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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18063 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14575/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. IO ED, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 14575/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANNARITA Parte_1 C.F._1
D'OL e dell'avv. CA VELTRI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma al viale Carso, n. 14, presso lo studio dell'avv. ANNARITA D'OL e
CA VELTRI;
PARTE ATTRICE
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentate e difese entrambe dall'avv. CAROLA IANARI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliate in Roma, alla via Cassiodoro, n. 19, presso lo studio dell'avv. CAROLA
IANARI;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 5 (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. IGNAZIO ABRIGNANI, in virtù di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata in Roma al piazzale Delle Belle Arti, n. 8, presso lo studio dell'avv.
IGNAZIO ABRIGNANI;
ER CH
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor quale conduttore Parte_1 dell'appartamento sito in Roma, alla via Del Corso, n. 4, int. 8, ha convenuto in giudizio la signora
, e la – rispettivamente proprietaria e conduttrice Controparte_2 Controparte_2 CP_1 dell'appartamento sito in Roma, alla via Del Corso, n. 5, situato al piano 4 int. 8 – per ivi sentirle condannare al risarcimento dei danni cagionati dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile sito in via
Del Corso, n.5, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione commissionati dallo stesso conduttore.
Si è costituita con comparsa la signora , che ha contestato l'avversa Controparte_2 Controparte_2 domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Analogamente, si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., che ha CP_1 chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore, , e ha Controparte_3 comunque contestato l'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Autorizzata la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si è costituita nel giudizio Controparte_3 che ha dedotto i limiti dell'operatività della polizza ed ha contestato la stessa domanda attorea.
[...]
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della proprietaria dell'immobile, la quale resta comunque onerata dall'obbligazione di custodia della propria res anche se concessa in locazione ad altri, con particolare riferimento alla custodia delle strutture murarie ad alle apparecchiature conglobate in esse.
Nel merito, la domanda risulta fondata nei termini che si vanno ad esporre.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e pagina 2 di 5 l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
Secondo il ctu, arch. , che ha reso la sua relazione nel procedimento d'istruzione Persona_1 preventiva che ha preceduto il presente giudizio, “l'inconveniente, con molta probabilità deriva dalla rottura di una condotta di adduzione, acqua pulita che è precipitata in quantità copiosa per diverse ore
(circa 4 ore). Non possono essere ravvisate cause concorrenti al danno se non quelle della rottura di un flessibile o una dimenticanza nella chiusura di un rubinetto sempre derivanti dall'immobile al piano sovrastante”.
In base alle conclusioni del ctu, non è possibile addivenire alla precisa dinamica dei fatti.
Nel caso di specie, però, la non precisa ricostruzione della dinamica dell'incidente, non inficia la prova della sussistenza di un effettivo nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Cass.
12760/2024), in quanto le infiltrazioni sono provenute in ogni caso dall'appartamento di via Del Corso,
n. 5, situato al piano 4 int. 8.
Sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, tuttavia, non è possibile attribuire con presumibile certezza la responsabilità dell'inconveniente alla proprietaria o alla conduttrice dell'appartamento, tanto più considerando che non viene esclusa l'efficienza causale né della rottura di un flessibile né di una possibile dimenticanza umana nella chiusura di un rubinetto, eventi che fonderebbero la responsabilità della locatrice;
la causazione del fenomeno viene comunque ricondotta in primo luogo ad una condotta di adduzione, che pertiene alla struttura dell'immobile locato e dunque rientra nella responsabilità della proprietaria. E' da escludere, comunque, la responsabilità del
Condominio, a cui ha accennato la terza chiamata.
Ai sensi dell'art. 2055 c.c. si ritiene sussistere pertanto la responsabilità solidale della proprietaria e della conduttrice.
In ordine al quantum debeatur, il ctu nel suo computo ha incluso le spese di smontaggio e di trasporto del mobile;
tali operazioni, tuttavia, non risultano effettuate;
il loro costo non rappresenta dunque una voce di danno emergente ma semmai un danno futuro. Va dunque escluso dal computo indicato dal ctu l'importo di € 2.000,00. Andrà dunque liquidato all'attore l'importo di € 18.262,37; su tale somma,
pagina 3 di 5 rivalutata di anno in anno dalla data di verificazione del danno alla data della presente pronunzia sulla base dell'indice ISTAT famiglie operai ed impiegati, si calcoleranno gli interessi legali.
Le conclusioni del ctu, inoltre, corroborano l'allegazione attorea inerente il patimento di un danno da mancato godimento dell'immobile.
La quantificazione del risarcimento operata dall'attore, sulla base del contratto di locazione in atti, risulta proporzionata.
