Sentenza 27 luglio 2022
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 13 marzo 2023
Parere definitivo 8 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00625/2025REG.PROV.COLL.
N. 00593/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna, Antonio Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sala della Cuna in Grosotto, via Statale, 83;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Como, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2083/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. La Prefettura di Como, in data 11 giugno 2009, ha vietato all’odierno appellante la detenzione di armi e munizioni, per aver accertato che lo stesso era stato denunciato dal fratello per aggressione e minacce e per aver riscontrato il suo inserimento in un contesto familiare di “ fragile armonia psicologica ”.
1.2. In esito a tale determinazione, l’interessato:
-ha impugnato il provvedimento al Tar che, con sentenza n. 5973/2009, ha respinto il ricorso;
-in data 26 luglio 2018, ha chiesto alla Prefettura di Como la revoca del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, per mancanza dei presupposti giustificativi della misura, respinta dall’Amministrazione il successivo 20 dicembre 2018;
-in data 10 giugno 2019, ha riproposto alla Prefettura di Como l’istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, in ragione della sopravvenuta archiviazione di un procedimento penale a suo carico per i reati di maltrattamenti, violenza privata e percosse nei confronti della moglie e della figlia, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como con decreto del 31 gennaio 2017, della sua condizione di incensuratezza e del lungo lasso temporale, pari a dieci anni, trascorso dall’adozione del provvedimento interdittivo, rigettata dalla Prefettura di Como, in data 6 novembre 2019, perché il ricorrente non offriva sicura affidabilità nel buon uso delle armi;
-con successivo ricorso al Tar, qui impugnato, ha chiesto l’annullamento dell’ultimo provvedimento del 6 novembre 2019.
2. Il Tar ha respinto il gravame:
-considerato che “ i procedimenti penali instaurati a carico del ricorrente, sia quello per le minacce e le aggressioni nei confronti del proprio fratello che quello per i maltrattamenti, violenza privata e percosse nei confronti dei familiari, sono stati archiviati non è, di per sé stessa, dirimente ai fini dell’accertamento del ripristino della completa affidabilità nella detenzione delle armi…. e dalla richiesta di archiviazione del procedimento penale del 2016, instaurato nei confronti del ricorrente per maltrattamenti, violenza privata e percosse nei confronti della moglie e della figlia, integralmente recepita dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como con decreto di archiviazione del 31 gennaio 2017, non si evince l’insussistenza dei presupposti fattuali che hanno indotto la Prefettura a negare la revoca del divieto di detenzione delle armi e delle munizioni ma solo la loro erronea qualificazione come fatti tipici di maltrattamenti in famiglia… Da tutti i fatti di reato contestati, dalla loro reiterazione e dalla loro idoneità ad offendere i beni giuridici dell’altrui libertà morale ed incolumità individuale traspare l’incapacità del ricorrente di governare le proprie reazioni nelle situazioni connotate da un elevato grado di conflittualità familiare. Pertanto, il soggetto che non sia in grado di assicurare il pieno controllo della sua impulsività in occasione dei conflitti interpersonali è probabile che, ove detenga regolarmente delle armi, possa farne uso quale strumento di minaccia, di prevaricazione o anche solo di difesa. L’attualità di un concreto rischio di abuso delle armi detenute emerge anche dalla circostanza, ulteriormente confermata dal ricorrente con la produzione documentale del 30 maggio 2022, dell’intervenuta riconciliazione tra coniugi e della gestione di una comune attività imprenditoriale di tipo familiare ”;
-ritenuto, per quanto riguarda la violazione delle garanzie partecipative, che “ a fronte della presentazione di un’istanza di autotutela, l’amministrazione non è tenuta ad instaurare il contraddittorio procedimentale sulle circostanze fattuali allegate dal privato quali sopravvenienze né a procedere ad un nuovo accertamento delle stesse, ben potendo limitarsi a valutare la tenuta del concreto rischio di abuso delle armi detenute, a fronte di dette sopravvenienze. A tal proposito, nessuna valenza favorevole può essere attribuita al mero decorso del tempo, ove le sopravvenienze fattuali addotte dal destinatario del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni siano state ritenute ininfluenti ai fini della rivalutazione del rischio di abuso delle armi detenute. Parimenti irrilevanti, ai fini del ripristino delle condizioni di assoluta sicurezza nella custodia delle armi e delle munizioni, devono ritenersi la situazione di incensuratezza del ricorrente e l’attuale assenza di procedimenti penali a suo carico, atteso che esse sono la diretta conseguenza delle sopravvenute archiviazioni dei procedimenti penali a suo carico e non costituiscono elementi soggettivi, apprezzabili ai fini dell’eliminazione del concreto rischio di abuso delle armi detenute ”;
-valutati insussistenti i “ prospettati vizi del difetto di istruttoria e di motivazione e della violazione delle garanzie partecipative ”.
