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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Pastore presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di VILFRAM S.A.S. DI IT DI
ET ( p.iva 03350180729) con sede in Bisceglie alla via della Comunità Europea n 9 nonché del socio illimitatamente responsabile IT DI ET
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 28.5. 2024 De Pinto
Vincenzo, Di ceglie Giovanni, Mastrapasqua Mariapia, Ventura Vincenzo Alessandro;
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza del 6.3.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenute la propria competenza e la legittimazione dei ricorrenti, creditori in forza di distinti decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Trani- sezione lavoro;
- verificata la valida notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza alla società
e al socio illimitatamente responsabile;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione in quanto: a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale - da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c.: cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 22150 del 29/10/2010 - di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 - «ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 - «altri ricavi e proventi» - dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.: cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del
27/12/2013. La prova della sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale incombe sull'imprenditore debitore, tanto è vero che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell'imprenditore, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 40 c.c.i.i., si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dalla liquidazione. Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell'acquisizione di informazioni urgenti. Ciò posto, la resistente non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla ha dedotto (e, a-fortiori, dimostrato) circa la eventuale sussistenza dei requisiti di non fallibilità. Ragion per cui, in base ai criteri di ripartizione degli oneri probatori come sopra evidenziati, deve ritenersi che sussistano i requisiti di fallibilità in capo alla
VIFRAM s.a.s. risolvendosi in danno di quest'ultima l'omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 40 c.c.i.i.;
ritenuto che risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice intesa quale stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014). Dalla documentazione in atti emerge l'impossibilità della società di far fronte alle obbligazioni assunte, i cui indici sintomatici sono l' elevata esposizione debitoria nei confronti dell' ER ( pari ad €
1.710.014,85) e la presenza di verbali di pignoramento mobiliare negativi, prodotti dai ricorrenti;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di VILFRAM S.A.S. DI IT DI
ET ( p.iva 03350180729) con sede in Bisceglie alla via della Comunità Europea n 9 nonché del socio illimitatamente responsabile IT DI ET;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. Margherita Leone , iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 13.11.2025, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita nonché di comunicare a Poste Italiane l'intervenuta liquidazione giudiziale della società e del socio illimitatamente responsabile in modo da ottenere la consegna della corrispondenza ad essi destinata;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 7 aprile 2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Pastore presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di VILFRAM S.A.S. DI IT DI
ET ( p.iva 03350180729) con sede in Bisceglie alla via della Comunità Europea n 9 nonché del socio illimitatamente responsabile IT DI ET
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 28.5. 2024 De Pinto
Vincenzo, Di ceglie Giovanni, Mastrapasqua Mariapia, Ventura Vincenzo Alessandro;
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza del 6.3.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenute la propria competenza e la legittimazione dei ricorrenti, creditori in forza di distinti decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Trani- sezione lavoro;
- verificata la valida notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza alla società
e al socio illimitatamente responsabile;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione in quanto: a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale - da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c.: cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 22150 del 29/10/2010 - di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 - «ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 - «altri ricavi e proventi» - dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.: cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del
27/12/2013. La prova della sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale incombe sull'imprenditore debitore, tanto è vero che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell'imprenditore, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 40 c.c.i.i., si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dalla liquidazione. Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell'acquisizione di informazioni urgenti. Ciò posto, la resistente non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla ha dedotto (e, a-fortiori, dimostrato) circa la eventuale sussistenza dei requisiti di non fallibilità. Ragion per cui, in base ai criteri di ripartizione degli oneri probatori come sopra evidenziati, deve ritenersi che sussistano i requisiti di fallibilità in capo alla
VIFRAM s.a.s. risolvendosi in danno di quest'ultima l'omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 40 c.c.i.i.;
ritenuto che risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice intesa quale stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014). Dalla documentazione in atti emerge l'impossibilità della società di far fronte alle obbligazioni assunte, i cui indici sintomatici sono l' elevata esposizione debitoria nei confronti dell' ER ( pari ad €
1.710.014,85) e la presenza di verbali di pignoramento mobiliare negativi, prodotti dai ricorrenti;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di VILFRAM S.A.S. DI IT DI
ET ( p.iva 03350180729) con sede in Bisceglie alla via della Comunità Europea n 9 nonché del socio illimitatamente responsabile IT DI ET;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. Margherita Leone , iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 13.11.2025, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita nonché di comunicare a Poste Italiane l'intervenuta liquidazione giudiziale della società e del socio illimitatamente responsabile in modo da ottenere la consegna della corrispondenza ad essi destinata;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 7 aprile 2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore