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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/08/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 9 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 772 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Gianluca Magnani Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
NONCHE'
, con l'Avv. Maria Controparte_2
CE AN
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 534/2024 del
18.1.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per l'appellante: “in accoglimento del presente gravame e in riforma dell'impugnata sentenza Tribunale di Roma – Sez. Lavoro n. 534/2024: CAPO A:
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante, ed in diretta applicazione
1 della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte appellante, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti, alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato;
2. per l'effetto, condannare il Controparte_3
, in persona del ministro p.t. al pagamento in favore di
[...] Parte_1
, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), della
[...] somma complessiva lorda di € 1.865,19 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte appellante, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare all'amministrazione scolastica appellata la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
Con vittoria di spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio, da distrarsi.”; per l' : “con il presente atto l' si costituisce nel presente giudizio di appello per CP_2 CP_2 ribadire quanto dedotto nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado ovvero che l' è litisconsorte necessario ed è stato chiamato in causa quale terzo poiché, qualora CP_2 all'appellante venga riconosciuto il diritto all'attribuzione delle classi stipendiali superiori, sugli eventuali compensi arretrati dovuti dal datore di lavoro operala relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ribadisce in via preliminare l'eccezione di prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio. Vinte le spese.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso di essere docente della scuola d'infanzia dal 1.9.2009, di Parte_1 essere stata assunta a tempo indeterminato, di avere fatto domanda di ricostruzione della carriera, aveva esposto di avere prestato servizio, negli anni precedenti all'immissione in ruolo, per distinti periodi fra il 1992 e il 2009 per un totale di sei anni, nove mesi e due giorni nel profilo di appartenenza senza godere del riconoscimento a fini stipendiali dell'anzianità di servizio e che aveva avuto il riconoscimento solo parziale del periodo preruolo prestato, essendo incorsa nella discriminazione stigmatizzata dalla direttive 1999/70/CE.
Aveva richiesto al Tribunale di Roma:
2 - con il capo A di dichiarare la propria piena equiparazione, per il periodo preruolo, al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini degli incrementi stipendiali, con condanna del al pagamento in suo favore di euro 1.865,19, ovvero Controparte_1 alla diversa somma di giustizia;
nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale;
- con il capo B, previa eventuale disapplicazione della normativa nazionale, di accertare il diritto alla ricostruzione integrale della carriera in luogo della ricostruzione solo parziale di cui ai decreti in atti, da sostituire con altri che riconoscano utile sia ai fini giuridici che economici l'intero servizio preruolo, con collocazione della ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio e con condanna al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive, pari ad euro 5.712,44 ovvero la somma ritenuta di giustizia, sempre oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale ovvero la condanna al risarcimento del danno previdenziale.
Il si era costituito tardivamente difendendosi su ciascun motivo Controparte_1 di ricorso.
Si era altresì costituito l' ai soli fini dell'integrità del contraddittorio, protestando la CP_2 propria terzietà al tema del contendere in quanto mero destinatario del pagamento dei contributi, subordinatamente al riconoscimento del loro diritto e nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Il Tribunale di Roma, premessa la piena assimilabilità, ai fini delle progressioni stipendiali, fra il personale della scuola a tempo determinato ed indeterminato, in applicazione di ormai consolidati orientamenti sovranazionali, ha così motivato la sentenza di rigetto oggetto di gravame: “con la già richiamata sentenza 22558/2016 la S.C. ha affermato che: “Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il
CCNL 4 agosto 2011… L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8. E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro.”. La corte ha quindi fissato il seguente principio di diritto: " la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del
3 comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno pertanto disapplicate le disposizioni dei richiamati ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.”. Per quanto attiene specificamente alle domande proposte nella presente controversia, si osserva che il ricorso non può trovare accoglimento. Deve, infatti, rilevarsi che la parte ricorrente ha rinunciato alle domande di cui al capo B del ricorso e, con riferimento a quanto richiesto nel capo A, si osserva che il decreto di ricostruzione della carriera riconosce l'anzianità complessiva preruolo di anni 6 e mesi 8. La ricorrente chiede riconoscersi anni 6 mesi 9 e giorni due, ma non ha fornito la prova che tale maggiore periodo di mesi 1 e giorni 2 (ove riconosciuto) possa portare al credito indicato. Si rileva che non sono stati prodotti i conteggi richiesti all'udienza del 24.2.2023.”.