Va conseguentemente accolto il capo della domanda che concerne la condanna di parte convenuta al pagamento di € 8.800,00; su tale somma, rivalutata di anno in anno dalla data di verificazione del danno alla data della presente pronunzia sulla base dell'indice ISTAT famiglie operai ed impiegati, si calcoleranno gli interessi legali.
La spese sostenute da parte attrice nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per la ctu non possono essere considerate spese giudiziali, in quanto la consulenza tecnica era preordinata all'espletamento del tentativo di conciliazione.
La relativa richiesta di rifusione viene riqualificata dal giudice come richiesta di risarcimento del danno emergente dato dall'esborso concernente i compensi del ctu.
Sulla base degli atti causa risulta sussistere, infine, l'obbligazione di garanzia di Controparte_3
, che dunque dovrà rifondere alla propria assicurata le spese che si troverà ad affrontare in
[...] conseguenza della presente decisione.
Al punto F del contratto di assicurazione, è prevista la franchigia di € 300,00; conseguentemente,
l'assicuratore corrisponderà l'importo ulteriore.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna in solido la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e la signora al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore (a titolo di risarcimento del danno) di € 2.715,38 più accessori di legge - per spese di ctu -
pagina 4 di 5 più € 18.262,37 più € 8.800,00; su tali somme, rivalutate di anno in anno, sulla base dell'indice ISTAT famiglie operai ed impiegati, dalla data di verificazione del danno alla data della presente pronunzia, si calcoleranno gli interessi legali;
condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Controparte_3 società in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte le spese Controparte_1 derivanti dalla presente pronunzia, detratta la franchigia convenuta, pari a € 300,00;
- condanna la società n persona del legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_1 signora in solido, alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 in favore dell'attore, che si liquidano in € 5.000,00 per onorari di avvocato, esborsi pari a € 2.715,38 più accessori di legge per spese di ctu, oltre a spese generali, c.p.a. e i.v.a. secondo le aliquote vigenti;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_3 in favore di n persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 2.500,00 per onorari di avvocato, € 518,00 per esborsi, più spese generali c.p.a. e i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata nel termine di trenta giorni dalla discussione orale, ai sensi del terzo comma della disposizione citata.
Così deciso in Roma, li 24 di dicembre 2025.
Il giudice
IO ED
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. IO ED, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 14575/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANNARITA Parte_1 C.F._1
D'OL e dell'avv. CA VELTRI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma al viale Carso, n. 14, presso lo studio dell'avv. ANNARITA D'OL e
CA VELTRI;
PARTE ATTRICE
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentate e difese entrambe dall'avv. CAROLA IANARI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliate in Roma, alla via Cassiodoro, n. 19, presso lo studio dell'avv. CAROLA
IANARI;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 5 (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. IGNAZIO ABRIGNANI, in virtù di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata in Roma al piazzale Delle Belle Arti, n. 8, presso lo studio dell'avv.
IGNAZIO ABRIGNANI;
ER CH
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor quale conduttore Parte_1 dell'appartamento sito in Roma, alla via Del Corso, n. 4, int. 8, ha convenuto in giudizio la signora
, e la – rispettivamente proprietaria e conduttrice Controparte_2 Controparte_2 CP_1 dell'appartamento sito in Roma, alla via Del Corso, n. 5, situato al piano 4 int. 8 – per ivi sentirle condannare al risarcimento dei danni cagionati dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile sito in via
Del Corso, n.5, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione commissionati dallo stesso conduttore.
Si è costituita con comparsa la signora , che ha contestato l'avversa Controparte_2 Controparte_2 domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Analogamente, si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., che ha CP_1 chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore, , e ha Controparte_3 comunque contestato l'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Autorizzata la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si è costituita nel giudizio Controparte_3 che ha dedotto i limiti dell'operatività della polizza ed ha contestato la stessa domanda attorea.
[...]
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della proprietaria dell'immobile, la quale resta comunque onerata dall'obbligazione di custodia della propria res anche se concessa in locazione ad altri, con particolare riferimento alla custodia delle strutture murarie ad alle apparecchiature conglobate in esse.
Nel merito, la domanda risulta fondata nei termini che si vanno ad esporre.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e pagina 2 di 5 l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
Secondo il ctu, arch. , che ha reso la sua relazione nel procedimento d'istruzione Persona_1 preventiva che ha preceduto il presente giudizio, “l'inconveniente, con molta probabilità deriva dalla rottura di una condotta di adduzione, acqua pulita che è precipitata in quantità copiosa per diverse ore
(circa 4 ore). Non possono essere ravvisate cause concorrenti al danno se non quelle della rottura di un flessibile o una dimenticanza nella chiusura di un rubinetto sempre derivanti dall'immobile al piano sovrastante”.
