Articolo 1 della Legge 30 giugno 1952, n. 764
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27 luglio 1952
Art. 1. Articolo unico.

Sino al 30 giugno 1954, sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, le costituzioni di societa' con capitale superiore a 250 milioni di lire.
Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle societa' stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 250 milioni di lire.
E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400 , convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636 , e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

Entrata in vigore il 27 luglio 1952