Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di personale) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorita' garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica e' costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unita' di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. ((Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di livello dirigenziale generale e ai posti di livello dirigenziale non generale sono conferiti secondo le procedure di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, limitatamente alla posizione di livello dirigenziale generale e a una posizione di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fermo restando il limite della dotazione organica di cui al secondo periodo, per esigenze organizzative o di funzionamento l'Autorita' garante puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)) .
1-bis. ((In aggiunta al personale di cui al comma 1, il titolare dell'Autorita' garante puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con l'Ufficio dell'Autorita' garante, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare dell'Autorita' garante e con compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, nonche' di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorita' garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000 euro)) .
1-bis. ((In aggiunta al personale di cui al comma 1, il titolare dell'Autorita' garante puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con l'Ufficio dell'Autorita' garante, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare dell'Autorita' garante e con compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, nonche' di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorita' garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000 euro)) .