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Decreto 15 marzo 2025
Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2025
TRIBUNALE di BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Sella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico, come da procura telematica in calce al ricorso ritenuta la competenza di questa Autorità giudiziaria, impregiudicata ogni eventuale diversa determinazione nella fase di opposizione, avuto riguardo alla clausola di foro esclusivo, sottoscritta dalla società debitrice e dai fideiussori, che individua quale foro competente il Tribunale di Biella e stante comunque la non identificabilità dei soggetti fideiussori, soci e amministratori della società debitrice al momento della stipulazione dei titoli contrattuali monitoriamente azionati, “nell'ambito della categoria del consumatore” (cfr. Cass., n. 742/2020);
ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., avendo parte ricorrente fornito prova scritta del diritto fatto valere (cfr. contratti di conto corrente, di apertura di credito e di fideiussione nonché estratti conto ex art. 50 TUB);
ritenuto che ricorrano altresì i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642, secondo comma, c.p.c., in ragione del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo desumibile dalla segnalazione a sofferenza e messa in liquidazione della società garantita e dell'assenza di un patrimonio immobiliare utilmente aggredibile in capo ai garanti;
ritenuto che le spese di questa procedura possano essere liquidate secondo gli importi di cui al DM
n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, per i procedimenti monitori, con riferimento ai valori medi di cui alle cause di scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in conformità alla nota spese depositata
INGIUNGE A società con sede legale in Torino (TO), Via Parte_2
Camillo Benso di Cavour n. 10, codice fiscale VA IV , e numero di P.IVA_1 P.IVA_1
iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino TO/1250114, in persona del liquidatore IG. , in qualità di debitrice principale e ai IG.ri Controparte_1 CP_2
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]
[...] CodiceFiscale_1
(TO), Via S. Marino n. 89 int. 12, e , nato a [...] il Controparte_3
26.10.1973, c.f. , residente in [...], in CodiceFiscale_2
qualità di garanti fino all'importo massimo garantito, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 15.682,61;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, € 145,50 per spese non imponibili, oltre il 15 % ex art. 2, comma secondo DM. n. 55/2014, C.P.A e I.V.A. come per legge
AVVERTE
il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
Biella, 15/03/2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
TRIBUNALE di BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Sella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico, come da procura telematica in calce al ricorso ritenuta la competenza di questa Autorità giudiziaria, impregiudicata ogni eventuale diversa determinazione nella fase di opposizione, avuto riguardo alla clausola di foro esclusivo, sottoscritta dalla società debitrice e dai fideiussori, che individua quale foro competente il Tribunale di Biella e stante comunque la non identificabilità dei soggetti fideiussori, soci e amministratori della società debitrice al momento della stipulazione dei titoli contrattuali monitoriamente azionati, “nell'ambito della categoria del consumatore” (cfr. Cass., n. 742/2020);
ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., avendo parte ricorrente fornito prova scritta del diritto fatto valere (cfr. contratti di conto corrente, di apertura di credito e di fideiussione nonché estratti conto ex art. 50 TUB);
ritenuto che ricorrano altresì i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642, secondo comma, c.p.c., in ragione del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo desumibile dalla segnalazione a sofferenza e messa in liquidazione della società garantita e dell'assenza di un patrimonio immobiliare utilmente aggredibile in capo ai garanti;
ritenuto che le spese di questa procedura possano essere liquidate secondo gli importi di cui al DM
n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, per i procedimenti monitori, con riferimento ai valori medi di cui alle cause di scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in conformità alla nota spese depositata
INGIUNGE A società con sede legale in Torino (TO), Via Parte_2
Camillo Benso di Cavour n. 10, codice fiscale VA IV , e numero di P.IVA_1 P.IVA_1
iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino TO/1250114, in persona del liquidatore IG. , in qualità di debitrice principale e ai IG.ri Controparte_1 CP_2
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]
[...] CodiceFiscale_1
(TO), Via S. Marino n. 89 int. 12, e , nato a [...] il Controparte_3
26.10.1973, c.f. , residente in [...], in CodiceFiscale_2
qualità di garanti fino all'importo massimo garantito, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 15.682,61;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, € 145,50 per spese non imponibili, oltre il 15 % ex art. 2, comma secondo DM. n. 55/2014, C.P.A e I.V.A. come per legge
AVVERTE
il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
Biella, 15/03/2025
Il Giudice
Emanuele Migliore