Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: EN UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 28 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis, co. 2, c.p.c. all'udienza del giorno 9.6.2025 tra
(cod. fisc. Parte_1
), in persona del curatore, dott. eletti- P.IVA_1 Parte_2 vamente domiciliata in Roma, Via Della Ferratella in Laterano n. 33, presso lo studio del'avv. Franco Consoli, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Capparelli (cod. fisc. , che la rappresenta e difende CodiceFiscale_1 per procura su foglio separato allegato al ricorso in riassunzione depositato in data 20.9.2024, giusto decreto del g.d. del 21.6.2024, in atti;
-appellante – appellata in via incidentale- e
(cod. fisc. , in persona del legale rappresen- CP_1 P.IVA_2 tante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano n. 10, presso la sua sede, rappresentata e difesa dalle avv. Valeria Graziosi
(cod. fisc. ) e Lucia Maoli (cod. fisc. CodiceFiscale_2 C.F._3
per procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla com-
[...] parsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata – appellante in via incidentale-
OGGETTO: appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria.
1) Accertare e dichiarare, in relazione a quanto indicato nella riserva n. 1 e per i motivi esposti in narrativa, che Parte_3 ha subito un grave danno derivante dall'improvviso incremento del pe-
[...] trolio che ha fatto aumentare notevolmente i prezzi del gasolio per autotra- zione e di tutti i materiali derivanti dal petrolio, incidendo notevolmente sul prezzo complessivo dell'appalto e alterando sensibilmente il sinallagma con- trattuale;
che il danno in parola è pari ad € 3.758.939,99, come meglio specificato in riserva, e che detto importo deve essere riconosciuto all'ATI anche a titolo di sovrapprezzo o di equo compenso;
e per l'effetto, condan- nare in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere CP_1 in favore della l'importo di € 751.787,998, pari al 20% della Parte_1 sua quota di partecipazione all'ATI, o quella somma maggiore o minore che si riterrò di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
2) accertare e dichiarare, in relazione a quanto indicato nella riserva n. 5 e per i motivi esposti in narrativa, che l'ATI costituita tra Controparte_2
è stata impossibilitata a mantenere i ritmi di produ-
[...] Parte_1 zione previsti, per fatto e colpa dell'Ente Appaltante, subendo un danno da ridotta produzione per un periodo 7 maggio 2002 - 27 marzo 2003, così come specificato in riserva, pari ad € 1.931.588,46, cui devono essere de- tratte € 624.980,12 relative al periodo antecedente l'accordo transattivo del 20 dicembre 2002, per cui l'importo dovuto è di € 1.306.608,34 e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
a corrispondere in favore di l'importo di € 261.321,668, pari Parte_1 al 20% della sua quota di partecipazione all'ATI, o quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
3) accertare e dichiarare, in relazione a quanto indicato nella riserva n. 6 e per i motivi esposti in narrativa, che l'ATI Parte_4
è stata impossibilitata a mantenere i ritmi di produzione previsti per
[...] fatto e colpa dell'ente Appaltante, subendo un danno da ridotta produzione per un periodo 28 maggio 2003 - 21 settembre 2004, così come specificato
2 in riserva, pari ad € 2.660.216,02, di cui € 1.505.782,65 per spese generali e di € 1.154.433,37 per mancato utile, e per l'effetto, condannare
[...] in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore di CP_1
l'importo di € 532.043,204, pari al 20% della sua quota di Parte_1 partecipazione all'ATI, o quella somma maggiore o minore che dovesse risul- tare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
4) accertare e dichiarare, in relazione a quanto indicato nella riserva n. 7 e per i motivi esposti in narrativa, che Parte_5 ha diritto al ristoro dei lavori eseguiti a prezzo di mercato e, quindi, al
[...] lordo del ribasso d'asta, come conseguenza dell'illegittima risoluzione con- trattuale disposta da per l'importo complessivo di € CP_1
7.525.555,84 e, per l'effetto, condannar in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., a corrispondere in favore di l'importo di € Parte_1
1.505.111,17, pari al 20% della sua quota di partecipazione all'ATI o quella maggio remo minore che dovesse risultare in corso di causa. Oltre rivaluta- zione monetaria ed interessi;
5) accertare e dichiarare, in relazione a quanto indicato nella riserva n. 8 e per i motivi esposti in narrativa, che Parte_5 ha diritto alla disapplicazione delle penali comminate (pari ad €
[...]
1.619.812,86) ed al riaccreditamento del saldo attivo dovuto pari ad € 1.141.366,02, come risulta dallo stato finale e dal certificato di collaudo, e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. a corrispondere in favore di l'importo di € 228.273,204, Parte_1 pari al 20% della sua quota di partecipazione all'ATI o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
6) accertare e dichiarare il diritto dell'ATI Parte_3
a vedersi riconosciuto il pagamento dell'importo di € 1.105.104,16, ai
[...] sensi dell'art. 26 comma 4, della L.109/1994 (c.d. incremento per prezzo chiuso), oltre rivalutazione ed interessi e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore di CP_1
l'importo di € 221.020,832, pari al 20% della sua quota di Parte_1 partecipazione all'ATI o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi”.-
3 Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”; per “(…) nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal CP_1 [...]
poiché infondate in fatto e in diritto con vittoria di spese, fun- Parte_6 zioni e onorari del presente giudizio;
nel merito, in via incidentale:
- riformare la sentenza n. 9124/2021 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Specializzata in materia di Impresa, nel giudizio R.G. n. 78054/2015 riunito con il R.G. n. 62002/2015, nella parte in cui non si pronunzia relativamente alla domanda di intesa a dichiarare la deca- CP_1 denza di dalla possibilità di azionare giudizialmente le proprie pre- Pt_1 tese per violazione della disciplina applicabile ratione temporis, modificando il dispositivo come segue:
“accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara l'appaltatore decaduto CP_1 dalla possibilità di azionare giudizialmente le proprie pretese per violazione della disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, costituita dalla legge quadro sui lavori pubblici (legge n. 109/94, Pt_7 dal D.P.R. 554/1999 recante 'regolamento di esecuzione alla legge quadro sui lavori pubblici' e dalle disposizioni contenute nel D.M. 145/2000 recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, in particolare con quanto stabilito agli artt. 32 e 33, per aver incardinato il giudizio oltre i termini ivi stabiliti e per l'effetto dichiara che la domanda è inammissibile e/o improce- dibile e/o intempestiva e/o decaduta”.
- riformare la sentenza n. 9124/2021 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Specializzata in materia di Impresa, nel giudizio R.G. n. 78054/2015 riunito con il R.G. n. 62002/2015, nella parte in cui riconosce le riserve n. 5, 6 e 8, riconoscendo che 'nulla è dovuto per le riserve nn. 5, 6 e 8'.
- riformare la sentenza n. 9124/2021 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Specializzata in materia di Impresa, nel giudizio R.G. n. 78054/2015 riunito con il R.G. n. 62002/2015, nella parte in cui riconosce la restituzione del lodo arbitrale, riconoscendo 'gli interessi legali maturati dalla data del deposito del lodo arbitrale n. 101/2009 presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici (13 luglio 2009) fino al soddisfo'.
4 in ogni caso, indipendentemente dall'accoglimento delle suesposte conclu- sioni: condannare al pagamento degli onorari, dei diritti di avvo- Parte_8 cato e delle spese del doppio giudizio, oltre accessori come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 24.11.2015 la ha conve- Parte_1 nuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l' chiedendo di “1) CP_1
Accertare e dichiarare, in relazione a quanto indicato nella riserva n. 1 e per i motivi esposti in narrativa, che Parte_5 Parte_1 ha subito un grave danno derivante dall'improvviso incremento del petrolio che ha fatto aumentare notevolmente i prezzi del gasolio per autotrazione e di tutti i materiali derivanti dal petrolio, incidendo notevolmente sul prezzo complessivo dell'appalto e alterando sensibilmente il sinallagma contrat- tuale;
che il danno in parola è pari ad € 3.758.939,99, come meglio speci- ficato in riserva, e che detto importo deve essere riconosciuto all'ATI anche a titolo di sovrapprezzo o di equo compenso;
e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in CP_1 favore dell l'importo di € 751.787,998, pari al 20% della sua Parte_1 quota di partecipazione all'ATI, o quella somma maggiore o minore che si riterrò di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
2) accertare e dichiarare, in relazione a quanto indicato nella riserva n. 5 e per i motivi esposti in narrativa, che l'ATI costituita tra Controparte_2
è stata impossibilitata a mantenere i ritmi di produ-
[...] Parte_1 zione previsti, per fatto e colpa dell'Ente Appaltante, subendo un danno da ridotta produzione per un periodo 7 maggio 2002 - 27 marzo 2003, così come specificato in riserva, pari ad € 1.931.588,46, cui devono essere de- tratte € 624.980,12 relative al periodo antecedente l'accordo transattivo del 20 dicembre 2002, per cui l'importo dovuto è di € 1.306.608,34 e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
a corrispondere in favore di l'importo di € 261.321,668, pari Parte_1 al 20% della sua quota di partecipazione all'ATI, o quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
3) accertare e dichiarare, in relazione a quanto indicato nella riserva n. 6 e per i motivi esposti in narrativa, che l'ATI Parte_9
[...
[...] è stata impossibilitata a mantenere i ritmi di produzione previsti per
[...] fatto e colpa dell'ente Appaltante, subendo un danno da ridotta produzione per un periodo 28 maggio 2003 - 21 settembre 2004, così come specificato in riserva, pari ad € 2.660.216,02, di cui € 1.505.782,65 per spese generali e di € 1.154.433,37 per mancato utile, e per l'effetto, condannare
[...] in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore di CP_1
l'importo di € 532.043,204, pari al 20% della sua quota di Parte_1 partecipazione all'ATI, o quella somma maggiore o minore che dovesse risul- tare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
4) accertare e dichiarare, in relazione a quanto indicato nella riserva n. 7 e per i motivi esposti in narrativa, che Parte_5 ha diritto al ristoro dei lavori eseguiti a prezzo di mercato e, quindi, al
[...] lordo del ribasso d'asta, come conseguenza dell'illegittima risoluzione con- trattuale disposta da per l'importo complessivo di € CP_1
7.525.555,84 e, per l'effetto, condannar in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., a corrispondere in favore di l'importo di € Parte_1
1.505.111,17, pari al 20% della sua quota di partecipazione all'ATI o quella maggio remo minore che dovesse risultare in corso di causa. Oltre rivaluta- zione monetaria ed interessi;
5) accertare e dichiarare, in relazione a quanto indicato nella riserva n. 8 e per i motivi esposti in narrativa, che Parte_5 ha diritto alla disapplicazione delle penali comminate (pari ad €
[...]
1.619.812,86) ed al riaccreditamento del saldo attivo dovuto pari ad € 1.141.366,02, come risulta dallo stato finale e dal certificato di collaudo, e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. a corrispondere in favore di l'importo di € 228.273,204, Parte_1 pari al 20% della sua quota di partecipazione all'ATI o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
6) accertare e dichiarare il diritto del Parte_3
a vedersi riconosciuto il pagamento dell'importo di € 1.105.104,16, ai
[...] sensi dell'art. 26 comma 4, della L.109/1994 (c.d. incremento per prezzo chiuso), oltre rivalutazione ed interessi e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore di CP_1
6 l'importo di € 221.020,832, pari al 20% della sua quota di Parte_1 partecipazione all'ATI o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi”.
A sostegno la società attrice ha allegato che:
- con atto rep. n. 9122 del 18.12.1998, a rogito del notaio di Persona_1
Roma, la ( e la Controparte_3 Parte_5 Parte_1 si raggrupparono in per partecipare a Controparte_4 una gara d'appalto indetta dall' ai sensi degli artt. 22 e segg. del d.lgs. CP_1
n. 406/1991, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare ai sensi dell'art. 23, co. 6, designando quale capogruppo mandataria la Coop- costruttori, con la previsione che la avrebbe eseguito lavori non Parte_1 eccedenti la quota del 20%;
- con contratto di appalto rep. n. 56 dell'11.3.1999 l affidò all' CP_1 [...]
i lavori di adeguamento alle norme CNR mediante Parte_3 la costruzione della corsia d'emergenza dell'Autostrada Salerno/Reggio Ca- labria – Tronco II – TrattoIV - Lotto II dal Km 213+500 al km 222+000, per un importo netto pari ad originarie Lire 42.331.894.951;
- i lavori vennero consegnati all'ATI con verbale del 15.3.1999 e dovevano essere completati, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato Spe- ciale d'appalto, entro 900 giorni a decorrere da tale data, e quindi entro il
31.8.2001;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori sopraggiunsero diverse problematiche che resero necessaria la predisposizione da parte della Stazione Appaltante di modifiche e varianti al progetto originario, tanto che, in data 9.5.2001,
l' redasse una perizia di Controparte_5 variante tecnica e suppletiva al fine di adeguare le previsioni progettuali alla reale condizione dei luoghi, la quale comportò un aumento dell'originario importo contrattuale fino a Lire 5.488.151.360 e una dilazione dei termini di esecuzione di 120 giorni, con nuova scadenza fissata al 29.12.2001;
- le problematiche emerse provocarono danni e maggiori oneri all'ATI, la quale provvide, pertanto, ad iscrivere le riserve nei registri contabili al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti il cui importo, al momento della sottoscrizione del SAL n. 7, ammontava a € 5.481.904,22;
7 - le parti decisero di avviare un procedimento di risoluzione bonaria ai sensi dell'art. 31-bis della legge n. 109/1994, a seguito del quale venne stipulato un accordo bonario per la complessiva somma di € 1.274.863,48 (che la avrebbe sottoscritto – a detta dell'odierna appellante – Parte_5 all'insaputa della a cui, peraltro, nemmeno sarebbe stata corri- Parte_1 sposta la quota ad essa spettante pari al 20%);
- successivamente, l'ATI iscrisse nuove riserve, le quali, alla data di sottoscri- zione del SAL n. 10, ammontavano ad € 1.205.939,64, oltre all'importo richiesto con la riserva n. 1 a titolo di aggiornamento prezzi;
- le riserve dalla n. 2 alla n. 5 iscritte e aggiornate fino al SAL n. 10 vennero transatte con accordo del 20.12.2002 tra l' e la mandataria CP_1 [...]
Pt_10
- nel luglio 2003 la venne ammessa alla procedura di am- Parte_5 ministrazione straordinaria con conseguente impossibilità di portare a com- pimento le commesse affidatele, sicché la manifestò subito Parte_1 tanto alla quanto alla Stazione Appaltante la disponibilità a Parte_5 completare in proprio la parte residuale dei lavori;
- la si dichiarò favorevole a tale soluzione e la Parte_5 Parte_1 proseguì con l'esecuzione delle opere;
in particolare, dal luglio all'ottobre 2003, eseguì i lavori per il completamento di quelle opere a difesa della viabilità per consentire l'esodo estivo degli utenti dell'autostrada A3;
- in data 19.12.2003 la ribadì la volontà di completare i lavori Parte_1
e, non ricevendo alcun riscontro e stante la situazione di fermo del cantiere da un anno, tentò di sbloccare la situazione e inoltrò la nota del 22.4.2004 con cui rivolse istanza “acchè i lavori fossero portati a termine dalla sola mandante ferma restando la responsabilità solidale tra mandante e manda- taria e chiedendo che i pagamenti per i residui lavori fossero effettuati diret- tamente a favore della mandant ”; Pt_1
- con nota 22.4.2004 l' riscontrò le richieste della chie- CP_1 Parte_1 dendo alla “di valutare sollecitamente l'istanza citata e co- Parte_5 municare tempestivamente al le determinazioni assunte in merito”; CP_1
- con nota 30.4.2004 la aderì a quanto richiesto dalla Parte_5 [...]
con la precisazione che “è esclusa in relazione a quanto richiesto Parte_11
8 qualsiasi responsabilità da parte della Controparte_6
e dei Commissari Straordinari”;
[...]
- con nota 24.5.2004 l' – Direzione Centrale comunicò a tutti gli uffici CP_1 periferici competenti, e per conoscenza alla società odierne parti, la possibi- lità di proseguire con la sola provvedendo ai pagamenti diret- Parte_1 tamente alla stessa, “fermo restando la responsabilità tra mandante e man- dataria”;
- considerato l'equivoco ingeneratosi in ordine alla responsabilità solidale della la invitò tutte le parti ad effettuare una Parte_5 Parte_1 riunione, rimarcando la propria “posizione in merito alla disponibilità piena, supportata dalla capacità tecnica e professionale, di completare i lavori e di rilasciare, per questo ultimo lotto di opere, una eventuale polizza fideiussoria a nostro esclusivo carico”;
- in data 21.9.2004 si tenne presso gli Uffici dell' una riunione tra tutte CP_1 le parti;
- con nota 21.9.2004 i Commissari Straordinari dichiaravano “in nome e per conto della , di avvalersi Controparte_6 della facoltà sopra menzionata e quindi di sciogliersi dal contratto indicato in oggetto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 270/99, fermi ed impregiudicati il vincolo contrattuale ed i diritti dell'altra impresa dell'associazione tempo- ranea nei confronti di Codesto ente appellante, Per quanto occorrer possa dichiarano altresì di sciogliersi, ai sensi della medesima norma, da ogni rap- porto contrattuale con l'impresa mandant;
Parte_1
- con ordine di servizio n. 28 del 22.9.2004, nonostante l'esercitata facoltà di scioglimento del contratto da parte dei Commissari della Parte_5 il Direttore dei Lavori e il RUP ordinarono all'ATI di riprendere le lavorazioni, entro e non oltre 10 giorni, con la precisazione che “codesta Impresa rispon- derà di tutti i danni e le responsabilità anche di ordine penale derivanti dalle relative negligenze”;
- con nota del 7.10.2004 la ribadì che “la scrivente si è Parte_5 sciolta ex art. 50 dal contratto di appalto n. 565 di rep. del 11/03/99, fermi ed impregiudicati i diritti della mandante, In proposito si ricorda ch Pt_1
più volte, ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione dei
[...] lavori”;
9 - con provvedimento del 15.12.2004 l risolse il contratto d'appalto in CP_1 danno dell'ATI;
- la sottoscrisse l'ultimo SAL, in data 11.8.2006, con riserva, Parte_5 non richiamando le riserve nn. 2, 3 e 4, oggetto di transazione ed inserendo quattro nuove riserve, in aggiunta alla n. 1, per un totale di € 17.463,834,04, oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalu- tazione monetaria come per legge;
in particolare:
(i) con la riserva n. 1 l' chiese il pagamento dell'importo di € 3.758.939,99 a titolo di alterazione del sinallagma contrattuale;
(ii) con la riserva n. 5 l'ATI chiese il pagamento dell'importo di €
1.306.608,33 a titolo di maggiori oneri per protrazione del vincolo contrat- tuale e inapplicabilità della penale contrattualmente prevista;
(iii) con la riserva n. 6 l' chiese il pagamento dell'importo di € 2.660.216,02 a titolo di danno subito fino allo scioglimento del vincolo con- trattuale per fatto e colpa dell' CP_1
(iv) con la riserva n. 7 l'ATI chiese il pagamento dell'importo di € 7.525.555,84 a titolo di ristoro dei lavori eseguiti ai prezzi di mercato, e quindi al lordo del ribasso, attesa la disposta risoluzione contrattuale;
(v) con la riserva n. 8 l'ATI chiese il pagamento dell'importo di €
1.107.409,72 a titolo di restituzione dell'importo trattenuto per la penale illegittimamente applicata;
(vi) l' hiese, infine, il pagamento di € 1.105.104,14 a titolo di aggiorna- mento dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 26, co. 4, della legge n.
109/1994.
- in esito al collaudo dell'opera sia la sia la Parte_5 Parte_1 proposero congiuntamente formale domanda di arbitrato, chiedendo la con- danna dell' al pagamento in loro favore delle suddette somme, in ra- CP_1 gione della quota di partecipazione ognuna all'ATI;
- il collegio arbitrale adito dall'A.T.I. emise il lodo n. 101/2009 in data 13.7.2009, con il quale condannò l' al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 3.861.934,53 in favore della ed € 965.348,63 Parte_5 in favore della in ragione della sua quota di partecipazione Parte_1 all'ATI;
10 - l' pagò spontaneamente le somme liquidate con tale lodo, ma lo im- CP_1 pugnò innanzi a questa Corte d'Appello, chiedendone la declaratoria di nul- lità per carenza di una valida clausola compromissoria;
- con sentenza n. 2068/2015 del 31.3.2015 questa Corte d'Appello accolse la domanda di dichiarando la nullità del lodo. CP_1
Si è costituita nel giudizio di primo grado l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “In via preliminare:
- dichiarare che l'appaltatore è decaduto dalla possibilità di azionare giudi- zialmente le proprie pretese per violazione della disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, costituita dalla legge quadro sui lavori pubblici (legge Merloni) n. 109/94, dal D.P.R. 554/1999 recante 're- golamento di esecuzione alla legge quadro sui lavori pubblici' e dalle dispo- sizioni contenute nel D.M. 145/2000 recante il Capitolato generale d'ap- palto dei lavori pubblici, in particolare con quanto stabilito agli artt. 32 e 33, per aver incardinato il giudizio oltre i termini ivi stabiliti e per l'effetto che la domanda è inammissibile e/o improcedibile e/o intempestiva e/o decaduta;
In via pregiudiziale – dichiarare la carenza di legittimazione processuale del soggetto che rappresent Parte_1
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva d Parte_1
In via principale:
- rigettare tutte le domande formulate da poiché infondate in Parte_1 fatto e in diritto con vittoria di spese funzioni e onorari del presente giudizio, e la condanna per la lite temeraria ai sensi dell'art. 96 del c.p.c.; - previa declaratoria di fondatezza del provvedimento di risoluzione in danno adot- tato dall rigettare la domanda formulata d intesa CP_1 Parte_1 all'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto, perché in- fondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale:
- condannar alla restituzione in favore d dell'importo di Parte_1 CP_1
€ 965.348,63 oltre interessi e rivalutazione, o della diversa somma che sarà determinata all'esito del giudizio, corrisposto in esecuzione al lodo arbitrale n. 101/2009 dichiarato nullo dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2068/2015; in subordine:
11 - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero fondate, anche parzialmente, le domande avversarie, procedere ad una valutazione nella mi- nor somma che la S.V. riterrà di giustizia;
in ogni caso, indipendentemente dall'accoglimento delle esposte conclusioni:
- condannar alla lite temeraria, con il pagamento degli onorari, Parte_1 dei diritti di avvocato e delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
- condannar al risarcimento del danno patrimoniale e non pa- Parte_1 trimoniale patito d nella somma che la S.V. riterrà di giustizia”. CP_1
Al suddetto giudizio è stato riunito quello iscritto al n. 62002 del r.g.a.c. dell'anno 2015 del Tribunale di Roma, intrapreso dalla
[...]
per conseguire il pagamento Controparte_7 dell'80% delle medesime voci di credito azionate dall' odierna appellante.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 27.10.2020 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata rimessa per la decisione al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 11.1.2021 la in amministrazione straordina- Parte_5 ria e l' hanno depositato una nota congiunta con la quale, in relazione CP_1 al giudizio iscritto al n. 62002 del r.g.a.c. dell'anno 2015 (quello promosso dalla e riunito a quello introdotto dalla , Parte_5 Parte_1 hanno dichiarato l'avvenuta sottoscrizione di una transazione stragiudiziale tra le (sole) predette società e hanno chiesto al Tribunale di “rimettere sul ruolo il solo giudizio R.G. 62002/15 affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale”.
Con sentenza n. 9124/2021 del 25.5.2021 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “1) dichiara la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese legali, nei rapporti tra giudiziaria e Parte_12 per i fatti oggetto del giudizio iscritto al n. 62002/2015 r.g.; CP_1
12 2) condann al pagamento, in favore d della com- Parte_13 CP_1 plessiva somma di €. 605.378,90, oltre interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) compensa, nei rapporti tr ed nella misura della Parte_1 CP_1 metà, le spese di lite e condanna alla refusione, in favore di Parte_1 parte convenuta, della restante metà delle suddette spese, che liquida, per detta parte, in €. 25.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in Parte_11 epigrafe.
Si è costituita nel presente giudizio di appello l' che ha contestato la CP_1 fondatezza delle censure svolte dall'odierna appellante, concludendo per il rigetto dell'impugnazione proposta in via principale, e ha proposto appello incidentale in relazione alla statuizione indicata di seguito.
Con ordinanza in data 11.4.2022 questa Corte ha sospeso l'efficacia esecu- tiva della sentenza appellata.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2024, ma con istanza depositata in data 24.6.2024, l'avv. Fabiola Capparelli, difensore della dell'appellante ha chiesto la visi- Parte_1 Parte_1 bilità del fascicolo, giusto provvedimento autorizzativo del g.d. del Tribunale di RI del 21.6.2024 e giusta procura allegata, dando atto dell'aper- tura della liquidazione giudiziale della con sentenza del Tribu- Parte_1 nale di RI n. 10/2024 del 21.5.2024. Questo Collegio, considerato che – diversamente da quanto ritenuto dal curatore nella suddetta istanza – la dichiarazione di fallimento (a cui deve essere equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei suddetti termini “non produce l'effetto interruttivo del processo, essendo tale ipotesi equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 3.3.2022, n. 7076; cfr., nello stesso 13 senso, Cass. civ., Sez. I, 22.11.2017, n. 27829); e che “la sentenza pronun- ciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta” (così Cass. civ., Sez. I, 22.11.2017, n. 27829; cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 9.6.2017, n. 14472; Cass. civ., Sez. I, 30.10.2009, n. 23042), con ordinanza in data 1°.7.2024 (depositata in data 12.7.2024 e comunicata in data 15.7.2024) ha rimesso la causa in istruttoria e ha dichia- rato l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato in data 20.9.2024 la Liquidazione Giudiziale della ha riassunto il giudizio, riportandosi integralmente alle conclu- Parte_1 sioni rassegnate con l'atto di appello dalla società in bonis.
2. L'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO INCIDENTALE spiegato dall' sollevata dall'appellante principale con le note di trattazione CP_1 scritta del 24.3.2022, non merita accoglimento
L' si è costituita nel presente grado di giudizio, depositando comparsa CP_1 di costituzione e risposta in cui ha spiegato appello incidentale, in data
22.3.2022 a fronte della fissazione con l'atto di citazione in appello del 10.4.2022, domenica, quale data di udienza di comparizione delle parti. La sostiene che il termine di venti giorni prima dell'udienza indi- Parte_1 cata nell'atto di appello sarebbe quello del 21.3.2022, e quindi la costitu- zione di parte appellata sarebbe avvenuta tardivamente.
