Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00658/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2023, proposto da -OMISSIS-– -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-., -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Dirigente del Settore Governo del Territorio del -OMISSIS- ha contestato alla ricorrente un presunto inquinamento acustico derivante dall'attività esercitata e, per l'effetto, da un lato, ha irrogato una sanzione pecuniaria, dall'altro, ha comunicato l'avvio del procedimento volto alla sospensione -OMISSIS-;
b – ove e per quanto occorra, della relazione -OMISSIS- del -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub a);
c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per la condanna
al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illegittima dell'azione amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data -OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-, la -OMISSIS-– -OMISSIS-. (in appresso, la società) impugnava, chiedendone l’annullamento, -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del settore Governo del territorio del -OMISSIS-, sulla scorta della relazione dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – -OMISSIS-, ravvisata l’inottemperanza a precedente -OMISSIS- adottata dal -OMISSIS-(con cui era stata disposta a) l’adozione di misure volte al contenimento delle emissioni sonore da parte dell’opificio produttivo adibito all’estrazione dell’olio di sansa e ubicato -OMISSIS-, località -OMISSIS-, km 77 + 0,50; b) la produzione di una relazione tecnica fonometrica attestante la conformazione ai limiti di emissione acustica consentiti dalla normativa di settore; nonché c) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di -OMISSIS-), ha contestato alla ricorrente un presunto inquinamento acustico derivante dall’attività esercitata e, per l’effetto, da un lato, ha irrogato una sanzione pecuniaria, dall’altro, ha comunicato l’avvio del procedimento volto alla sospensione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n.-OMISSIS-.
2. A sostegno dell’esperito gravame, ha formulato due ordini di censure, il primo, rivolto verso il provvedimento dirigenziale (prot. n.-OMISSIS-), rubricato:
A - SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. -OMISSIS- con cui, in estrema sintesi, la ricorrente contesta che:
a) nell’istruttoria propedeutica alla adozione del provvedimento gravato, l’amministrazione comunale non avrebbe considerato che l’unico immobile residenziale localizzato in prossimità del menzionato insediamento produttivo sarebbe stato realizzato molto dopo e nonostante la precedente realizzazione di quest’ultimo; sicchè, tenuto conto della natura industriale dell’area su cui sorge l’insediamento produttivo in titolarità della società, e della circostanza che nella zona circostante figurerebbe un solo edificio abitativo, costruito abusivamente molti anni dopo la realizzazione dell’opificio e oggetto di successivo condono rilasciato dagli uffici comunali, l’operato dell’amministrazione finirebbe, in violazione della disciplina civilistica sulle Immissioni (art. 844 c.c.), per addossare sulla società le conseguenze di scelte illegittime ed irresponsabili assunte dalla controinteressata, la quale non avrebbe osservato, nella realizzazione della propria abitazione, né le distanze dall’opificio imposte normativamente né, il generale principio del preuso;
b) atteso che il provvedimento si fonda su una presunta inottemperanza all’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- adottata dal Sindaco, l’atto gravato risulterebbe viziato da incompetenza in quanto anch’esso avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco, e non dal dirigente del Settore governo del territorio;
c) il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in assenza di contraddittorio necessario.
Il secondo versante delle censure, rivolte all’indirizzo dell’accertamento effettuato dall’ARPAC (relazione prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-) è così rubricato:
B - ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO ACCERTAMENTO ESEGUITO DALL’-OMISSIS-. con il quale la società lamenta sostanzialmente che:
a) gli accertamenti dell’ARPAC sarebbero stati eseguiti in assenza del necessario contraddittorio con gli esperti in rilevazioni acustiche della società interessata;
b) le valutazioni compiute dall’ARPAC non avrebbero tenuto conto delle altre potenziali fonti di emissioni acustiche presenti in zona, non sarebbero state improntate ai criteri dettati dalla norma UNI 10855-1999 ed avrebbero erroneamente annoverato l’area di ubicazione dell’impianto di estrazione di olio di sansa nella Classe IV, anziché nella Classe V o VI della Tabella A allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997.
3. Costituitosi l’intimato -OMISSIS-, ha eccepito in rito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla parte del provvedimento di natura sanzionatoria, mentre, sulla restante parte, ha eccepito l’inammissibilità per la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente sostenendo che la società avrebbe prestato acquiescenza al provvedimento n. -OMISSIS- stante l’intervento di bonifica acustica operato prima dell’introduzione del giudizio, ciò che avrebbe indotto il Comune a desistere dall’adozione di un provvedimento conclusivo.
Sotto altro profilo, trattandosi di un atto meramente endoprocedimentale, il Comune ha rilevato l’assenza di lesività dello stesso.
4. All’udienza pubblica -OMISSIS-, la causa era trattenuta in decisione.
5. In limine litis deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla parte di provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 10, comma 2, della l. n. 447 del 1995, sussistendo al riguardo la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. ex multis TAR Umbria, Sez. I, 29.07.2024 n. 584).
5.1. In proposito, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ La irrogazione della sanzione amministrativa (meramente pecuniaria) contemplata dall'art. 10, comma 2, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 non è frutto delle scelte discrezionali della P.A., ma è ricollegata inderogabilmente al verificarsi dei presupposti di legge; sicché a fronte della sussistenza di una posizione di diritto soggettivo del trasgressore, e non essendo la materia dell'inquinamento acustico rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve ritenersi che ogni contestazione in proposito sia devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ”(T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 29.11.2006 n. 1389).
