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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/08/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti Magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est. riunita in camera di consiglio all'udienza del 17.6.25 a seguito di trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 335/25 RG sezione Lavoro TRA
rappresentata/o e difesa/o dall'avv. PAOLO GALLUCCIO, come in atti;
Parte_1
appellante
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti Parte_2 dall'Avv. Gemma Maresca;
E appellata MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte ricorrente nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n° 2074/24 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta – sul presupposto di essere dipendente della , in servizio presso il Reparto di Pt_3 Terapia Intensiva del P.O. di Piedimonte Matese, con la qualifica di Collaboratore Professionale Infermiere- ad accertare e dichiarare, per il periodo dall' aprile 2012 a tutt'oggi, che, il tempo di 10 minuti impiegato dal ricorrente per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, sia qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito. Ha censurato la sentenza impugnata per non aver considerato il carattere di azione di accertamento proposta, semplicemente volta al riconoscimento dell'attività lavorativa, per le operazioni menzionate, svolta prima di beggiare all'inizio e dopo aver beggiato alla fine, laddove il Tribunale aveva apoditticamente affermato che il mancato deposito dei cartellini marcatempo di per sé rendeva inaccoglibile la domanda. Part Si è doluto del fatto che il primo Giudice non avesse considerato che l' convenuta aveva solamente contestato che le operazioni di vestizione e svestizione non rientrassero nell'orario di lavoro, mentre non era in contestazione che fosse obbligata ad indossare la divisa, che la stessa andasse custodita nei locali aziendali e non si potesse portare a casa e nemmeno vi erano osservazioni sul tempo occorrente per eseguire le operazioni azionate. Ha altresì censurato la mancata ammissione delle richieste istruttorie articolate in ricorso, immotivatamente ritenute generiche e valutative. Ed, ancora, ha censurato l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, in ordine alla mancata prova dell'eterodirezione implicita o esplicita nell'esecuzione di dette operazioni, laddove era evidente che era la parte datoriale ad imporre quest'obbligo e a stabilire il luogo, i tempi e i modi. Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, se del caso previa ammissione die mezzi istruttori. Si è costituita l' , resistendo all'appello. Parte_2 All'esito del deposito di note di trattazione scritta, la controversia è decisa come segue. L'appello non può trovare accoglimento. La res controversa nel presente procedimento è l'accertamento della remunerabilità del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”. Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo. La Suprema Corte, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273). Ancor di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ci ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. E' stato anche puntualizzato (cfr. Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro. Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione deve essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente Pt_4 autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio Pt_4 della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass., Sez. Lav., 11.2.2019 n. 3901) In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Da ultimo Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo- giurisprudenziali ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. In tale contesto, ha tuttavia concluso la giurisprudenza da ultimo richiamata, la considerazione della natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti. E'altresì intervenuta sul punto anche l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4249/2025 del18.02.2025 che ha stabilito il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita.”). Ciò posto, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio. La parte ricorrente, infatti, deduce di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale ricompreso nelle beggiature di inizio e di fine turno, ma non puntualizza in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non vengono chiariti gli orari esatti in cui si eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa. Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni è possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si sono compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno e, quindi, solo in tal modo sarebbe possibile connotare la posizione di controllo, anche solo implicita, del datore di lavoro. Affermare genericamente che la vestizione avviene prima di un turno indefinito o la svestizione subito dopo il suo termine, non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire, in continuità con l'attività lavorativa in senso stretto, la sua durata e il suo assoggettamento, almeno implicito e generale, al potere datoriale. Allora, in assenza della deduzione e della prova di tali specificazioni, l'attività di vestizione può ritenersi libera, effettuata anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controlli una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvengano in tempi diversi perché tanto il lavoratore è libero nell'esecuzione in quanto non controllato, o che le operazioni medesime vengano anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adotti modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto o analogamente dopo. Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste fondamentali specificazioni e Part la non contestazione dell attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice per gli infermieri durante l'attività, mentre viene espressamente contestata che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione. In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova, che l'attività per cui è causa fosse etero imposta, almeno nella sua assolutezza e rigidità di esecuzione, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, e del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare. Più radicalmente, non emerge, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno. Trattasi di carenze assertive che elidono anche l'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti. Né risultano allegati i cartelli marcatempo, al fine di provare che le timbrature erano effettuate qualche minuto prima dell'inizio e quale minuto dopo la fine del turno, nonostante il disposto “dell'art. 27 del CCNL 2016-2018 nella parte che qui rileva: «12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”: pertanto “Il tempo di vestizione, dunque, deve risultare dalla timbratura essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4249 del 2025). Il fatto che l'operazione controversa di indossare la divisa presso la sede ospedaliera per l'espletamento del turno di lavoro fosse imposta dall' in ragione delle necessità igieniche e Pt_4 sanitarie, alle quali la ricorrente non può né sottrarsi né adempiere con modalità diverse (ad esempio, giungendo sul luogo di lavoro con gli indumenti in questione già indossati), non implica infatti che la stessa venisse svolta prima della timbratura in ingresso e dopo quella di uscita. Alcuna valenza presentano, poi, la direttiva della Giunta della Regione Campania dell'8 ottobre 2010 e la successiva delibera del 17 novembre 2010, richiamate nel ricorso di primo grado, che invitavano a fissare tempi e modi per regolamentare e retribuire i tempi di vestizione/svestizione, cosa che, per quanto detto, non è provato sia in concreto avvenuto, così come il disposto dell'art. 27 del CCNL, che ingloba le operazioni per cui è causa nell'orario di lavoro, purchè, evidentemente, le operazioni si svolgano in modo regolamentato da parte datoriale (ed il lavoratore nella specie non ha impostato la sua azione direttamente per l'adempimento ex art. 27 cit.). In conclusione, reputa la Corte condivisibile la statuizione del Tribunale, non potendosi ricavare la prova della pretesa dal mero obbligo degli infermieri di indossare il camice e gli accessori della divisa aziendale per lo svolgimento delle mansioni durante i rispettivi turni di lavoro. Da quanto esposto consegue il rigetto dell'appello.
In considerazione del carattere della decisione, basata su delicati profili in ordine alla deduzione e alla prova, appare equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello;
• dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.25 Il Consigliere. Est. Il Presidente
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti Magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est. riunita in camera di consiglio all'udienza del 17.6.25 a seguito di trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 335/25 RG sezione Lavoro TRA
rappresentata/o e difesa/o dall'avv. PAOLO GALLUCCIO, come in atti;
Parte_1
appellante
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti Parte_2 dall'Avv. Gemma Maresca;
E appellata MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte ricorrente nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n° 2074/24 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta – sul presupposto di essere dipendente della , in servizio presso il Reparto di Pt_3 Terapia Intensiva del P.O. di Piedimonte Matese, con la qualifica di Collaboratore Professionale Infermiere- ad accertare e dichiarare, per il periodo dall' aprile 2012 a tutt'oggi, che, il tempo di 10 minuti impiegato dal ricorrente per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, sia qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito. Ha censurato la sentenza impugnata per non aver considerato il carattere di azione di accertamento proposta, semplicemente volta al riconoscimento dell'attività lavorativa, per le operazioni menzionate, svolta prima di beggiare all'inizio e dopo aver beggiato alla fine, laddove il Tribunale aveva apoditticamente affermato che il mancato deposito dei cartellini marcatempo di per sé rendeva inaccoglibile la domanda. Part Si è doluto del fatto che il primo Giudice non avesse considerato che l' convenuta aveva solamente contestato che le operazioni di vestizione e svestizione non rientrassero nell'orario di lavoro, mentre non era in contestazione che fosse obbligata ad indossare la divisa, che la stessa andasse custodita nei locali aziendali e non si potesse portare a casa e nemmeno vi erano osservazioni sul tempo occorrente per eseguire le operazioni azionate. Ha altresì censurato la mancata ammissione delle richieste istruttorie articolate in ricorso, immotivatamente ritenute generiche e valutative. Ed, ancora, ha censurato l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, in ordine alla mancata prova dell'eterodirezione implicita o esplicita nell'esecuzione di dette operazioni, laddove era evidente che era la parte datoriale ad imporre quest'obbligo e a stabilire il luogo, i tempi e i modi. Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, se del caso previa ammissione die mezzi istruttori. Si è costituita l' , resistendo all'appello. Parte_2 All'esito del deposito di note di trattazione scritta, la controversia è decisa come segue. L'appello non può trovare accoglimento. La res controversa nel presente procedimento è l'accertamento della remunerabilità del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”. Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo. La Suprema Corte, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273). Ancor di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ci ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. E' stato anche puntualizzato (cfr. Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro. Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione deve essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente Pt_4 autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio Pt_4 della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass., Sez. Lav., 11.2.2019 n. 3901) In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Da ultimo Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo- giurisprudenziali ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. In tale contesto, ha tuttavia concluso la giurisprudenza da ultimo richiamata, la considerazione della natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti. E'altresì intervenuta sul punto anche l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4249/2025 del18.02.2025 che ha stabilito il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita.”). Ciò posto, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio. La parte ricorrente, infatti, deduce di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale ricompreso nelle beggiature di inizio e di fine turno, ma non puntualizza in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non vengono chiariti gli orari esatti in cui si eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa. Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni è possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si sono compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno e, quindi, solo in tal modo sarebbe possibile connotare la posizione di controllo, anche solo implicita, del datore di lavoro. Affermare genericamente che la vestizione avviene prima di un turno indefinito o la svestizione subito dopo il suo termine, non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire, in continuità con l'attività lavorativa in senso stretto, la sua durata e il suo assoggettamento, almeno implicito e generale, al potere datoriale. Allora, in assenza della deduzione e della prova di tali specificazioni, l'attività di vestizione può ritenersi libera, effettuata anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controlli una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvengano in tempi diversi perché tanto il lavoratore è libero nell'esecuzione in quanto non controllato, o che le operazioni medesime vengano anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adotti modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto o analogamente dopo. Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste fondamentali specificazioni e Part la non contestazione dell attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice per gli infermieri durante l'attività, mentre viene espressamente contestata che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione. In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova, che l'attività per cui è causa fosse etero imposta, almeno nella sua assolutezza e rigidità di esecuzione, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, e del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare. Più radicalmente, non emerge, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno. Trattasi di carenze assertive che elidono anche l'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti. Né risultano allegati i cartelli marcatempo, al fine di provare che le timbrature erano effettuate qualche minuto prima dell'inizio e quale minuto dopo la fine del turno, nonostante il disposto “dell'art. 27 del CCNL 2016-2018 nella parte che qui rileva: «12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”: pertanto “Il tempo di vestizione, dunque, deve risultare dalla timbratura essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4249 del 2025). Il fatto che l'operazione controversa di indossare la divisa presso la sede ospedaliera per l'espletamento del turno di lavoro fosse imposta dall' in ragione delle necessità igieniche e Pt_4 sanitarie, alle quali la ricorrente non può né sottrarsi né adempiere con modalità diverse (ad esempio, giungendo sul luogo di lavoro con gli indumenti in questione già indossati), non implica infatti che la stessa venisse svolta prima della timbratura in ingresso e dopo quella di uscita. Alcuna valenza presentano, poi, la direttiva della Giunta della Regione Campania dell'8 ottobre 2010 e la successiva delibera del 17 novembre 2010, richiamate nel ricorso di primo grado, che invitavano a fissare tempi e modi per regolamentare e retribuire i tempi di vestizione/svestizione, cosa che, per quanto detto, non è provato sia in concreto avvenuto, così come il disposto dell'art. 27 del CCNL, che ingloba le operazioni per cui è causa nell'orario di lavoro, purchè, evidentemente, le operazioni si svolgano in modo regolamentato da parte datoriale (ed il lavoratore nella specie non ha impostato la sua azione direttamente per l'adempimento ex art. 27 cit.). In conclusione, reputa la Corte condivisibile la statuizione del Tribunale, non potendosi ricavare la prova della pretesa dal mero obbligo degli infermieri di indossare il camice e gli accessori della divisa aziendale per lo svolgimento delle mansioni durante i rispettivi turni di lavoro. Da quanto esposto consegue il rigetto dell'appello.
In considerazione del carattere della decisione, basata su delicati profili in ordine alla deduzione e alla prova, appare equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello;
• dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.25 Il Consigliere. Est. Il Presidente