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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/11/2024, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 681/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 681 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Silvestri, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 8.02.2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale, rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in Velletri il 21.08.1977; CP_1
- che dall'unione coniugale erano nate le figlie e entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
- che con sentenza n. 1195/2019 del 24.06.2019 il Tribunale di Velletri dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- che dal momento della separazione la convivenza non era più ripresa;
- che il ricorrente percepisce una pensione di anzianità pari a € 1.850,00 mensili;
- che la resistente percepisce, invece, un assegno di mantenimento pari a € 750,00 mensili;
- che la ex casa coniugale, di esclusiva proprietà del ricorrente, è attualmente occupata da entrambi i coniugi che ne abitano zone diverse e separate, nonostante la resistente non possa vantare alcun diritto sull'immobile, essendo stata respinta in sede di separazione la relativa domanda di assegnazione;
- che la resistente, abitando l'immobile senza alcun titolo, si è sempre rifiutata di partecipare alle spese di gestione dello stesso e si è altresì impossessata di diversi beni, anche di valore, dell'ex coniuge, custoditi all'interno dell'abitazione;
- che la resistente ha persino cambiato le serrature dell'immobile contro la volontà del proprietario.
Sulla base di dette allegazioni, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e nel comune della Città di Velletri il 21 Agosto 1977 trascritto Pt_1 CP_1
nei Registri dello stato civile del Comune della Città di Velletri al n. 176, parte II Serie A, volume ufficio 1 anno 1977;
2) ordinare al Comune della Città Città capitale di CP_2 Controparte_3 annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) ordinare l'allontanamento dalla casa coniugale, sita in Lariano Via Alessandro Volta n.
15, di proprietà esclusiva di della signora liberandola da persone Parte_1 CP_1
e cose in quanto occupata dalla stessa senza averne titolo;
4) Accertare e dichiarare, se nel caso la sig.ra si è impossessata dei beni e CP_1
somme di cui in narrativa, di proprietà esclusiva del sig. , che la stessa è tenuta a Pt_1 restituirli e qualora non fosse possibile detrarne il valore dall'eventuale assegno divorzile.
5) A titolo di assegno divorzile, il signor verserà a la somma di Parte_1 CP_1
€ 750,00 somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.”.
, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio. CP_1
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., celebrata in data 1.07.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e, ritenuta l'irrilevanza ai fini della decisione delle prove orali articolate dal ricorrente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. All'udienza del 13.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla contumacia della parte resistente
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , la quale, sebbene CP_1
ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2.2 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Velletri, il 21.08.1977, atteso che è decorso, alla data del deposito della domanda di divorzio, il termine di dodici mesi dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3, n. 2, lett. b della legge n. 898/1970 e successive modifiche); da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2.3 Sulle ulteriori domande proposte dal ricorrente
Deve essere dichiarata inammissibile per difetto di “connessione forte” la domanda finalizzata ad ottenere l'allontanamento della resistene dalla ex casa coniugaale, da qualificarsi come azione di rilascio per occupazione sine titulo (ex art. 948 c.c.), soggetta al rito ordinario.
Sul punto necessita precisare, infatti, che nel processo di separazione è esclusa la proposizione di domande soggette a riti diversi. Di conseguenza, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Per le stesse ragioni, deve essere altresì dichiarata l'inammissibilità della domanda restitutoria, anch'essa soggetta al rito ordinario.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la domanda di riconoscimento in favore della resistente di una somma a titolo di assegno divorzile, in quanto proveniente da soggetto privo dell'interesse a proporla. 3. Tenuto conto delle ragioni a fondamento della decisione e della mancata costituzione della parte resistente, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 681/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Velletri il 21.08.1977 da
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: , e Pt_1 C.F._2 CP_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), trascritto nel
[...] C.F._1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Velletri al n. 176, parte II, serie A, volume, ufficio 1, anno 1977;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
d) dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte dal ricorrente;
e) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 15 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 681 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Silvestri, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 8.02.2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale, rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in Velletri il 21.08.1977; CP_1
- che dall'unione coniugale erano nate le figlie e entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
- che con sentenza n. 1195/2019 del 24.06.2019 il Tribunale di Velletri dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- che dal momento della separazione la convivenza non era più ripresa;
- che il ricorrente percepisce una pensione di anzianità pari a € 1.850,00 mensili;
- che la resistente percepisce, invece, un assegno di mantenimento pari a € 750,00 mensili;
- che la ex casa coniugale, di esclusiva proprietà del ricorrente, è attualmente occupata da entrambi i coniugi che ne abitano zone diverse e separate, nonostante la resistente non possa vantare alcun diritto sull'immobile, essendo stata respinta in sede di separazione la relativa domanda di assegnazione;
- che la resistente, abitando l'immobile senza alcun titolo, si è sempre rifiutata di partecipare alle spese di gestione dello stesso e si è altresì impossessata di diversi beni, anche di valore, dell'ex coniuge, custoditi all'interno dell'abitazione;
- che la resistente ha persino cambiato le serrature dell'immobile contro la volontà del proprietario.
Sulla base di dette allegazioni, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e nel comune della Città di Velletri il 21 Agosto 1977 trascritto Pt_1 CP_1
nei Registri dello stato civile del Comune della Città di Velletri al n. 176, parte II Serie A, volume ufficio 1 anno 1977;
2) ordinare al Comune della Città Città capitale di CP_2 Controparte_3 annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) ordinare l'allontanamento dalla casa coniugale, sita in Lariano Via Alessandro Volta n.
15, di proprietà esclusiva di della signora liberandola da persone Parte_1 CP_1
e cose in quanto occupata dalla stessa senza averne titolo;
4) Accertare e dichiarare, se nel caso la sig.ra si è impossessata dei beni e CP_1
somme di cui in narrativa, di proprietà esclusiva del sig. , che la stessa è tenuta a Pt_1 restituirli e qualora non fosse possibile detrarne il valore dall'eventuale assegno divorzile.
5) A titolo di assegno divorzile, il signor verserà a la somma di Parte_1 CP_1
€ 750,00 somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.”.
, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio. CP_1
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., celebrata in data 1.07.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e, ritenuta l'irrilevanza ai fini della decisione delle prove orali articolate dal ricorrente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. All'udienza del 13.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla contumacia della parte resistente
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , la quale, sebbene CP_1
ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2.2 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Velletri, il 21.08.1977, atteso che è decorso, alla data del deposito della domanda di divorzio, il termine di dodici mesi dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3, n. 2, lett. b della legge n. 898/1970 e successive modifiche); da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2.3 Sulle ulteriori domande proposte dal ricorrente
Deve essere dichiarata inammissibile per difetto di “connessione forte” la domanda finalizzata ad ottenere l'allontanamento della resistene dalla ex casa coniugaale, da qualificarsi come azione di rilascio per occupazione sine titulo (ex art. 948 c.c.), soggetta al rito ordinario.
Sul punto necessita precisare, infatti, che nel processo di separazione è esclusa la proposizione di domande soggette a riti diversi. Di conseguenza, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Per le stesse ragioni, deve essere altresì dichiarata l'inammissibilità della domanda restitutoria, anch'essa soggetta al rito ordinario.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la domanda di riconoscimento in favore della resistente di una somma a titolo di assegno divorzile, in quanto proveniente da soggetto privo dell'interesse a proporla. 3. Tenuto conto delle ragioni a fondamento della decisione e della mancata costituzione della parte resistente, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 681/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Velletri il 21.08.1977 da
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: , e Pt_1 C.F._2 CP_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), trascritto nel
[...] C.F._1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Velletri al n. 176, parte II, serie A, volume, ufficio 1, anno 1977;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
d) dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte dal ricorrente;
e) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 15 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi