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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 908 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022 tra
con sede legale in Roma, viale Europa n. 190 (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Salvatore Parente, come da mandato in atti
APPELLANTE
e
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Filomena Cosentino, C.F._2 come da mandato in atti. APPELLATI
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 9.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Premesso che i coniugi e avevano sottoscritto in Controparte_1 Controparte_2 data 2.8.1990 il Buono Fruttifero Postale ordinario serie “Q/P” – già serie “P” - n.
000169, del valore di £5.000.000, riscosso in data 16.2.2021 per € 28.161,29, i suddetti coniugi hanno agito ex art. 702 bis c.p.c., con ricorso depositato il 23.6.2021, contro per ottenere la condanna della società al pagamento dell'importo di € Parte_1
21.989,71, quale differenza dell'effettivo importo dovuto ai ricorrenti pari ad €
50.151,00, in virtù della corretta rideterminazione degli interessi maturati (cfr. tabella di calcolo a firma del commercialista , in atti). Tanto in considerazione Controparte_3 che la modifica in peius dei tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi disposta con il
D.M. del 13 giugno 1986 (che aveva istituito la nuova serie “Q”) avrebbe riguardato esclusivamente il periodo dal 1° al 20° anno, nulla essendo stato previsto per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, stando alla tabella esplicativa posta sul retro del BPF, relativa esclusivamente ai tassi di interesse applicabili nel primo ventennio: ciò posto, non risultando espresse modifiche concernenti gli interessi maturati negli ultimi dieci anni del rapporto, a dire dei ricorrenti sarebbero da ritenersi invariate le più favorevoli condizioni della precedente serie “P”, riportate sul modulo cartaceo che incorpora il Cont
Sulla scorta delle argomentazioni suesposte, gli odierni appellati hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, per sentire: - accertare il Parte_1 proprio diritto alla riscossione del BPF ordinario n. 000169 secondo le condizioni contrattualmente convenute e stampigliate ab origine sul retro del titolo per il periodo relativo all'ultimo decennio, con detrazione della ritenuta fiscale del 12,50 % applicata pag. 2/7 sull'ammontare degli interessi totali maturati all'atto della liquidazione;
- per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della somma di € 21.989,71 oltre interessi in favore dei ricorrenti;
- in subordine, condannare al risarcimento del Parte_1 danno subito dai ricorrenti per violazione degli obblighi informativi e per aver disatteso il legittimo affidamento dei risparmiatori sulla somma loro spettante in base al dato letterale del titolo;
con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio ed ha domandato il rigetto della domanda Parte_1 del ricorrente.
§ 1.1
Il Tribunale ha accolto il ricorso proposto nei confronti di e ha Parte_1 condannato la società al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo non contestato di € 21.989,71, oltre interessi legali e spese di lite.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il Tribunale, aderendo alla tesi prospettata dai ricorrenti, ha argomentato come segue: “dai titoli prodotti in giudizio emergono rendimenti diversi
e più alti rispetto a quelli liquidati da e non appaiono sui titoli eventi Parte_1 modificativi delle condizioni. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13979/07) le condizioni riportate sul titolo sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle dettate dalla norma di rango regolamentare”.
§ 2
Ha proposto appello e ha domandato la riforma della pronuncia del Parte_1
21.10.2022 emessa nell'ambito del procedimento rg n. 5382/21, previo accertamento della piena legittimità dell'operato di e della non debenza nei Parte_1 confronti degli odierni appellati di qualsivoglia somma a qualunque titolo richiesta;
con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio e domandando il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata ordinanza.
pag. 3/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si articola in un unico complesso motivo, volto a far accertare, nel caso di specie, la legittimità dell'operato di e, conseguentemente, l'erroneità Parte_1 di quanto statuito nell'ordinanza impugnata, alla luce sia delle norme che disciplinano la materia sia dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, richiamata nel corpo dell'atto di appello.
Premessi alcuni cenni sulla disciplina che regola il servizio relativo ai Buoni Postali
RU (svolto da per conto della Cassa Depositi e Prestiti), la Parte_1 società appellante ha affermato che il buono n. 000169, per cui è causa, appartiene alla serie “Q” ed è stato realizzato, come previsto dall'art. 5 del D.M. 13.6.1986, utilizzando il modulo cartaceo della precedente serie “P”: su tale modulo , all'atto Parte_1 dell'emissione, ha apposto due timbri riportanti la dicitura “Q/P”, di cui uno sul fronte del titolo e uno sul retro, recante la misura dei nuovi interessi, corrispondenti a quelli della nuova serie “Q”. Ciò posto, la società appellante, riportandosi alle tabelle allegate al D.M. 13.6.1986, ha riconosciuto sino al ventesimo anno gli interessi composti come specificati dal timbro apposto sul retro del buono e, per il periodo dal 21° al 30° anno, ha calcolato l'importo, per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto (12%), rimasto invariato per il periodo successivo. È stato osservato dagli appellanti che l'apposizione sia sul fronte che sul retro del titolo dei timbri ministeriali (indicanti l'appartenenza dello stesso BPF alla nuova serie “Q”, con la conseguente applicazione dei relativi tassi di interesse) esclude qualsivoglia legittimo affidamento in capo agli odierni appellati, i quali, ingiustificatamente, avrebbero preteso l'applicazione, per la terza decade di durata del BPF 000169, dei tassi della precedente serie “P”, non più in vigore al momento dell'emissione del buono.
