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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 4875/2018 r.g. promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giuseppe MARINO, giusta procura in atti.
ATTORE/OPPONENTE contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisa G. VECCHIO, giusta procura in atti.
CONVENUTO/OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Parte_1
spiegando opposizione avverso il D.I. n. 1748/2018 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Ragusa il 3.10.2018 nel proc. iscritto al n. 3259/2018 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di € 13.176,00, oltre interessi, quale saldo della fattura n. 19 dell'8.5.2018 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) e per la consegna del mini-escavatore marca IHIMER 17VXE matricola 17VXE
1701314 concesso a noleggio.
L'opponente ha in particolare dedotto: l'inesistenza della prova del credito;
che l'escavatore si trovava nel luogo in cui era stato consegnato (in Scicli) e che, terminato il noleggio, sarebbe stato onere pagina 1 di 5 dell'opposta attivarsi per la riconsegna;
che a seguito della diffida ad adempire inviata con racc. a/r dell'8-11.5.2018, l'opponente non avrebbe comunque potuto provvedere alla restituzione dell'escavatore poiché sottoposto erroneamente a pignoramento;
nessuna somma era dovuta alla opposta ai sensi dell'art. 1591 c.c. in quanto la mancata riconsegna del bene era stata determinata da inerzia della convenuta.
L'attore ha pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la ha ammesso la già intervenuta Controparte_1
restituzione del mini-escavatore marca e ha chiesto il rigetto delle avverse domande, CP_2
deducendone l'infondatezza nonché il difetto di prova. L'opposta ha in particolare rilevato che il bene oggetto di noleggio era stato ritirato dalla opponente presso la sede della Controparte_1
(Catania) e che, pertanto, in forza dell'art. 1590, comma 4, c.c., l'escavatore avrebbe dovuto essere restituito nel luogo in cui era stato consegnato.
Alla prima udienza di comparizione, la insisteva nella concessione di Controparte_1
provvisoria esecutività del d.i. opposto mentre l'opponente insisteva nelle difese svolte in seno all'atto di citazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante prove testimoniali.
All'udienza del 29.1.2025 sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con concessione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica.
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Ciò premesso, ritenuto che il ricorso per decreto ingiuntivo si fonda sulla fattura n. 19 dell'8.5.2018, occorre osservare che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., fra tante, Cass.
23699/2016 e 15332/2015; nello stesso senso, Cass. 17050/2011). E infatti, dato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, a seguito della contestazione dell'opponente in merito all'effettiva sussistenza del credito, sorge a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
solo qualora sia adempiuto tale onere, sorge a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
pagina 2 di 5 Pertanto, a fronte delle doglianze dell'opponente, gravava sull'opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia la sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti e la mancata restituzione del bene noleggiato nel luogo di consegna. Nel caso di specie, la verifica sul luogo in cui doveva avvenire la riconsegna dell'escavatore è stato oggetto di prova testimoniale, laddove risulta invece incontestata la riappropriazione del bene da parte della opposta e l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti (noleggio del mini escavatore marca ). CP_2
Tenuto conto che l'opponente ha dedotto che il mini escavatore doveva essere restituito nel medesimo luogo della consegna, dunque nella C.da Fiumelato in Scicli, e che l'opposta non aveva provveduto al ritiro del bene, nonostante al termine del noleggio (22/11/2015) fosse a disposizione della convenuta, la prova testimoniale articolata dalla opposta mirava a dimostrare che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, la aveva provveduto a sua cura al ritiro dell'escavatore noleggiato presso Parte_1
la sede della sita in Catania, v.le Cosmo Mollica Alagona snc. Controparte_1
Tale onere probatorio può ritenersi soddisfatto, atteso che dalle prove testimoniali emerge che la società opponente si è recata presso la sede della per procedere al ritiro Controparte_1 dell'escavatore concesso in noleggio. CP_2
In particolare, la teste (dipendente della , con riguardo Testimone_1 CP_1 Controparte_1 all'art. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposta (“Vero che in data 23.05.2015 si presentava presso il suo ufficio un dipendente della che le firmava il DDT datato Parte_1
23.05.2015 -che le si esibisce- e che provvedeva al ritiro del miniescavatore presso la CP_2 CP_3
sede della , ha dichiarato: “Sì, è vero. Non ricordo il nome di questo CP_1 Controparte_1
soggetto, che però si è presentato come dipendente della non ne ricordo le fattezze Parte_1 fisiche. Confermo che ci trovavamo presso la sede della ”; con riguardo all'art. Controparte_1
5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposta (“Vero che in data 23.05.2015 la Pt_1
Contr
procedeva al ritiro del miniescavatore 17 presso i locali della
[...] CP_2
[...]
con sede in Catania, v.le Cosmo Mollica Alagona snc, tramite un proprio dipendente Controparte_1 che lo trasportava direttamente presso la sede della medesima”), ha dichiarato: “Sì, Parte_1 confermo”.
Analogamente, il teste (ex dipendente della , con riguardo all'art. 5 Testimone_2 Parte_1
della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposta (“Vero che in data 23.05.2015 la Pt_1
procedeva al ritiro del miniescavatore presso i locali della
[...] CP_4 [...]
con sede in Catania, v.le Cosmo Mollica Alagona snc, tramite un proprio dipendente Controparte_1 che lo trasportava direttamente presso la sede della medesima”), ha dichiarato: “Sì, è Parte_1
vero. Io lavoravo con ero un suo dipendente. Quando è arrivato questo escavatore eravamo Pt_1
pagina 3 di 5 tutti là e lo abbiamo usato tutti. Non ho assistito al ritiro, so solo che il bene è arrivato presso la sede della;
a chiarimento ha, altresì, dichiarato: “credo che il mini-escavatore sia stato portato da Pt_1
un altro dipendente della Ricordo che il mini-escavatore era stato Persona_1 Pt_1 caricato su un camioncino della . Pt_1
Orbene, è pacifico che, nel caso di specie, il rapporto intercorso tra le parti vada qualificato come contratto di locazione di cosa mobile, a cui si applica l'art. 1590, comma 4, c.c., a mente del quale, alla fine della locazione, "le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate"
(disposizione questa avente valore semplicemente confermativo del principio generale di cui all'art. 1182, comma 2, a tenore del quale "l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta").
Ebbene, sulla base delle prove in atti, il mini-escavatore è stato consegnato all'opponente presso la sede della nello stesso luogo doveva avvenire la restituzione del bene locato. Controparte_1
Pertanto, essendo incontroverso che il contratto di noleggio è cessato in data 22/11/2015 e che la non ha provveduto alla restituzione dell'escavatore se non dopo la messa in mora dell'8- Parte_1
11/5/2018 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) l'opponente, ai sensi dell'art. 1591 c.c., è obbligata al pagamento del corrispettivo convenuto con il locatore per tutto il periodo in cui ha trattenuto il bene locato fino alla riconsegna. In mancanza di specifiche contestazioni sul quantum ingiunto, l'opponente va condanna al pagamento € 13.176,00, oltre interessi.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, tenuto conto che l'opposta ha ammesso la restituzione del mini-escavatore marca IHIMER 17VXE, con conseguente cessazione della materia del contendere in parte qua, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la deve essere condannata Parte_1
al pagamento, in favore della della somma di € 13.176,00, oltre interessi. Controparte_1
Le spese di lite, ivi incluse quelle della fase monitoria, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i. (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza della Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4875/2018 R.G.:
- revoca il D.I. n. 1784/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa il 3.10.2018 nel proc. monitorio iscritto al n. 3259/2018 R.G.;
- condanna al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
13.176,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida complessivamente in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 30.5.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
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