Ordinanza cautelare 1 dicembre 2022
Sentenza 3 aprile 2023
Decreto cautelare 19 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza breve 9 giugno 2023
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- 1. Ribasso dei costi di manodopera nel nuovo Codice ContrattiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 6 giugno 2024
Il TAR Basilicata con la sentenza n. 273 del 21.5.2024 ha confermato l'orientamento interpretativo a cui deve essere assoggettato l'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023 in tema di ribasso dei costi di manodopera, detto articolo in sostanza deve essere interpretato in coerenza con ulteriori norme contenute nel medesimo D.lgs. La vicenda processuale muove da un ricorso avverso alcuni atti recanti l'esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di mensa scolastica deducendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere. La ricorrente, in particolare, nel corso del giudizio deduceva la violazione e falsa applicazione …
Leggi di più… - 2. Il ribasso è calcolato sull’importo complessivo a base d’asta, compreso il costo della manodoperaGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 13 dicembre 2025
- 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
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- 5. I costi della manodopera possono essere motivatamente oggetto di ribassoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 15 giugno 2024
Il TAR Campania con sentenza 3732/2024 ha confermato che i costi della manodopera non sono in assoluto insuscettibili di ribasso e che pertanto non doveva essere esclusa la controinteressata per aver indicato, nella propria offerta economica, un costo della manodopera di appena 330.000,00, inferiore di oltre 200.000 Euro rispetto al costo indicato dalla Stazione appaltante e non ribassabile”. Infatti, l'articolo 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, che prescrive al concorrente di indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera, oltre agli oneri di sicurezza aziendali va interpretato insieme all'art. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 01/12/2022, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2022
N. 01258/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2022, proposto da
Soc. Coop. Raggio di Sole Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Mariano e Alfredo Matranga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Alezio, Comune di Alliste, Comune di Melissano, Comune di Racale, Comune di Sannicola, Comune di Taviano, Comune di Tuglie, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
EGLE Soc. Coop. a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Mangia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della Determinazione n. 2869 del 6.10.2022, pubblicata sul sito internet dell’Ambito di Zona di Gallipoli in data 10.10.2022, ai sensi di legge mai comunicata alla ricorrente, con cui il Responsabile dell’Ufficio di Piano ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per i “Servizi Sociali in favore dei cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito di Zona di Gallipoli (LE)…Lotto 2: <<Centro Servizi per le famiglie per 18 mesi>> - CIG 91802738EE, in favore del concorrente : <<EGLE Cooperativa Sociale>>…” , e non in favore dell’attuale ricorrente;
- dell’aggiudicazione provvisoria proposta dal Seggio di Gara nella seduta del 22.9.2022, nella quale, tra l’altro, sono stati anche assegnati i punteggi alle offerte economiche;
- di tutti i verbali di gara, anche di quelli non ostesi alla ricorrente nonostante richiesti, e delle attività in essi rappresentate;
- di ogni altro atto collegato, connesso, presupposto e/o consequenziale tra cui, ove occorra, del Bando di Gara nella parte di interesse.
nonché per il risarcimento del danno specifico attraverso l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente; ovvero, ove non praticabile il suddetto risarcimento in forma specifica, del risarcimento per equivalente;
nonché ancora, per l’annullamento, ovvero la caducazione, ovvero ancora la declaratoria di nullità e/o inefficacia, del contratto d’appalto ove stipulato tra l’Amministrazione e l’illegittima prima classificata;
nonché, in ultimo, in via condizionata, per l’annullamento, previa sospensione, del bando e dell’intera procedura di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e di Egle Soc. Coop. a.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to L. Mariano per la parte ricorrente, avv.to M. Lembo per il Comune di Gallipoli e avv.to F. Mangia per la controinteressata;
Rilevato che, all’odierna camera di consiglio, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo;
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della predetta rinuncia, con compensazione delle spese della presente fase;
Ritenuto di fissare l’udienza pubblica del 26 gennaio 2023 per la trattazione del merito del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, prende atto della rinuncia alla domanda cautelare.
Fissa per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 26 gennaio 2023.
Spese della presente fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO