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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2533/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/02/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], a Zugo, Baarerstrasse 4 con l'Avv. Piero Spirandelli e l'Avv. Sabrina Lembo presso i quali ha eletto domicilio telematico all'indirizzo: e Email_1
Email_2
e
2) Controparte_1 nata a [...], il [...] cittadina: francese
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Sforza presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo: Email_3
i quali hanno contratto matrimonio ad IS NT IN (Francia) il 28/05/2010, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (atto n. 0111, parte 2 serie C volume R07- anno 2011)
in regime di separazione dei beni con i seguenti figli: , nata a [...], il [...], cittadina Persona_1 italiana e , nata a [...], il [...], cittadina italiana. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. Le figlie minori, e , verranno affidate ad entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_2
affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre a Milano, nell'abitazione in cui quest'ultima vive.
3. Il contratto di locazione dell'immobile che costituiva la casa familiare, sita in Milano, Via
Alberto Mario n.6, è prossimo alla scadenza e, pertanto, i coniugi hanno convenuto, nel quadro dei loro accordi, che il signor sottoscriverà, entro il 26/7/2024, un _1 contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via
Previati n. 35, ove la NO e le figlie si trasferiranno e ove le minori avranno anche CP_1
la loro residenza anagrafica.
4. Il signor provvederà al versamento della cauzione richiesta nell'ambito di detta _1
nuova locazione, pari a Euro 7.500,00, alla corresponsione delle spese di mediazione, ammontanti a Euro 3.000,00, oltre iva, al pagamento del canone mensile di locazione pari a Euro 2.500,00. Il signor si impegna, altresì, a pagare le spese condominiali sino _1
al 31/12/2024, ammontanti mensilmente a Euro 250,00. La NO sosterrà i costi CP_1
delle utenze, della tari e, a decorrere dal 1°/1/2025, delle spese condominiali.
5. L'immobile sopra indicato di Via Previati n. 35 verrà assegnato alla NO con il CP_1 mobilio già presente e con gli arredi e suppellettili che verranno trasferiti dall'immobile di
Via Alberto Mario al nuovo immobile, secondo accordi già presi tra i coniugi, sia verbali sia via whatsapp e via email. La NO organizzerà e sosterrà le spese per il trasloco CP_1
personalmente. La NO sosterrà eventuali spese per arredi/elettrodomestici che CP_1
dovessero essere necessari per la nuova casa.
6. Il signor verserà alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma mensile di Euro _1
900,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
7. A titolo di ulteriore contributo al mantenimento della moglie, il signor si farà _1
carico per intero degli interventi di manutenzione straordinaria della Fiat 500X intestata ad entrambi i coniugi, ma in uso esclusivo alla NO , se non dipendenti da dolo o CP_1
colpa della NO . La NO sosterrà ogni altra eventuale spesa connessa a CP_1 CP_1
detta autovettura.
8. Il signor verserà inoltre alla NO , a titolo di contributo al mantenimento _1 CP_1
delle figlie, la somma mensile di Euro 1.100,00 (Euro 550,00 per ciascuna figlia) entro il 5 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
9. A titolo di ulteriore contributo al mantenimento delle figlie, il padre si farà carico per intero del costo del seguente abbigliamento per entrambe le figlie:
▪ cambio di stagione (1 giacca invernale, 1 giacca primaverile, 1 paio di scarpe invernali da indossare in città);
▪ vestiti “da cerimonia” (1 abito elegante invernale, 1 abito elegante estivo, 1 paio di scarpe eleganti invernali, 1 paio di scarpe eleganti estive).
I capi indicati dovranno essere in linea con lo stile di vita sinora tenuto, essere previamente concordati tra i genitori e di essi dovranno essere rilasciati i relativi giustificativi di spesa ai fini del rimborso da parte del signor _1
10. Il padre sosterrà altresì per intero le spese straordinarie delle figlie così come individuate dalle Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano il 14.11.2017, alle quali i coniugi fanno espresso riferimento. Dette spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, nei casi indicati dal richiamato Protocollo, e saldate secondo quanto previsto nel Protocollo stesso. Nel caso in cui le spese straordinarie siano di particolare entità (a titolo semplificativo spese dentistiche/mediche, campus estivi, vacanze studio o altro), il signor raggiunto l'accordo sulla spesa, ove richiesto da parte della NO , _1 CP_1
provvederà al pagamento diretto ai soggetti interessati, a condizione di ricevere il preventivo / giustificativo pagamento / fattura almeno 7 giorni prima della scadenza del pagamento stesso. I coniugi si impegnano, in caso di visite o cure specialistiche private, a Contr rivolgersi a specialisti convenzionati con e/o ad altri enti convenzionati. Tuttavia, in caso di necessità e/o urgenza i genitori potranno rivolgersi ad altri centri.
11. Il padre terrà con sé le figlie secondo le modalità che seguono:
a fine settimana alternati, come di seguito precisati e concordati. Le minori staranno con il padre, alternativamente alla madre, per due weekend al mese. Dei due weekend, che mediamente in un mese le figlie staranno con il padre, uno sarà o in Val D'ST (o altra località equivalente per motivi logistici) o in Svizzera e l'altro a Milano. I genitori concordano che non vi sia ragione di stabilire a priori che il primo sarà o in Val D'ST
o Svizzera e l'altro a Milano, poiché potrebbe anche essere viceversa, fermo restando che, come convenuto, un weekend al mese le minori staranno con il padre a Milano. Quando le minori andranno o in Val D'ST o in Svizzera, il signor comunicherà alla _1
moglie, entro la fine della settimana precedente, quale sarà la località del weekend e le figlie verranno prese fuori da scuola il venerdì pomeriggio da persona considerata di fiducia per entrambi i genitori, con cui viaggeranno, come la baby sitter del signor
[...]
la nonna paterna o i familiari del signor o, se possibile, dal padre stesso. _1 _1
Trattandosi di persone di fiducia per entrambi i genitori, la moglie sarà comunque informata su chi prenderà le figlie, mentre nel caso in cui non dovesse essere una di queste persone, sarà necessario che i coniugi si accordino almeno 5 giorni prima e che, dunque, ci sia il consenso della NO sulla persona che prenderà le figlie e le CP_1
accompagnerà dal padre. Quando le minori si recheranno in Val D'ST o Svizzera verranno riaccompagnate presso l'abitazione materna la domenica per l'ora di cena;
mentre nel weekend in cui staranno a Milano con il padre, le minori staranno con il padre dall'uscita da scuola del venerdì fino a quando le riaccompagnerà presso la casa materna alle ore 18.00 di domenica, poiché il padre dovrà subito dopo ripartire per la Svizzera, salvo diversi accordi tra le parti. Quando le minori staranno con il padre a Milano verranno prese da scuola il venerdì pomeriggio da persona preventivamente delegata dai genitori o, se possibile, dal padre stesso o dalla NO se disponibile. Trattandosi di persone CP_1
di fiducia per entrambi i genitori, la moglie sarà comunque informata su chi prenderà le figlie. Nel weekend in cui le figlie staranno con il padre a Milano, se sarà possibile per gli impegni lavorativi, il signor le terrà già dal giovedì pomeriggio/sera. In tal caso _1
avviserà la moglie entro la fine della settimana precedente, comunicando poi alla NO
se provvederà a prendere le bambine da scuola personalmente o se vi provvederà la CP_1
persona delegata o la stessa NO se disponibile. Per quanto riguarda i weekend CP_1
a Milano del padre con le figlie, il signor si impegna a trovare una soluzione _1 abitativa adeguata, di cui informerà la moglie indicando l'indirizzo, fino ad allora terrà le figlie presso la casa della nonna paterna o altra soluzione analoga.
12. Le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi: il primo dal 23 dicembre al 30
dicembre e il secondo dal 30 dicembre al 6 gennaio, periodi che le minori trascorreranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Salvo che il genitore che terrà le figlie nel primo periodo trascorra le festività con le figlie fuori Milano, le minori festeggeranno la Vigilia di
Natale o il giorno di Santo Stefano con il genitore con cui trascorreranno il secondo periodo se questi sarà a Milano. Per quest'anno le figlie staranno con la madre nel primo periodo e con il padre nel secondo periodo e viceversa nel 2025 e così via, salvo diversi accordi tra i coniugi.
13. Le figlie trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, salvo diversi accordi;
per il 2025 le minori staranno con il padre e l'anno successivo con la madre e così via, in alternanza negli anni successivi.
14. Per le ulteriori festività scolastiche e/o ponti, considerato che il padre vive in Svizzera per lavoro e che le festività italiane non sempre coincidono con quelle della Svizzera, le parti stabiliscono che, ai fini del tempo da trascorrere con le figlie, questi periodi verranno suddivisi tra i genitori in parti uguali, salvo diversi accordi, all'inizio del nuovo anno scolastico, non appena reso noto il calendario scolastico.
15. Le vacanze estive, periodo che va dalla fine della scuola all'inizio del nuovo anno scolastico, verranno ripartite, salvo diversi accordi, in parti uguali tra i coniugi, pur sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi, anche per periodi non consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno e con impegno a comunicarsi in seguito i luoghi di villeggiatura prescelti e con esplicito assenso in caso di viaggi in paesi extraeuropei o a rischio.
16. Entro una settimana dall'inizio di ogni nuovo anno scolastico (o in seguito se occorresse), i genitori individueranno le persone di fiducia da delegare per l'eventuale ritiro da scuola delle figlie (oltre alla nonna paterna). Il signor individuerà altre due persone e la _1
NO individuerà tre persone. I coniugi dovranno concordare sulle persone da CP_1 delegare. A tal fine si impegnano a far conoscere preventivamente all'altro genitore le persone che intendono delegare e a fornire i relativi nominativi e recapiti telefonici così da poter poi consegnare il modulo deleghe sottoscritto da entrambi presso gli istituti scolastici frequentati dalle figlie. Nel caso in cui all'uscita da scuola, nei giorni di spettanza materna, le figlie venissero prese da persone delegate e non dalla madre, così come previsto per i giorni di spettanza paterna, la NO informerà il signor sulla persona che CP_1 _1
prenderà le figlie. Nel caso in cui sorgesse la necessità di fare prendere le figlie da scuola da persone non formalmente delegate sarà necessario che i coniugi si accordino 5 giorni prima e che sussista il consenso di entrambi i genitori. I genitori si impegnano a informarsi reciprocamente, anche solo via messaggio, se nei momenti di loro spettanza, dalle ore 19 in poi le minori verranno lasciate in custodia a persone di fiducia.
17. I genitori devono garantire alle bambine, in occasione della permanenza presso ciascun genitore, il contatto quotidiano telefonico e/o video, con ipad o cellulare, con l'altro genitore, permettendo l'uso delle cuffie, nell'arco della giornata entro orari consoni con le abitudini delle figlie.
18. Per quanto riguarda la casa di Londra, sita in Flat 3, 24 Sussex Street, acquistata dai coniugi il 7 novembre 2011, in ragione dell'80% della quota a favore del signor e del _1
20% a favore della NO , il signor si impegna a tenere sempre informata CP_1 _1
la NO sui vari rinnovi contrattuali locatizi e sulle variazioni dei canoni di CP_1 locazione/spese varie. Per quanto concerne la sanzione irrogata dall'ente HM Revenue &
Customs alla NO per 4.067,70 sterline sempre in merito alla casa di Londra, il CP_1
signor sta procedendo con le verifiche del caso. Non appena avrà i documenti di _1
annullamento della richiesta, il signor invierà il documento relativo alla NO _1
, dichiarandosi disponibile a pagare interamente, relativamente al caso specifico, le CP_1
sanzioni pecuniarie che dovessero essere addebitate alla NO . Si precisa che CP_1
entrambi i coniugi si riservano ogni decisione/valutazione in merito a detto immobile, impregiudicati i loro diritti di proprietà in ragione delle rispettive quote.
19. Ciascuna parte dichiarerà ai rispettivi uffici fiscali la propria posizione reddituale, attiva e passiva godendo delle detrazioni, deduzioni o benefici consentiti, collaborando nel caso in cui ai fini del riconoscimento di detrazioni, deduzioni e/o comunque benefici venissero richiesti, dagli enti preposti, dati sull'altro coniuge.
20. I coniugi danno atto che la NO ha già consegnato i passaporti al signor CP_1 _1
e, pertanto, la madre terrà le carte di identità di entrambe le figlie, sia quelle francesi sia quelle italiane. In caso di necessità ciascun genitore potrà chiedere all'altro il documento in suo possesso, ma con impegno a restituirlo dopo il periodo di permanenza con le figlie.
21. I coniugi si concedono, fin da ora, reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio alle minori del passaporto personale e/o di altri documenti di riconoscimento validi per l'espatrio.
Inoltre, i genitori si dovranno dare reciproco assenso per i viaggi in paesi extraeuropei e a rischio.
22. Le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio a IS NT IN (Francia) il 28/05/2010.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG