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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2825/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME CE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17247/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTESTAZIONE n. TF5COI201514 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2659/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1., in persona del legale rappresentante p.t., impugnava l'Atto di Contestazione n. TF5COI201514/2025, emesso dalla
Direzione Provinciale II di LI, notificato in data 11/08/2025, con il quale si contesta la mancata memorizzazione elettronica di un corrispettivo e si irroga la sanzione amministrativa di € 500,00.
La ricorrente premette di aver sottoscritto un contratto di servizi con la società Società_1 S.r.l. al fine di ottimizzare la gestione delle prenotazioni e degli adempimenti fiscali connessi, che prevede l'utilizzo della piattaforma online “Società_1”. Ribadisce la regolarità e la trasparenza dell'attività svolta sia da Società_1 sr. l. nella qualità di delegato, sia da Nominativo_11 in virtù del contratto in essere.
A seguito di sopralluogo eseguito dalla Guardia di Finanza e relativo verbale di contestazione del 22.7.2025, la ricorrente evidenziava, con proprie osservazioni come l'obbligo di certificazione fiscale fosse stato contrattualmente delegato alla società Società_1 srl e che l'importo fatturato da Nominativo_11 verso Società_1 S.r.l. comprende anche il corrispettivo da quest'ultima incassato per la prestazione oggetto della contestazione avanzata dall'Agenzia verso l'odierna ricorrente
Eccepisce pertanto l'illegittimità della contestazione sollevata e della sanzione applicata dall'ufficio atteso che l'operazione è stata registrata dal soggetto delegato (Società_1 srl) e il ricavo è stato correttamente contabilizzato dalla ricorrente tramite fattura indirizzata a Società_1 S.r.l., secondo un sistema di massima trasparenza e correttezza fiscale. Precisa che l'omissione contestata, se mai avvenuta, rappresenta un inadempimento specifico e puntuale del delegato, non prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza dalla ricorrente.
Si è costituita ADE LI II che contesta il ricorso ed evidenzia che l'eventuale avvenuta emissione dello scontrino on line, esso tuttavia andava comunque consegnato al cliente al momento dell'accesso allo stabilimento.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalle argomentazioni e della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente è emerso che la stessa si avvale di una società delegata "Società_1 S.r.l." per la gestione delle prenotazioni e degli adempimenti fiscali connessi, attraverso un piattaforma online “Società_1”.
Tra la ricorrente e la predetta società è in corso un contratto di servizi che pone a carico della delegata anche l'attività di fatturazione e tutti gli adempimenti fiscali connessi.
Il sistema contrattualmente definito prevede che Società_1 S.r.l. registri l'operazione e certifichi il corrispettivo verso il cliente finale, mentre Nominativo_11, per parte sua, emette fattura settimanale verso Società_1 S.r.l. per l'ammontare complessivo dei corrispettivi ricevuti, garantendo così la piena tracciabilità dei flussi e la corretta imposizione dei ricavi.
Il verbale del 22.7.2025 redatto dalla Guardia di Finanza avrebbe pertanto dovuto tener conto, come evidenziato in tal sede dalla ricorrente, del predetto accordo presupposto per il quale l'obbligo di certificazione fiscale è stato contrattualmente delegato alla società Società_1 srl e che l'importo fatturato da Nominativo_11 verso Società_1 S.r.l. comprende anche il corrispettivo da quest'ultima incassato per la prestazione oggetto della contestazione avanzata dall'Agenzia verso l'odierna ricorrente.
La contestazione impugnata deve pertanto essere annullata in quanto illegittimamente emessa sulla base di un erronea valutazione dei presupposti di fatto ed in presenza di un attività regolarmente espletata dalla ricorrente avvalendosi di soggetto debitamente delegato in virtù del contratto sottoscritto inter partes.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese dil lite che liquida in euro
200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME CE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17247/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTESTAZIONE n. TF5COI201514 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2659/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1., in persona del legale rappresentante p.t., impugnava l'Atto di Contestazione n. TF5COI201514/2025, emesso dalla
Direzione Provinciale II di LI, notificato in data 11/08/2025, con il quale si contesta la mancata memorizzazione elettronica di un corrispettivo e si irroga la sanzione amministrativa di € 500,00.
La ricorrente premette di aver sottoscritto un contratto di servizi con la società Società_1 S.r.l. al fine di ottimizzare la gestione delle prenotazioni e degli adempimenti fiscali connessi, che prevede l'utilizzo della piattaforma online “Società_1”. Ribadisce la regolarità e la trasparenza dell'attività svolta sia da Società_1 sr. l. nella qualità di delegato, sia da Nominativo_11 in virtù del contratto in essere.
A seguito di sopralluogo eseguito dalla Guardia di Finanza e relativo verbale di contestazione del 22.7.2025, la ricorrente evidenziava, con proprie osservazioni come l'obbligo di certificazione fiscale fosse stato contrattualmente delegato alla società Società_1 srl e che l'importo fatturato da Nominativo_11 verso Società_1 S.r.l. comprende anche il corrispettivo da quest'ultima incassato per la prestazione oggetto della contestazione avanzata dall'Agenzia verso l'odierna ricorrente
Eccepisce pertanto l'illegittimità della contestazione sollevata e della sanzione applicata dall'ufficio atteso che l'operazione è stata registrata dal soggetto delegato (Società_1 srl) e il ricavo è stato correttamente contabilizzato dalla ricorrente tramite fattura indirizzata a Società_1 S.r.l., secondo un sistema di massima trasparenza e correttezza fiscale. Precisa che l'omissione contestata, se mai avvenuta, rappresenta un inadempimento specifico e puntuale del delegato, non prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza dalla ricorrente.
Si è costituita ADE LI II che contesta il ricorso ed evidenzia che l'eventuale avvenuta emissione dello scontrino on line, esso tuttavia andava comunque consegnato al cliente al momento dell'accesso allo stabilimento.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalle argomentazioni e della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente è emerso che la stessa si avvale di una società delegata "Società_1 S.r.l." per la gestione delle prenotazioni e degli adempimenti fiscali connessi, attraverso un piattaforma online “Società_1”.
Tra la ricorrente e la predetta società è in corso un contratto di servizi che pone a carico della delegata anche l'attività di fatturazione e tutti gli adempimenti fiscali connessi.
Il sistema contrattualmente definito prevede che Società_1 S.r.l. registri l'operazione e certifichi il corrispettivo verso il cliente finale, mentre Nominativo_11, per parte sua, emette fattura settimanale verso Società_1 S.r.l. per l'ammontare complessivo dei corrispettivi ricevuti, garantendo così la piena tracciabilità dei flussi e la corretta imposizione dei ricavi.
Il verbale del 22.7.2025 redatto dalla Guardia di Finanza avrebbe pertanto dovuto tener conto, come evidenziato in tal sede dalla ricorrente, del predetto accordo presupposto per il quale l'obbligo di certificazione fiscale è stato contrattualmente delegato alla società Società_1 srl e che l'importo fatturato da Nominativo_11 verso Società_1 S.r.l. comprende anche il corrispettivo da quest'ultima incassato per la prestazione oggetto della contestazione avanzata dall'Agenzia verso l'odierna ricorrente.
La contestazione impugnata deve pertanto essere annullata in quanto illegittimamente emessa sulla base di un erronea valutazione dei presupposti di fatto ed in presenza di un attività regolarmente espletata dalla ricorrente avvalendosi di soggetto debitamente delegato in virtù del contratto sottoscritto inter partes.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese dil lite che liquida in euro
200,00 oltre accessori di legge se dovuti.