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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 2059 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti ZEOLLA MARIA e CERQUA TERESA parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 23/01/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 1/07/2024, , coniugata con Parte_1 [...]
per matrimonio civile celebrato in Napoli il 19/12/2013, proponeva Parte_2
di fronte al Tribunale intestato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio;
la ricorrente dava atto che, a seguito di una riconciliazione inter- venuta tra i coniugi già separatisi consensualmente tramite convenzione di nego- ziazione assistita del 9/08/2016 trasmessa al Tribunale di Napoli Nord, il rapporto coniugale si era nuovamente disgregato, risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza;
formulava, quindi, ulteriori domande accessorie inerenti la ge- stione dei quattro figli minori della coppia, (cl. 2014), (cl. 2016) Per_1 Per_2
(cl. 2016) e (cl. 2018), e la regolamentazione degli aspetti eco- Per_3 Per_4
nomici tra le parti.
Con memoria depositata il 20/12/2024 si costituiva il quale Controparte_1
aderiva alle domande cumulate di separazione e scioglimento del matrimonio, chiedendo, però, una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici.
Con ordinanza a verbale del 23/01/2025, resa all'esito dell'udienza di prima com- parizione delle parti, il Giudice delegato, visto il fallimento del tentativo di ricon- ciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
la causa era quindi rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo di separazione.
§
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice delegato, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attesta il venir meno dell'affectio coniugalis.
pagina 2 di 3 Quanto alle ulteriori questioni – inerenti la regolamentazione in via definitiva dei rapporti parentali ed economici e la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti – occorre rimettere la causa in istruttoria.
Ogni determinazione in merito alla regolamentazione delle spese di lite viene rin- viata alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata a Parte_1
NAPOLI (NA) il 03/09/1977, e , nato a [...] Controparte_1
il 16/06/1977, unitisi in matrimonio a Napoli il 19/12/2013 con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune, al n. 144, Parte II, Serie C dell'anno 2013;
2. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 06/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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