivo non risultavano registrati alla SIAE.
9.4. La censura non coglie nel segno, essendo irrilevante, ai fini della decisione, stabilire l’effettiva attendibilità dei modelli cartacei prodotti dalla Società nell’aprile 2023: ciò che conta ai fini della decisione, infatti, è se ricorra la causa di revoca del contributo posta a base del provvedimento impugnato, ove si richiama l’art. 37 della legge n. 220 del 2016, nonché l’art. 12, comma 5, d.m. 31 luglio 2017, secondo cui “ in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente articolo oltre alla revoca del contributo concesso ed alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni, è disposta ai sensi dell’art. 37 della legge 220 del 2016 l’esclusione dai contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o altro ente esclusa ai sensi del presente comma ”.
9.5. Ebbene, rileva il Collegio che l’ipotesi di mendacio disciplinata dalle dianzi richiamate norme deve risultare commessa, per essere rilevante, nell’ autocertificazione prodotta unitamente alla domanda di concessione del contributo. Nel caso di specie risulta che la MR IN ha autocertificato, presentando la domanda di contributo ai sensi del d.m. 7 aprile 2022, di aver effettuato oltre 24.000 proiezioni: si tratta di un dato che anche l’appellante ha chiaramente ammesso nella memoria procedimentale del 2 ottobre 2023, ove si legge che “ All’esito delle verifiche effettuate è emerso che con le istanze presentate è stato comunicato, per le tre strutture, un numero di programmazioni complessive di 24.999 delle quali 16.825 di pellicole d’essai e 8.174 di pellicole non d’essai. In ragione di quanto sopra, stante la notevole differenza con il dato risultante presso la SIAE, la MR IN ha sussunto che non tutte le programmazioni comunicate alla SIAE fossero state da questa effettivamente conteggiate e ciò – presumibilmente – in ragione dell’esclusione tra le pellicole regolarmente poste in programmazione, delle proiezioni cui non avessero partecipato spettatori. In conseguenza di ciò, al fine di riconciliare il dato numerico, la MR IN s.r.l. ha effettuato una ricostruzione delle singole proiezioni effettuate per ogni pellicola senza conteggiare le proiezioni con “0” (zero) spettatori, come da prospetti che si allegano alla presente sub all. A, B e C. Con l’occasione la Società ha altresì potuto implementare nei conteggi i riepiloghi cartacei compilati dal personale impiegato presso le casse…… ”. Come si vede, nella memoria del 2 ottobre 2023 la Società: (i) ha chiaramente ammesso di aver autocertificato oltre 24.000 proiezioni, delle quali 16.825 relative a pellicole d’essai, (ii) ha ammesso di aver incluso nel calcolo le proiezioni a zero spettatori, (iii) ha ammesso, sia pure implicitamente, che tali proiezioni, a zero spettatori, non avrebbero dovuto essere conteggiate, (iv) ha ritenuto di poter compensare il dato relativo alle proiezioni da espungere – in quanto a zero spettatori – con quello relativo alle proiezioni i cui titoli di vendita sarebbero avvenuti manualmente.
9.6. La memoria del 2 ottobre 2023 prosegue indicando i dati numerici effettivi scaturenti dal controllo effettuato, espungendo le proiezioni a zero spettatori e aggiungendovi quelle in cui i titoli di ingresso sarebbero avvenuti manualmente. Da tali dati emerge, secondo quanto si legge nella medesima memoria del 2 ottobre 2023, che: nella sala di Ragusa sarebbero state effettuate 2.484 proiezioni d’essai UE e 464 non UE; nella sala di Iglesias 3.102 proiezioni d’essai UE e 529 non UE; nella sala di Roma 2.945 proiezioni d’essai UE e 1.223 non UE. In totale sommano 10.747 proiezioni d’essai, il che costituisce un numero ben inferiore alle 16.825 proiezioni relative a pellicole d’essai autodichiarate all’atto della presentazione della domanda di contributo. Se a tali numeri si aggiungono quelli relativi alle proiezioni non d’essai si arriva, secondo quanto si legge nella memoria del 2 ottobre 2023, a un totale di 17.163 proiezioni, cioè a un numero di programmazioni ben inferiori alle oltre 24.000 indicate nell’autocertificazione iniziale.
