Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4594 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 05.06.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 23219/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 Gabriele Rinaldi e dall'Avv. Antonio Ambrosino, presso il cui studio in Napoli alla Via Paolo della Valle nn. 32/44 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
Patronato in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Convenuta
E
C.F. - P.I. Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t –rapp.to e difeso dall'Avv. Anna di Stefano P.IVA_2
( ) , giusta procura generale alle liti del 23.01.2023 Repertorio C.F._1
n.37590 Raccolta n.7131 , a rogito notaio in FIUMICINO distretto Persona_1 notarile di Roma - con il quale elett.te dom.to in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla CP_2
Via Alcide De Gasperi, n. 55,
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: spettanze retributive.
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Con ricorso depositato in data 19.12.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la convenuta dal 10.2.2020 al 31.12.2021, come operatrice di patronato, per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30. Precisava, dunque, che l'orario, inferiore, indicato nel contratto di assunzione e pari a 10 ore settimanali, non era mai stato osservato. Ritenuto adeguato l'inquadramento ricevuto (5° in base al contratto collettivo Enas Ugl), chiedeva il pagamento delle differenze retributive derivanti soprattutto dal maggiore orario lavorativo nella misura complessiva di € 23.476,37, oltre al versamento dell'ulteriore contribuzione previdenziale.
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Quanto al rapporto di lavoro dal 10 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, deve osservarsi che, dalle allegate proroghe del contratto, risulta che tra la ricorrente e il patronato CP_1
è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato sino al 31
[...] dicembre 2021. Tale circostanza risulta confermata anche dall'estratto contributivo.
I testi escussi hanno, poi, concordemente confermato il periodo citato come svolto dalla ricorrente alle dipendenze del patronato. In particolare, il teste ha dichiarato: “Dal 2020 sino alla fine del Testimone_1
2021 ho fornito al patronato materiali (quali stampante, toner, carta e mi sono CP_1 occupato di assistenza informatica dei computer); successivamente ho continuato a svolgere la mia attività di assistenza per altri patronati che sono succeduti nello stesso luogo a Le forniture del materiale sono state effettuate ogni settimana con CP_1 consegna in Napoli I traversa Paolo Della Valle presso il patronato mi sono CP_1 recato in orari e giorni variabili;
solitamente le consegne sono state da me effettuate alle ore 17-17,30 ma, in caso di necessità di attività di manutenzione, mi sono recato anche prima. Mi sono interfacciato con la ricorrente che ha lavorato per il patronato, indicandomi quali materiali o attività di assistenza dovevo svolgere. La ricorrente ha lavorato per il Patronato per tutto il periodo in cui ho avuto rapporti di fornitura e, dunque, nel 2020 e nel 2021. Non conosco le mansioni a lei affidate: quando mi sono recato al patronato, ho visto che aveva a che fare con il pubblico e usava un computer. Non conosco il suo orario di lavoro: io l'ho incontrata al patronato dal lunedì al venerdì alle 9, alle 17-17,30 e anche durante le giornate in base alle mie attività. Non ricordo se vi sia stata una pausa nella giornata di lavoro della ricorrente. Non so per quale motivo sia cessato il rapporto di lavoro;
non conosco i compensi della ricorrente”. Il teste ha dichiarato: “Dal febbraio 2020 sino all'inizio del 2023 ho Testimone_2 lavorato dapprima alle dipendenze di Fenape UGL, in distacco al patronato CP_1 poi alle dipendenze di che non faceva parte CP_1 Controparte_3 del patronato, sempre in distacco al patronato In distacco ho lavorato in Napoli CP_1 alla sede del patrocinato sito alla 1^ traversa Paolo della Valle n. 16-18. Ho CP_1 lavorato in tale sede il lunedì e il mercoledì dalle 13,30 alle 17,30, il venerdì dalle 13,30 alle 15,30, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13. Ho svolto i compiti di operatrice di patronato: mi sono occupata dell'accoglienza al pubblico, di effettuare le pratiche di patronato, quali ad es quelle di disoccupazione, di invalidità civile, di pensione. Nella mia sede hanno lavorato anche la ricorrente, Persona_2 Persona_3
, ; successivamente sono arrivate e Persona_4 Persona_5 Persona_6 altre persone. In genere ho lavorato con altre 4 persone in sede.
La ricorrente ha lavorato per il patronato dal febbraio 2020 al dicembre 2021 come dipendente;
anche lei ha svolto i compiti di operatrice di patronato, occupandosi della gestione dell'archivio, della sistemazione della pratiche in caso di ispezione;
ha avuto CP_ rapporti con l per la gestione delle partiche;
si è occupata anche di risolvere problemi con gli strumenti dell'ufficio (computer e stampanti) in quanto provvedeva a contattare i tecnici. La ricorrente, come da me verificato nei giorni in cui ho svolto la prestazione, ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17,30 con pausa di 30 minuti dalle 13. Il rapporto di lavoro della ricorrente è cessato per scadenza del termine;
so che la ricorrente ha percepito euro 300,00 al mese, come riferitomi dalla stessa. I compiti sono stati assegnati alla ricorrente da responsabile della sede del patronato, che Persona_2 aveva contatti con il patronato provinciale. Non so se la ricorrente abbia ricevuto compensi dal patronato dopo la cessazione del rapporto”. Anche l'orario indicato nell'atto introduttivo e pari a 40 ore settimanali ha trovato, dunque, conferma nella prova orale, in quanto i testi concordemente hanno precisato che esso è stato svolto dalla ricorrente. Ed invero, il teste , ogni qualvolta si è trovato a Tes_1 raggiungere la sede del patronato per la consegna del materiale, in prevalenza nel pomeriggio, si è interfacciato con l'istante; parimenti il teste , che ha lavorato in Tes_2 distacco presso il patronato convenuto o di mattina o di pomeriggio, ha confermato di avere lavorato sempre con la ricorrente.
Il teste ha, poi, confermato che la ricorrente è stata diretta dalla responsabile della Tes_2 sede del patronato, e che ha svolto i compiti di operatore di patronato, Persona_2 addetta alla gestione dell'archivio, alla sistemazione delle pratiche in caso di ispezione, ai CP_ rapporti con l' alle relazioni con i tecnici per la manutenzione degli strumenti dell'ufficio, quali computer e stampanti.
Sulla base dei compiti indicati dai testi, risulta pertanto conforme il quinto livello del contratto collettivo Enas UGL assegnato alla ricorrente dal patronato, come risultante dalle buste paga. In base al contratto collettivo, infatti, tale livello è assegnato al personale che
“svolge mansioni di segreteria e collaborazione rispetto alla attività istruttoria, di programmazione, di studio e di controllo dell'unità organica o dell'entità operativa cui è assegnato che presuppongano applicazione concettuale e valutazione di merito dei casi concreti;
… Può sovrintendere, nell'ambito delle direttive ricevute ad attività del settore cui è assegnato o ad entità operativa di secondaria importanza, curando nel caso i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Profili esemplificativi: Impiegato D'ordine, Operaio Specializzato”. Il contratto collettivo risulta, poi, applicato direttamente dal convenuto patronato, come risulta dalla indicazione della concessione della quattordicesima mensilità nelle buste paga allegate.
In difetto di prova del pagamento in misura superiore a quella indicata nell'atto introduttivo, spettano pertanto alla ricorrente anche le festività non godute, l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla cessazione del rapporto e il trattamento di fine rapporto.
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Quanto alle somme dovute, i conteggi attorei risultano conformi alla normativa legale e contrattuale. Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento della somma pari ad euro € 25.476,37, di cui euro 2.222,95 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Per completezza, deve rilevarsi che, per mero errore materiale, nelle conclusioni del ricorso, l'istante ha chiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 23.476,37; tuttavia, come reso evidente dal prospetto riportato a pagina 8 dello stesso ricorso, si comprende che tale importo è frutto di un evidente errore di calcolo, in quanto non solo è riportata la maggiore somma pretesa a pag. 8, ma ne risulta anche la correttezza per la sommatoria delle differenze retributive (pari ad euro 23.253,42) e del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.222,95).
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La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass.
9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). 5
In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002). In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001).
6 CP_ Quanto alla domanda di condanna di versamento dei contributi in favore dell' essa va accolta nei limiti della prescrizione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 26/02/2004, n. 3941).
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Per l'accoglimento della domanda, le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto patronato nella misura liquidata in dispositivo. CP_ Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite sostenute dall' attesi la qualità ed il comportamento delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, a cura del patronato convenuto, della somma di € 25.476,37, di cui euro 2.222,95 per T.F.R, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna del citato convenuto al relativo pagamento;
- condanna il patronato convenuto al versamento dei contributi previdenziali e CP_ assistenziali in favore dell' nei limiti della prescrizione;
- condanna il patronato convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della parte ricorrente;
CP_
- compensa le spese di lite con l' Si comunichi. NAPOLI, 10/06/2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante