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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/11/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
DE LL PA Presidente Rel.
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 153/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, c.f. quali figlie ed eredi di
[...] C.F._2
nonché quali eredi della vedova loro madre CP_1 Per_1
rappresentate e difese dall'avv. Ezio Bonanni per procura
[...]
allegata al ricorso in appello
APPELLANTI
CONTRO
, c.f. , e Controparte_2 P.IVA_1
, c.f. , in persona Controparte_3 P.IVA_2
dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova APPELLATI
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per le appellanti: come da note depositate il 4.11.2025
Per gli appellati: come da note depositate il 4.11.2025
FATTI DI CAUSA
e quali figlie ed eredi di Pt_1 Parte_2 CP_1
– dipendente civile del presso l'Arsenale Controparte_2
della Spezia, deceduto il 13.2.1996 per asbestosi causata dalla prolungata esposizione professionale all'amianto – nonché quali eredi della vedova loro madre hanno chiamato in Persona_1
giudizio i davanti al Controparte_4
Tribunale della Spezia chiedendo il riconoscimento in capo al de cuius della qualità di soggetto equiparato a vittima del dovere ex art. 1, co. 564, L. 266/2005 e, conseguentemente, la condanna dei all'erogazione dei relativi benefici assistenziali previsti CP_4
dalla legge.
Costituendosi in giudizio i convenuti hanno contestato CP_4
il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. n. 120/2025, pubblicata il 12.5.2025, il Tribunale ha respinto il ricorso.
Le sigg.re propongono appello;
i resistono. Pt_1 CP_4
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- il sig. frequentò la scuola allievi operai dal CP_1
1950 al 1952, poi prestò servizio non di ruolo presso il dal 1955 al 28.3.1961, divenendo Controparte_2
nel 1958 carpentiere in ferro;
assunto in ruolo il 29.3.1961, fu poi inquadrato come operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici (dal 1970 al
1985) e, poi, come cameriere direttore di sala e di bar fino al 1989, cessando il servizio nel dicembre 1992, sempre presso l'Arsenale della Spezia;
- come carpentiere in ferro ha subito un'esposizione sia diretta che ambientale all'amianto, continuativa e in misura superiore alle soglie di legge;
- per costante giurisprudenza della S.C., per il riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere non è sufficiente la semplice dipendenza dell'infermità da una causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a “particolari condizioni ambientali od operative” (art. 1, co. 564, L. 266/2005) implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto: può considerarsi “particolare” la causa di danno che non
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sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale non consente l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario;
- non vi è prova che il defunto, quale carpentiere in ferro in
Arsenale alla Spezia, abbia sofferto di un rischio più elevato di quello proprio di chi svolgeva le stesse incombenze nel medesimo contesto ambientale ed operativo;
- pertanto, manca il presupposto dell'esposizione a fattori di rischio nei termini richiesti dall'art. 1, commi 563 ss., L.
266/2005 per poter riconoscere la sussistenza degli estremi per qualificare il defunto come vittima del dovere Pt_1
o soggetto ad essa equiparato.
L'appello – certamente non rispettoso dei principi di chiarezza e sinteticità, ormai da anni obbligatori ex art. 121 c.p.c. – censura la sentenza impugnata per omessa considerazione della documentazione clinica e medico-legale, della documentazione
CONTARP, delle prove testimoniali, del curriculum del sig.
della CTU e della confessione stragiudiziale del Pt_1
, che dimostrerebbero come i Controparte_2 Parte_3
rsenale della Spezia siano coloro che hanno subito
[...]
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una più elevata esposizione ad amianto, specialmente se vi hanno lavorato prima della fine degli anni '80 del '900 e che, pertanto,
l'esposizione del defunto all'amianto non rientrava nelle condizioni di espletamento delle attività ordinariamente connesse alla mansione di carpentiere in ferro, per di più senza misure di prevenzione e mezzi di protezione individuali;
lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia escluso l'applicabilità dell'art. 1, comma
563, L. 266/2005.
L'appello è infondato.
La giurisprudenza della Cassazione si è recentemente consolidata sul punto – a partire da Cass. 29819/2022 – affermando che
“perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni” ambientali o operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid
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pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. Può considerarsi
“particolare” la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale
(cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario” (Cass. 6414/2023; nello stesso senso v. Cass. 6433, 8369, 8476, 8511 e 8957/2023, 599 e
29618/2024).
In fatto, tutti i documenti e le testimonianze richiamati dalle appellanti dimostrano indubbiamente che l'Arsenale della Spezia era inquinato da grandi quantità di amianto, almeno negli anni dal 1950 al 1985 durante i quali il sig. vi ha lavorato con Pt_1
mansioni di carpentiere in ferro, e che proprio i carpentieri in ferro – che prestavano servizio anche all'interno delle navi militari – erano la figura professionale maggiormente esposta al rischio di inalazione di fibre di amianto, in assenza di misure di prevenzione e di dispositivi di protezione individuale adeguati.
Tuttavia, come correttamente puntualizzato dal primo Giudice, tale situazione di rischio non poteva dirsi esclusiva del sig.
ma era propria di tutti coloro che operavano con le sue Pt_1
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stesse mansioni e negli stessi ambienti dell'Arsenale della Spezia
e delle navi della Marina Militare che lì venivano riparate (v. relazione del CTU di primo grado, pag. 23: “Agli atti non risulta invece che il de cuius abbia svolto attività lavorative macroscopicamente diverse da quelle svolte da chi aveva la stessa mansione di carpentiere in ferro nell'Arsenale della
Spezia”).
Anche l'asserita confessione stragiudiziale del Controparte_2
(All. 29A2, nel file .zip denominato ,
[...] CP_5
reperito non senza difficoltà nella caotica produzione documentale delle appellanti, fatta di svariate decine di file tutti privi di una denominazione descrittiva del loro contenuto, in palese violazione dell'art. 74 disp. att. c.p.c.) non è altro che il riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere ad un militare deceduto per mesotelioma causato dall'esposizione all'amianto durante il servizio prestato a bordo di unità navali, e quindi nulla dice e nulla dimostra in relazione alla posizione personale del sig. e all'attività da lui concretamente Pt_1
svolta.
Dunque, non risulta in alcun modo provata una esposizione all'amianto del sig. diversa, e superiore, rispetto “alla Pt_1
platea degli occupati che svolgevano il medesimo servizio” (v.
Cass. cit.), cioè rispetto agli altri carpentieri in ferro operanti all'Arsenale della Spezia negli anni 1950-1985, e ciò impedisce il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1, co. 564, L. 266/2005.
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La domanda non può essere accolta nemmeno in applicazione dell'art. 1, co. 563, L. 266/2005, perché la norma individua talune attività pericolose (“… eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”) che, se hanno causato lesioni da cui è derivata un'invalidità permanente, possono automaticamente portare ad attribuire al soggetto leso i benefici quale vittima del dovere, ma tra queste attività pericolose non rientra certamente il servizio ordinario prestato come carpentiere in ferro in uno degli Arsenali militari d'Italia
(in senso conforme, Cass. 29618/2024, in fattispecie di Vigile del
Fuoco esposto all'amianto).
L'appello deve pertanto essere respinto;
la natura e la complessità della questione trattata, sulla quale solo recentemente si è consolidata la giurisprudenza di legittimità, consente di compensare anche le spese di questo grado.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico delle appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
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Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello; compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico delle appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025
IL PRESIDENTE est.
DE LL PA
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