9.7. Alla luce di tale constatazione non ha (troppa) rilevanza stabilire l’attendibilità, o meno dei moduli cartacei consegnati dalla Società alla SIAE nell’aprile 2023, perché anche a voler ritenere tali documenti attendibili, e quindi idonei a dimostrare che nel corso dell’anno 2021 la Società ha dato corso a numerose proiezioni i cui titoli di ingresso sono stati venduti manualmente, senza registrazione in piattaforma, non cambia il fatto che vi è una rilevante discrepanza tra quanto autocertificato dalla Società in sede di domanda iniziale e quanto accertato all’esito di controlli.
9.8. A tale proposito il Collegio osserva che l’appellante non sembra comprendere la rilevanza dirimente di tale discrepanza e la sufficienza di essa al fine di applicare la causa di revoca del contributo: invero, nella memoria del 2 ottobre 2023, e poi anche negli atti giudiziali, l’appellante concentra l’attenzione sui dati risultanti dai moduli cartacei in quanto idonei a dimostrare che nelle sale da essa gestite la percentuale di proiezioni di film d’essai rispettava le percentuali minime richieste per qualificare le sale stesse quali “d’essai” e per accedere al contributo. Tale dato, tuttavia, non rileva di per sé ai fini della causa di revoca contemplata, in primis , dall’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016, richiamata nei successivi decreti ministeriali attuativi, la quale non si fonda sulla insussistenza dei requisiti minimi di accesso al contributo, trovando invece causa nella infedeltà delle autocertificazioni prodotte unitamente alla domanda di contributo, infedeltà connessa a dichiarazioni mendaci o omesse.
9.9. Sulla nozione di mendacio commesso nel contesto di una autocertificazione è sufficiente osservare che per tale deve intendersi qualsiasi rappresentazione che sia oggettivamente non conforme al dato reale, indipendentemente dal fatto che tale non conformità sia dipesa da dolo o da colpa. L’irrilevanza dell’elemento soggettivo della colpevolezza deve affermarsi alla luce dai principi generali valevoli nell’ambito delle gare e delle procedure concorsuali, in particolare del principio di autoresponsabilità, che impone a chi partecipa a gare pubbliche di agire con la massima diligenza e buona fede, assumendosi la piena responsabilità di errori e omissioni nella documentazione, sopportandone le conseguenze, senza poter invocare un soccorso istruttorio per sanare errori essenziali. Va soggiunto che nel caso di specie le norme di riferimento hanno anche una evidente rilevanza sanzionatoria con finalità deterrente, al fine di scoraggiare comportamenti fraudolenti o anche solo negligenti degli operatori economici che aspirano al contributo di che trattasi.
9.10. Alla luce delle considerazioni che precedono è evidente che i moduli cartacei e tutti gli accertamenti istruttori supplementari sui quali insiste l’appellante sarebbero stati rilevanti solo se utili a dimostrare la coincidenza tra il numero di proiezioni, d’essai e non d’essai, indicate nell’autocertificazione iniziale e il dato reale, o al limite l’esistenza di difformità del tutto marginali non attribuibili a negligenza della Società. Tale idoneità probatoria deve però escludersi alla luce di quanto dichiarato dalla Società nella memoria procedimentale del 2 ottobre 2023, nonché negli atti giudiziali, che non offrono diversi dati numerici: il Collegio sottolinea, a tale ultimo proposito, che negli atti giudiziali la Società mai afferma che la documentazione cartacea, consegnata alla SIAE nell’aprile 2023 e poi versata nel giudizio d’appello, consentirebbe di dimostrare l’effettività dei dati numerici indicati nella autocertificazione.
9.11. L’originario secondo motivo di ricorso, sul quale il TAR si è pronunciato con le statuizioni oggetto della censura in esame, avrebbe quindi dovuto essere respinto sulla base delle considerazioni che precedono, che hanno rilievo dirimente e che conducono ad affermare che l’atto impugnato, laddove afferma che “ dal riscontro fornito dalla società MR IN srl in data 2 ottobre 2023 non emergono elementi tali da superare le importanti incongruenza già rilevate in fase istruttoria rispetto alle proiezioni d’essai effettivamente svolte dall’esercente ”, è del tutto corretto, essendo oggettiva la discrepanza esistente tra i dati autocertificati in sede di domanda iniziale e quelli riconosciuti dalla Società nel corso del procedimento; come pure corretta e legittima è la conclusione relativa alla applicabilità della causa di esclusione prevista dall’art. 37 della L. n. 220 del 2016 e dall’art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017.
