Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2025, n. 33773
CASS
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità della proroga acausale

    Il Tribunale ha giudicato illegittima la proroga acausale per violazione dell'art. 21, co. 1, d.lgs. n. 81/2015, convertendo il rapporto a tempo indeterminato.

  • Accolto
    Applicabilità della clausola sociale

    La Corte d'Appello ha ritenuto che la clausola sociale opera in presenza della successione di un'impresa ad un'altra nella gestione del medesimo servizio, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del titolo di affidamento.

  • Accolto
    Conseguenze della successione nel servizio

    Il Tribunale ha condannato la società subentrante al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del subentro e al versamento della relativa contribuzione all'INPS.

  • Rigettato
    Natura del servizio affidato

    La Corte d'Appello ha ritenuto infondato il motivo, affermando che le 'determine' comunali non erano ordinanze contingibili ed urgenti e che, in ogni caso, la natura del contratto e le modalità di affidamento del servizio sono irrilevanti ai fini della clausola sociale.

  • Inammissibile
    Mancanza del lavoratore nella lista dei dipendenti

    La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, evidenziando la preclusione della doppia conforme, la necessità di un diverso apprezzamento dei documenti riservato al giudice di merito, e l'irrilevanza del documento invocato ai fini della decisione sulla clausola sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2025, n. 33773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33773
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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