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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/12/2024, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 5892/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio iscritto al n. 5892/2022 R.G. instaurato da
) con gli avv.ti FILIPPINI ANTONELLA e Parte_1 C.F._1
VICINI GIANLUCA contro
) con l'avv. NERVI MARIA ANGELA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue: «1) disporsi l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dei genitori della resistente, con tutto l'arredo che la compone in favore e proprietà della sig.ra . Il provvederà ad CP_1 Pt_1
asportare i propri effetti personali (immagazzinati in un garage della casa coniugale) e quelli della figlia entro il 31.12.2024. Entrambi i figli manterranno la loro residenza anagrafica presso Per_1
la madre.
Per_ 2) disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la Per_ madre e frequentazione paritaria tra i genitori, per cui il padre starà con da mercoledı̀ alle ore 17:30 al mercoledı̀ successivo alle ore 17:30, in corrispondenza della settimana lavorativa della madre;
qualora la madre dovesse determinarsi ad integrare il proprio orario di lavoro
1 l'alternanza settimanale potrà decorrere dal lunedı̀ pomeriggio al lunedı̀ pomeriggio della settimana successive;
- una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30
Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio);
- tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo);
- almeno tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 maggio di ogni anno) per ragioni organizzative;
3) disporsi che il signor dalla mensilità di novembre 2024, corrisponda alla Parte_1
Per_ OR , a titolo di contributo nel mantenimento di , la somma mensile di Euro CP_1
200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 1 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della ex moglie le cui coordinate sono
Per_ note al marito;
ciò sino a quando non avrà raggiunto l'indipendenza economico-lavorativa. Per_ Si precisa che ciascun genitore provvederà all'acquisto del vestiario necessario per che manterrà presso la propria abitazione;
Per_ 4) disporsi che l'assegno unico INPS per continuerà ad essere percepito integralmente dalla OR;
CP_1
5) disporsi che le spese straordinarie previste dal Protocollo in essere del Tribunale di Brescia
Per_ vengano sostenute dai genitori attingendo dal c/c intestato a sul quale sono confluite le somme allo stesso riconosciute per la patologia da cui risulta affetto;
Per_ 6) I genitori concordano di alternarsi nell'accompagnare a Milano per le visite mediche di Per_ cui necessita e che, in ogni caso, qualora il genitore non tenuto ad accompagnare intendesse partecipare, potrà farlo;
laddove la OR tornasse a lavorare a tempo pieno le Parti CP_1
concordano di suddividersi le agevolazioni della L. 104 in modo equo con cadenza mensile;
7) alla luce della recente indipendenza economica di , docente di scuola primaria di Per_1
sostegno con contratto stipulato il 14 ottobre 2024 in scadenza ad Agosto 2025, le Parti concordano che, qualora , alla scadenza del contratto in essere, non reperisse altra Per_1
occupazione ed in assenza della Naspi, i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno a sostenere le eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per;
Per_1
8) i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità e del Per_ passaporto anche di
9) a regolamentazione dei rapporti patrimoniali pendenti tra le Parti il signor Pt_1
corrisponderà alla OR la somma pari ad Euro 214,26, già comprensivi del 50% del CP_1
2 bollo 2024 relativo alla vettura in uso alla OR gli ex coniugi precisano che, a fronte CP_1 dell'agevolazione fiscale di cui gode il signor per il bollo, lo stesso si obbliga anche per il Pt_1
futuro a rimborsare alla moglie il 50% del bollo relativo alla vettura in uso alla stessa;
10) le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono dichiarando, una volta adempiute, di non aver più nulla da pretendere, l'una dall'altra, in relazione al rapporto di coniugio e in relazione a qualsiasi titolo o ragione dedotta o deducibile dal presente accordo;
11) le Parti rinunciano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., nonché all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Spese di lite compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15 settembre 2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Villa Carcina (atto n. 24 parte II serie A).
Il giudizio è stato avviato in forma contenziosa, ma, dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori e la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio (n. 1689/2024), le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra trascritte.
