Art. 2.
Gli Istituti magistrali possono avere da uno a quattro corsi completi inferiori e da uno a tre corsi completi superiori.
Il numero dei corsi completi e' determinato da quello degli alunni che domandano l'iscrizione alla 1ª classe dei corsi rispettivamente inferiore e superiore.
Non puo' farsi luogo alla istituzione del 2° o del 3° o del 4° corso completo inferiore se non quando la 1ª classe abbia raccolto nell'anno precedente un numero di domande di iscrizione superiore rispettivamente a 35 o 70 o 105.
Lo stesso criterio vale per la istituzione dei corsi completi superiori.
E' vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.
Gli Istituti magistrali possono avere da uno a quattro corsi completi inferiori e da uno a tre corsi completi superiori.
Il numero dei corsi completi e' determinato da quello degli alunni che domandano l'iscrizione alla 1ª classe dei corsi rispettivamente inferiore e superiore.
Non puo' farsi luogo alla istituzione del 2° o del 3° o del 4° corso completo inferiore se non quando la 1ª classe abbia raccolto nell'anno precedente un numero di domande di iscrizione superiore rispettivamente a 35 o 70 o 105.
Lo stesso criterio vale per la istituzione dei corsi completi superiori.
E' vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.