9.12. Il primo motivo d’appello va pertanto respinto; correlativamente l’appellata sentenza va confermata, sul punto, sebbene con motivazione in parte diversa.
10. Con il secondo motivo d’appello si deduce l’erroneità dell’appellata sentenza laddove ha respinto il primo motivo di ricorso.
10.1. Il TAR, ritenendo che la censura denunciasse un deficit di motivazione del provvedimento impugnato, in particolare sul punto della non accoglibilità delle ragioni illustrate nella memoria ex art. 10 bis, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 “ non comporta la necessità che il provvedimento finale contenga una puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, che la motivazione complessivamente e logicamente resa, alla luce delle risultanze acquisite, sia idonea a sorreggere l’atto ” (così, ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 13 luglio 2022, n. 59000), soggiungendo che il richiamo alla nota della SIAE del 26 giugno 2023, effettuato nel provvedimento impugnato, fosse sufficiente ad illustrare le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni difensive formulate dalla ricorrente con la già menzionata nota del 2 ottobre 2023.
10.2. Parte appellante sostiene che il TAR avrebbe travisato la censura, non considerando che il provvedimento impugnato era contestato per aver utilizzato una formula di mero stile, svuotando di significato le garanzie partecipative. L’appellante lamenta, inoltre, che il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi su quella parte del primo motivo di ricorso in cui si deduceva la violazione dell’art. 6 CEDU, in relazione alla esclusione quinquennale dalle procedure di assegnazione di contributi: la particolare afflittività di tale sanzione, accessoria rispetto alla revoca del contributo, imponeva una motivazione rafforzata.
10.3. Tenuto conto delle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, il Collegio ritiene adeguata la motivazione recata dal provvedimento impugnato, anche perché la norma applicata è di per sé chiara: sia nel sanzionare con la revoca il mendacio commesso nelle autocertificazioni allegate alle domande di contributo, sia nel prevedere l’ulteriore “pena” accessoria dell’esclusione per 5 anni dalla partecipazione a gare per l’assegnazione di contributi. Dunque, alla luce del chiaro tenore delle norme richiamate nel provvedimento impugnato la ragione per cui l’apporto partecipativo della Società è stato ritenuto ininfluente riposa, evidentemente, sulla circostanza che la Società, nella memoria del 2 ottobre 2023, nella sostanza ha ammesso la non conformità al vero dei dati dichiarati nella autocertificazione prodotta con la domanda, per giunta riconoscendo anche di non aver effettuato alcun controllo prima di inviare tale autocertificazione.
10.4. La motivazione relativa all’apporto collaborativo (“ dal riscontro fornito dalla società MR IN srl in data 2 ottobre 2023 non emergono elementi tali da superare le importanti incongruenza già rilevate in fase istruttoria rispetto alle proiezioni d’essai effettivamente svolte dall’esercente ”) non può quindi ritenersi oggettivamente insufficiente, e la mancata comprensione delle ragioni, da parte dell’appellante, può solo addebitarsi a una non corretta percezione, da parte di questa, del contenuto delle norme richiamate nella motivazione, cioè l’art. 37 della L. n. 220 del 2016 e l’art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017.
10.5. Tenuto conto di tutto ciò le statuizioni oggetto della censura in esame vanno confermate, risultando appropriato il richiamo al principio secondo cui l’onere di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non comporta la necessità che il provvedimento finale contenga una puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, che la motivazione complessivamente e logicamente resa, alla luce delle risultanze acquisite, sia idonea a sorreggere l’atto.
10.6. Quanto al fatto che il TAR nulla abbia rilevato in ordine alla violazione dell’art. 6 CEDU, insita nella assenza di una motivazione adeguata relativamente alla comminatoria dell’esclusione quinquennale dalle procedure di assegnazione di contributi, il Collegio rileva che tale sanzione accessoria è espressamente prevista dall’art. 37 della L. n. 220/2016 nonché nei decreti ministeriali attuativi, dei quali è stato esplicitamente richiamato e riportato l’art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017: il richiamo alle norme che prevedono in maniera esplicita e testuale la sanzione accessoria integra sicuramente una adeguata motivazione, venendo in considerazione una attività vincolata del Ministero, che non avrebbe potuto determinarsi diversamente, una volta disposta la revoca del contributo. Non si comprende, dunque, quale ulteriore motivazione avrebbe potuto e dovuto essere allegata a supporto della disposta esclusione quinquennale della Società da ulteriori procedure di assegnazione di contributi.
10.7. Anche il secondo motivo d’appello va dunque respinto.
11. Con il terzo motivo d’appello si censura l’appellata sentenza nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di primo grado, ove la Società deduceva l’illegittimità del provvedimento di revoca per violazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, per non aver motivato sulla sussistenza di un nesso di causalità tra la concessione del contributo e il mendacio commesso.
11.1. L’appellata sentenza ha respinto la censura sul rilievo che l’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016 e le norme che hanno recepito tale previsione non specificano che la revoca debba essere disposta solo se accertata una effettiva incidenza del mendacio sul provvedimento di concessione del contributo. Il TAR ha, peraltro, soggiunto che, essendo la quantificazione del contributo correlata anche al numero di proiezioni di film d’essai, le false dichiarazioni rese in ordine al numero delle proiezioni di film d’essai di fatto hanno influito quantomeno sul quantum del contributo.
11.2. MR IN critica le indicate statuizioni riproponendo la tesi dell’applicabilità, alla procedura oggetto di causa, dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, essendo tale corpo normativo richiamato a più riprese nel bando e nella relativa modulistica, ed essendo le previsioni dell’art. 75 citato necessarie per assicurare una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme richiamate. In subordine la MR IN eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016, laddove interpretato nel senso che non richiede una verifica del nesso di causalità tra mendacio e concessione del contributo.
11.3. Secondo la giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, n. 8920 del 31 dicembre 2019) l’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 - a mente del quale “ qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ” - trova quale unico presupposto la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni aventi valore di autocertificazione, a nulla rilevando lo stato soggettivo - di buona o mala fede - del dichiarante al momento del rilascio della dichiarazione, come parimenti irrilevanti, ai fini della decadenza, sono il carattere accidentale del mendacio ovvero il carattere lato sensu periferico dell'informazione inveritiera (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5550 del 4 luglio 2022). Come già precisato, le norme recanti la semplificazione nell'attività amministrativa si fondano infatti sul principio di autoresponsabilità, con un ribaltamento sull'interessato dell'onere di acquisire piena consapevolezza della propria effettiva condizione, in modo da rendere pienamente affidabile l'autocertificazione.
11.4. L'adozione della decadenza non è dunque subordinata alla verifica dell'incidenza della dichiarazione mendace sulla determinazione amministrativa impugnata. L'accertamento del mendacio costituisce attività oggettiva, priva di discrezionalità in ordine tanto all'incidenza quanto all'eventuale atteggiamento soggettivo caratterizzante la dichiarazione di colui il quale abbia affermato il falso (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 02/01/2024, n. 19). La declaratoria di decadenza dal beneficio conseguito dal dichiarante costituisce dunque per l'Amministrazione atto vincolato, espressione del potere di c.d. autotutela doverosa, posta a garanzia di supremi valori ed interessi dell'ordinamento (Cons. Stato, Sez. VII, 16/08/2023, n. 7767; Cons. Stato, Sez. VI, 31/12/2019, n. 8920).
11.5. Risulta quindi erronea l’affermazione in diritto sulla quale si fonda la censura in esame, che parte dal presupposto secondo cui l’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 conterrebbe una disciplina più favorevole all’operatore economico, rispetto alla disciplina di cui all’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016. In realtà i due gruppi di norme hanno un contenuto coincidente nella misura in cui impongono di disporre senz’altro la revoca in caso di mendacio, indipendentemente dal fatto che questo sia stato, o meno, determinante nella concessione del contributo.
11.6. Per quanto riguarda la questione di costituzionalità agitata dall’appellante, riferita all’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016, il Collegio – oltre a quanto si dirà più avanti - ne rileva l’irrilevanza rispetto alla definizione del giudizio, tenuto conto soprattutto del fatto che l’appellante non ha impugnato l’art. 8, comma 2, del bando, le cui previsioni rimarrebbero quindi vincolanti anche nel caso di ritenuta incostituzionalità della previsione che annette automaticamente la revoca del contributo all’accertamento del mendacio.
11.7. Nell’ambito del terzo motivo d’appello si censura l’appellata sentenza anche per eccesso di potere giurisdizionale, per essersi il TAR inammissibilmente sostituito al Ministero nel ritenere “ indubbiamente sussistente ” la correlazione causale tra la dichiarazione asseritamente mendace e il provvedimento attributivo del contributo: si tratta di censura manifestamente infondata e inammissibile alla luce di quanto rilevato nei paragrafi che precedono, circa il fatto che né l’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 né l’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016 richiedono di verificare la sussistenza di un nesso di causalità tra il mendacio accertato e la concessione del contributo.
12. Con il quarto motivo d’appello si impugnano le statuizioni con cui il TAR ha respinto il quarto motivo di primo grado, a mezzo del quale si deduceva l’illegittimità dell’art. 9, comma 3, del bando, nella misura in cui impone, in caso di revoca del contributo per mendacio, l’esclusione da ulteriori procedure per l’erogazione di contributi per un periodo di cinque anni, nonostante tale sanzione accessoria non risulti recepita nel d.m. n. 304/2017, come modificato dal d.m. 30 marzo 2020.
12.1. Il TAR ha respinto la censura sul rilievo che l’esclusione quinquennale è prevista direttamente dalla legge statale, oltre che dall’art. 12, comma 5, del d.m. n. 341/2017.
12.2. Secondo l’appellante tali rilievi ignorerebbero che la Legge IN ha un ambito di applicazione molto ampio e che laddove essa demanda ad atti attuativi la disciplina di dettaglio, quest’ultima sarebbe prevalente: ciò sarebbe confermato anche dall’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016, che specifica che “ le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi ”. L’art. 4, comma 4, del d.m. n. 304/2017 si limita a disporre la revoca in caso di mendacio, ma nulla dispone in ordine alla sospensione quinquennale; inoltre l’appellante rileva che l’art. 4, comma 4, del d.m. n. 304/2017 è stato di recente novellato dal d.m. del 30 marzo 2020, con la conseguenza che la relativa attuale formulazione deve ritenersi aver tacitamente abrogato l’art. 12, comma 5, del d.m. n. 341/2017.
12.2. La censura è infondata. Il d.m. del 30 marzo 2020 si è limitato ad apportare alcune modificazioni agli articoli 2, e 3 e 4 del d.m. 14 luglio 2017. L’art 4, comma 4, del d.m. 14 luglio 2017, per effetto delle modificazioni apportate dal d.m. 30 marzo 2020 risulta così disporre: “ In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza di cui al presente decreto, è disposta la revoca della qualifica di film d’essai o di sala d’essai, nonché del relativo contributo assegnato. In tale ipotesi, la DG IN e audiovisivo provvederà al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati .”. Il d.m. 30 marzo 2020 ha aggiunto i commi 4 bis e 4 ter , secondo cui “ La DG IN e audiovisivo effettua controlli a campione sulla programmazione effettivamente svolta, anche attraverso acquisizione dei dati in possesso della Società Italiana degli Autori e degli Editori. 4-ter. Ogni variazione di dati relativi al soggetto istante deve essere tempestivamente comunicata alla DG IN e audiovisivo .”.
12.3. Il d.m. 30 marzo 2020 non ha inciso, invece, sul d.m. 31 luglio 2017 n. 341, il cui articolo 12, comma 5 prevede, oltre alla revoca in caso di mendacio, anche l’esclusione per cinque anni dalle procedure di assegnazione di contributi.
12.4. Il Collegio rileva che il d.m.14 luglio 2017 e il d.m. 31 luglio 2017 hanno differenti ambiti di applicazione. Il primo ha dato attuazione all’art. 2, comma 1, lett. c) e m) della L. n. 220/2016, relativi alla definizione di “film d’essai” e di “sala d’essai”: in coerenza con ciò all’art. 4, comma 4 si è limitato a prevedere che la revoca per mendacio, omesse dichiarazioni o falsa documentazione, determina la revoca della qualifica di film d’essai o di sala d’essai, nonché del relativo contributo assegnato. Il d.m. 31 luglio 2017, invece, ha dato attuazione all’art. 27 della L. n. 220/2016, definendo “ i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per promuovere lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva ”: il d.m. 31 luglio 2017, pertanto, ha definito le tipologie di attività ammesse al contributo, le modalità – concorsuali – di assegnazione dei contributi ed i requisiti di ammissione, le tipologie dei soggetti beneficiari e le modalità di monitoraggio e le sanzioni: all’art. 12, comma 5, in particolare, si prevede la revoca del contributo per mendacio e l’esclusione da ulteriori contributi per 5 anni.
12.5. Il diverso ambito di applicazione del d.m. 14 luglio 2017 e 31 luglio 2017 spiega per quale motivo solo il secondo abbia disciplinato, in via diretta, la revoca della sanzione per mendacio e l’esclusione per 5 anni da ulteriori contributi: in particolare, è evidente che nel contesto di quella norma, cioè dell’art. 4, comma 4 del d.m. 14 luglio 2017, non avesse alcuna utilità richiamare la sanzione accessoria quinquennale.
12.6. Tenuto conto della diversa funzione normativa svolta dal d.m. 14 luglio 2017 e da quello 31 luglio 2017, la modifica del primo, ad opera del d.m. 30 marzo 2020, non può aver determinato l’abrogazione di alcuna delle previsioni contenute nel d.m. 31 luglio 2017. L’art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017 è, dunque, tuttora vigente, e questo spiega la ragione per cui nel bando, all’art. 9, comma 3, è stata riprodotta, legittimamente, la previsione della sanzione accessoria data dalla esclusione per 5 anni dalle procedure di erogazione di contributi.
12.7. Anche il quarto motivo d’appello va dunque respinto.
13. Con il quinto motivo d’appello si censura l’appellata sentenza nella parte in cui ha respinto l’originario quinto motivo di ricorso, con cui si denunciava l’illegittimità della sanzione accessoria quinquennale sul presupposto che il Ministero avrebbe dovuto semmai applicare l’art. 75, comma 1 bis, del D.P.R. n. 445/2000, – introdotto dall’art. 264, comma 2, lett. a), del d.l. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020, il quale avrebbe implicitamente modificato ovvero abrogato l’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016, riducendo la sanzione accessoria a 2 anni.
13.1. Il TAR ha respinto la censura sul rilievo che l’art. 75, comma 1 bis, del D.P.R. n. 445/2000 avrebbe valenza generale in materia di dichiarazioni sostitutive, e dunque non si sostituisce all’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016, che disciplina in via speciale il settore cinematografico. Il TAR ha soggiunto che l’art. 75, comma 1 bis, del D.P.R. n. 445/2000 non rappresenta un sicuro parametro di verifica della proporzionalità della sanzione, tenuto conto del fatto che tale norma è destinata a disciplinare una serie ampia ed eterogenea di fattispecie, e non può automaticamente ritenersi irragionevole la scelta, effettuata dal legislatore per il settore del cinema, di mantenere un più lungo periodo di esclusione dall’accesso a contributi.
13.2. L’appellante insiste che avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione biennale introdotta dall’art. 264, comma 2, lett. a) del D.L. n. 34/2020, e in via subordinata ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016, ove ritenuto che tale previsione non sia stata modificata dal D.L. n. 76/2020.
13.3. Il Collegio rileva che l’art. 264, comma 2, lett. a) del D.L. n. 34/2020 ha esplicitamente disposto modificazioni solo del D.P.R. n. 445/2000, e che, in particolare, la disposizione invocata dall’appellante è stata introdotta a specifica integrazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. Risulta quindi priva di fondamento la pretesa che il nuovo comma 1 bis dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 possa trovare applicazione nel settore del cinema, sul presupposto che abbia implicitamente modificato anche l’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016.
13.4. Quanto alla prospettata questione di costituzionalità di tale ultima norma, nella misura in cui si ritiene per quanto detto che l’art. 37, comma 2, citato continui a prevedere una sanzione accessoria di 5 anni, il Collegio non ravvisa una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in via generale quale conseguenza dell’uso di dichiarazioni mendaci, né tale sanzione appare sproporzionata o eccessivamente afflittiva, anche nella prospettiva del diritto EDU. Si deve infatti sottolineare, da un lato, la specialità della materia e della relativa disciplina che può giustificare il fatto che il legislatore, facendo uso della sua discrezionalità, abbia qui inteso prevedere una misura più severa rispetto a quella generale di cui al d.p.r. 445/2000; come anche, dall’altro, che la sanzione in discorso non preclude all’operatore di continuare ad esercitare la sua attività imprenditoriale, limitandolo piuttosto, e comunque pur sempre per un periodo temporale definito, nella possibilità di beneficiare di contributi pubblici. In questa dimensione più circoscritta la norma di specie non appare al Collegio foriera di dubbi di costituzionalità.
14. In conclusone l’appello va respinto, e l’appellata sentenza va confermata con una motivazione parzialmente diversa.
15. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero della Cultura, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI MO, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
TA AV, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA AV | RI MO |
IL SEGRETARIO