Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3362 /2021 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 6.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta
DA
Parte 1 rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. GAMBARDELLA GAETANO
RICORRENTE
CONTRO
CP 1 in persona del l.r.p.t. rapp e dif dall'Avv CRISCI SALVATORE
Controparte 2 in persona del l.r.p.t. rapp e dif dall'Avv Massimo Quaratino
CP
- in persona del l.r.p.t. rapp e dif dall'Avv Vincenza Marina Marinelli
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 07/08/2021 parte ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_2 quale formale datrice di lavoro e la CP 1 -quale società utilizzatrice/committente nonché effettiva datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di spettanze retributive, quantificate nella complessiva somma di euro 79.502,26 per i periodi dal 02.01.2015 al 31.03.2015 e dal 21.05.2015 al
07.08.2019; l'attore ha in particolare dedotto di aver lavorato per tutti i periodi all'interno dello stabilimento della Controparte 1 sulle linee di produzione della committente ed utilizzando macchinari della stessa, di esser stato in particolare addetto alle macchine etichettatrici e pallettizzatrici ed alla movimentazione di merci, di avere osservato i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle
14.00 o dalle 14.00 alle 22.00 o dalle 22,00 alle le 06.00 e nei mesi estivi (di maggiore incremento della produzione) dalle 06,00 alle 20,00 o dalle 20,00 alle 06,00; di aver osservato le direttive impartite dai signori Parte_2 Parte_3 e Parte 4 e di aver percepito per il lavoro svolto il solo '
importo di euro 4,14 euro l'ora (per una media di euro 900,00/1.000,00 mensili) senza godere di ferie o permessi senza percepire 13ma e 14ma mensilità o compensi per il lavoro straordinario, festivo e notturno svolto;
evidenziava inoltre di non aver percepito al termine del rapporto né il TFR né l'indennità sostitutiva del preavviso;
sosteneva inoltre di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento rivendicando anche il riconoscimento del 6° livello del C.C.N.L. applicato al rapporto;
instauratosi il
la sosteneva in particolare che il ricorrente aveva lavorato su turni dal lunedì al venerdì in orari compresi tra le ore 06:00 e le ore 14:00 o tra le ore 07:00 e le ore 15:00, che non aveva mai svolto lavoro straordinario o festivo e che aveva in ogni caso ricevuto tutto quanto dovuto per il lavoro svolto;
la Controparte 1 eccepiva in via preliminare la decadenza dal diritto di domandare l'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera e la prescrizione di ogni diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento di spettanze da parte sua, contestava nel merito la domanda e concludeva per il suo rigetto, si costituiva anche l' per formulare domanda riconvenzionale al fine del pagamento in suo favore della contribuzione omessa a calcolarsi sulle differenze retributive dichiarate come spettanti;
escussi i testi ammessi è stato conferito incarico a CTU, il procuratore della rinunciava al mandato senza essere sostituito da altro difensore, venivano concessi termini per note, la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso è fondato e va accolto;
Innanzitutto si osserva che le deduzioni di parte ricorrente circa la natura fittizia dei contratti di appalto stipulati tra la Controparte 1 ed CP 2 nel periodo oggetto di causa sono fondate;
L'art. 1655 c.c. descrive l'appalto come un contratto attraverso il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi propri e rischio di impresa, l'obbligazione di compiere per un'altra parte
(committente) un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro;
l'art 29 del d.lgs. n. 276 del
2003, dispone a sua volta che "...il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa"
Posto pertanto che, in seguito all'entrata in vigore del digs 276/2003, la genuinità del contratto di appalto non può più essere esclusa dal fatto che l'appaltatore non sia proprietario dei mezzi che utilizza per rendere la prestazione (in quanto l'autonomia organizzativa dell'appaltatore può anche risultare dal solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto "in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto"), va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come la suddetta ipotesi possa verificarsi nel caso di appalti c.d. leggeri in cui l'attività dell'appaltatore si risolve prevalentemente -o quasi esclusivamente- nella prestazione di lavoro da parte di unità di personale specializzate - ovvero quando l'appaltatore conferisca nell'appalto un particolare "know how", "software" o altri beni immateriali aventi preminente rilievo nell'economia dell'appalto (cfr Cass. Civ.