Le condizioni proposte sono adeguate e conformi alla legge, sicché non vi sono ostacoli a recepirle, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata con sentenza non definitiva n. 1689/2024, sia regolata in conformità alle conclusioni congiunte sopra trascritte;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/12/2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio iscritto al n. 5892/2022 R.G. instaurato da
) con gli avv.ti FILIPPINI ANTONELLA e Parte_1 C.F._1
VICINI GIANLUCA contro
) con l'avv. NERVI MARIA ANGELA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue: «1) disporsi l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dei genitori della resistente, con tutto l'arredo che la compone in favore e proprietà della sig.ra . Il provvederà ad CP_1 Pt_1
asportare i propri effetti personali (immagazzinati in un garage della casa coniugale) e quelli della figlia entro il 31.12.2024. Entrambi i figli manterranno la loro residenza anagrafica presso Per_1
la madre.
Per_ 2) disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la Per_ madre e frequentazione paritaria tra i genitori, per cui il padre starà con da mercoledı̀ alle ore 17:30 al mercoledı̀ successivo alle ore 17:30, in corrispondenza della settimana lavorativa della madre;
qualora la madre dovesse determinarsi ad integrare il proprio orario di lavoro
1 l'alternanza settimanale potrà decorrere dal lunedı̀ pomeriggio al lunedı̀ pomeriggio della settimana successive;
- una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30
Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio);
- tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo);
- almeno tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 maggio di ogni anno) per ragioni organizzative;
3) disporsi che il signor dalla mensilità di novembre 2024, corrisponda alla Parte_1
Per_ OR , a titolo di contributo nel mantenimento di , la somma mensile di Euro CP_1
200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 1 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della ex moglie le cui coordinate sono
Per_ note al marito;
ciò sino a quando non avrà raggiunto l'indipendenza economico-lavorativa. Per_ Si precisa che ciascun genitore provvederà all'acquisto del vestiario necessario per che manterrà presso la propria abitazione;
Per_ 4) disporsi che l'assegno unico INPS per continuerà ad essere percepito integralmente dalla OR;
CP_1
5) disporsi che le spese straordinarie previste dal Protocollo in essere del Tribunale di Brescia
Per_ vengano sostenute dai genitori attingendo dal c/c intestato a sul quale sono confluite le somme allo stesso riconosciute per la patologia da cui risulta affetto;
Per_ 6) I genitori concordano di alternarsi nell'accompagnare a Milano per le visite mediche di Per_ cui necessita e che, in ogni caso, qualora il genitore non tenuto ad accompagnare intendesse partecipare, potrà farlo;
laddove la OR tornasse a lavorare a tempo pieno le Parti CP_1
concordano di suddividersi le agevolazioni della L. 104 in modo equo con cadenza mensile;
7) alla luce della recente indipendenza economica di , docente di scuola primaria di Per_1
sostegno con contratto stipulato il 14 ottobre 2024 in scadenza ad Agosto 2025, le Parti concordano che, qualora , alla scadenza del contratto in essere, non reperisse altra Per_1
occupazione ed in assenza della Naspi, i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno a sostenere le eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per;
Per_1
8) i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità e del Per_ passaporto anche di
9) a regolamentazione dei rapporti patrimoniali pendenti tra le Parti il signor Pt_1
corrisponderà alla OR la somma pari ad Euro 214,26, già comprensivi del 50% del CP_1
2 bollo 2024 relativo alla vettura in uso alla OR gli ex coniugi precisano che, a fronte CP_1 dell'agevolazione fiscale di cui gode il signor per il bollo, lo stesso si obbliga anche per il Pt_1
futuro a rimborsare alla moglie il 50% del bollo relativo alla vettura in uso alla stessa;
10) le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono dichiarando, una volta adempiute, di non aver più nulla da pretendere, l'una dall'altra, in relazione al rapporto di coniugio e in relazione a qualsiasi titolo o ragione dedotta o deducibile dal presente accordo;
11) le Parti rinunciano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., nonché all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Spese di lite compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15 settembre 2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Villa Carcina (atto n. 24 parte II serie A).
Il giudizio è stato avviato in forma contenziosa, ma, dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori e la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio (n. 1689/2024), le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra trascritte.
Le condizioni proposte sono adeguate e conformi alla legge, sicché non vi sono ostacoli a recepirle, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata con sentenza non definitiva n. 1689/2024, sia regolata in conformità alle conclusioni congiunte sopra trascritte;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/12/2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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