Il motivo è fondato.
I buoni postali fruttiferi, come noto, costituiscono titoli di debito pubblico, soggetti - a causa della loro natura giuridica - a normativa speciale, ben distinta dalla ordinaria disciplina dei titoli di credito, di matrice strettamente privatistica;
l'art. 173 del c.d. codice postale (D.P.R. n. 156/73), infatti - nella sua versione novellata dal D.L. 556/86
(convertito in legge n. 759/86), applicabile alla fattispecie in esame, ratione temporis, pag. 4/7 anche in seguito alla sua abrogazione disposta dal D.M. 19.12.00 - prevedeva che le variazioni del saggio di interesse fossero determinate con decreto ministeriale e potessero essere estese ad una o più serie precedenti.
Ciò posto, non risulta, nella vicenda in esame, che il regime applicabile al BPF 000169 sia stato soggetto ad una sopraggiunta modifica normativa, considerato che il buono in parola veniva sottoscritto in data 2.8.1990 e che il D.M. 13.6.1986, istitutivo della serie
“Q/P”, in cui rientra il titolo in questione, era già entrato in vigore alla data di emissione. Ed invero, il timbro apposto sul retro del BPF 000169, in virtù del citato
D.M., prescrive l'applicazione dei tassi di interesse relativi alla disciplina della nuova serie “Q”, ciò con riferimento ai primi venti anni di durata del buono. La circostanza che nulla sia espressamente disposto rispetto all'ultima decade può ragionevolmente giustificarsi alla luce del chiarimento offerto sul punto dal , la quale ha Parte_1 riferito che il maggior tasso raggiunto, pari al 12%, sarebbe rimasto immutato per il successivo periodo, fino alla scadenza del buono.
Ad ogni modo, nel silenzio del titolo, occorre necessariamente far riferimento agli ordinari criteri di interpretazione del contratto, come quello sancito dall'art. 1339 c.c.
(in particolare, cfr. SSUU . 3963/19), in forza del quale le norme di natura imperativa integrano di diritto il contenuto dell'accordo intervenuto tra i privati, sostituendosi alle clausole difformi eventualmente apposte dalle parti. Inoltre, per quanto di interesse nel caso di specie, giova richiamare quanto disposto dall'art. 1342 c.c., ai sensi del quale:
“Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate”. Di talché, l'indicazione della serie “Q/P” sui moduli cartacei della preesistente e superata serie “P” (utilizzati solo per sopperire alla contingente indisponibilità di moduli riformati) non può lasciare dubbi circa la disciplina applicabile al saggio degli interessi dovuti, coincidente, per espressa previsione dell'art. 5 del D.M. 13.6.19, con quella prevista per la nuova serie “Q”.
Alla luce di tutto quanto premesso, dunque, non può condividersi l'assunto degli odierni appellati, a dire dei quali l'assenza di prescrizioni dettagliate sul saggio degli interessi, pag. 5/7 Cont dovuti per l'ultima decade del sottoscritto, avrebbe fondato il legittimo affidamento degli stessi sull'applicazione delle più favorevoli condizioni contrattuali riportate sul modulo utilizzato, corrispondente a quello della precedente serie “P”. Gli Cont appellati, invero, al momento dell'emissione del venivano messi al corrente sia della serie di appartenenza del titolo (“Q/P”) sia dei corrispondenti tassi di interesse applicati nei primi venti anni di durata del rapporto. L'errato convincimento che per l'ultima decade tornasse ad operare un diverso tasso di interesse, corrispondente ad una serie di BPF ormai abrogata, non risulta corroborato da nessun'altra evidenza se non dall'omessa specificazione degli interessi dovuti per il suddetto periodo: tuttavia, tale lacuna risulta agevolmente superabile dal ricorso agli ordinari criteri ermeneutici applicabili in materia contrattuale, come sopra richiamati. Del resto, a stabilire la prevalenza del dato normativo su quello letterale riportato in contratto, è intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 3963/19, nella diversa fattispecie di modifica normativa intervenuta con decreto ministeriale in corso di Cont rapporto, ossia dopo l'emissione del La Suprema Corte, nel medesimo pronunciamento, ha altresì statuito che sul legislatore, a cui è riconosciuta la facoltà di variare il tasso di interesse, incombe l'unico onere informativo di pubblicazione in gazzetta ufficiale delle relative modifiche, mentre grava sui privati l'onere di informarsi sulla normativa vigente.
§ 4
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
- rigetta le domande proposte in primo grado da e Controparte_1 CP_2
[...]
- condanna e alla restituzione di quanto Controparte_1 Controparte_2 eventualmente corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado, nelle more del presente giudizio;
- condanna e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, delle spese processuali del doppio grado, che liquida – per il giudizio di Parte_1
pag. 6/7 primo grado – in € 2.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e, per il giudizio d'appello – in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, in misura del 15%.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
Si da atto che la presente sentenza è stata redatta dal magistrato in tirocinio dott. Giulia
Perrino con la direzione del consigliere relatore dott. Carolina Elia.
pag. 7/7