Conclusivamente, il Tribunale di Roma ha così statuito: “Respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1500, da distrarsi.”.
La ha appellato la sentenza. Pt_1
Il , pur avendo ricevuto la notifica dell'appello, è rimasto Controparte_1 contumace. Si è invece costituito l' , con memoria riproduttiva, nel contenuto, le CP_2 precedenti difese.
All'udienza odierna, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi delle parti costituite, trascritte in epigrafe e alla presenza dei relativi difensori che vi si sono riportati, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La ricorrente, come esposto nella parte in fatto, aveva proposto una domanda per il riconoscimento delle progressioni economiche di anzianità nelle more dello svolgimento del c.d. preruolo e una domanda finalizzata al riconoscimento della ricostruzione integrale di carriera con i relativi arretrati, quest'ultima rinunciata in corso di giudizio all'udienza del
24.2.2023.
Non essendo intervenute contestazioni in ordine ai conteggi ed essendo in ogni caso tardiva la costituzione del , condivisibilmente l'odierna appellante lamenta che “i CP_1
4 conteggi richiesti all'udienza del 24.2.2023” non fossero necessari, alla luce della sola rinuncia ad una delle due domande, entrambe corredate di specifici calcoli delle somme richieste. In particolare, come meglio si dirà, la domanda inizialmente proposta meritava totale accoglimento, senza necessità di alcuna riformulazione per tenere conto del CCNL del
2011.
Il Tribunale ha invece erroneamente motivato in ordine alla carenza di prova dei presupposti della domanda che era stata oggetto di rinuncia.
Quanto alla domanda non rinunciata, invece, la documentazione in atti (CCNL, tabelle delle posizioni stipendiali, certificati di servizio, contratti, decreti di ricostruzione della carriera, cedolini a campione, cedolino di liquidazione degli arretrati, lettera di messa in mora, conteggi analitici) era sufficiente, anche a fronte della tardività della costituzione dell'Amministrazione.
In ordine alla quantificazione delle conseguenti differenze retributive spettanti, prospettata da parte ricorrente come diritto a percepire gli incrementi stipendiali (c.d. gradoni) di cui al
CCNL di comparto riconosciuti al personale a tempo indeterminato, va infatti rilevato che il si è costituito tardivamente in primo grado;
con conseguente decadenza ex art. 416, CP_1 comma terzo, c.p.c., dalla possibilità di eccepire la prescrizione e di censurare i conteggi regolarmente allegati all'atto introduttivo.
I conteggi, inoltre, si basano sulle tabelle retributive corrette e appaiono immuni da errori di calcolo, sicché possono essere posti a base della decisione.
In particolare, nei conteggi la progressione di anzianità correlata ai giorni effettivamente lavorati durante il periodo di precariato: non sono, infatti, dovute le retribuzioni maturate e non percepite nei periodi non lavorati di interruzione del rapporto (ad esempio, le mensilità di luglio ed agosto di ciascun anno) e ciò in virtù dei principi di effettività e di corrispettività che permeano il rapporto di lavoro i quali ostano al riconoscimento del trattamento retribuivo rivendicato ( v. tra le altre, Cass. Sent. n. 7843/13).
In diritto, poi, la domanda di cui al capo A) delle conclusioni del ricorso era fondata, infondate, invece, le difese dell'Amministrazione sul punto.
In primo luogo, nessun rilievo preclusivo può essere attribuito alla intervenuta stabilizzazione, perché la ricorrente non ha inteso richiedere un risarcimento per l'intervenuta e protratta precarizzazione;
nonché al decreto di ricostruzione della carriera che, in quanto tale, non incide sull'insufficienza della retribuzione percepita fino a quel momento ma soltanto, semmai, sull'adeguatezza della retribuzione percipienda dopo la sua emanazione.
5 Nessuno dei due eventi può costituire ostacolo alla domanda, che era specificamente diretta alla condanna al pagamento di differenze retributive previa disapplicazione, per contrasto con il divieto di discriminazione, del T.U. Scuola laddove esso prevede che il personale assunto a tempo determinato sia retribuito, da un anno all'altro di precariato, sempre con lo stipendio d'ingresso senza alcuna progressione fino alla (eventuale) immissione in ruolo.
Ed in effetti, come da costante giurisprudenza di merito e di legittimità, la disapplicazione va operata in quanto, diversamente opinando, vi sarebbe palese violazione del principio di non discriminazione, enunciato nella clausola n. 4, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (allegato alla Direttiva 1999/70/CE).
Segnatamente la richiamata clausola n. 4 – per quanto qui interessa – ai punti 1 e 4 prevede: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive …omissis…4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Se dunque si considera che lo scatto di anzianità risponde all'esigenza di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore, si deve riconoscere che anche nell'àmbito della istruzione, la funzione dell'incremento periodico della retribuzione, nel tener conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che il personale scolastico acquista nello svolgimento del suo servizio, porta ad escludere che tale incremento possa essere riconosciuto soltanto al personale di ruolo e negato a quello precario, in posizione lavorativa parallela;
tanto più che non è neppure giustificata la discriminazione economica che verrebbe a determinarsi nell'espletamento di compiti perfettamente sovrapponibili rispetto a quelli svolti dal personale di ruolo.
In altre parole, qualora si verifichi una reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato si realizza di fatto un contesto identico sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, rispetto a quello dei dipendenti di pari anzianità e titolari di un rapporto a tempo indeterminato, la mancata attribuzione di questi costituisce una disparità di trattamento
6 non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi violazione della disciplina sopra richiamata.
Deve dunque ritenersi che il differente trattamento stipendiale tra personale a termine e in ruolo in tanto potrebbe trovare applicazione solo in quanto si fondi su circostanze connesse alle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali solo potrebbero legittimare la differenza di trattamento.
Da ultimo, anche Cass. 22558/2016, pure citata nella sentenza gravata, ha enunciato il seguente principio di diritto: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Lo stesso riconoscimento dell'anzianità di servizio in sede di definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare l'insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, in quanto proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità delle funzioni svolte nelle due diverse fasi del rapporto.
La circostanza, pure citata in sentenza, secondo la quale il sistema di progressione dell'anzianità “a gradoni” sia stato oggetto di riforma nel 2011 non rileva nel caso di specie, dal momento che la aveva iniziato a svolgere lavoro precario sin dal 2009 è stata Pt_1 immessa in ruolo. D'altronde è lo stesso art. 2 del CCNL del 2011 a prevedere – ai commi 2
e 3 – la clausola di salvaguardia per i precari che, alla data del 1.9.2010, abbiano già maturato le posizioni stipendiali accorpate. Deve peraltro ritenersi, sulla base del condivisibile orientamento della Corte di Cassazione che ha esaminato la disciplina della progressione di anzianità e stipendiale del personale docente alla luce dei principi vincolanti derivanti dall'applicazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, che l'art. 2 del CCNL del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo
7 indeterminato, introduce un'illegittima disparità di trattamento con il personale a tempo determinato, la quale non trova giustificazione in alcuna delle ipotesi ammesse dalla normativa sovranazionale (cfr. Cass.
7.2.2020 n. 2924).
In conclusione, in totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza, il va condannato a pagare all'appellante le differenze Controparte_1 retributive richieste pari ad Euro 1.865,19, oltre alla maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali dalla maturazione di ogni spettanza al soddisfo effettivo, oltre alla regolarizzazione contributiva da corrispondere all' nei limiti della eventuale CP_2 prescrizione.
Le spese di lite del doppio grado meritano rivisitazione alla luce della totale soccombenza del appellato;
esse si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore CP_1 dell'Avv. Gianluca Magnani, antistatario. Vanno, invece, compensate in relazione ai rapporti fra l' e le altre parti del giudizio, in relazione alla posizione di sostanziale terzietà CP_2 dell' , evocato ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio. CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello di depositato il 27.3.2024, Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 534/2024 del 18.1.2024 nei confronti del , così provvede: Controparte_3 CP_2
- In totale accoglimento dell'appello e a totale riforma della sentenza gravata, condanna il appellato a pagare all'appellante la somma di euro 1.865,19 oltre alla CP_1 maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione delle singole spettanze al soddisfo effettivo, oltre alla regolarizzazione contributiva da corrispondere all' nei limiti della eventuale prescrizione;
CP_2
- Condanna il appellato a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio CP_1 grado, liquidate in € 1.500,00 quanto al primo grado ed € 1.500,00 quanto al presente grado, sempre oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gianluca Magnani, antistatario;
- Compensa le spese di lite del doppio grado in relazione al rapporto fra l' e le altre CP_2 parti del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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