In base alle conclusioni del ctu, non è possibile addivenire alla precisa dinamica dei fatti.
Nel caso di specie, però, la non precisa ricostruzione della dinamica dell'incidente, non inficia la prova della sussistenza di un effettivo nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Cass.
12760/2024), in quanto le infiltrazioni sono provenute in ogni caso dall'appartamento di via Del Corso,
n. 5, situato al piano 4 int. 8.
Sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, tuttavia, non è possibile attribuire con presumibile certezza la responsabilità dell'inconveniente alla proprietaria o alla conduttrice dell'appartamento, tanto più considerando che non viene esclusa l'efficienza causale né della rottura di un flessibile né di una possibile dimenticanza umana nella chiusura di un rubinetto, eventi che fonderebbero la responsabilità della locatrice;
la causazione del fenomeno viene comunque ricondotta in primo luogo ad una condotta di adduzione, che pertiene alla struttura dell'immobile locato e dunque rientra nella responsabilità della proprietaria. E' da escludere, comunque, la responsabilità del
Condominio, a cui ha accennato la terza chiamata.
Ai sensi dell'art. 2055 c.c. si ritiene sussistere pertanto la responsabilità solidale della proprietaria e della conduttrice.
In ordine al quantum debeatur, il ctu nel suo computo ha incluso le spese di smontaggio e di trasporto del mobile;
tali operazioni, tuttavia, non risultano effettuate;
il loro costo non rappresenta dunque una voce di danno emergente ma semmai un danno futuro. Va dunque escluso dal computo indicato dal ctu l'importo di € 2.000,00. Andrà dunque liquidato all'attore l'importo di € 18.262,37; su tale somma,
pagina 3 di 5 rivalutata di anno in anno dalla data di verificazione del danno alla data della presente pronunzia sulla base dell'indice ISTAT famiglie operai ed impiegati, si calcoleranno gli interessi legali.
Le conclusioni del ctu, inoltre, corroborano l'allegazione attorea inerente il patimento di un danno da mancato godimento dell'immobile.
La quantificazione del risarcimento operata dall'attore, sulla base del contratto di locazione in atti, risulta proporzionata.
Va conseguentemente accolto il capo della domanda che concerne la condanna di parte convenuta al pagamento di € 8.800,00; su tale somma, rivalutata di anno in anno dalla data di verificazione del danno alla data della presente pronunzia sulla base dell'indice ISTAT famiglie operai ed impiegati, si calcoleranno gli interessi legali.
La spese sostenute da parte attrice nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per la ctu non possono essere considerate spese giudiziali, in quanto la consulenza tecnica era preordinata all'espletamento del tentativo di conciliazione.
La relativa richiesta di rifusione viene riqualificata dal giudice come richiesta di risarcimento del danno emergente dato dall'esborso concernente i compensi del ctu.
Sulla base degli atti causa risulta sussistere, infine, l'obbligazione di garanzia di Controparte_3
, che dunque dovrà rifondere alla propria assicurata le spese che si troverà ad affrontare in
[...] conseguenza della presente decisione.
Al punto F del contratto di assicurazione, è prevista la franchigia di € 300,00; conseguentemente,
l'assicuratore corrisponderà l'importo ulteriore.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna in solido la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e la signora al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore (a titolo di risarcimento del danno) di € 2.715,38 più accessori di legge - per spese di ctu -
pagina 4 di 5 più € 18.262,37 più € 8.800,00; su tali somme, rivalutate di anno in anno, sulla base dell'indice ISTAT famiglie operai ed impiegati, dalla data di verificazione del danno alla data della presente pronunzia, si calcoleranno gli interessi legali;
condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Controparte_3 società in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte le spese Controparte_1 derivanti dalla presente pronunzia, detratta la franchigia convenuta, pari a € 300,00;
- condanna la società n persona del legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_1 signora in solido, alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 in favore dell'attore, che si liquidano in € 5.000,00 per onorari di avvocato, esborsi pari a € 2.715,38 più accessori di legge per spese di ctu, oltre a spese generali, c.p.a. e i.v.a. secondo le aliquote vigenti;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_3 in favore di n persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 2.500,00 per onorari di avvocato, € 518,00 per esborsi, più spese generali c.p.a. e i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata nel termine di trenta giorni dalla discussione orale, ai sensi del terzo comma della disposizione citata.
Così deciso in Roma, li 24 di dicembre 2025.
Il giudice
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