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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1235/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente
Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice
Dott. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile sopra indicata, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorena Di Parte_1
Giambattista, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Avolio e Dario Controparte_1
Avolio.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/05/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Campli in data 30/06/2013 con CP_1
da cui erano nati i figli ( il 28/10/2015) e (il 19/02/2019),
[...] Per_1 Per_2
ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso di sé nella casa coniugale, da assegnarle, regolando la frequentazione padre-figli; porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 1000,00 per il proprio i mantenimento e l'ulteriore l'assegno mensile di € 1000,00 a titolo di mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con decorrenza dal febbraio 2023; la paritaria ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole, da regolare come da Protocollo d'Intesa in data 05/12/2018 tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Teramo. Ha chiesto, inoltre, al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le richieste condizioni della separazione.
A sostegno del ricorso ha dedotto che:
all'esito della crisi coniugale, il in data 6/12/2022, aveva abbandonato la CP_1
casa famigliare per trasferirsi altrove;
con comunicazione in data 2/2/2023, aveva chiesto al coniuge di determinare le condizioni della separazione ma le contrapposte posizioni sulle questioni economiche erano troppi distanti per consentire una separazione consensuale;
svolgeva la professione di impiegata, percependo lo stipendio mensile di € 1.600 mentre il marito era titolare di un importante centro di fisioterapia con 5 dipendenti e proprietario di beni immobili e di autovetture di lusso;
al fine di agevolare la professione del coniuge, aveva rilasciato in suo favore una fideiussione di € 300.000, 00 a garanzia di un mutuo contratto per l'apertura del predetto centro di fisioterapia.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha aderito alle domande di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché a quelle relative all'affidamento condiviso della prole (sia pure con una diversa regolamentazione degli orari di frequentazione dei figli) ed all'assegnazione della casa coniugale, esclusi i locali siti al primo piano dell'edificio ed il garage, contestando le richieste economiche e la ricostruzione della vicenda coniugale narrata dalla moglie. Ha pertanto chiesto: porre a proprio carico l'assegno mensile di € 300 a titolo di mantenimento di ciascun figlio, con paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, da regolare come da vigente Protocollo con il COA di Teramo;
assegnare in via esclusiva alla moglie l'assegno unico per i figli elargito dall'Inps.
In particolare, ha dedotto che:
si era allontanato dalla casa coniugale previo accordo con la moglie, la quale aveva condiviso, se non sollecitato, la decisione perché la convivenza matrimoniale era diventata ormai intollerabile;
fin dal dicembre 2022, i figli trascorrevano molto tempo con lui, con almeno due pernotti infrasettimanali oltre ai fine settimana ed i nonni paterni si occupavano quasi quotidianamente del pranzo e della cena dei bambini ( essendo entrambi i genitori impegnati in attività lavorative ), sicchè il mantenimento richiesto (
€ 1000 per ciascun figlio ) era eccessivo;
la moglie, dipendente a tempo indeterminato presso una nota azienda farmaceutica di Teramo dal 2011, con reddito annuale di € 25.497, costantemente supportata dai suoceri nella gestione e mantenimento della prole ed assegnataria della casa coniugale di sua esclusiva proprietà, non aveva diritto all'assegno di mantenimento, godendo di redditi adeguati a mantenere il pregresso tenore di vita né all'assegno divorzile, in assenza di rinunce a proficue occasioni formative o professionali in favore di esigenze famigliari;
provvedeva regolarmente al pagamento delle rate di mutuo, garantito dalla fideiussione della moglie e si era già attivato presso la banca mutuataria per ottenere la sostituzione del garante, in modo da liberare a breve la Pt_1
Alla prima udienza di comparizione in data 20/09/2023, i coniugi- ribadita la volontà di non volersi riconciliare e precisato il ( in assenza di CP_1
contestazione sul punto) di avere estinto la fideiussione prestata in suo favore dalla moglie- hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affidamento della prole ed ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, nei seguenti termini:
1. affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare;
2. i figli potranno trascorrere con il padre, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola, fino al lunedì, allorquando li riaccompagnerà a scuola
3. nella settimana in cui i figli trascorreranno i weekend con il padre, quest'ultimo terrà i figli con sé il lunedì dall'uscita di scuola, fino al mercoledì, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
4. nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, il padre terrà i figli dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
5. i figli trascorreranno con il padre, 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e 2 giorni durante le vacanze pasquali, da individuare di comune accordo, nonché periodi da concordare di comune accordo durante le vacanze estive;
6. I genitori trascorreranno insieme ai figli il giorno del loro compleanno.
Rilevata l'impossibilità di raggiungere un accordo tra i coniugi in ordine alle residue questioni di natura economica, con ordinanza riservata in data
20/09/2024, il Presidente ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 c.p.c. :
1.autorizza i coniugi a vivere separati, fermo il reciproco rispetto;
2.dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna la casa coniugale, incluse le pertinenze (garage in particolare), ad esclusione del primo piano, in quanto avente autonoma funzionalità ed accesso e non adibito, in passato,
a casa coniugale;
3.dispone che il padre possa vedere liberamente i figli secondo il piano concordato dalle parti in udienza;
4.pone a carico di parte resistente l'assegno mensile di € 700,00 (in ragione di € 350,00 per ciascun figlio), tenuto conto delle esigenze di vita della prole, correlate al buon tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio e alla loro età, dei redditi lavorativi del padre, comparati con le minori risorse economiche della madre e dei tempi pressoché paritari di permanenza della prole presso ciascun genitore, oltre rivalutazione monetaria
Istat, con decorrenza dal presente mese;
5.pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50%, da regolare, in mancanza di diverso accordo, come da vigente protocollo di questo Tribunale in data 5/12/2018;
6.rigetta la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente, in quanto titolare di adeguati redditi personali, salva ogni diversa valutazione in caso di inadempimento del resistente nel pagamento delle rate di mutuo garantito con fideiussione della ricorrente;
La predetta ordinanza è stata reclamata in via principale dalla in punto Pt_1
di decorrenza dell'assegno di mantenimento in favore della prole (richiesto a partire dalla data di cessazione della convivenza coniugale, avvenuta a dicembre
2022) ed in via incidentale dal al fine di ottenere l'elisione dell'obbligo CP_1
di versare alla moglie il suddetto mantenimento, disponendo il mantenimento diretto dei figli.
La Corte di Appello di L'Aquila, decidendo sulle contrapposte impugnazioni, con decreto in data 28/11/2023, ha dichiarato inammissibili il reclamo principale e quello incidentale, compensando le spese processuali
Infine, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c., all'udienza in data 13/11/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, occorre preliminarmente dare atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di affidamento della prole, trascritte nel verbale d'udienza di prima comparizione, sopra riportato. Tale accordo può senz'altro essere recepito nella presente sede in quanto conforme all'interesse dei figli minori ed ai principi dell'ordinamento in materia. Per quanto concerne le determinazioni relative all'assegnazione della casa coniugale alla moglie ed alla quantificazione del mantenimento dovuto dal padre in favore della prole, va rilevato che le parti hanno concordemente chiesto, nelle note di precisazione delle conclusioni, la conferma dei provvedimenti provvisori emessi sul punto con ordinanza presidenziale in data 20/09/2024, sopra trascritti.
Pertanto, apparendo dette statuizioni conformi all'interesse dei figli minori, adeguate alle loro esigenze di vita e proporzionali alle risorse economiche dell'obbligato, i provvedimenti urgenti dettati con la richiamata ordinanza possono essere confermati .
L'unica questione controversa resta la decorrenza del predetto assegno di mantenimento, di cui la ha chiesto la retrodatazione al mese di Pt_1
dicembre 2022, data di abbandono del marito della casa coniugale.
La richiesta non merita accoglimento.
Innanzitutto, va sottolineato che, a norma dell'art. 473 bis. 22, 1° co, c.c.
“Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico, il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda “ .
Inoltre, occorre considerare che, nella fattispecie, l'interruzione della convivenza coniugale e l'allontanamento del dalla casa famigliare di sua proprietà CP_1
appaiono riconducibili ad una scelta condivisa dei coniugi (come può argomentarsi anche dallo scambio dei messaggi telefonici, allegati da entrambe le parti), stante l'irreversibilità della crisi coniugale da tempo in atto. Inoltre, a partire da tale periodo e fino all'attuazione del nuovo assetto separativo disposto con l'ordinanza in data 20/09/2023, il ha continuato ad CP_1
occuparsi moralmente e materialmente dei figli, provvedendo al loro diretto mantenimento nei tempi di permanenza presso di sé ( o i propri genitori, abitanti a poca distanza dalla casa coniugale e molto presenti nella vita dei nipoti ), tempi sostanzialmente equipollenti a quelli di permanenza presso la madre;
ha provveduto al pagamento di tutte le utenze domestiche relative alla casa coniugale ( punto incontroverso e documentato ); ha concorso al pagamento delle spese straordinarie ed ha rinunciato in favore della moglie alla quota parte dell'assegno unico per i figli elargito dall'INPS.
Alla luce di tale comportamento collaborativo verso la moglie e di premura nei confronti delle esigenze anche materiali dei figli, non sussistono i presupposti per la chiesta retrodatazione dell'assegno di mantenimento.
Per quanto concerne, infine, l'assegno di mantenimento in favore della moglie, va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto la domanda ( peraltro non riproposta nelle note di precisazione delle conclusioni ), deve intendersi rinunciata, stante la concorde richiesta delle parti di confermare l'ordinanza in data 20/09/2023, con la quale la richiesta è stata disattesa.
Su conforme richiesta delle parti, la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del Pres. Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
La regolamentazione delle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi,
2) conferma, in ordine all'affidamento condiviso dei figli, le condizioni concordate dai coniugi e trascritte nel processo verbale dell'udienza in data
20/09/ 2023; 3) conferma, in ordine all'assegnazione della casa coniugale ed al mantenimento dovuto dal padre per la prole, i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza ex art. 473 bis .22 in data 20/09/2023 e, per l'effetto, rigetta la richiesta di retrodatazione dell'assegno di mantenimento;
4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla ricorrente;
5) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
6) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
7) rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Teramo, 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente
Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice
Dott. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile sopra indicata, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorena Di Parte_1
Giambattista, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Avolio e Dario Controparte_1
Avolio.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/05/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Campli in data 30/06/2013 con CP_1
da cui erano nati i figli ( il 28/10/2015) e (il 19/02/2019),
[...] Per_1 Per_2
ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso di sé nella casa coniugale, da assegnarle, regolando la frequentazione padre-figli; porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 1000,00 per il proprio i mantenimento e l'ulteriore l'assegno mensile di € 1000,00 a titolo di mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con decorrenza dal febbraio 2023; la paritaria ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole, da regolare come da Protocollo d'Intesa in data 05/12/2018 tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Teramo. Ha chiesto, inoltre, al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le richieste condizioni della separazione.
A sostegno del ricorso ha dedotto che:
all'esito della crisi coniugale, il in data 6/12/2022, aveva abbandonato la CP_1
casa famigliare per trasferirsi altrove;
con comunicazione in data 2/2/2023, aveva chiesto al coniuge di determinare le condizioni della separazione ma le contrapposte posizioni sulle questioni economiche erano troppi distanti per consentire una separazione consensuale;
svolgeva la professione di impiegata, percependo lo stipendio mensile di € 1.600 mentre il marito era titolare di un importante centro di fisioterapia con 5 dipendenti e proprietario di beni immobili e di autovetture di lusso;
al fine di agevolare la professione del coniuge, aveva rilasciato in suo favore una fideiussione di € 300.000, 00 a garanzia di un mutuo contratto per l'apertura del predetto centro di fisioterapia.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha aderito alle domande di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché a quelle relative all'affidamento condiviso della prole (sia pure con una diversa regolamentazione degli orari di frequentazione dei figli) ed all'assegnazione della casa coniugale, esclusi i locali siti al primo piano dell'edificio ed il garage, contestando le richieste economiche e la ricostruzione della vicenda coniugale narrata dalla moglie. Ha pertanto chiesto: porre a proprio carico l'assegno mensile di € 300 a titolo di mantenimento di ciascun figlio, con paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, da regolare come da vigente Protocollo con il COA di Teramo;
assegnare in via esclusiva alla moglie l'assegno unico per i figli elargito dall'Inps.
In particolare, ha dedotto che:
si era allontanato dalla casa coniugale previo accordo con la moglie, la quale aveva condiviso, se non sollecitato, la decisione perché la convivenza matrimoniale era diventata ormai intollerabile;
fin dal dicembre 2022, i figli trascorrevano molto tempo con lui, con almeno due pernotti infrasettimanali oltre ai fine settimana ed i nonni paterni si occupavano quasi quotidianamente del pranzo e della cena dei bambini ( essendo entrambi i genitori impegnati in attività lavorative ), sicchè il mantenimento richiesto (
€ 1000 per ciascun figlio ) era eccessivo;
la moglie, dipendente a tempo indeterminato presso una nota azienda farmaceutica di Teramo dal 2011, con reddito annuale di € 25.497, costantemente supportata dai suoceri nella gestione e mantenimento della prole ed assegnataria della casa coniugale di sua esclusiva proprietà, non aveva diritto all'assegno di mantenimento, godendo di redditi adeguati a mantenere il pregresso tenore di vita né all'assegno divorzile, in assenza di rinunce a proficue occasioni formative o professionali in favore di esigenze famigliari;
provvedeva regolarmente al pagamento delle rate di mutuo, garantito dalla fideiussione della moglie e si era già attivato presso la banca mutuataria per ottenere la sostituzione del garante, in modo da liberare a breve la Pt_1
Alla prima udienza di comparizione in data 20/09/2023, i coniugi- ribadita la volontà di non volersi riconciliare e precisato il ( in assenza di CP_1
contestazione sul punto) di avere estinto la fideiussione prestata in suo favore dalla moglie- hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affidamento della prole ed ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, nei seguenti termini:
1. affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare;
2. i figli potranno trascorrere con il padre, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola, fino al lunedì, allorquando li riaccompagnerà a scuola
3. nella settimana in cui i figli trascorreranno i weekend con il padre, quest'ultimo terrà i figli con sé il lunedì dall'uscita di scuola, fino al mercoledì, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
4. nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, il padre terrà i figli dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
5. i figli trascorreranno con il padre, 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e 2 giorni durante le vacanze pasquali, da individuare di comune accordo, nonché periodi da concordare di comune accordo durante le vacanze estive;
6. I genitori trascorreranno insieme ai figli il giorno del loro compleanno.
Rilevata l'impossibilità di raggiungere un accordo tra i coniugi in ordine alle residue questioni di natura economica, con ordinanza riservata in data
20/09/2024, il Presidente ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 c.p.c. :
1.autorizza i coniugi a vivere separati, fermo il reciproco rispetto;
2.dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna la casa coniugale, incluse le pertinenze (garage in particolare), ad esclusione del primo piano, in quanto avente autonoma funzionalità ed accesso e non adibito, in passato,
a casa coniugale;
3.dispone che il padre possa vedere liberamente i figli secondo il piano concordato dalle parti in udienza;
4.pone a carico di parte resistente l'assegno mensile di € 700,00 (in ragione di € 350,00 per ciascun figlio), tenuto conto delle esigenze di vita della prole, correlate al buon tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio e alla loro età, dei redditi lavorativi del padre, comparati con le minori risorse economiche della madre e dei tempi pressoché paritari di permanenza della prole presso ciascun genitore, oltre rivalutazione monetaria
Istat, con decorrenza dal presente mese;
5.pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50%, da regolare, in mancanza di diverso accordo, come da vigente protocollo di questo Tribunale in data 5/12/2018;
6.rigetta la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente, in quanto titolare di adeguati redditi personali, salva ogni diversa valutazione in caso di inadempimento del resistente nel pagamento delle rate di mutuo garantito con fideiussione della ricorrente;
La predetta ordinanza è stata reclamata in via principale dalla in punto Pt_1
di decorrenza dell'assegno di mantenimento in favore della prole (richiesto a partire dalla data di cessazione della convivenza coniugale, avvenuta a dicembre
2022) ed in via incidentale dal al fine di ottenere l'elisione dell'obbligo CP_1
di versare alla moglie il suddetto mantenimento, disponendo il mantenimento diretto dei figli.
La Corte di Appello di L'Aquila, decidendo sulle contrapposte impugnazioni, con decreto in data 28/11/2023, ha dichiarato inammissibili il reclamo principale e quello incidentale, compensando le spese processuali
Infine, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c., all'udienza in data 13/11/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, occorre preliminarmente dare atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di affidamento della prole, trascritte nel verbale d'udienza di prima comparizione, sopra riportato. Tale accordo può senz'altro essere recepito nella presente sede in quanto conforme all'interesse dei figli minori ed ai principi dell'ordinamento in materia. Per quanto concerne le determinazioni relative all'assegnazione della casa coniugale alla moglie ed alla quantificazione del mantenimento dovuto dal padre in favore della prole, va rilevato che le parti hanno concordemente chiesto, nelle note di precisazione delle conclusioni, la conferma dei provvedimenti provvisori emessi sul punto con ordinanza presidenziale in data 20/09/2024, sopra trascritti.
Pertanto, apparendo dette statuizioni conformi all'interesse dei figli minori, adeguate alle loro esigenze di vita e proporzionali alle risorse economiche dell'obbligato, i provvedimenti urgenti dettati con la richiamata ordinanza possono essere confermati .
L'unica questione controversa resta la decorrenza del predetto assegno di mantenimento, di cui la ha chiesto la retrodatazione al mese di Pt_1
dicembre 2022, data di abbandono del marito della casa coniugale.
La richiesta non merita accoglimento.
Innanzitutto, va sottolineato che, a norma dell'art. 473 bis. 22, 1° co, c.c.
“Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico, il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda “ .
Inoltre, occorre considerare che, nella fattispecie, l'interruzione della convivenza coniugale e l'allontanamento del dalla casa famigliare di sua proprietà CP_1
appaiono riconducibili ad una scelta condivisa dei coniugi (come può argomentarsi anche dallo scambio dei messaggi telefonici, allegati da entrambe le parti), stante l'irreversibilità della crisi coniugale da tempo in atto. Inoltre, a partire da tale periodo e fino all'attuazione del nuovo assetto separativo disposto con l'ordinanza in data 20/09/2023, il ha continuato ad CP_1
occuparsi moralmente e materialmente dei figli, provvedendo al loro diretto mantenimento nei tempi di permanenza presso di sé ( o i propri genitori, abitanti a poca distanza dalla casa coniugale e molto presenti nella vita dei nipoti ), tempi sostanzialmente equipollenti a quelli di permanenza presso la madre;
ha provveduto al pagamento di tutte le utenze domestiche relative alla casa coniugale ( punto incontroverso e documentato ); ha concorso al pagamento delle spese straordinarie ed ha rinunciato in favore della moglie alla quota parte dell'assegno unico per i figli elargito dall'INPS.
Alla luce di tale comportamento collaborativo verso la moglie e di premura nei confronti delle esigenze anche materiali dei figli, non sussistono i presupposti per la chiesta retrodatazione dell'assegno di mantenimento.
Per quanto concerne, infine, l'assegno di mantenimento in favore della moglie, va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto la domanda ( peraltro non riproposta nelle note di precisazione delle conclusioni ), deve intendersi rinunciata, stante la concorde richiesta delle parti di confermare l'ordinanza in data 20/09/2023, con la quale la richiesta è stata disattesa.
Su conforme richiesta delle parti, la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del Pres. Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
La regolamentazione delle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi,
2) conferma, in ordine all'affidamento condiviso dei figli, le condizioni concordate dai coniugi e trascritte nel processo verbale dell'udienza in data
20/09/ 2023; 3) conferma, in ordine all'assegnazione della casa coniugale ed al mantenimento dovuto dal padre per la prole, i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza ex art. 473 bis .22 in data 20/09/2023 e, per l'effetto, rigetta la richiesta di retrodatazione dell'assegno di mantenimento;
4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla ricorrente;
5) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
6) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
7) rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Teramo, 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)