2.1. Come deduce l'odierna appellante principale, “l'appello incidentale, ana- logamente a quanto previsto per la domanda riconvenzionale in prime cure, va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice giusta l'articolo 168-bis, comma 5, del Cpc. Quando invece il differimento dell'udienza di compari- zione sia disposto ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, del Cpc, perché nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, il dif- ferimento del termine non si applica, essendo la norma di cui al quinto comma dell'art. 168-bis, del Cpc, disposizione di natura eccezionale non su- scettibile di applicazione analogica. Di conseguenza, l'appello incidentale proposto nei giorni antecedenti all'udienza di comparizione rinviata ai sensi
14 dell'articolo 168-bis, quarto comma, del Cpc, è inammissibile perché tardivo” (così Cass. civ., Sez. II, 26.8.2021, n. 23455)
Al contempo, però, nel caso in esame non si è in presenza di un differimento d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, co. 4, c.p.c. - disposizione applicabile al presente giudizio di appello in ragione del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. - della data di udienza fissata in citazione
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestiva costituzione del convenuto in primo grado, a norma dell'art. 166 c.p.c., necessaria per la proposizione di domande riconvenzionali e per la chiamata in causa di un terzo, nell'ipotesi in cui il giorno dell'udienza di comparizione indicato nell'atto di citazione sia festivo, deve aversi riguardo al primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, in applicazione dell'art. 155, co. 4, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29.2.2012, n. 3132).
2.2. Ciò ritenuto in via del tutto assorbente, è opportuno chiarire che non sarebbe invece possibile ritenere tempestiva la costituzione in quanto avve- nuta nei venti giorni prima dell'udienza di comparizione per il presente giu- dizio di appello prevista dal decreto collegiale in data 1°.3.2022, che ha disposto – in buona sostanza – un rinvio della causa all'udienza dell'11.4.2022.
È sufficiente leggere il decreto in esame per verificare come lo stesso, anche qualora si volesse prescindere dalla data in cui è stato assunto (a distanza di circa due mesi dall'iscrizione a ruolo della causa), non costituisce rinvio ai sensi dell'art. 168-bis, co. 5, c.p.c., come richiamato dall'art. 359 c.p.c., ma piuttosto è il decreto assunto – espressamente, peraltro – ai sensi degli “gli artt. 221 comma 4 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77, ed i comma 3 lett. a) e lett. b) n.7) D.L. 7 ottobre 2020 n. 125” e “letto il d.
1. n. 105 del 2021, convertito con modi- ficazioni nella I. n. 126 del 2021; letto il d.l. 30.12.2021 n. 228, il quale ha tra l'altro, nel suo articolo 16, ha prorogato la possibilità di disporre la trat- tazione cartolare sino al 31.12.2022”. Si tratta, dunque, del decreto che ha disposto la cartolarizzazione delle udienze del mese di aprile 2022 e, al contempo, ha disposto una ricalendarizzazione, mediante rinvio, della pre- sente causa, la cui udienza era fissata, a seguito rinvio al primo giorno non
15 festivo successivo alla domenica indicata nell'atto di citazione in appello, nell'11.4.2022.
3. Con il primo motivo di appello incidentale l' censura la sentenza di CP_1 primo grado per non avere pronunciato sull'eccezione di inammissibilità delle domande proposte dalla per essere state proposte oltre Parte_1 il termine di decadenza previsto dagli artt. 32 e 33 della legge n. 109/1994.
In particolare, rilevato che: i) il certificato di collaudo è stato emesso dall'or- gano di collaudo il 5.12.2006 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio); ii) la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare le riserve dell'appaltatore entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. n. 544/1999 (o dell'art. 32, co. 1, d.m. n. 145/2000) a decorrere dal 5.12.2006; iii) in mancanza della valutazione delle riserve nel previsto termine di novanta giorni, nei suc- cessivi sessanta giorni – a pena di decadenza – l'appaltatore avrebbe dovuto azionare le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale ex art. 33 d.m. 145/2000; l' ha dedotto che “Il termine di decadenza è con tutta evi- CP_1 denza spirato, atteso che l'ATI ha provveduto a notificare al domanda CP_1 di arbitrato (poi dichiarato nullo) soltanto il 9/5/2008, mentre la domanda giudiziale è stata azionata solamente in data 24/10/2015”.
Il motivo non è fondato.
3.1. Preliminarmente, è opportuno chiarire che al contratto stipulato tra l' e l' non trovano applicazione le dispo- CP_1 Parte_3 sizioni del capitolato generale dei lavori pubblici di cui al d.m. 19.4.2000, n.
145, che è entrato in vigore il 7.6.2000. L'appalto per cui è causa è regolato dalla normativa precedente, e quini dal d.P.R. 16.7.1962, n. 1063.
In relazione a tale testo, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di ap- palto di opere pubbliche, il termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 1063/1962 (per l'arbitrato, quale unico giudizio previsto in quella disciplina, ma da intendersi anche quale termine) per l'inizio dell'a- zione giurisdizionale da parte dell'appaltatore, decorre dalla determinazione definitiva dell'Amministrazione in ordine alle riserve formulate, e non dall'atto di collaudo, poiché solo la determinazione in questione si configura quale atto negoziale avverso il quale l'appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale) al fine di ottenere l'accertamento del proprio
16 diritto e la condanna della P.A. al pagamento delle somme dovute (cfr. Cass. civ., Sez. I, 25.9.2007, n. 19917). E ha chiarito che, “una volta decorso va- namente il termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta a far conoscere la propria volontà in ordine alle riserve formulate dall'appaltatore, quest'ul- timo è tenuto a promuovere il giudizio ordinario o il procedimento arbitrale entro il termine di decadenza previsto per le altre ipotesi. Ai fini della decor- renza del termine, sono pertanto ininfluenti sia i vizi formali del procedi- mento adottato che le ragioni addotte a giustificazione del rigetto delle ri- serve, la cui mancanza o insufficienza non impedisce il perfezionamento della fattispecie individuata dal legislatore come dies a quo per la proposizione della domanda giudiziale” (così Cass. civ., Sez. I, 1°.10.2014, n. 20722).
3.2. La disciplina del termine prevista dalla disposizione sopra richiamata, tuttavia, presuppone l'applicazione al rapporto per cui è causa della disci- plina delle riserve, come si evince chiaramente dalla giurisprudenza sopra richiamata. In altri termini, il termine di sessanta giorni previsto per l'intro- duzione del giudizio arbitrale ovverodi quello ordinario è per far valere le riserve iscritte. Nel caso in esame, invece, tale disciplina non trova applica- zione, poiché – come si è detto sopra – il contratto di appello è stato risolto.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante o, in ge- nerale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione, la relativa do- manda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere della riserva, sussistente solo con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo a lui dovuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.5.2000, n. 8517; Cass. civ., Sez. I, 17.10.2014, n. 22036; Cass. civ., Sez. I, 17.9.2014, n. 19531; Cass. civ., Sez. I, 11.1.2006,
n. 388). E ciò in quanto la riserva, attenendo a una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risolu- zione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della sta- zione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.11.2016, n. 22275). 17 Soltanto per comodità di esposizione nel prosieguo si farà riferimento alle riserve iscritte dall'appaltatore, ma avendo chiaro come il presente giudizio verte sul riconoscimento di pretese di una delle associate dell'ATI aggiudica- taria a seguito di risoluzione del contratto di appalto e, peraltro, anche di scioglimento dell'associazione temporanea, come si è detto sopra.
4. Con il primo motivo di appello principale si censura la sentenza di primo grado per avere operato una COMPENSAZIONE tra il credito riconosciuto in favore della e quello dell' sebbene quest'ultima si sia Parte_1 CP_1 costituita tardivamente. Parte appellante deduce che, pertanto, il credito della sia pure riconosciuto limitatamente ad € 359,969,73, Parte_1 non potesse essere oggetto di compensazione con quello della convenuta e che, quindi, il giudice di primo grado dovesse condannare l' al paga- CP_1 mento di tale somma, non già l'odierna appellante a quanto spettante a quest'ultima detratto il credito riconosciuto in favore dell'originaria attrice.
Inoltre, l'appellante principale rileva che, con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. depositata il 5.4.2017, l' aveva rinunciato alla CP_1 proposta nel costituirsi nel giudizio di primo Parte_14 grado per avere azionato il medesimo credito davanti ad altro Tribunale, ma che la aveva dichiarato di non accettare tale rinuncia per in- Parte_1 sistere nella condanna della per lite temeraria. E deduce che, ritenuta CP_1 non perfezionata la rinuncia della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa avrebbe dovuto giudicare sull'ammissibilità della domanda in questione, e quindi ritenere la tardività della stessa e dichiarare la convenuta decaduta dalla riconvenzionale medesima.
Il motivo è fondato.
4.1. L'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione notificato all' introduttivo del giudizio di primo grado, era Controparte_9 quella dell'11.3.2016. E poiché il giudice istruttore nominato non teneva udienza in tale giorno, la comparizione, ai sensi del co. 4 dell'art.168-bis c.p.c., venne differita d'ufficio a quella, immediatamente successiva, del
15.3.2016.
La fattispecie di cui alla disposizione appena richiamata è diversa da quella del co. 5 dello stesso articolo, che prevede la facoltà di differimento del
18 giudice. Il rinvio d'ufficio dell'udienza, ai sensi dell'art. 168-bis, co. 4, c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa, né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordi- nato con i successivi artt. 167 e 343 c.p.c., contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, co. 5, c.p.c., quella rela- tiva alla data fissata dal giudice istruttore (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30.1.2017,
n. 2299).
