Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4157/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4157 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: OPPOSIZIONE
A
D.I. n. 740/2021. TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Avellino alla Parte_1 via Iannaccone n.7 presso lo studio dell'avv. Walter Mauriello che la rapp. e dif. in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo--- attrice opponente
E
in persona del rappresentante legale p.t., elett.te dom.ta in Pompei alla via Aldo Moro CP_1 n.7, presso lo studio dell'avv. Ciro Gallo che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Gianluca
Chierchia, la rapp.no e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta---
convenuta opposta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa FATTO E DIRITTO
In data 3 giugno 2021 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 3101 con il quale ordinava all'attuale opponente di pagare a la somma di € 28.874,92 oltre CP_1 accessori, a titolo di saldo della fattura n. 571 del 25.7.2017 di euro 22.102,50 (emessa a titolo di inadempimento dell'obbligo di restituzione di beni mobili gravante sulla stessa) nonché per il pagamento di una posta residua di euro 6.745,42.
Avverso il decreto proponeva opposizione la con atto di citazione notificato in data Parte_1 14.7.2021.
Eccepiva in via preliminare il difetto di competenza territoriale del tribunale adito;
nel merito, contestava l'infondatezza della pretesa creditoria e chiedeva accertarsi la mora del creditore, precisando a tal uopo di aver provato più volte a restituire la merce alla senza tuttavia riuscire CP_1 nell'intento, atteso il comportamento ostruzionistico alla ricezione della stessa.
Inoltre, spiegava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva determinarsi in via equitativa il danno subito per aver dovuto indebitamente svolgere attività di deposito della merce della CP_1
Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, condannarsi parte opposta al pagamento delle spese di deposito nonchè dei danni ex art. 96 comma III c.p.c, con vittorie di spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta che contestava la domanda chiedendo confermarsi il D.I. evidenziando che la fattura contestata veniva emessa per il materiale mai restituito a titolo di vendita dello stesso. Nel corso del giudizio veniva ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti. Disattesa la domanda di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e acquisita documentazione varia sulle rinnovate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza.
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In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto in tema di competenza “ratione loci” a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione deve intendersi non quello del luogo in cui, verificandosi il danno, è sorto il relativo diritto al risarcimento, ma quello del luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione rimasta inadempiuta.
Ne consegue che, nel caso di inadempimento dell'obbligo di restituire la cosa data, da spedirsi al domicilio del proprietario, e cioè della con sede in Gragnano (NA) alla Via Motta Casa CP_1 dei Miri 8, competente per territorio ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. è il giudice del luogo dove la cosa stessa doveva essere consegnata al creditore. La lite, pertanto, risulta correttamente radicata innanzi al Tribunale di Torre Annunziata.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
In primis, occorre dare atto che la pretesa posta a fondamento del decreto ingiuntivo integra una ipotesi di inadempimento contrattuale a carattere risarcitorio e non di vendita, stante l'assenza dell'accordo su cui necessariamente deve fondarsi il contratto di compravendita.
Ciò posto, dalla corrispondenza depositata in atti (cfr. mail depositate unitamente alla comparsa di costituzione e risposta) emerge in modo inequivoco che l'acquirente aveva assunto l'obbligo di restituire i bancali ricevuto dopo aver espletato le operazioni di scarico merce e in ottemperanza alla volontà espressa dalla società venditrice a riceverli. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla la corrispondenza dalla stessa depositata, Pt_1 con la quale chiedeva alla destinataria l'autorizzazione a trasferire i bancali ingiustamente trattenuti per diversi anni, ha data successiva alla pec del 25.7.2017 con la quale la segnalava il non più CP_1 attuale interesse a riceverli, stante il decorso di un periodo prolungato di tempo e il verosimile deterioramento degli stessi.
Con riguardo alla copiosa documentazione in atti (in particolare a fronte della corrispondenza proveniente dalla e indirizzata alla - quasi interamente datata nell'anno 2014 e cioè CP_1 Pt_1 facente capo all'anno in cui si perfezionava la conclusione e l'esecuzione del contratto di fornitura) emerge incontrovertibilmente l'inerzia della rispetto ai continui solleciti e richieste di Pt_1 restituzione della merce in suo possesso.
Non può infatti dirsi correttamente adempiuto l'obbligo contrattuale di restituzione della merce ricevuta laddove la società destinataria si sia effettivamente impegnata alla restituzione, solo dopo un lungo lasso di tempo, senza alcuna giustificazione della detenzione dei bancali in questione e nonostante le reiterate richieste di restituzione avanzate dalla CP_1
Peraltro, trattandosi di materiale deteriorabile, appare verosimile che l'usura del tempo abbia compromesso o alterato (verosimilmente in massima parte) l'originaria funzionalità dei bancali in questione, di modo che la restituzione offerta a così tanta distanza di tempo non aveva più alcuna utilità di sorta (restituzione come visto offerta dopo che la aveva dichiarato che proprio per il CP_1 tempo trascorso ed il verosimile deterioramento dei bancali non aveva più interesse alla stessa).
Tale circostanza inoltre risulta confermata anche dai testi escussi, i quali dichiaravano che nessun bancale era stato restituito al momento della richiesta.
Con riguardo alla pretesa dell'ulteriore somma ingiunta di euro 6.745,42 tale somma risulta dovuta a titolo di residuo su un più ampio credito vantato dalla nei confronti della CP_1 Pt_1 rispetto alla quale la debitrice non fornisce la prova dell'avvenuto adempimento.
In definitiva l'opposizione deve essere rigettata e per l'effetto confermato l'opposto d.i.
Sulla domanda proposta da parte opposta ex art. 96 c.p.c., la stessa va rigettata, non essendo stato provato alcun danno patito.
Le spese del giudizio di opposizione devono seguire la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione al Difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., nei confronti in persona del legale rappresentante p.t., in CP_2 opposizione al D.I n. 3101 del 3.6.2021 così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'impugnato D.I. dichiarandolo esecutivo---
- condanna l'opponente in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore degli avv. Ciro Gallo e Gianluca Chierchia, delle spese del giudizio
2 R.G.A.C. n. 4157/2021
di opposizione che liquida in complessivi euro 5.077,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Torre Annunziata addì 27.3.2025
IL GIUDICE
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