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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr.ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 103/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.02.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Domenico La Capria, in virtù di mandato allegato in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore
Email_1
–appellante-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 14, presso lo studio dell'avv. Pasquale Cananzi che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti -appellato-
NONCHE'
CP_2
-appellato contumace-
Oggetto: contratti e obbligazioni varie - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palmi n. 720/2019, pubblicata il 16.07.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
30.01.2025, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “in osservanza al provvedimento notificato del 30/01/2025, il sottoscritto procuratore precisa le proprie conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo, verbali di causa e scritti difensivi tutti. Insiste in tutte le richieste istruttorie ivi formulate e precisamente nella
CTU–contabile, per come indicato e motivato nel corpo dell'atto introduttivo, in caso di rigetto della presente richiesta, chiede i termini di legge per il deposito di comparse e repliche”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
1.02.2025, il procuratore dell'appellato così precisava le conclusioni “agendo in regime di necessaria prorogatio del munus difensivo sino alla costituzione di nuovo difensore dell'appellata, nel riportarsi alle deduzioni e richieste sin qui articolate nell'interesse della medesima Società, si insiste, altresì, per il rigetto delle contrarie richieste ed eccezioni, concludendo affinché la Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia rigettare l'appello proposto, con condanna del a refusione di spese e competenze anche di questa fase di giudizio”. Pt_1
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, la in persona Controparte_1
pag. 2/8 del legale rappresentante pro-tempore, e per sentire CP_2
“accertare e dichiarare che la detiene delle somme di Controparte_3 pertinenza del sig. , e di conseguenza condannare i convenuti al CP_2 pagamento delle somme effettivamente dovute al sig , oltre interessi legali Parte_1 dal di del dovuto e sino all'effettivo soddisfo”.
Esponeva l'attore:
-di essere proprietario di un immobile, sito in Palmi, via C. Battisti n. 25, concesso in locazione, per uso commerciale, ad;
CP_2
-che, sulla scorta del contratto di locazione, stipulato in data 12.04.2008 e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, il conduttore era obbligato a corrispondere il canone annuo complessivo di €. 15.600,00 da pagarsi in 12 canoni mensili di €. 1.300,00;
-che, con scrittura privata del 02/04/2010, le parti, di comune accordo, avevano ridotto il canone annuo ad €. 12.000,00 e, quindi, ad €. 1.000,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2010;
-che, dal mese di agosto 2010, il si era reso inadempiente alla Pt_1 propria obbligazione di pagamento tant'è che, con racc. a.r. del 5.12.2012, aveva sollecitato, senza ottenere riscontro, il pagamento del dovuto;
-che, per tale motivo aveva adito il Tribunale di Palmi che, in data
30.06.2013 aveva convalidato lo stratto emettendo ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e da scadere, oltre accessori, sino all'esecuzione dello sfratto;
-che il decreto ingiuntivo n. 86/2013, munito di formula esecutiva, veniva notificato contestualmente all'atto di precetto, in data 23.04.2013, per l'importo complessivo di €. 37.496, 02;
-che, ciò nonostante, il debitore rimaneva inadempiente anche a seguito della notifica, in data 7.08.2013, dell'atto di precetto rinnovato dell'importo di €.
38.506,14;
-che, pertanto, aveva notificato atto di pignoramento presso terzi all' che, sulla scorta della sentenza n. 1831/2006 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, risultava detenere somme di pertinenza dell' ; CP_2
-che, infatti, con tale sentenza il Tribunale di Palmi aveva disposto l'immediata riassunzione del convenuto alle dipendenze della CP_1 nonché la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore del ricorrente,
pag. 3/8 delle retribuzioni mensili a far data dal 28.01.2004 sino all'effettiva riammissione in servizio;
-che, in data 24.09.2013, la terza pignorata aveva reso la prescritta dichiarazione asserendo “di non essere debitrice nei confronti del sig. e di CP_2 non essere in possesso di alcuna somma di spettanza al stesso”; CP_2
-di avere contestato, all'udienza dell'8.11.2013, la sopra richiamata dichiarazione in quanto “la sentenza n. 1831 del 2006 non era stata eseguita con riferimento alla immediata riassunzione in servizio e nessuna indennità, in sostituzione alla riassunzione sul posto di lavoro, è stata versata al sig dal 2007 ad oggi”; CP_2
-che la terza pignorata, costituitasi in giudizio, aveva insistito per il rigetto della domanda proposta;
-che, in data 13.11.2014, il legale rappresentante della Controparte_1 aveva dichiarato “di non essere debitore di alcuna somma nei riguardi di
[...]
e che le ragioni creditorie nascenti dalla sentenza n.1831/2006, resa dal CP_2
Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, erano state integralmente soddisfatte con Ordinanza di Assegnazione somme, emessa dal Tribunale di Catanzaro, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi intrapresa dallo stesso nei CP_2 confronti dell;
Controparte_1
-che, con ordinanza dell'8.01.2015 il Giudice dell'Esecuzione di Palmi, all'esito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, aveva statuito
“l'inesistenza di qualsiasi ragione creditoria del debitor nei confronti del CP_2 terzo estinguendo la procedura esecutiva e Controparte_1 condannandolo alla rifusione delle spese legali in favore della terza pignorata;
-di avere proposto opposizione, ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza in questione rilevando, al contrario di come erroneamente ritenuto dal Giudice dell'Esecuzione, “come fosse creditore nei confronti del terzo delle somme CP_2 derivanti dalla sua riassunzione in servizio presso l riassunzione Controparte_1 disposta dal Giudice e mai eseguita dalla Società”;
-che, con ordinanza del 22.06.2015, il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata invitando le parti, ove ne avessero interesse, ad introdurre il giudizio di merito;
-che, con atto di citazione del 22.06.2015, aveva introdotto il presente giudizio nei confronti del debitore esecutato e del terzo pignorato affinché
“venisse accertato e dichiarato che la detiene ancora oggi Controparte_3 delle somme di pertinenza del GN , con conseguente condanna dei CP_2
pag. 4/8 convenuti al pagamento di quanto effettivamente dovuto a oltre interessi Parte_1 legali, spese e competenze”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando l'avversa domanda ed insistendo per l'integrale rigetto con vittoria di spese giudiziali.
Rimaneva contumace . CP_2
Istruito il giudizio con interrogatorio formale della terza pignorata e documentalmente, all'udienza del 16.07.2019 le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione proposta., condannando l'opponente alla rifusione delle spese legali in favore della Controparte_1
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rilevando l'infondatezza del gravame proposto con richiesta di rigetto e conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva di cui veniva dichiarata la contumacia con CP_2 ordinanza di questa Corte in data 28.11.2020.
Con successiva ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Assorbente è la questione, rilevabile d'ufficio, dell'inappellabilità della sentenza, oggi all'attenzione del Collegio.
Occorre, infatti, evidenziare che parte attrice ha proposto, dinanzi al Giudice di prime cure, un'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
pag. 5/8 secondo comma, avendo la stessa eccepito l'irregolarità e/o illegittimità dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 8.01.2015.
Tanto rileva ai fini dell'individuazione del regime d'impugnazione applicabile al caso di specie, essendo noto che la sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi non è appellabile, ma è solo ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost..
L'art. 618 c.p.c., infatti, stabilisce che la causa di merito introdotta a seguito di opposizione agli atti esecutivi è decisa con sentenza non impugnabile.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che, secondo il c.d. principio dell'apparenza, la corretta qualificazione del mezzo di impugnazione da esperire, prescinde dalla tipologia di azione proposta dalla parte ma deve essere svolta con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice innanzi al quale il procedimento è stato instaurato, quand'anche tale qualificazione fosse non corretta.
Ciò permette di identificare con certezza il mezzo di gravame, escludendo che lo si possa conoscere solo ex post ad impugnazione avvenuta.
Applicando tale principio all'ipotesi delle opposizioni presentate nell'ambito di procedimenti esecutivi, la Corte ha, altresì, precisato che, se l'azione è stata qualificata dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la sentenza che definirà l'opposizione sarà impugnabile unicamente con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111
Cost., e dovrà essere proposta entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1.
Nella vicenda in esame appare ben chiaro, dal contenuto dei motivi di opposizione, dalla qualificazione degli stessi attribuita dalle parti e dal
Giudice di prime cure (oltre che dal G.E.), che la sentenza impugnata, essendo stata emessa a conclusione di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), è disciplinata dall'art. 618 c.p.c., comma 2.
Ed invero, sia l'opponente che il Giudice di prime cure (così come il G.E.) hanno qualificato la causa come "opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. " e pertanto, a prescindere, in questa sede, da ogni possibile discussione sulla reale natura della proposta opposizione, trattandosi di sentenza non impugnabile davanti a questa Corte d'Appello, va dichiarata l'inammissibilità del gravame qui spiegato in quanto, come già argomentato,
pag. 6/8 il mezzo d'impugnazione consentito dall'ordinamento era il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost comma 7 (e non invece l'appello in forza dell'ultimo periodo dell'art. 618 c.p.c. come introdotto dalla L. n. 52 del 2006, poiché la sentenza in questione è stata pubblicata dopo l'1.03.06).
Conformemente "l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, cioè alla qualificazione che del provvedimento abbia dato il giudice che lo ha emesso, indipendentemente dalla sua esattezza, che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione" (C.C. n.ri 18182/2021; 23390/2020; 20705/2018;
12872/2016; 3338/2012; 26919/2009; 4963/2007; 4507/2006).
Con la precisazione che, nel caso in cui venga impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge, o per effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell'apparenza, e l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., comma 3, nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso la sentenza di primo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione (principio affermato in fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi da Cassazione civile sez. VI,
15/04/2021, n. 9868, n. 18182/2021, n. 23390/2020, n. 20705/2018, n.
12872/2016, n. 3338/2012, n. 26919/2009, n. 4963/2007, n. 4507/2006).
In conseguenza, senza entrare nei motivi di merito posti a fondamento dell'impugnazione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Stante il rilievo officioso dell'inammissibilità appare equo compensare, interamente, le spese del presente grado tra l'appellante e l'appellata costituita.
Nulla, invece, per spese tra l'appellante e , stante la CP_2 contumacia di quest'ultimo.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Palmi n. 720/2019, pubblicata il 16.07.2019, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa, integralmente, le spese legali del presente grado tra Parte_1
e la
[...] Controparte_1
- nulla per spese tra l'appellante e;
CP_2
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr.ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 103/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.02.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Domenico La Capria, in virtù di mandato allegato in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore
Email_1
–appellante-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 14, presso lo studio dell'avv. Pasquale Cananzi che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti -appellato-
NONCHE'
CP_2
-appellato contumace-
Oggetto: contratti e obbligazioni varie - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palmi n. 720/2019, pubblicata il 16.07.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
30.01.2025, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “in osservanza al provvedimento notificato del 30/01/2025, il sottoscritto procuratore precisa le proprie conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo, verbali di causa e scritti difensivi tutti. Insiste in tutte le richieste istruttorie ivi formulate e precisamente nella
CTU–contabile, per come indicato e motivato nel corpo dell'atto introduttivo, in caso di rigetto della presente richiesta, chiede i termini di legge per il deposito di comparse e repliche”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
1.02.2025, il procuratore dell'appellato così precisava le conclusioni “agendo in regime di necessaria prorogatio del munus difensivo sino alla costituzione di nuovo difensore dell'appellata, nel riportarsi alle deduzioni e richieste sin qui articolate nell'interesse della medesima Società, si insiste, altresì, per il rigetto delle contrarie richieste ed eccezioni, concludendo affinché la Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia rigettare l'appello proposto, con condanna del a refusione di spese e competenze anche di questa fase di giudizio”. Pt_1
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, la in persona Controparte_1
pag. 2/8 del legale rappresentante pro-tempore, e per sentire CP_2
“accertare e dichiarare che la detiene delle somme di Controparte_3 pertinenza del sig. , e di conseguenza condannare i convenuti al CP_2 pagamento delle somme effettivamente dovute al sig , oltre interessi legali Parte_1 dal di del dovuto e sino all'effettivo soddisfo”.
Esponeva l'attore:
-di essere proprietario di un immobile, sito in Palmi, via C. Battisti n. 25, concesso in locazione, per uso commerciale, ad;
CP_2
-che, sulla scorta del contratto di locazione, stipulato in data 12.04.2008 e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, il conduttore era obbligato a corrispondere il canone annuo complessivo di €. 15.600,00 da pagarsi in 12 canoni mensili di €. 1.300,00;
-che, con scrittura privata del 02/04/2010, le parti, di comune accordo, avevano ridotto il canone annuo ad €. 12.000,00 e, quindi, ad €. 1.000,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2010;
-che, dal mese di agosto 2010, il si era reso inadempiente alla Pt_1 propria obbligazione di pagamento tant'è che, con racc. a.r. del 5.12.2012, aveva sollecitato, senza ottenere riscontro, il pagamento del dovuto;
-che, per tale motivo aveva adito il Tribunale di Palmi che, in data
30.06.2013 aveva convalidato lo stratto emettendo ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e da scadere, oltre accessori, sino all'esecuzione dello sfratto;
-che il decreto ingiuntivo n. 86/2013, munito di formula esecutiva, veniva notificato contestualmente all'atto di precetto, in data 23.04.2013, per l'importo complessivo di €. 37.496, 02;
-che, ciò nonostante, il debitore rimaneva inadempiente anche a seguito della notifica, in data 7.08.2013, dell'atto di precetto rinnovato dell'importo di €.
38.506,14;
-che, pertanto, aveva notificato atto di pignoramento presso terzi all' che, sulla scorta della sentenza n. 1831/2006 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, risultava detenere somme di pertinenza dell' ; CP_2
-che, infatti, con tale sentenza il Tribunale di Palmi aveva disposto l'immediata riassunzione del convenuto alle dipendenze della CP_1 nonché la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore del ricorrente,
pag. 3/8 delle retribuzioni mensili a far data dal 28.01.2004 sino all'effettiva riammissione in servizio;
-che, in data 24.09.2013, la terza pignorata aveva reso la prescritta dichiarazione asserendo “di non essere debitrice nei confronti del sig. e di CP_2 non essere in possesso di alcuna somma di spettanza al stesso”; CP_2
-di avere contestato, all'udienza dell'8.11.2013, la sopra richiamata dichiarazione in quanto “la sentenza n. 1831 del 2006 non era stata eseguita con riferimento alla immediata riassunzione in servizio e nessuna indennità, in sostituzione alla riassunzione sul posto di lavoro, è stata versata al sig dal 2007 ad oggi”; CP_2
-che la terza pignorata, costituitasi in giudizio, aveva insistito per il rigetto della domanda proposta;
-che, in data 13.11.2014, il legale rappresentante della Controparte_1 aveva dichiarato “di non essere debitore di alcuna somma nei riguardi di
[...]
e che le ragioni creditorie nascenti dalla sentenza n.1831/2006, resa dal CP_2
Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, erano state integralmente soddisfatte con Ordinanza di Assegnazione somme, emessa dal Tribunale di Catanzaro, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi intrapresa dallo stesso nei CP_2 confronti dell;
Controparte_1
-che, con ordinanza dell'8.01.2015 il Giudice dell'Esecuzione di Palmi, all'esito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, aveva statuito
“l'inesistenza di qualsiasi ragione creditoria del debitor nei confronti del CP_2 terzo estinguendo la procedura esecutiva e Controparte_1 condannandolo alla rifusione delle spese legali in favore della terza pignorata;
-di avere proposto opposizione, ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza in questione rilevando, al contrario di come erroneamente ritenuto dal Giudice dell'Esecuzione, “come fosse creditore nei confronti del terzo delle somme CP_2 derivanti dalla sua riassunzione in servizio presso l riassunzione Controparte_1 disposta dal Giudice e mai eseguita dalla Società”;
-che, con ordinanza del 22.06.2015, il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata invitando le parti, ove ne avessero interesse, ad introdurre il giudizio di merito;
-che, con atto di citazione del 22.06.2015, aveva introdotto il presente giudizio nei confronti del debitore esecutato e del terzo pignorato affinché
“venisse accertato e dichiarato che la detiene ancora oggi Controparte_3 delle somme di pertinenza del GN , con conseguente condanna dei CP_2
pag. 4/8 convenuti al pagamento di quanto effettivamente dovuto a oltre interessi Parte_1 legali, spese e competenze”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando l'avversa domanda ed insistendo per l'integrale rigetto con vittoria di spese giudiziali.
Rimaneva contumace . CP_2
Istruito il giudizio con interrogatorio formale della terza pignorata e documentalmente, all'udienza del 16.07.2019 le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione proposta., condannando l'opponente alla rifusione delle spese legali in favore della Controparte_1
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rilevando l'infondatezza del gravame proposto con richiesta di rigetto e conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva di cui veniva dichiarata la contumacia con CP_2 ordinanza di questa Corte in data 28.11.2020.
Con successiva ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Assorbente è la questione, rilevabile d'ufficio, dell'inappellabilità della sentenza, oggi all'attenzione del Collegio.
Occorre, infatti, evidenziare che parte attrice ha proposto, dinanzi al Giudice di prime cure, un'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
pag. 5/8 secondo comma, avendo la stessa eccepito l'irregolarità e/o illegittimità dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 8.01.2015.
Tanto rileva ai fini dell'individuazione del regime d'impugnazione applicabile al caso di specie, essendo noto che la sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi non è appellabile, ma è solo ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost..
L'art. 618 c.p.c., infatti, stabilisce che la causa di merito introdotta a seguito di opposizione agli atti esecutivi è decisa con sentenza non impugnabile.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che, secondo il c.d. principio dell'apparenza, la corretta qualificazione del mezzo di impugnazione da esperire, prescinde dalla tipologia di azione proposta dalla parte ma deve essere svolta con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice innanzi al quale il procedimento è stato instaurato, quand'anche tale qualificazione fosse non corretta.
Ciò permette di identificare con certezza il mezzo di gravame, escludendo che lo si possa conoscere solo ex post ad impugnazione avvenuta.
Applicando tale principio all'ipotesi delle opposizioni presentate nell'ambito di procedimenti esecutivi, la Corte ha, altresì, precisato che, se l'azione è stata qualificata dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la sentenza che definirà l'opposizione sarà impugnabile unicamente con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111
Cost., e dovrà essere proposta entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1.
Nella vicenda in esame appare ben chiaro, dal contenuto dei motivi di opposizione, dalla qualificazione degli stessi attribuita dalle parti e dal
Giudice di prime cure (oltre che dal G.E.), che la sentenza impugnata, essendo stata emessa a conclusione di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), è disciplinata dall'art. 618 c.p.c., comma 2.
Ed invero, sia l'opponente che il Giudice di prime cure (così come il G.E.) hanno qualificato la causa come "opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. " e pertanto, a prescindere, in questa sede, da ogni possibile discussione sulla reale natura della proposta opposizione, trattandosi di sentenza non impugnabile davanti a questa Corte d'Appello, va dichiarata l'inammissibilità del gravame qui spiegato in quanto, come già argomentato,
pag. 6/8 il mezzo d'impugnazione consentito dall'ordinamento era il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost comma 7 (e non invece l'appello in forza dell'ultimo periodo dell'art. 618 c.p.c. come introdotto dalla L. n. 52 del 2006, poiché la sentenza in questione è stata pubblicata dopo l'1.03.06).
Conformemente "l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, cioè alla qualificazione che del provvedimento abbia dato il giudice che lo ha emesso, indipendentemente dalla sua esattezza, che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione" (C.C. n.ri 18182/2021; 23390/2020; 20705/2018;
12872/2016; 3338/2012; 26919/2009; 4963/2007; 4507/2006).
Con la precisazione che, nel caso in cui venga impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge, o per effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell'apparenza, e l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., comma 3, nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso la sentenza di primo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione (principio affermato in fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi da Cassazione civile sez. VI,
15/04/2021, n. 9868, n. 18182/2021, n. 23390/2020, n. 20705/2018, n.
12872/2016, n. 3338/2012, n. 26919/2009, n. 4963/2007, n. 4507/2006).
In conseguenza, senza entrare nei motivi di merito posti a fondamento dell'impugnazione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Stante il rilievo officioso dell'inammissibilità appare equo compensare, interamente, le spese del presente grado tra l'appellante e l'appellata costituita.
Nulla, invece, per spese tra l'appellante e , stante la CP_2 contumacia di quest'ultimo.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Palmi n. 720/2019, pubblicata il 16.07.2019, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa, integralmente, le spese legali del presente grado tra Parte_1
e la
[...] Controparte_1
- nulla per spese tra l'appellante e;
CP_2
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
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