TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
SGARLATA DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'08.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2320/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Mazzini n.4, C.F. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F._1 (P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nino Cortese e Alessandro Di Rosa del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Ugo Nucciarone, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2022 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000258217 notificatagli il 06.10.2022, a mezzo della quale l' gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 19.500,00, oltre spese, per CP_3 la violazione, nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1 [...]
, dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso Controparte_1 versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2011 di cui ai verbali di accertamento n. prot. .6500.03/08/2017.0113303 dell'08.08.2017, . CP_3 CP_3 6500.03/08/2017.0113303 del 07.09.2017 e .6500.26/02/2022.0041321 dell'11.03.2022. CP_3 A sostegno dell'invocato annullamento del provvedimento sanzionatorio opposto, l'opponente ne ha eccepito l'illegittimità per duplicazione della pretesa sanzionatoria (identica ordinanza ingiunzione essendogli già stata notificata con il n. OI-000211417 in data 11.03.2022 e tempestivamente impugnata davanti a questo G.L.), per omessa notificazione dell'accertamento n.
.6500.26/02/2022.0041321, per estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 CP_3 L. n. 689/1981 e per estinzione della pretesa contributiva per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3 L. n. 335/1995. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, CP_3 deducendo che l'ordinanza opposta era stata notificata alla Controparte_1
quale obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, che i richiamati verbali
[...] di accertamento erano stati ritualmente notificati, che l'art. 14 L. n. 689/1981 era inapplicabile alla fattispecie sub iudice e che il quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3 L. n. 335/1995 era stato reiteratamente interrotto;
ha quindi rappresentato di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, e conseguentemente rideterminato l'irrogata sanzione in € 2.122,40, segnalandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà del riliquidato importo, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento della riliquidata sanzione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'08.10.2025.
***
Ritenuta la notificazione dell'O.I. opposta alla sola Controparte_1
quale obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, e la conseguente
[...] infondatezza della deplorata duplicazione della pretesa sanzionatoria sub iudice, la stessa essendo stata partitamente avanzata nei confronti della società e del trasgressore unicamente in ragione del diverso titolo di responsabilità, l'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. L'art. 8, comma 1, del richiamato D.Lvo n. 8/2016, entrato in vigore il 06.02.2016, ha stabilito che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”; a mente dell'art. 9, quindi, “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data” e “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Non avendo l' allegato la definizione del procedimento penale avviato prima della CP_3 depenalizzazione del sanzionato illecito, né allegato o documentato la data di trasmissione, da parte della Procura della Repubblica, degli atti del relativo procedimento - alla quale la disposizione ancora la decorrenza del termine di giorni novanta per la notifica degli estremi della violazione -, deve infatti riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”; i verbali di accertamento della violazione (accertamento non bisognoso di attività istruttoria diversa dalla verifica della soglia debitoria infra € 10.000,00) sono stati invero notificati alla società opponente nell'agosto 2017, ad oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, e perciò ben oltre lo spirare del termine di giorni novanta in commento, anche laddove decorrente dallo spirare del termine di giorni 90 assegnato alla Procura per la trasmissione degli atti del procedimento penale. Attesane dunque la tardiva notificazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, l'O.I. opposta va annullata, con conseguente condanna dell' , giusta CP_2 soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione della sanzione, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari dell'opponente, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2320/2022 R.G.; annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000258217 notificata alla Controparte_1 il 06.10.2022 e condanna l' al pagamento, in favore
[...] CP_3 dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.843,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti Nino Cortese e Alessandro Di Rosa. Così deciso in Ragusa il 5 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella