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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1828/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere rel.
All'esito dell'udienza del 24.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1828/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in atti dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luisa Simonelli, Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro,
n. 1064/24, pubblicata il 14.5.2024, che aveva accolto parzialmente la domanda proposta dal ricorrente.
1 Questi aveva esposto di aver stipulato col convenuto, fin dal CP_2
settembre 2005, plurimi contratti di lavoro a tempo determinato presso gli
Istituti scolastici indicati nell'atto introduttivo, come docente supplente, e che tali contratti erano stati reiterati annualmente fino al mese settembre 2015, quando veniva immesso in ruolo.
Ciò premesso, ritenendo le reiterazioni contrattuali illegittime e contrastanti col diritto nazionale e sovranazionale, aveva concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato disposta dal nonché il diritto alla riqualificazione del CP_3
contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'1-9-2005 senza soluzione di continuità, con riconoscimento del diritto all'ottenimento delle differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale quantificate in euro 31.261,94 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (di cui euro 7.957,54 per scatti di anzianità maturati ed euro 23.304,40 a titolo di retribuzioni contrattualmente dovute per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro intercorsi tra il 1-7-2006 e la immissione in ruolo), euro 612,12 per ratei di tredicesima ed euro 6.194,41 a titolo di contributi previdenziali, come da conteggi allegati, oltre interessi, rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna retribuzione all'effettivo soddisfo;
nonché il diritto alla ricostruzione della carriera e della anzianità di servizio per il periodo preruolo;
con richiesta di condanna del al risarcimento dei danni derivanti dalla abusiva CP_2
reiterazione dei contratti a termine e dalla illegittima precarizzazione del rapporto di impiego nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
con vittoria di spese con attribuzione.
La sentenza ha rigettato tutte le domande tranne quella volta alla ricostruzione della carriera e dell'anzianità per il periodo preruolo, che veniva, invece, accolta, con condanna del al pagamento delle differenze tra il trattamento CP_2
2 retributivo spettante in forza dell'anzianità dovutagli e quanto corrisposto, nella misura di euro 23.304,40.
Il Ministero appellante ha censurato, la sentenza impugnata, sotto il profilo della mancata pronuncia sull'eccezione di prescrizione degli arretrati il cui diritto doveva ritenersi estinto con riferimento ai ratei anteriori al quinquennio da calcolarsi, a ritroso, dal ricevimento dell'atto interruttivo del 5 settembre
2015.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
In particolare, ha sostenuto che la eccezione di prescrizione fosse stata proposta per la prima volta in appello e che, comunque, il termine non fosse decorso atteso che il diritto al c.d. preruolo è stato riconosciuto solo nel 2016 in forza della giurisprudenza della CEDU.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va rilevato che in primo grado il ha regolarmente spiegato CP_2
l'eccezione di prescrizione. Se, infatti, è vero che nel corpo del ricorso ha fatto riferimento all'estinzione del diritto al risarcimento del danno, nelle conclusioni, però, ha eccepito la prescrizione, più in generale, con riferimento al diritto vantato dall'attore, nel quale, quindi, non può non ritenersi compreso quello al pagamento delle differenze retributive poi riconosciute.
Nel merito, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema corte (n. 2232 del
2020), l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali
3 quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio
1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n.
8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass.
27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007,
n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola. Essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986,
Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonchè Cass. 26 aprile 2018, n. 10131). L'accertamento dell'anzianità, quindi, è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, mentre sono soggetti alla fattispecie estintiva i diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559).
Stante, quindi, l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai ratei de quibus, non può ritenersi che la stessa sia decorsa solo dalle pronunce giudiziali che ne hanno riconosciuto la spettanza. Il diritto, infatti, non è nato con dette pronunce ma trova il suo fondamento nella normativa euronunitaria.
Né è possibile applicare la giurisprudenza a tutela dell'affidamento nei casi di l'overruling, non ricorrendo i presupposti enucleati dalla giurisprudenza:
non si verte in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
4 tale mutamento, del resto, non poteva definirsi imprevedibile in ragione del fondamento eurounitario del revirement.
Alla luce di quanto premesso, l'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata la prescrizione dei ratei maturati nelle annualità dal 2005/2006 al 2009/2010, confermando, per il resto, la sentenza.
Le spese compensate attese le oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la prescrizione dei ratei maturati nelle annualità dal 2005/2006 al 2009/2010, confermando, per il resto, la sentenza. compensa le spese,
Così deciso in Napoli in data 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Arturo Avolio Dott. Raffaella Genovese
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere rel.
All'esito dell'udienza del 24.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1828/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in atti dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luisa Simonelli, Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro,
n. 1064/24, pubblicata il 14.5.2024, che aveva accolto parzialmente la domanda proposta dal ricorrente.
1 Questi aveva esposto di aver stipulato col convenuto, fin dal CP_2
settembre 2005, plurimi contratti di lavoro a tempo determinato presso gli
Istituti scolastici indicati nell'atto introduttivo, come docente supplente, e che tali contratti erano stati reiterati annualmente fino al mese settembre 2015, quando veniva immesso in ruolo.
Ciò premesso, ritenendo le reiterazioni contrattuali illegittime e contrastanti col diritto nazionale e sovranazionale, aveva concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato disposta dal nonché il diritto alla riqualificazione del CP_3
contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'1-9-2005 senza soluzione di continuità, con riconoscimento del diritto all'ottenimento delle differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale quantificate in euro 31.261,94 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (di cui euro 7.957,54 per scatti di anzianità maturati ed euro 23.304,40 a titolo di retribuzioni contrattualmente dovute per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro intercorsi tra il 1-7-2006 e la immissione in ruolo), euro 612,12 per ratei di tredicesima ed euro 6.194,41 a titolo di contributi previdenziali, come da conteggi allegati, oltre interessi, rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna retribuzione all'effettivo soddisfo;
nonché il diritto alla ricostruzione della carriera e della anzianità di servizio per il periodo preruolo;
con richiesta di condanna del al risarcimento dei danni derivanti dalla abusiva CP_2
reiterazione dei contratti a termine e dalla illegittima precarizzazione del rapporto di impiego nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
con vittoria di spese con attribuzione.
La sentenza ha rigettato tutte le domande tranne quella volta alla ricostruzione della carriera e dell'anzianità per il periodo preruolo, che veniva, invece, accolta, con condanna del al pagamento delle differenze tra il trattamento CP_2
2 retributivo spettante in forza dell'anzianità dovutagli e quanto corrisposto, nella misura di euro 23.304,40.
Il Ministero appellante ha censurato, la sentenza impugnata, sotto il profilo della mancata pronuncia sull'eccezione di prescrizione degli arretrati il cui diritto doveva ritenersi estinto con riferimento ai ratei anteriori al quinquennio da calcolarsi, a ritroso, dal ricevimento dell'atto interruttivo del 5 settembre
2015.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
In particolare, ha sostenuto che la eccezione di prescrizione fosse stata proposta per la prima volta in appello e che, comunque, il termine non fosse decorso atteso che il diritto al c.d. preruolo è stato riconosciuto solo nel 2016 in forza della giurisprudenza della CEDU.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va rilevato che in primo grado il ha regolarmente spiegato CP_2
l'eccezione di prescrizione. Se, infatti, è vero che nel corpo del ricorso ha fatto riferimento all'estinzione del diritto al risarcimento del danno, nelle conclusioni, però, ha eccepito la prescrizione, più in generale, con riferimento al diritto vantato dall'attore, nel quale, quindi, non può non ritenersi compreso quello al pagamento delle differenze retributive poi riconosciute.
Nel merito, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema corte (n. 2232 del
2020), l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali
3 quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio
1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n.
8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass.
27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007,
n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola. Essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986,
Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonchè Cass. 26 aprile 2018, n. 10131). L'accertamento dell'anzianità, quindi, è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, mentre sono soggetti alla fattispecie estintiva i diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559).
Stante, quindi, l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai ratei de quibus, non può ritenersi che la stessa sia decorsa solo dalle pronunce giudiziali che ne hanno riconosciuto la spettanza. Il diritto, infatti, non è nato con dette pronunce ma trova il suo fondamento nella normativa euronunitaria.
Né è possibile applicare la giurisprudenza a tutela dell'affidamento nei casi di l'overruling, non ricorrendo i presupposti enucleati dalla giurisprudenza:
non si verte in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
4 tale mutamento, del resto, non poteva definirsi imprevedibile in ragione del fondamento eurounitario del revirement.
Alla luce di quanto premesso, l'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata la prescrizione dei ratei maturati nelle annualità dal 2005/2006 al 2009/2010, confermando, per il resto, la sentenza.
Le spese compensate attese le oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la prescrizione dei ratei maturati nelle annualità dal 2005/2006 al 2009/2010, confermando, per il resto, la sentenza. compensa le spese,
Così deciso in Napoli in data 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Arturo Avolio Dott. Raffaella Genovese
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