L' si è costituita in data 24.2.2016, e quindi ben oltre il termine di CP_1 venti giorni fissato dall'art. 166 c.p.c., con riferimento alla data di udienza dell'11.3.2016 indicata nell'atto di citazione. Conseguentemente, la conve- nuta (odierna appellata) era decaduta da ogni eventuale domanda o ecce- zione riconvenzionale a mente dell'art. 167, co. 2, c.p.c., a nulla valendo ovviamente la riunione con altro giudizio, per il noto principio secondo il quale le cause riunite mantengono la rispettiva autonomia (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2021, n. 11791; Cass. civ., Sez. II, ord. 7.5.2020,
n. 8638; Cass. civ., Sez. II, 30.1.2017 n. 2299; Cass. civ., Sez. III, 22.1.2015, n. 1127).
Neanche assume rilevanza alcuna, al fine di differire il termine per la tempe- stiva costituzione dell'odierna appellata, il decreto del Presidente del Tribu- nale del 14.4.2016, depositato in Cancelleria e comunicato alle parti in data 18.4.2016. Con tale provvedimento non è stato “designato il giudice istrut- tore davanti al quale le parti sarebbero dovute comparire, all'udienza del 22 settembre 2016”, come deduce l' bensì è stato disposto che il giudice CP_1 istruttore designato, il dott. Giulio Romano, fosse sostituto con altro, il dott. Vallillo, per la sola istruzione della causa.
Peraltro, tale decreto è intervenuto quando la prima udienza del 15.3.2016 si era già tenuta, e soltanto tale circostanza osta a ritenere che possa costi- tuire decreto di differimento ai sensi dell'art. 168-bis, co. 5, c.p.c.
4.2. Quella disposta dal giudice di primo grado costituisce una compensa- zione “impropria”, in quanto i crediti compensati hanno origine nel mede- simo rapporto, e come tale – diversamente da quanto dedotto da parte ap- pellante principale – si sarebbe potuta disporre anche d'ufficio, senza
19 necessità di domanda o eccezione di parte, sempre che la domanda ricon- venzionale dell' fosse stata tempestivamente proposta. Infatti, quando CP_1 tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico, ancor- ché complesso (cfr., con riguardo al caso in cui i reciproci crediti al risarci- mento dei danni derivino da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose, presunte ex art 2054 cpv c.c., di entrambi i conducenti di due autoveicoli venuti a collisione: cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.10.1975, n. 3440), rapporto, non vi è luogo a un'ipotesi di compensazione "propria", bensì a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 9.10.2024, n. 26365; Cass. civ., Sez. II, 19.2.2019, n. 4825; Cass. civ., Sez. L, 17.4.2004, n. 7337; Cass. civ., Sez.
L, 4.7.1997, n. 6033), a cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.8.2015, n. 16800; Cass. civ., Sez. L, 29.8.2012, n. 14688;
Cass. civ., Sez. L, 5.12.2008, n. 28855; Cass. civ., Sez. III, 25.11.2002, n. 16561; Cass. civ., Sez. I, 18.12.1995, n. 12905; Cass. civ., Sez. I, 16.5.1981, n. 3230). Tale accertamento (c.d. compensazione impropria), pur potendo dare luogo a un risultato analogo a quello della compensazione, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipicа.
Non deve trarre in inganno, al fine di ritenere che, nel caso in esame, si sia in presenza di compensazione c.d. propria, la circostanza per cui il maggior credito restitutorio riconosciuto dalla sentenza appellata in capo all' CP_1 consegua dall'esecuzione di un titolo (il lodo arbitrale n. 101/2009 in data 13.7.2009) dichiarato nullo (da questa Corte con la sentenza n. 2068/2015 del 31.3.2015). Il titolo in questione ha deciso in ordine a crediti dell'ATI appaltatrice vantati sulla scorta del medesimo titolo azionato dalla Pt_1 nell'introdurre il giudizio di primo grado, vale a dire il contratto di ap-
[...] palto rep. n. 56 stipulato con l' in data 11.3.1999. CP_1
In altri termini, l'esistenza di un titolo giudiziale in ragione del quale il giudice di primo grado ha accolto la domanda di restituzione costituisce il titolo che avrebbe resa operativa la compensazione (qualora la domanda di restitu- zione fosse stata tempestivamente proposta), ma il presupposto del paga- mento – e, quindi, anche dello stesso obbligo restitutorio della Parte_15
[... nei confronti dell' – è il contratto di appalto in ragione del quale il CP_1 collegio arbitrale ritenne sussistente il credito (cfr., sul presupposto dell'uni- cità del titolo, malgrado un titolo restitutorio giudiziale per uno dei crediti compensati, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, Cass. civ., Sez. L, ord. 6.1.2025, n. 141). Nel caso in esame, dunque, si è in presenza di un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accer- tamento (c.d. compensazione “impropria”), pur potendo dare luogo a un ri- sultato analogo a quello della compensazione “propria”, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel di- vieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242, co. 2, c.c.) che sostanziale (concernente essenzialmente l'arresto della prescrizione ex art. 1242, co. 2, c.c. e l'incompensabilità del credito dichiarato impignorabile ex art. 1246, co. 1, n. 3, c.c. e 545 c.p.c.) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 25.8.2006, n. 18498; Cass. civ., Sez. III, 20.10.1975, n. 3440).
Non ignora questo giudicante che, come ritenuto dal giudice di legittimità, la disciplina della compensazione ex art. 1241 c.c. è applicabile anche nelle ipotesi in cui le reciproche ragioni di credito, pur avendo il loro comune pre- supposto nel medesimo rapporto, siano fondate su titoli aventi diversa na- tura, l'una contrattuale e l'altra extracontrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 25.5.2016, n. 10750). L'orientamento in questione si interroga, e dà una risposta, con riguardo alla disciplina sostanziale – e non anche a quella pro- cessuale – applicabile alla compensazione c.d. impropria, concludendo per quella codicistica.
4.3. Neanche la compensazione disposta dal giudice di prime cure sarebbe stata preclusa dall'essere stata azionata dall' nei confronti della CP_1 Pt_1 con separato giudizio dinnanzi al Tribunale di RI (nel giudizio
[...] iscritto al n. 1199 del r.g.a.c. dell'anno 2016) la medesima domanda giudi- ziale volta a conseguire la condanna alla restituzione dell'importo di € 965.348,63, oltre interessi e rivalutazione, corrisposto in esecuzione del lodo arbitrale n. 101/2009 dichiarato nullo da questa Corte d'Appello con la sentenza n. 2068/2015 del 31.3.2015.
21 Nel corso dell'udienza del 4.3.2022 celebrata nel suddetto giudizio di op- posizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di RI, fissata celebrata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex arti. 281-sexies c.p.c., la ha depositato sia la sentenza del Tri- Parte_1 bunale di Roma oggi appellata sia l'atto introduttivo del presente giudizio di appello. Quel giudicante ha ritenuto che, essendo oramai i due giudizi pen- denti in gradi diversi, non potesse pronunciarsi in ordine alla continenza o litispendenza delle cause. Inoltre, avendo quel giudicante rilevato che, in ra- gione di quanto statuito con la sentenza n. 9124/2021 pronunciata dal Tri- bunale di Roma, l' risultava vantare un credito nei confronti di CP_1 Pt_1 comunque rideterminato nell'importo, minore rispetto al decreto ingiuntivo ottenuto per € 1.300.000,00 a fronte della somma che questa aveva incas- sate a seguito della pronuncia arbitrale, il giudice designato del Tribunale di
RI ha sospeso la causa pendente innanzi allo stesso in attesa dell'e- sito del giudizio del presente giudizio di appello, sospendendo al contempo anche l'esecutività del decreto ingiuntivo (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte
– primo grado di giudizio). CP_1
In quel giudizio non è intervenuta alcuna pronuncia, e tanto meno con effi- cacia di giudicato, in ordine alla domanda restitutoria proposta in sede mo- nitoria dall' nei confronti della Proprio perché – come ha CP_1 Parte_1 ritenuto anche il Tribunale di RI - gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giu- diziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, l'omessa – e non possibile – riunione non costituisce motivo di invalidità della decisione impugnata, quanto piuttosto il giudicato prima intervenuto sarà opponibile, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, co. 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III;
ord. 17.4.2023, n. 10183; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 23.9.2013, n.
21761).
4.4. Tutto quanto sopra chiarito, nel caso in esame la tardiva costituzione dell' assume rilevanza quanto alla disposta compensazione non perché CP_1 la società convenuta ha tardivamente domandato, nel proporre domanda ri- convenzionale, che “nelle denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero fondate, anche parzialmente, le domande avversarie, procedere ad una 22 valutazione della minor somma che la S.V. riterrà di giustizia”. Piuttosto, as- sume rilevanza in quanto la convenuta (odierna appellata) ha tardivamente proposto la domanda riconvenzionale con cui ha fatto valere il suo maggior credito restitutorio nei confronti della chiedendo di “condan- Parte_1 nare alla restituzione in favore di dell'importo di € Parte_1 CP_1
965.348,63 oltre interessi e rivalutazione, o della diversa somma che sarà determinata all'esito del giudizio, corrisposto in esecuzione al lodo arbitrale n. 101/2009 dichiarato nullo dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2068/2015”.
In altri termini, la statuizione del giudice di primo grado merita censura non tanto perché – come sembrerebbe dal tenore del motivo di appello in esame
– il giudice di primo grado ha disposto la compensazione del credito fatto valere dell'attrice con il maggior credito azionato in riconvenzionale dalla convenuta, come avrebbe invece potuto fare qualora la domanda riconven- zionale proposta dall' fosse stata tempestiva, ma piuttosto perché la CP_1 domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima era inammissibile e, quindi, non avrebbe potuto accertare il maggior credito vantato dall' e CP_1 detrarre dallo stesso quanto riconosciuto in favore della con la Parte_1 stessa sentenza, vale a dire la somma di € 359,969,73, al cui pagamento doveva essere condannata parte convenuta, come deduce l'appellante prin- cipale.
4.5. L'accoglimento del primo motivo di appello principale assorbe l'esame dell'ultimo motivo di appello incidentale, con cui l' censura la sentenza CP_1 di primo grado per non avere la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma “correttamente valutato, in sede di accoglimento della domanda d intesa alla restituzione del lodo arbitrale, gli interessi legali CP_1 maturati dalla data del deposito del lodo arbitrale n. 101/2009 presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici (13 luglio 2009), bensì riconoscendo esclusivamente detti interessi dalla data della domanda”.
5. Con il secondo motivo di appello principale si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la con la quale l'ATI Coop- CP_10 costruttori – ha chiesto il riconoscimento di un sovrapprezzo neces- Pt_1 sario a compensare l'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, con i conse- guenti maggiori oneri dovuti sia all'aumento del gasolio per autotrazione
23 (passato, tra l'inizio del 1999 alla fine del 2000, da $ 12-13 al barile a $ 25-26, con un aumento, dunque, del 100%), sia all'aumento dei prodotti direttamente e indirettamente ad essi collegati. In particolare, l'originaria parte attrice deduce che l'aumento del prezzo del petrolio costituisce un onere che l'appaltatore non ha contribuito a determinare e dal quale do- vrebbe dunque essere tenuto indenne, in forza dell'art. 21 del r.d. 25.5.1895, n. 350 o, meglio, dell'art. 136 del d.p.r. 21.12.1999, n. 554, vale a dire mediante il riconoscimento del c.d. sovrapprezzo.
Con il settimo motivo di appello, poi, la censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha disatteso il risarcimento del danno richiesto in relazione alla previsione di un c.d. prezzo chiuso dell'appalto, richiesto con l'iscrizione di riserva in occasione del conto finale.
I due motivi sopra riassunti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra loro, e non meritano accoglimento.
5.1. Sulla domanda volta a conseguire il riconoscimento del sovrapprezzo il giudice di prime cure ha statuito quanto segue:
“devesi osservare che l'art. 26 della Legge 109/1994 - dopo aver stabilito al terzo comma che per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiu- dicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso proce- dere alla revisione dei prezzi - stabilisce al quarto comma che trova applica- zione il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la diffe- renza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori an- cora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Conseguentemente, nessun importo può essere riconosciuto all'im- presa.
Né, d'altra parte, la richiesta per tali ulteriori oneri (maturati come detto tra il 1999 ed il 2000, periodo in cui si verificò l'aumento del prezzo del petro- lio) può derivare dall'andamento anomalo dell'appalto, in quanto le conse- guenze di detto andamento anomalo hanno formato oggetto, per come rile- vato anche dai consulenti tecnici, di una specifica transazione che ha soddi- sfatto le richieste dell'Impresa e fissato una nuova data di consegna dei lavori al 31 maggio 2002”.
24 Al riguardo, l'odierna appellante principale deduce che la Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma avrebbe trascurato di con- siderare che lo stesso art. 26 della legge n. 109/1994, dopo avere sancito, ai co. 3 e 4, i principi riportati nella motivazione della decisione impugnata, stabilisce, al co.
4-bis, che, “in deroga a quanto previsto dal comma 3, qua- lora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies”. E, quindi, che il giudice di primo grado non avrebbe con- siderato che la stessa legge n. 109/1994 riconosce il diritto a compensa- zioni in aumento per effetto di variazioni dei prezzi in casi eccezionali, non potendosi dubitare che un aumento del 100% (circostanza non contestata, e comunque costituente fatto notorio e comprovato dai listini dei prezzi dei prodotti petroliferi, dai grafici riepilogativi e dagli articoli di stampa, nonché dai tabulati e stralci prodotti tutti sub docc. nn. 11 e 12 del fascicolo di primo grado) costituisca appunto la conseguenza di circostanze eccezionali.
La disposizione richiamata da parte appellante è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 1, co. 550, della legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), con lo scopo propongono di ovviare agli effetti dannosi determinati dal fenomeno del c.d. "caro prezzi", reintroducendo l'istituto della c.d. revi- sione prezzi, e così introducendo sostanziali modifiche rispetto alla norma- tiva previgente, determinate dal nuovo contesto storico in cui dovrà trovare applicazione l'istituto in questione. Disposizione che, tuttavia, trova applica- zione esclusivamente agli appalti stipulati in data successiva all'entrata in vigore della stessa, e quindi non a quello per cui è causa, che – come si è detto sopra – tra la sua fonte in cui contratto di appalto stipulato in data
11.3.1999.
Solo per opportuna completezza si deve osservare, poi, che la disposizione normativa suddetta prevede quale limite alla "compensazione" quello rela- tivo alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie (“si fa luogo a com- pensazione … nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies”). Ne conse- gue che, nell'ipotesi di esaurimento o non capienza delle indicate risorse 25 finanziarie, pur ricorrendone i presupposti di legge, la compensazione non potrà essere effettuata, senza che ciò determini alcuna responsabilità per le stazioni appaltanti.
5.2. Come emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado sopra riportata, il Tribunale di Roma ha statuito il rigetto della domanda proposta dalla in relazione alla riserva n. 1 non solo sulla base della Parte_1 disciplina normativa dallo stesso ritenuta vigente, ma anche in quanto l'ATI, con le due transazioni del 18.12.2001 e del 20.12.2002, ha risolto tutto il contenzioso all'epoca in corso con l' e, a fronte del pagamento degli CP_1 importi pattuiti, pari ad € 7.154.477,42, ha espressamente rinunciato a tutti i giudizi pendenti, con l'impegno contestuale di non avere null'altro a pre- tendere dall' per alcun titolo o ragione dipendente dalle controversie CP_1 indicate in premessa (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). In particolare, come ha ritenuto il giudice di primo grado, la riserva in esame “è stata oggetto di una specifica transazione che ha sod- disfatto la richiesta”.
Parte appellante deduce che l'oggetto della transazione in esame era total- mente diverso, concernendo non già il raddoppio dei prezzi, bensì i ritardi riconducibili alla stazione appaltante, derivati da una serie di carenze e la- cune progettuali. In verità, questo sicuramente si deve escludere con ri- guardo al primo accordoi transattivo intervenuto, ma invero non appare pre- dicabile anche in relazione al secondo.
La transazione in data 4.12.2001 si riferisce alle riserve iscritte al SAL n. 7 e riconosce all'ATI appaltatrice l'importo di € 1.274.863,48 a fronte della rinuncia di questa a tutte le riserve iscritte fino a quella data (come hanno ritenuto anche i cc.tt.u.: v. elaborato definitivo depositato in data 13.1.2019
- pag. 91). Oggetto di tale transazione è, dunque, anche la riserva iscritta per l'aumento di prezzo del carburante.
Nel successivo SAL n. 8 la Capogruppo ha riproposto la Riserva n. 1 e, in quella sede, il titolo della riserva ricorda esplicitamente la transazione inter- venuta e la richiesta associata di Lire 107.519.360 (€ 55.529,11). Tale Ri- serva n. 1 è stata sempre aggiornata nei SAL successivi, non ha formato oggetto di transazione in occasione degli accordi del 20.12.2002, ed è stata richiamata e confermata sia sul Conto Finale sia sul Certificato di Collaudo
26 (v. elaborato definitivo depositato in data 13.1.2019 - pag. 93). Ciò nondi- meno, come si dirà meglio di seguito (v. par. 6.1.), la rinuncia operata con la prima transaizone ha ad oggetto non solo il pregresso, ma anche il danno subito in futuro quale conseguenza del medesimo fatto generatore dello stesso, e quindi anche quanto oggetto del successivo aggiornamento della riserva n. 1 per gli stessi fatti e circostanze già noti al momento della rinuncia a far valere gli stessi con la sottoscrizione della prima transaizone.
In ogni caso, e in via del tutto assorbente, in considerazione della perma- nenza del divieto contenuto nel co. dell'art. 26 della legge n. 109/1994, per cui “per i lavori pubblici (...) non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile”, il “prezzo chiuso” disciplina l'appalto in esame e non consente di adeguare il corrispettivo dell'Appaltatrice allo scopo di garantirne la remuneratività ri- spetto al raddoppio dei prezzi del carburante denunciato. Questo preclude il riconoscimento degli importi quantificati nell'iscrivere la riserva in esame come anche il risarcimento di un danno a prescindere dall'iscrizione della riserva.
6. Con il terzo motivo di appello la deduce che il giudice di Parte_1 primo grado non avrebbe esaminato la domanda proposta in relazione alla RISERVA N. 5, vale a dire quella iscritta per conseguire il ristoro della ridotta produzione per il periodo 7.5.2002 – 27.32003 e la conseguente domanda di disapplicazione della penale. In particolare, l'appellante principale deduce che, considerato come il periodo preso in considerazione dalla riserva in esame vada dal 7.5.2002 al 27.3.2003: (a) non è dato comprendere in alcun modo la rilevanza della ritenuta (e, comunque, contestata) non imputabilità ad alcuna delle parti in causa del protrarsi dei lavori dal 2.7.2003 al 21.7.2004, mentre non è stato preso in considerazione dal Tribunale l'an- damento dell'appalto nel periodo oggetto della riserva;
(b) in ogni caso, am- messo e non concesso che nel periodo 2.1.2003 - 2.7.2003 - anch'esso coincidente solo in parte con quello oggetto della riserva - il ritardo sia im- putabile all'Impresa, non ne viene neanche specificato il motivo.
Soprattutto, la deduce che “ne' i CTU, ne' il Tribunale hanno Parte_1 verificato che, nel periodo considerato dalla riserva, la protrazione dei lavori era dovuta alla presenza di numerose interferenze, 'quali le linee aree della
27 Telecom, cavo a fibre ottiche, impianto di illuminazione Svincolo di Spezzano, tubo acquedotto sul sottopasso da demolire', la cui mancata rimozione è ovviamente imputabile al con conseguente erroneità di quanto rite- CP_1 nuto in sentenza sia a proposito della infondatezza del ristoro richiesto dall'Impresa, sia per quanto concerne l'ingiustizia della penale applicata, sep- pure per periodo inferiore a quello preteso dalla stazione appaltante”.
Con il secondo motivo di appello incidentale l' deduce che, seppure CP_1 nella misura minima riconosciuta dal giudice prime cure (€ 56.987,22), la domanda svolta dalla in relazione alla riserva n. 5 non doveva Parte_1 essere accolta dal giudice di prime cure, in quanto - come rappresentato dall' e riconosciuto anche dai cc.tt.u. (v. elaborato definitivo depositato CP_1 in data 13.1.2019 - pag. 94) - “la richiesta economica associata a tale riserva come formulata al SAL n. 10 e confermata al SAL n. 11 ha formato oggetto della transazione del 20 dicembre 2002 riferita ai conteziosi esistenti al SAL n. 10”, e quindi è stata rinunciata.
Il secondo motivo di appello incidentale deve essere accolto, restando dun- que assorbito l'esame del terzo motivo di appello principale.
6.1. Come condivisibilmente rilevato dai cc.tt.u., la rinuncia alle riserve indi- cata nella transazione del 20.12.2002 (riserve nn. 2, 3, 4 e 5) spiega effetti anche rispetto alla riserva in esame (riserva n. 5 appunto), la quale è stata sì iscritta negli atti contabili successivamente alle riserve rinunciate, ma pur tuttavia riguarda le medesime riserve tecniche oggetto di transazione, in pa- lese violazione delle rinunce impegnate da controparte.
Nella nota del 20.12.2002, allegata alla transazione in pari data (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), la Capogruppo dell'ATI espressamente “dichiara (…) di non aver nulla a pretendere dal CP_1 per alcun titolo o ragione dipendente dai giudizi oggetto della presente tran- sazione e di accollarsi le spese giudiziali conseguenti alla rinuncia delle cause indicate in oggetto e di provvedere al pagamento di tutte le spese legali, comprese quelle di spettanz . CP_1
Si deve ritenere che, in ragione della rinuncia operata con la sottoscrizione della transazione in data 20.12.2002, l'Impresa non avrebbe potuto ulte- riormente aggiornare – come pure ha fatto – la riserva n. 5 per gli stessi fatti e circostanze già noti alla data della sua sottoscrizione, in quanto già posti
28 in precedenza a fondamento della medesima riserva rinunciata: infatti, la ri- nuncia operata con la sottoscrizione di tale accordo ha ad oggetto non solo il pregresso, ma anche il danno subito in futuro quale conseguenza del me- desimo fatto generatore dello stesso, e quindi anche quanto oggetto del successivo aggiornamento della riserva n. 5 per gli stessi fatti e circostanze già noti.
E come ha osservato la Suprema Corte, “In materia di appalto di opere pub- bliche, deve ritenersi valida ed efficace - in assenza di un divieto di legge e rientrandosi in materia di diritti disponibili - la rinuncia preventiva effettuata dall'appaltatore al diritto, futuro ed eventuale, all'indennizzo degli oneri de- rivanti dalla sospensione dei lavori, purché al momento della rinuncia siano prevedibili la durata della sospensione e la sua incidenza economica. (così Cass. civ., Sez. I, 17.7.2014, n. 16365).
6.2. In ogni caso, non si può non osservare come risulti contraddittoria la statuizione del giudice di primo grado laddove ha perimetrato puntualmente i periodi di legittima applicazione della penale, riportandosi a quanto rite- nuto dai cc.tt.u., e segnatamente laddove ha affermato che “Il Collegio dei CTU, conseguentemente, conviene che fino alla data del 2/01/2003 non possa essere applicata all'Impresa alcuna penale per ritardo, mentre questa trova invece applicazione nel periodo immediatamente successivo e fino al 2 luglio 2003” (v. elaborato peritale depositato in data 13.1.2019 - pag. 94).
Se nel periodo che va dal 2.1.2003 al 2.7.2003 il giudice, sulla scorta di quanto ritenuto dai cc.tt.uu., ha statuito che la penale dovesse trovare appli- cazione, è evidentemente contraddittorio quanto ne viene fatto discendere, laddove nulla avrebbe dovuto riconoscere all'ATI e conseguentemente a
[...]
Di contro, il giudice di primo grado ha ritenuto che la penale fosse Parte_11 stata indebitamente applicata per il periodo intercorrente tra il 2.1.2003 e il 2.7.2003 (totali 181 giorni = € 280.436,10; 20% = 56.987,22).
7. Con il quarto motivo di appello la censura la sentenza di Parte_1 primo grado laddove non ha riconosciuto il risarcimento del danno in rela- zione a cui è stata iscritta la RISERVA N. 6, vale a dire per il danno asserita- mente subito per la protrazione del vincolo contrattuale fino allo sciogli- mento dello stesso. Nello specifico, con il motivo in esame l'appellante
29 principale deduce che la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tri- bunale di Roma, sposando la tesi dei cc.tt.u., avrebbe altresì errato nel non riconoscere il danno lamentato fino allo scioglimento del contratto (21.9.2004) sul presupposto che la responsabilità della protrazione del vin- colo contrattuale dalla data di ammissione della al regime di Parte_5 amministrazione straordinaria (2.7.2003) fino alla nota del 21.9.2004, con la quale i Commissari si scioglievano dal contratto ex art. 50 del d.lgs. n. 270/1999, non fosse addebitabile ad alcuna delle parti.
Con il quinto motivo di appello principale, poi, si censura il mancato accogli- mento della , relativa al riconoscimento del danno procurato CP_11 dallo scioglimento contrattuale dell' in occasione dell'emissione del CP_1
Conto Finale per lavori a tutto l'11.8.2006. In particolare, la si Parte_1 duole del fatto che la decisione di primo grado si sia conformata a quanto affermato dai cc.tt.u., e in particolare al fatto che il contratto si era definiti- vamente concluso in data 29.4.2004 con la comunicazione dei commissari straordinari di mentre l' avrebbe potuto accogliere il Parte_5 CP_1 subentro della in quanto mandante dell'ATI aggiudicataria a Parte_1 seguito dell'ammissione della mandataria alla procedura di Parte_5 amministrazione straordinaria, attesa la sostanziale identità di quest'ultima alla declaratoria di fallimento contemplata l'art. 94 del d.P.R. n. 559/1999.
Con il terzo motivo di appello incidentale si censura la sentenza di primo grado laddove, dopo avere affermato che tutte le parti in causa avrebbero tratto un maggior beneficio dalla prosecuzione dell'appalto piuttosto che dalla sua interruzione;
e che tutte le parti si sono impegnate alla ricerca di tale soluzione, e quindi sono equamente responsabili del protrarsi del vin- colo contrattuale;
opera il riconoscimento in favore della di € Parte_1
131.696,51 (pari al 20% della penale complessiva di € 692.568,70 appli- cata all'ATI). In particolare, l' deduce che “i fatti di questo processo, CP_1 nonostante la decisione del Giudicante di non onerare alcuna delle parti in causa della responsabilità circa il periodo in esame, dimostrano tuttavia una realtà ben diversa”.
I due motivi dell'appello principale sopra riassunti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto si fondano sostanzialmente sulla medesima
30 deduzione, e non meritano accoglimento. Al contempo, neanche è fondato il terzo motivo di appello incidentale.
7.1. La normativa all'epoca applicabile non consentiva all' che pure ha CP_1 riconosciuto di essere stata interessata a tale soluzione, di affidare l'opera alla sola mandante.
Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, era di ostacolo a tale soluzione il limite normativo costituito dall'art. 94 del d.P.R. 554/1999, non essendo assimilabile l'istituto dell'amministrazione straordinaria alla proce- dura fallimentare prevista da tale disposizione: infatti, la prima non determina una cesura nell'attività di impresa esercitata dalla società sottoposta a tale procedura concorsuale. Pertanto, non l non poteva ammettere l'esclu- CP_1 sione o sostituzione della mandataria dall'ATI. Parte_5
Quella del fallimento costituisce l'unica ipotesi in cui la società mandataria può essere sostituita con altra impresa. Infatti, il combinato disposto degli artt. 13 della legge n. 109/1994 e art. 93 del d.P.R. n. 554/1999 vieta qualsivoglia modificazione soggettiva della compagine nelle associazioni temporanee e nei consorzi di cui alle lettere "d" e "e" della legge n. 109/1994 rispetto a quella individuata in sede di offerta, sanzionando la violazione del divieto con l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
In altri termini, anche se vi era una convenienza, sia sotto il profilo economico che per la prosecuzione dei lavori, nel subentro della anziché Parte_1 procedere all'indizione di una nuova gara, non erano ravvisabili nel caso di specie presupposti di legge per consentire che la mandante, disgiuntamente dall'ATI, completasse i lavori stessi senza incorrere nella violazione predetta. Di conseguenza, l' è stata costretta ad emanare l'ordine di servizio n. CP_1
28 del 22.9.2004 per l'apertura della procedura di risoluzione contrattuale (cfr. risoluzione contrattuale prot. 3319 del 15.12.2004).
7.2. Prive di pregio sono anche le deduzioni svolte dall'appellante principale secondo cui sarebbe difettata la “cooperazione” della Stazione Appaltante per la ricerca di una soluzione, che avrebbe permesso la prosecuzione del rapporto contrattuale, in responsabilità dell' con conseguente diritto CP_1 della a conseguire il risarcimento del danno per tale condotta Parte_1 asseritamente contraria a buona fede. In particolare, non è possibile ravvisare
31 una condotta della committente contraria a buona fede nell'avere procrasti- nato la propria decisione, pure obbligata, di apertura della pratica di risolu- zione del contratto di appalto.
E' di tutta evidenza come l' intendesse cercare la soluzione più efficace CP_1 per la tutela dell'interesse pubblico e, quindi, consentire la prosecuzione e conclusione dei lavori da parte della Ciò si evince dalla proposta Parte_1 dell'odierna appellata di accettare il subentro, sottoposta però alla condicio sine qua non della responsabilità solidale tra mandante e mandataria non venisse meno, così come prescritto dalla legge, proposta che non è stata accettata da (v. nota del 20.7.2004 e verbale di riunione del Parte_1
21.9.2004). Questo avrebbe consentito – in buona sostanza – di mantenere immutata la componente soggettiva dell'aggiudicataria e, quindi, la realizza- zione dei lavori anche non nel rispetto delle percentuali di lavori previsti in sede di costituzione dell'
Al contempo, però, non è possibile sostenere – come fa l' – che il rifiuto CP_1 della fondi la sua esclusiva responsabilità in ordine alla protra- Parte_1 zione dei tempi dell'appalto, e quindi che alla stessa non possa essere rico- nosciuta la somma di € 131.696,51 (pari al 20% della penale complessiva di € 692.568,70 applicata all'ATI), come ha fatto il giudice di primo grado.
Così come la proposta dell'odierna appellante principale di realizzare i lavori era stata valutata conveniente dalla committente, tanto da procrastinare la risoluzione del contratto di appalto, non è possibile imputare alla Pt_1 il protrarsi del vincolo contrattuale, e quindi ritenere legittima l'applica-
[...] zione delle penali. Quello prospettato dalla Stazione Appaltate costituiva un accordo nuovo e diverso rispetto a quello di cui al contratto di appalto in data 11.3.1999, sicché non è ipotizzabile un obbligo per la società in que- stione di accettare la proposta dell' CP_1
8. Con il sesto motivo di appello principale si censura il mancato accogli- mento della , relativa alle detrazioni applicate dalla Direzione CP_12
Lavori in sede di redazione del conto finale, poi confermate con il certificato di collaudo. In particolare, la deduce che, “come più volte evi- Parte_1 denziato, nessun ritardo risulta addebitabile all'Impresa sia per tutte le inter- ferenze (…) sia per lo stallo provocato [dall' nella decisione della CP_1
32 prosecuzione del rapporto contrattuale dopo la declaratoria di Amministra- zione controllata dell . Parte_5
Con il quarto motivo di appello incidentale l' deduce che “per la riserva CP_1 in esame nulla sia dovuto al ”. Parte_8
Il motivo di appello principale non è fondato, mentre non vi è un interesse alla proposizione dell'appello incidentale in qunato il giudice di primo grado non ha riconosciuto alcun importo alla per le causali in relazione Parte_1
a cui ha iscritto la riserva n. 8.
8.1. Con riguardo alla riserva in esame il giudice di primo grado ha così statuito: “L'Appaltatore ha, poi, iscritto la Riserva n. 8 per vedersi riaccredi- tate le detrazioni applicate dalla Direzione dei lavori in sede di redazione del Conto Finale, e poi confermate con il Certificato di Collaudo, in occasione dell'emissione del Conto Finale per lavori a tutto il 11 agosto 2006.
Conseguentemente, secondo quando condivisibilmente accertato dai consu- lenti tecnici, a fronte di uno stato di avanzamento finale (al netto di detrazioni tecniche) di €. 1.141.366,00 sono state applicate penali per ritardi pari ad
€. 280.436,10. Residua un credito in favore dell'ATI di €. 860.930,00”.
Dalla motivazione della decisione impugnata sopra riportata, nonché dalla statuizione per cui “Pertanto, ha diritto all'importo di €. Parte_1
172.186,00” quale corrispettivo dell'appalto e, quindi, “sulla base di quanto sopra evidenziato, ha diritto all'importo di €. 359.969,73 (€. Parte_1
56.087,22 + €. 131.696,51 + €. 172.186,00)”, risulta evidente come il giudice di primo grado non abbia riconosciuto alcuna “restituzione” a fronte delle detrazioni operate dalla stazione appaltante a titolo di penali.
8.2. Al contempo, considerata la motivazione del rigetto della domanda pro- posta dalla è di tutta evidenza come l'appellante principale non Parte_1 svolga alcuna censura specifica in relazione a quanto statuito dal giudice di primo grado in relazione alla riserva n. 8, criticando quanto ritenuto dal cc.tt.u. ed a cui il giudice di prime cure ha rinviato nel motivare il rigetto della domanda proposta in relazione a tale riserva dalla Parte_1
È vero che la "specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata" (così Cass. civ., Sez. III, ord. 24.4.2019, n. 11197), nel senso che la prima va sempre "commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice" 33 (così Cass. civ., Sez. III, 29.7.2016, n. 15790). Al contempo, però, se si ritiene ammissibile da parte del giudice di primo grado la motivazione per relatio- nem alla c.t.u. espletata in quel giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4352; Cass. civ., Sez. V, 11.5.2012, n. 7364), allora si deve ritenere non specifico un motivo di appello che censuri la motivazione ade- siva alle conclusioni del consulente, a cui si limiti a rinviare, senza però cen- surare nello specifico quanto ritenuto da quest'ultimo.
9. In conclusione, devono essere accolti sia l'appello principale proposto dalla Liquidazione giudiciale della sia l'appello incidentale pro- Parte_1 posto dall' avverso la sentenza n. 10947/2022 emessa dal Tribunale CP_1 di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa l'8.7.2022 e, per l'ef- fetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocata la “con- dann al pagamento, in favore d della complessiva Parte_13 CP_1 somma di €. 605.378,90, oltre interessi dalla data della domanda fino all'ef- fettivo soddisfo” disposta con tale decisione, con la presente sentenza:
a) deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall' nei confronti della con cui ha chiesto al Tribu- CP_1 Parte_1 nale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa di “condannare alla restituzione in favore di dell'importo di € Parte_1 CP_1
965.348,63 oltre interessi e rivalutazione, o della diversa somma che sarà determinata all'esito del giudizio, corrisposto in esecuzione al lodo arbitrale n. 101/2009 dichiarato nullo dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2068/2015”;
b) l' eve essere condannata a pagare alla la somma CP_1 Parte_1 di € 303.882,51 (131.696,51 + 172.186,00), “oltre interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo”.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L,
34 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo quale valore della causa alla condanna disposta con la presente sentenza.
Le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado devono essere poste a carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuna, come dispo- sto con la decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie sia l'appello principale proposto dalla Liquidazione giudiziale della sia l'appello incidentale proposto dall' vverso Parte_1 CP_1 la sentenza n. 9124/2021 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa il 25.5.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione:
o dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'
[...] nei confronti della con cui ha chiesto al Tribunale di CP_1 Parte_1
Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa di “condannare Pt_1 alla restituzione in favore di dell'importo di € 965.348,63 oltre
[...] CP_1 interessi e rivalutazione, o della diversa somma che sarà determinata all'esito del giudizio, corrisposto in esecuzione al lodo arbitrale n. 101/2009 dichia- rato nullo dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2068/2015”;
o condanna l' a pagare alla Liquidazione giudiziale CP_1 Pt_1 [...] la somma di € 303.882,51, “oltre interessi dalla data della do- Parte_11 manda fino all'effettivo soddisfo”;
o condanna pagare alla CP_1 Parte_1 le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 25.000,00 per
[...] compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55, I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
35 condanna a pagare alla CP_1 Parte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 20.000,00 per
[...] compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55, I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
manda alla Cancelleria di provvedere alla correzione del codice oggetto della presente causa, con indicazione del seguente codice oggetto corretto:
181028.
Roma, 9.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro EN Thellung de Courtelary
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