In particolare, “ spettano al g.o. le doglianze rivolte a censurare i verbali di contestazione di infrazione … vertendosi in materia di sanzioni amministrative di carattere punitivo e/o afflittivo, volte a garantire soltanto il rispetto della norma violata posta a tutela dell'interesse pubblico, come quelle consistenti nel pagamento di una somma di denaro disciplinate dalla l. n. 689 del 1981, nei cui confronti la posizione giuridica del privato ha sempre natura di diritto soggettivo (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 27 giugno 2016 n. 699; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 29 febbraio 2016 n. 65, richiamate da TAR Campania, Napoli, Sez. V, 21.11.2017 n. 5480).
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, il Collegio rileva sempre in limine , che sono ravvisabili, nella specie, gli estremi della carenza di interesse ad agire per due motivi.
Al netto della parte relativa all’ingiunzione di pagamento della sanzione, avente natura decisoria e provvedimentale, la restante parte presenta carattere endoprocedimentale e, segnatamente, di avviso di avvio del procedimento secondo il paradigma delineato dall’art. 8 della Legge n. 241/90, il quale prevede che la comunicazione in esame debba contenere vari elementi che permettano al destinatario di comprendere l'oggetto del procedimento e di partecipare attivamente al medesimo, quali l'amministrazione competente, l'oggetto, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro cui dovrebbe concludersi il procedimento, l'ufficio in cui poter prendere visione degli atti e, nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
6.1. Nel caso che ci occupa, tale atto risulta, per espressa autoqualificazione, volto all’adozione di una (eventuale e successiva) ordinanza sindacale di sospensione dell’A.U.A. ed indica, oltre al responsabile del procedimento, la possibilità di prendere visione degli atti e di inviare comunicazioni via PEC all’indirizzo indicato.
Inoltre, nelle note al provvedimento gravato è espressamente previsto il termine di conclusione del procedimento “ fatte salve le sospensioni che si rendessero necessarie ”, per tali dovendosi intendere, secondo una lettura sistematica e conforme alle disposizioni della Legge n. 241/90, sospensioni provocate da esigenze di contraddittorio con la società, a seguito di invio di osservazioni.
6.2. Sotto diverso profilo, come rappresentato dall’amministrazione resistente nelle proprie difese e come si evince dalle allegazioni di causa, la società, già prima dell’introduzione del presente giudizio, ha ottemperato agli incombenti prescrittile con l’impugnata ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-
6.3. Orbene, il Collegio conviene con la ricorrente nell’escludere che da tale condotta possa, con procedimento inferenziale, dedursi che così facendo la società abbia univocamente prestato acquiescenza al provvedimento impugnato, essendo tale conclusione, diversamente da quanto opina il Comune resistente, non configurabile per una serie di indici rivelatori di una volontà di segno opposto, tra i quali degni di menzione sono:
- l’aver la ricorrente palesato già in sede procedimentale (vd. nota-OMISSIS- di cui al deposito documentale del -OMISSIS-) le finalità meramente collaborative dell’intervento di riduzione dell’impatto acustico affidato alla -OMISSIS-con la specificazione di una volontà contraria alla acquiescenza al provvedimento;
- l’aver la ricorrente impugnato la precedente ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, prescrittiva dell’adozione di misure volte al contenimento delle emissioni sonore (rispetto alla quale l’atto gravato con l’odierno ricorso si pone in rapporto di conseguenzialità), attualmente sub iudice per la pendenza dell’appello al Consiglio di Stato, recante -OMISSIS- proposto avverso la sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata dalla seconda sezione di questo Tribunale;
- l’aver espressamente dichiarato, nel presente ricorso, di aver eseguito gli interventi solo per evitare danni maggiori o pregiudizi immediati quali la sospensione dell’A.U.A. e facendo espressa richiesta di risarcimento del danno asseritamente ingiusto equivalente alle spese sostenute per far fronte all’intervento di riduzione acustica illegittimamente preteso dalla civica amministrazione, genericamente indicato nella somma di -OMISSIS-.
6.4. Tuttavia, proprio dal rapporto di conseguenzialità intercorrente tra l’ordinanza sub iudice e l’atto dirigenziale in questa sede impugnato, discende che l’interesse all’impugnazione difetta di quei caratteri dell’attualità e concretezza necessari ai fini dell’ammissibilità del ricorso.
Ed invero, va considerato che dagli esiti degli accertamenti sub iudice aventi ad oggetto il primo provvedimento (ordinanza sindacale n. -OMISSIS-), l’amministrazione potrà trarre convincimento per riconsiderare la propria azione esercitando, se del caso, poteri di autotutela che la ricorrente potrà sollecitare e, in caso di eventuali nuove esigenze di tutela, agire per la difesa della propria posizione giuridica, ove lesa.
7. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile, in parte per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, per la restante parte, per carenza di interesse a proporlo, non potendo la società ritrarre alcuna utilità pratica dal suo accoglimento.
8. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, che rimane a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate, con imputazione del contributo unificato a carico della -OMISSIS-– -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le altre parti interessate.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.