Articolo 2 della Legge 2 luglio 1929, n. 1272
Articolo 1Articolo 3
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11 agosto 1929
Art. 2.

Gli Istituti magistrali possono avere da uno a quattro corsi completi inferiori e da uno a tre corsi completi superiori.

Il numero dei corsi completi e' determinato da quello degli alunni che domandano l'iscrizione alla 1ª classe dei corsi rispettivamente inferiore e superiore.

Non puo' farsi luogo alla istituzione del 2° o del 3° o del 4° corso completo inferiore se non quando la 1ª classe abbia raccolto nell'anno precedente un numero di domande di iscrizione superiore rispettivamente a 35 o 70 o 105.

Lo stesso criterio vale per la istituzione dei corsi completi superiori.

E' vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.
Entrata in vigore il 11 agosto 1929