3. Con l’atto d’appello il legale sostiene che la sentenza è ingiusta, lesiva dei diritti e degli interessi del suo assistito, in quanto “i l Giudice di primo grado compie delle deduzioni sfornite di prova scrivendo, per esempio, che il procedimento penale che aveva dato causa a suo tempo al provvedimento interdittivo sarebbe stato archiviato grazie alla remissione di querela (?) – pagina 5 sentenza primo grado -. Di ciò non c’è evidenza alcuna; documentalmente è stata provata l’assenza di precedenti penali a carico dello stesso. Certamente era nelle facoltà del TAR Milano e prima ancora della Prefettura di Como quella di acquisire, dalla competente autorità giudiziaria, il decreto di archiviazione citato – cosa non fatta -, per poi compiere poi le conseguenti valutazioni, positive o negative… Il Giudice Penale ha accertato che -OMISSIS- non ha commesso alcun reato ma che quello che era successo era riscontrabile comunemente in ambito familiare in periodi di crisi, addebitabili semplicemente al diverso modo di intendere i propri ruoli. È assolutamente sganciata dall’evidenza processuale la successiva affermazione del Giudice di primo grado compiuta in sentenza secondo cui da “tutti i fatti di reato contestati, dalla loro reiterazione e dalla loro idoneità ad offendere beni giuridici dell’altrui libertà morale ed incolumità individuale traspare l’incapacità del ricorrente di governare le proprie reazioni nelle situazioni connotate da un elevato grado di conflittualità familiare “. Ci di deve chiedere, prima di tutto, a quali fatti il T.A.R. Milano si riferisca, addirittura parlando di reiterazione (???) in quanto, come più volte esposto, le indagini svolte dall’Autorità Giudiziaria competente hanno accertato la loro insussistenza e quindi come, di conseguenza, da tale situazione oggettiva di accertata insussistenza, il Giudice di primo grado possa dedurre un’incapacità di governo delle reazioni del ricorrente…la Prefettura di Como, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R. Milano nella sentenza impugnata, era invece assolutamente tenuta a prendere concretamente ed effettivamente in considerazione tutti gli elementi aggiornati relativi alla personalità ed alla condotta del Sala e poi sulla base di tale attività, prendere i provvedimenti conseguenti Avrebbe dovuto esaminare le sopravvenienze dedotte, considerare il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti che avevano determinato l’adozione della misura, della durata potenzialmente illimitata, del provvedimento di divieto, in difformità al generale principio di temporaneità dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario. Ed in chiusura, ancora appare errata l’affermazione del T.A.R. Milano – pagina 6 sentenza primo grado - per cui “nessuna valenza favorevole può essere attribuita al mero decorso del tempo, ove le sopravvenienze fattuali addotte dal destinatario del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni siano state ritenute ininfluenti ai fini della rivalutazione del rischio di abuso delle armi detenute”. Affermazione assolutamente non condivisibile in quanto, come più volte evidenziato, le nuove circostanze proprio non sono state, in alcun modo, debitamente considerate, dalla Prefettura di Como, e la prova di ciò è evidente e si concreta nella evidenziata mancata istruttoria e conseguente deficit motivazionale. Quindi occorreva adeguatamente valutare il notevole lasso di tempo intercorso dal 2009 alla data dell’istanza di revoca del provvedimento interdittivo. I presupposti evidenziati si riscontrano tutti nel caso di specie, essendo trascorsi molti anni dall’emanazione del provvedimento di divieto e nel contempo dimostratesi infondate le ipotesi di reato contestate, avendo il ricorrente sempre tenuto una condotta di vita (ante e post il provvedimento gravato) assolutamente ineccepibile ed esente da ogni menda ”.
4. In sede cautelare, nella camera di consiglio del 9 marzo 2023, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata la chiesta sospensiva “ ritenuto che l’appello non presenta sufficienti elementi di fumus boni iuris, in quanto il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado; Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli opposti interessi, risulta prevalente l’interesse pubblico a garantire la pubblica sicurezza e l’affidabilità sul corretto uso delle armi ”.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito con mero atto di stile, allegando la memoria di primo grado.
6. All’udienza pubblica del 28 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. In materia di armi, è costante l’orientamento della Sezione di ritenere giustificato il ritiro della licenza o il divieto di detenzione allorquando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare della licenza potesse verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui era in possesso.
1.2. Tale valutazione si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella comparazione degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (Cons. Stato, n. 840/2023).
1.3. Nel caso in esame, è indubbio che l’amministrazione, emettendo i provvedimenti gravati in primo grado nei confronti dell’interessato, oggettivamente coinvolto in contrasti con familiari, abbia inteso evitare che una situazione obiettivamente rischiosa, per l’incolumità dei terzi e dello stesso appellante, potesse effettivamente degenerare, circostanza del tutto idonea a incidere negativamente sull’affidabilità nella detenzione e nel porto di un’arma da parte di un soggetto implicato nelle liti stesse e, pertanto, in grado di legittimare la decisione amministrativa - altamente discrezionale - di revocare una licenza del porto di fucile e di vietare la detenzione di armi e munizioni.
1.4. In materia, occorre richiamare la sentenza n. 10592/2023 di questa Sezione che, in un caso in parte analogo, ha affermato che “ A maggior ragione, una forma penetrante di sindacato si impone a fronte di un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge. Anche qui la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti. Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame…In linea generale, giova, innanzitutto, premettere che accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi, potendo evidentemente determinare un concreto pericolo di abuso delle stesse e, dunque, incidere sull’affidabilità del titolare della licenza implicato nelle liti. Nella fattispecie, alla luce degli atti del presente giudizio, era indubbia, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, l’esistenza di una situazione di elevata conflittualità endofamiliare…È sulla base di tale quadro fattuale che l’amministrazione ha, del tutto ragionevolmente, formulato un giudizio di pericolo di abuso delle armi che, come poc’anzi ampiamente evidenziato, si fonda su ragionamento induttivo, di tipo probabilistico ”.
1.5. In sintesi, seguendo i principi giurisprudenziali vigenti in materia, la sentenza appellata risulta immune dai vizi denunciati e analoghe valutazioni possono esperirsi per il provvedimento impugnato, perché l’Amministrazione ha svolto un’attenta e scrupolosa istruttoria, di cui ha dato conto in modo esaustivo e sufficientemente supportato in ordine all’ iter logico-giuridico seguito per la sua adozione.
1.6. In conclusione, alla luce di pregnanti esigenze di tutela, le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche, ben motivate e sono, come tali, insindacabili nella sede della giurisdizione di legittimità.
2. Per quanto detto, l’appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni intimate che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO