Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/1983, n. 5132
CASS
Sentenza 26 luglio 1983

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 1102 cod. civ., nel regolare i diritti dei partecipanti alla comunione, prescrive che in ogni caso non può essere alterata la destinazione della cosa comune, sicché solo le modificazioni di questa, in quanto consentano il pari uso secondo il diritto di ciascuno, rientrano nella previsione legale, mentre è vietata ogni diversa attività innovatrice. (nella specie, alla stregua del principio enunciato, è stata giudicata corretta la decisione che ha ritenuta vietata la costruzione di un terrazzo pensile soprastante un cortile comune, con la costruzione, inoltre di gradini e di un'aiuola sul cortile stesso).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/1983, n. 5132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5132
    Data del deposito : 26 luglio 1983

    Testo completo