18455/2023) o metta a disposizione del committente lavoratori con specifiche capacità (cfr Cass. Civ.
20591/2024)-;
Per contro, negli appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali (c.d. "pesanti"), il requisito dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore va comunque ancora calibrato sull'organizzazione di mezzi e forza lavoro da parte sua (cfr Cass Civ 18455/2023)
La giurisprudenza di legittimità ha particolare in escluso la genuinità dell'appalto nel caso in cui l'appaltatore -cui erano stato affidati servizi attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente (c.d. appalto endoaziendale)- non aveva dimostrato di aver predisposto egli stesso una reale organizzazione della prestazione (cfr Cass. Civ. 27213 2018, 11022/2009) o nel caso in cui non aveva un effettivo risultato da raggiungere (cfr Cass. Civ. 18455/2023) L'appalto non è genuino e maschera un'interposizione illecita di manodopera quando non siano riscontrabili in concreto le concorrenti condizioni richieste al fine della sua legittimità dagli artt. 29 del d.lgs.
n. 276/2003, e 1655 c.c. e l'appaltatore si limiti a mettere a disposizione dello pseudo-committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti.
Nella fattispecie, dalla lettura dei contratti di appalto esibiti in giudizio e dalle difese spiegate dalla convenuta Controparte_1 si evince che i servizi "affidati" dalla Controparte 1 alla Controparte_2 consistevano: nell'etichettaggio di scatole in banda stagnata e bottiglie contenenti pomodoro, nel carico e scarico di containers ed autotreni di materi prime e merci, nella realizzazione e riparazione di pedane, nella preparazione/ confezionamento ed imballaggio merci, nella movimentazione di merci e materie prime all'interno dello stabilimento, nella riparazione delle attrezzature, nella raccolta e differenziazione dei rifiuti solidi ordinari ed industriali (cfr allegati da 1 a 5 prod CP 1 "premesse" e artt 2 contratti di appalto, memoria difensiva Giaguaro)
Co La "si impegnava a svolgere questi servizi a mezzo della propria organizzazione nella precisa misura necessaria ed obbligatoria finalizzata a garantire il risultato voluto dal committente..." e "secondo l'ordine delle consegne programmate dal committente garantendo il rispetto degli orari di carico" (cfr artt 2 e 4 contratti di appalto) con l'ulteriore impegno, nel contratto a valere per l'anno 2015, di svolgere le suddette attività dal lunedì al sabato e, previa richiesta via pec da parte della committente con due giorni di preavviso, anche di domenica e nei festivi senza possibilità di rifiuto (cfr art 2 allegato 1 prod CP 1 )
Co E' incontestato il fatto che i mezzi di produzione che la doveva utilizzare per eseguire i servizi appaltati non fossero di sua proprietà (cfr memoria difensiva o CP 1 ); nel contratto del 2015 la committente
(con contratto che non è stato però allegato in dichiarava di concederli in comodato gratuito alla giudizio dalle parti cfr allegato 1 prod CPC 1 ) mentre in quelli a valere per gli anni successivi le parti si limitavano a dare atto del fatto che la avrebbe utilizzato materiali e mezzi di produzione della committente che doveva gestire con diligenza e di cui era responsabile nel caso di rotture o danneggiamenti (cfr allegati 2-5 prod CP_1 artt 4 e 5);
Sebbene in nessuno dei contratti di appalto esibiti venissero elencati gli specifici mezzi di produzione che sarebbero stati utilizzati dalla la loro rilevante entità numerica, e la loro indispensabilità al fine '
dell'esecuzione dei servizi appaltati, può evincersi dalla stessa difesa spiegata dalla convenuta CP_1
[...]
Co Quest'ultima ha infatti affermato che la per tutto il periodo di vigenza dei contratti -ogni giorno- aveva provveduto, tra le altre, al carico e scarico di merce portata da circa n. 100 autotreni o autoarticolati, all'apertura di circa n. 2000 pallet di merce in entrata;
al confezionamento di circa 130.000 prodotti (a loro volta imballati e catalogati in circa 2000 pallet), all'etichettaggio di oltre 1.500.000 scatole e bottiglie piene di pomodori e derivati, alla movimentazione giornaliera di circa 9.000 tonnellate di merci... e che tale mole di lavoro raddoppiava addirittura nei mesi di luglio agosto e settembre di ogni anno (cfr memoria difensiva
CP 1 pag 16 e ss),
Appare pertanto evidente sia la natura “endoaziendale” degli appalti -in ragione della strettissima connessione tra il ciclo produttivo della CP_1 e le attività che la si impegnava a svolgere- sia la natura "pesante" degli appalti per la cui esecuzione era necessario un imponente ausilio di mezzi meccanici (traspallet, muletti, etichettatrici etc) in ragione dell'enorme quantitativo di carichi, confezionamenti e movimentazioni che dovevano essere quotidianamente svolte-;
Con
, che per eseguire i servizi appaltati utilizzava quindi mezzi di produzione di proprietà della CP_1 neanche risulta avere impiegato altri tipi di capitali (immateriali) nell'appalto (circostanza né dedotta né in alcun modo evincibile dei documenti esibiti in giudizio); Co D'altro canto neanche è stata depositata una visura camerale della (dalla quale poter dedurre una sua eventuale esperienza pregressa nei servizi oggetto di appalto) ed è incontestato anche che i lavoratori che impiegava non possedevano alcuna particolare competenza tecnica in quanto svolgevano mansioni semplici e ripetitive;
Il corrispettivo degli appalti, nei contratti a valere per gli anni 2015 2018 e 2019, veniva "commisurato ai servizi prestati" ed in particolare determinato "ex post" attraverso la rendicontazione del numero delle Co rapportate ai singole operazioni di carico/scarico/confezionamento etichettatura/pulizia svolte dalla prezzi previsti per ognuna di esse dall'allegato "A" ai contratti di appalto (ovvero, a titolo esemplificativo ed esplicativo, 1 euro per ogni movimentazione di pedana, 0,118 centesimi per ogni confezionamento di scatole 30,00 euro per ogni scarico di autotreno contenente materie prime... cfr prod Giaguaro artt 10 contratti ed allegato "A");
Nei contratti a valere per gli anni 2016 e 2017, seppure il corrispettivo veniva fissato in modo unitario in cinque milioni mensili, la era comunque tenuta a presentare fattura con indicazione del numero delle operazione di carico/scarico/confezionamento/etichettatura svolte rapportate ai prezzi di cui all'allegato A al fine della revisione del corrispettivo stesso nei limiti (in eccesso o difetto) del 20%;
Co Non è stata esibita alcuna fattura per le prestazioni rese da nel periodo 2015-2019;
Considerato inoltre che in nessuno dei contratti di appalto veniva precisata l'entità dei servizi da rendere (o una presumibile quantità di singoli servizi che la avrebbe potuto/dovuto svolgere), anche soltanto Co tenendo conto degli accordi che deducono essere effettivamente intercorsi tra loro, e CP 1 appare possibile escludere la genuinità dei contratti di appalto in quanto la ditta appaltatrice non possedeva elementi sufficienti neanche per stabilire quanti lavoratori avrebbe dovuto assumere per svolgere i servizi che le venivano affidati dalla CP_1 (ed in tal senso non veniva messa neanche nelle condizioni di valutare ancora prima che assumere- il rischio d'impresa);
Co In ogni caso si evidenzia ancora che neanche risulta avere mai effettivamente organizzato i mezzi di produzione che la CP_1 le affidava o la forza lavoro che impiegava;
Con abbia deciso qualeLe convenute non hanno allegato alcun documento per dimostrare che la strumentazione destinare ai diversi settori della produzione o che abbia provveduto alla manutenzione dei beni che le venivano affidati (o che ci siano comunque state rendicontazioni tra le parti per la Co riparazione/manutenzione della strumentazione utilizzata da );
Co Con riferimento all'organizzazione dei lavoratori "dipendenti" di il cui numero neanche è stato precisato dalle convenute e che i testi hanno riferito esser stati circa 50 nel solo reparto etichettatura, Co neanche risulta che la abbia mai effettivamente determinato le modalità ed i loro tempi di lavoro;
Co Non sono stati esibiti documenti per dimostrare che la abbia scelto i lavoratori destinare ad un settore invece che ad un altro o che abbia redatto turni di lavoro ed al contrario il teste Tes 1 ha riferito che i turni del reparto etichettature/confezionamento (nel quale il ricorrente lavorava) venivano predisposti dal Sig Persona 1 -responsabile della CP 1 (cfr verbale del 22.11.23);
Con Nessun documento è stato esibito per dimostrare che la concedeva ferie e permessi (di cui, tra l'altro,
i testi escussi hanno riferito di non aver mai goduto) e neanche sono state depositate le risultanze dei cartellini marcatempo (che i testi riferivano di aver sempre utilizzato);
Co Che la dovesse fungere soltanto da soggetto intermediario che, senza essere autorizzato allo svolgimento della somministrazione, si limitava alla mera fornitura di manodopera, può essere dedotto 0 anche dal fatto che la neanche risulta aver individuato essa stessa i lavoratori impiegati nell'appalto - considerando quanto riferito dal teste Tes 2 (cfr verbale del 23.2.23) circa il fatto di essere stato assunto Con dalla su indicazione dei responsabili della CP 1 e di aver lavorato (al pari del ricorrente) presso lo stabilimento della committente già da anni prima che l'appalto venisse affidato alla convenuta alle dipendenze delle altre società che si erano avvicendate nella gestione dei reparti della CP 1 (ovvero la CP 4 , la Global Service, la Controparte_5 ) e quanto riferito dal teste Tes 1 circa il fatto di esser stato assunto presso lo stabilimento CP 1 e di essersi recato presso la sede legale della soltanto per rassegnare le dimissioni (cfr verbale del 22.11.23) -;
L'unico elemento valorizzato dalle convenute per dimostrare la genuinità dell'appalto consiste nel fatto che i lavoratori (formalmente) assunti dalla venivano diretti dai Sigg.ri Pt 3 e Parte 5 che erano Co anch'essi, incontestatamente, dipendenti di
Questo elemento, non solo non appare dirimente -considerando quanto riferito dai testi escussi circa il fatto che i Sigg.ri Pt 3 e Parte_5 ricevevano a loro volta disposizioni da parte del Sig Per 1 dipendente della CP_1 addetto alla pianificazione del confezionamento, (cfr dichiarazioni '
teste Tes_1, Tes_3 )- ma in ogni caso non potrebbe comunque, da solo, esser ritenuto sufficiente per poter ritenere genuini gli appalti la cui effettività va accertata verificando la sussistenza di tutti gli elementi indicati dagli artt 1655 c.c. e dall'art 29 del dlgs 273/2003- nella fattispecie invece nel loro complesso indimostrati;
Co Considerato pertanto che dagli elementi raccolti nel corso del giudizio è emerso che la che non ha dimostrato di possedere alcuna esperienza pregressa nei servizi oggetto dell'appalto, non investiva nell'appalto alcun capitale proprio, impiegava lavoratori privi di specifiche competenze, non organizzava i mezzi di produzione né sceglieva gli operai da assumere o pianificava il loro lavoro, appare fondato ritenere che gli appalti fossero fittizi e la si sia limitata a mettere a disposizione della CP 1 mere prestazioni lavorative;
Dalla nullità dei contratti di appalto consegue l'imputazione del rapporto di lavoro del ricorrente direttamente con la Controparte_1 ;
Nel merito parte ricorrente ha dimostrato di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento e di aver percepito retribuzione del tutto insufficiente per la quantità di lavoro svolto anche in ragione del sistematico svolgimento di lavoro straordinario;
Testimone 4I testi escussi, colleghi di lavoro del ricorrente ( ) hanno infatti concordemente riferito che il ricorrente lavorava nel reparto etichettaggio e svolgeva mansioni di operaio addetto alle macchine etichettatrici e palettizzatrici ed alla movimentazione delle merci mediante utilizzo di macchinari quali transpallet, carrello elevatore e muletto (circostanza tra l'altro neanche contestata dalle convenute), che, al pari degli altri operai, aveva sempre lavorato dal lunedì al sabato su turni dalle 8 alle 12 ore giornaliere (a seconda del periodo invernale/estivo) ed a volte anche di notte, aveva percepito l'importo di euro 4,14 per ogni ora lavorata, non era stato pagato quando si era assentato dal lavoro non aveva percepito alcunchè a titolo di tredicesima o quattordicesima mensilità;
D'altro canto le dichiarazioni rese dai testi non risultano contraddette da alcun elemento probatorio di senso contrario che attesti invece l'inserimento del ricorrente in turni di lavoro su cinque giorni la settimana o l'effettivo svolgimento delle ore di lavoro indicate nelle buste paga;
Considerato inoltre che il ricorrente veniva inquadrato nel VII livello -che spetta agli addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici o ai garzoni- mentre il VI livello spetta invece ai lavoratori che, come il ricorrente, compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche tra i cui profili esemplificativi sono inclusi anche quello dell'imballatore, dell'impaccatore, dell'addetto al carico e scarico e dell'operaio comune (cfr. Art. 113 CCNL Terziario - classificazione del personale) la domanda di superiore inquadramento va parimenti accolta;
Ai fini della quantificazione delle spettanze retributive, va qui integralmente richiamata la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio unitamente agli allegati conteggi (avverso cui le parti convenute non hanno comunque sollevato alcuna specifica contestazione) che, tenendo conto di una prestazione lavorativa svolta per una media di 8 ore al giorno per 6 giorni la settimana, del VI livello CCNL Terziario e di un percepito di euro 4,14 per ora lavorata, ha quantificato le differenze retributive dovute al ricorrente per il periodo dal 02.01.2015 al 31.03.2015 in euro 1.041,71 per differenze retribuzione ordinaria;
euro 466,30 per retribuzione differita (13ma e 14ma); euro 334,75 per ferie non godute, euro 89,81 per permessi non goduti, euro 953,24 per differenze lavoro straordinario, euro 99,52 per differenza TFR e per il periodo dal
21.05.2015 al 07.08.2019 in euro 29.086,30 per differenze sulla retribuzione ordinaria, euro 11.520,54 per differenze sulla retribuzione differita (13ma e 14ma), euro 4083,29 per ferie non godute, euro 1.931,45 per permessi non goduti, euro 14.724,53 per lavoro straordinario, euro 5.841,86 per TFR, euro 713,84 per indennità di preavviso (dovuta stante l'evidente legittimità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore)
Rilevato infine che è stata depositato atto di diffida e messa in mora idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione anche con riferimento al rapporto di lavoro per il periodo 02.01.2015 al 31.03.2015 la CP 1
[...] effettiva datrice di lavoro del ricorrente, va condannata al pagamento in suo favore delle somme suddette e delle spese di lite sostenute liquidate come da dispositivo;
.CP Controparte 1 va inoltre condannata al versamento in favore dell' della contribuzione omessa e delle spese di lite sostenute dall'Ente;
Le spese di CTU vengono poste a carico della Controparte_1 e liquidate come da dispositivo;
Co Le spese sostenute da restano invece a suo definitivo carico considerando l'accordo illecito stipulato con la Controparte_1
Ogni altra questione resta assorbita;
Si dispone che a cura della Cancelleria copia della presente sentenza venga trasmessa alla Procura della
Repubblica in sede per quanto di competenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3362/2021
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna Controparte 1 al pagamento in favore del ricorrente delle della somme indicate in parte motiva oltre accessori come per legge ed al versamento in favore dell' corrispondente contribuzione omessa;
Condanna Controparte 1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro
6.200,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione al procuratore antistatario;
CP Condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre accessori;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte 1 che liquida in favore del CTU, dott.ssa Per 2 in euro 600,00 per compensi oltre accessori;
'
Dispone che a cura della Cancelleria copia della presente sentenza venga trasmessa alla Procura della
Repubblica in sede per quanto di competenza
Nocera Inferiore 2/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale