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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1289 \ 2022 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. PERRI ANTONIO
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. CAVALLO
[...]
TUTTO Controparte_2
DANESH CP_3
-PARTI APPELLATE contumaci –
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, la sig.ra impugnava la sentenza n. Parte_1
894/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, che aveva rigettato la domanda
1 risarcitoria proposta nei confronti di Controparte_4 CP_5
e in relazione al sinistro stradale del 28/06/2018.
[...] CP_6
L'appellante deduceva, in sintesi, che il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere assorbente la mancata rilevazione del sinistro da parte del dispositivo satellitare
(“scatola nera”) installato sul proprio veicolo, trascurando le risultanze della CTU e le testimonianze raccolte, che confermavano la dinamica del sinistro e la responsabilità dei convenuti. Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
1. Sulla valutazione delle risultanze della scatola nera
L'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni Private attribuisce alle risultanze del dispositivo elettronico valore probatorio privilegiato, salvo prova contraria di malfunzionamento o manomissione. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 13725/2024) ha chiarito che, in assenza dei decreti attuativi previsti dalla norma, tali risultanze non possono essere considerate “prova legale”, ma costituiscono un elemento indiziario da valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Nel caso di specie, la mancata rilevazione del crash da parte della scatola nera non può, di per sé, escludere la verificazione del sinistro, specie in presenza di altri elementi probatori coerenti.
2. Sulla valutazione delle prove testimoniali e della CTU
Dall'istruttoria svolta in primo grado emergono testimonianze chiare e dettagliate
( e che confermano la dinamica del sinistro, nonché Testimone_1 Testimone_2 una CTU tecnica che attesta la compatibilità dei danni con la ricostruzione fornita dall'attrice. Il Giudice di primo grado ha ritenuto tali elementi non sufficienti, valorizzando la genericità dell'atto introduttivo e la mancata rilevazione del crash.
Tuttavia, la motivazione appare carente, non essendo stato adeguatamente valutato il complesso delle prove.
3. Sulla mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale
Il convenuto regolarmente citato, non si è presentato all'interrogatorio CP_3 formale. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tale comportamento può essere valutato dal giudice come elemento a sostegno della ricostruzione attorea.
4. Sulla quantificazione del danno
La CTU ha quantificato il danno in € 2.593,38, in linea con quanto richiesto dall'attrice.
Non emergono elementi idonei a contestare tale quantificazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 894/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, Parte_1 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e in Controparte_4 Controparte_5 CP_6 solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 2.593,38, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
2. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore di avv distrattario Antonio Perri, che liquida Parte_1 in € 2.970,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1289 \ 2022 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. PERRI ANTONIO
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. CAVALLO
[...]
TUTTO Controparte_2
DANESH CP_3
-PARTI APPELLATE contumaci –
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, la sig.ra impugnava la sentenza n. Parte_1
894/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, che aveva rigettato la domanda
1 risarcitoria proposta nei confronti di Controparte_4 CP_5
e in relazione al sinistro stradale del 28/06/2018.
[...] CP_6
L'appellante deduceva, in sintesi, che il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere assorbente la mancata rilevazione del sinistro da parte del dispositivo satellitare
(“scatola nera”) installato sul proprio veicolo, trascurando le risultanze della CTU e le testimonianze raccolte, che confermavano la dinamica del sinistro e la responsabilità dei convenuti. Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
1. Sulla valutazione delle risultanze della scatola nera
L'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni Private attribuisce alle risultanze del dispositivo elettronico valore probatorio privilegiato, salvo prova contraria di malfunzionamento o manomissione. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 13725/2024) ha chiarito che, in assenza dei decreti attuativi previsti dalla norma, tali risultanze non possono essere considerate “prova legale”, ma costituiscono un elemento indiziario da valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Nel caso di specie, la mancata rilevazione del crash da parte della scatola nera non può, di per sé, escludere la verificazione del sinistro, specie in presenza di altri elementi probatori coerenti.
2. Sulla valutazione delle prove testimoniali e della CTU
Dall'istruttoria svolta in primo grado emergono testimonianze chiare e dettagliate
( e che confermano la dinamica del sinistro, nonché Testimone_1 Testimone_2 una CTU tecnica che attesta la compatibilità dei danni con la ricostruzione fornita dall'attrice. Il Giudice di primo grado ha ritenuto tali elementi non sufficienti, valorizzando la genericità dell'atto introduttivo e la mancata rilevazione del crash.
Tuttavia, la motivazione appare carente, non essendo stato adeguatamente valutato il complesso delle prove.
3. Sulla mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale
Il convenuto regolarmente citato, non si è presentato all'interrogatorio CP_3 formale. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tale comportamento può essere valutato dal giudice come elemento a sostegno della ricostruzione attorea.
4. Sulla quantificazione del danno
La CTU ha quantificato il danno in € 2.593,38, in linea con quanto richiesto dall'attrice.
Non emergono elementi idonei a contestare tale quantificazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 894/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, Parte_1 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e in Controparte_4 Controparte_5 CP_6 solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 2.593,38, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
2. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore di avv distrattario Antonio Perri, che liquida Parte_1 in € 2.970,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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