Articolo 21 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Articolo 20Articolo 22
Versione
19 ottobre 1961
Art. 21.
Il secondo comma dell'articolo 49, l'articolo 52 e l'articolo 64 del testo unico predetto sono abrogati.
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente