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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in grado di appello, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. r.g. 1414/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia,
136 - La Spezia, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Enrico Bocchino e Sara Testani, giusta procura allegata , i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazione come in atti
PARTE ATTRICE/APPELLANTE contro
(cf. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Torino, via Bligny 15, presso lo studio degli avv.ti , Francesco Fusco e Federico Frignani, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata , i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazione come in atti
(cf. ) contumace Parte_2 P.IVA_3
PARTI CONVENUTE
pagina 1 di 13 Per la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Voghera n. 215/2023 in data 3.10.2023 all'esito del giudizio di primo grado r.g. 434/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 14.1.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica, coerentemente con il foglio di precisazione delle conclusioni previamente depositato e, segnatamente:
per parte appellante I.C.A. “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello: - accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la legittimazione attiva del a richiedere il CUP nella Pt_2 Parte_2
fattispecie oggetto di causa e, - - per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2023 - n. 14 ID Pratica 14749915 del
13.04.2023. - Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”
per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni diversa Controparte_2
domanda, eccezione, istanza In via principale, - confermare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, respingere l'appello avversario;
In via principale, - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza
(di seguito anche ) evocava in giudizio, innanzi al giudice di Parte_3 CP_1
pace di IA, il e Parte_2 Controparte_3
pagina 2 di 13 Part (di seguito anche ) al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso accertamento esecutivo per il Canone Unico anno 2023 n. 14749915 notificato il 14.4.2023
A supporto della propria domanda deduceva che: la era società operante nel CP_1
settore pubblicitario, la cui attività era soggetta alla Imposta Comunale sulla Pubblicità; la l.
27.12.2019 n. 160 aveva istituito il canone unico sostitutivo di una serie di imposte e riferito a Comuni, Province e città metropolitane;
soggetti attivi erano più enti, ciascuno per le strade di propria competenza, stante l'abrogazione dell'art. 1 d.lgs. 507/1993; in presenza di cartellone pubblicitario su strada provinciale, unico soggetto legittimato alla riscossione era la VI ex art. 1 c. 835 l. 160/2019 e, in quanto soggetto titolare del potere autorizzativo, ex art. 23 del Codice della Strada;
il titolo era unico e non duplice
(occupazione della strada e posizionamento messaggio pubblicitario) ; sul punto si era già espressa giurisprudenza civile e tributaria;
trattandosi di imposizione fiscale nuova erano inapplicabili i principi elaborati nel previgente sistema;
la spettanza del tributo era della
VI anche in ragione del principio della riserva di legge, essendo venuto meno il fondamento normativo;
il Giudice ordinario poteva disapplicare eventuali regolamenti o delibere di Comuni in contrasto con la previsione.
Part A seguito di rituale notificazione si costituiva contestando quanto ex adverso Part dedotto e insistendo per la conferma dell'avviso, deducendo che: svolgeva attività di riscossione in regime di concessione a seguito di aggiudicazione di gara esperita dal quale concessionario, era quindi il soggetto legittimato alla Parte_2
partecipazione al processo;
il CUP era stato richiesto sulla base del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato dal comune di e non Parte_2
impugnato dalla ricorrente;
non sussisteva alcun potere di disapplicazione in capo al
Giudice ordinario;
il soggetto attivo titolare della riscossione del canone per le esposizioni pubblicitarie su tutto il territorio comunale, era sempre il e non la Pt_2
VI, essendo irrilevante l'ente proprietario della strada su cui è collocato il cartello;
l'introduzione del canone unico patrimoniale, ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss., L.
160/2019 (Legge Bilancio 2020) era irrilevante ai fini dell'individuazione del soggetto pagina 3 di 13 titolare, secondo i principi già espressi;
la VI aveva potestà autorizzatoria ma ciò non implicava il riconoscimento di quella impositiva;
la VI poteva pretendere il canone solo su strade provinciali;
si era espresso in senso conforme a tale ricostruzione sia la stessa associazione delle Province U.P.I .sia la maggioritaria giurisprudenza.
Pur ritualmente evocato in giudizio il non ci costituiva Parte_2
restando contumace
Il Giudice di Pace, all'esito della prima udienza, rinviava la causa per discussione, assegnando termine per note conclusive
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice di Pace di Voghera, con sentenza
215/2023 accoglieva il ricorso e annullava l'ingiunzione di pagamento n. 14749915, Part escludendo che il (e quindi quale concessionario) fosse Parte_2
soggetto legittimato a riscuotere il canone e aderendo all'impostazione di parte ricorrente
Part Avverso tale decisione proponeva impugnazione la , evocando in giudizio sia sia lo stesso mediante atto di citazione ritualmente notificato. Controparte_2 Pt_2
A supporto della propria impugnazione l'appellante riproponeva in parte le argomentazioni già svolte in primo grado e , quali motivi di appello deduceva che;
era stata violata ed erroneamente applicata la normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di in quanto l'imposta era stata stabilita ai sensi dell'articolo 10 del Parte_2
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”; Il CUP era istituito e disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; il CUP sostituiva quella che era la precedente Imposta Comunale sulla Pubblicità, ma non spostava la soggettività attiva da un ente a un altro;
l'attività autorizzatoria delle Province non implicava il pagamento dell'imposta; nel sistema previgente erano riconosciuti poteri autorizzatori sia al
Comune sia alla VI, sia in materia di occupazione di suolo pubblico sia in materia di mezzi pubblicitari, ma nessuna pretesa impositiva poteva essere fatta valere dalla VI con riferimento ai mezzi pubblicitari, ad eccezione del diritto ad un “corrispettivo” per il pagina 4 di 13 rilascio dell'autorizzazione; il coma 816 doveva essere letto congiuntamente al comma 821
; il nuovo canone era unico ma aveva una duplice presupposto a) l'occupazione del suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari;
in tal senso si era espressa la prevalente giurisprudenza.
Si costituiva in appello contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo CP_1
che: l'interpretazione di carattere “storico ” della concessionaria era contraria al disposto dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
l L'Imposta Comunale sulla
Pubblicità era stata abrogata dall'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, né era stato espresso il principio dell'esclusiva dell'elemento pubblicitario a favore del l'interpretazione dell'appellante si poneva in contrato con il principio della Pt_2
riserva di legge ex art. 23 Cost , essendo stata abrogata l'articolo 1 del Dlgs. 507/93;
l'entrata spettava al a prescindere dalla titolarità della strada e del soggetto titolato Pt_2
a rilasciare l'autorizzazione; la “pertinenza” delle aree, ossia “competenza”, era dunque sviluppata dall'articolo 1 comma 818 della L. 160/2019; l'appellante operava un'erronea interpretazione dell'art. 1 c. 819 , non essendo mai menzionato il e dello stesso art. Pt_2
1 c. 817 , essendo irrilevante il riferimento alla parità di gettito.
Pur ritualmente evocato in giudizio il non si Parte_2
costituiva restando contumace.
All'esito della prima udienza la causa era rinviata per rimessione in decisione, previa assegnazione di termini ex art. 352 c.p.c.
All'udienza del 14.1.2025, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni come da note depositate e sopra riportato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La fattispecie in esame
2.La disciplina giuridica vigente
3.L'individuazione della corretta interpretazione della disciplina
4. La conclusione e le spese
1.La fattispecie in esame
pagina 5 di 13 In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta da parte ricorrente in primo grado (odierna appellata) , non contestata e debitamente documentata che CP_4
notificava in data 14.04.2023 alla società l'avviso di
[...] Controparte_1 accertamento esecutivo n. 14 ID Pratica 14749915 del 13.04.2023, per l'anno 2023, per un totale di € 115,00
Il citato avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa era espressamente emesso “ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge
n. 160 del 27/12/2019.” risultando altresì richiamati in premessa “…quanto disposto dalla legge 160 del 2019 art.1 comma 821 lettere g ed h, avendo accertato a carico del contribuente in indirizzo le sottoelencate fattispecie soggette ad imposizione;
“ nonché “ il
Regolamento Comunale vigente, con i criteri e le tariffe adottati, “;
Infine, nel medesimo atto era precisato che “Si calcolano inoltre gli interessi legali
e le spese di riscossione di cui all'articolo 1 comma 803 della legge n.160 del 27/12/2019, avvertendo che il presente atto ha valore di intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica e di titolo esecutivo. Trascorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento la scrivente procederà al recupero coattivo secondo le vigenti disposizioni normative”
In punto di fatto, il presupposto per l'applicazione del canone era espressamente costituito dall'apposizione di freccia pubblicitaria direzionale su palo recante denominazione “ .” nonché da cartello Parte_4
COOPERATIVA MACELLATORI LUNGAVILLA.”, entrambi all'interno del territorio del
Comune di e apposti, rispettivamente, su strada statale 35 e SP via Parte_2
dante Alighieri 1
2.La disciplina giuridica vigente
Questione controversa tra le parti in punto di diritto, e invero assorbente ai fini della decision , è costituita dalla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 1 c. 816 e ss della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – attraverso cui è stato introdotto il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
pagina 6 di 13 A fini di chiarezza motivazionale, giova riportare interamente, il contenuto della fattispecie normativa;
in particolare, con specifico riferimento alla a natura e ai presupposti del canone viene stabilito come «816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7
e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 820.
L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.».
pagina 7 di 13 In relazione alle modalità di disciplina, il legislatore ha stabilito che: «821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b)
l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli
20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.»
Sul piano soggettivo è ulteriormente previsto come «823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato…..835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi
pagina 8 di 13 pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione
o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.”
3.L'individuazione della corretta interpretazione della disciplina
Il Tribunale non ignora la presenza di un orientamento giurisprudenziale di merito , secondo cui, pur nell'unicità del Canone, risulterebbero dovute due distinte componenti;
tale ricostruzione si fonda, sostanzialmente, su quattro argomentazioni prevalenti
In primo luogo, tale indirizzo valorizza la duplicità dei presupposti alla base del tributo, come esplicitati nel citato c. 819 , caratterizzati da diversità giuridico sostanziale
(occupazione, di aree appartenenti al demanio, da un lato, e messaggi pubblicitari , dall'altro); inoltre, strettamente connessa al precedente, rileverebbe un'interpretazione storico sistematica, per cui la lettera a) del comma 819 configurerebbe la trasposizione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) m e la lettera b) richiamerebbe il presupposto dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP); in terzo luogo, viene evidenziato il contenuto del comma n.
817 e del principio ivi espresso della parità di gettito, che presupporrebbe, la reiterazione degli schemi applicativi delle imposte;
infine, si sottolinea il rilievo della normativa regolamentare degli enti locali (Trib. Macerata 20.6.2023 n. 542; Trib. Pesaro 1.3.2023 n.
174 ; Tbib. Forlì 9.2.2023 n. 104 e ulteriore allegata dalla parte appellante in entrambi i gradi di giudizio)
NE, tali argomentazioni, pur non prive, almeno parzialmente, di pregio, sono tuttavia insufficienti a fondare la tesi sostenuta dall'appellante circa la vigenza di due distinte componenti di canone e quindi il permanere, in ogni caso, della titolarità impositiva fiscale in capo al in relazione alla diffusione di mezzi pubblicitari . Pt_2
In via preliminare, sul piano interpretativo, il fondamento positivo esclusivo per il
Canone unico patrimoniale è costituito dalla legge in virtù della riserva espressa ex art. 23
pagina 9 di 13 Cost. e in alcun modo può essere rinvenuto nei regolamenti degli enti territoriali, quale ad esempio, nel caso concreto Regolamento del (cfr. doc. 3 Parte_2 fasc. appell.) in particolare all'art. 10,“Presupposto del canone” ; il Legislatore, secondo quanto stabilito al comma 823 dell'art. 1 cit., ha conferito agli enti territoriali la sola
“disciplina” di specifici profili da cui esula l'individuazione del “presupposto” del canone, previsto viceversa dal comma 819 dell'art. 1 cit. : ciò, coerentemente con la riserva di legge espressa , la cui portata non è stato non modificata, in parte qua e per i profili di interesse ai fini del giudizio , anche a seguito della riforma dell'art. 119 Cost. trattandosi comunque di tributo stabilito dallo Stato.
A riguardo, a fortiori, lo stesso Tribunale di IA ha già correttamente argomentato come “ Né potrebbe sostenersi che un Regolamento comunale, in quanto norma secondaria
e subordinata alla legge, in assenza di diversa previsione, possa introdurre norme contrarie a disposizioni di legge (arg. artt. 1 e 4 preleggi).” (sic Tribunale di IA
29.1.2024 n. 1552)
NE, tanto premesso sul piano metodologico e interpretativo, e sottolineata quindi l'irrilevanza delle deduzioni di parte appellante formulate in primo grado circa il potere di disapplicazione del Giudice ordinario (sebbene non specificatamente reiterate in appello), l'interpretazione preferibile, sul piano letterale, sistematico e teleologico delle disposizioni in esame contenute nel d.lgs. 160/2019 , risulta essere in senso contrario alla tesi esposta da Pt_1
In primo luogo, sul piano letterale, secondo il criterio del “senso…fatto palese dal significato proprio delle parole..” (art. 12 preleggi) si sottolinea il nomen iuris adottato dal legislatore, quale “canone patrimoniale di concessione”, secondo una formulazione al singolare;
tale formulazione è presente non solo al c. 816, ma anche negli ulteriori commi e nell'intero rinnovato sistema legislativo della fattispecie tributaria in esame;
l' opzione terminologica adottata rafforza il carattere di unitarietà dello stesso canone .
In secondo luogo, e sempre sul piano letterale, è richiamata espressamente la natura
“patrimoniale “e lo stesso canone viene espressamente qualificato come in sostituzione delle imposte e/o dei canoni precedenti;
la voluntas del legislatore è quindi univoca sia nel pagina 10 di 13 senso dell'unitarietà sia nel senso dell'abrogazione del previgente modello e , conseguentemente, in ordine al superamento dei precedenti principi e schemi elaborati in sede normativa e giurisprudenziale;
parimenti, l'unitarietà del canone è coerente con la generale ed esplicita onnicomprensività dello stesso, esplicitata nel c. 816
In terzo luogo, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria “è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane”, non solo
«ai fini di cui al presente comma» (ovvero del c. 816) ma anche di altri, risultando rafforzato il profilo di unitarietà dello stesso.
Sotto ulteriore e connesso profilo, in base a interpretazione sistematica ovvero
“…secondo la connessione…” (art. 12 preleggi) tra le diverse disposizioni normative , ai sensi del c. 820 viene espressamente stabilito come “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude
l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”
Conseguentemente, alla luce di una rigorosa impostazione ermeneutica sistematica, viene destituita di fondamento l'argomentazione del primo orientamento secondo cui il legislatore avrebbe individuato nel c. 819 due presupposti sostanziali di imposta e, parallelamente, due distinte componenti.
Ulteriormente, risulta inconferente il riferimento alla parità di gettito contenuto nel comma 817; da un lato, facendo salva possibilità di «variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe» il c. 817 costituisce norma di indirizzo per la futura regolamentazione degli enti locali, dall'altro, tale regolamentazione non può comunque arrivare a incidere (neanche in via interpretativa,) sui presupposti del tributo, per i motivi esposti in premessa di motivazione
Infine, la tesi della duplicità di componenti contrasta con ulteriore argomentazione teleologica e , al contempo, letterale: il c.835 infatti , come sopra riportato, esprime una finalità corrispettiva del canone stesso , il cui versamento è “effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o
pagina 11 di 13 alla diffusione dei messaggi pubblicitari” in altri termini, l'ente titolare del tributo coincide con l'ente titolare dell'autorizzazione.
In ragione di quanto esposto risulta meritevole di adesione l'ulteriore e , invero maggioritario orientamento , secondo cui il canone è unico , già adottato dal presente
Tribunale in plurime pronunce , al cui contenuto motivazionale si rinvia ( Trib. IA
29.1.2024 n. 1552; Trib. IA 30.5.2024 n. 921; Trib. IA 30.11.2024 n. 1561; Trib.
Bologna 29.10.2024 n. 2853)
4. La conclusione e le spese
NE , l'adesione al secondo degli orientamenti citati preclude la sussistenza di una titolarità impositiva del , sempre e comunque;
al contrario, l'ente legittimato a Pt_2
riscuotere il Canone unico patrimoniale su strada provinciale fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti risulta essere esclusivamente la provincia
A quest'ultimo proposito, nel caso di specie, premesso che il Parte_2 Parte_2
ha pacificamente meno di diecimila abitanti, il titolare per la riscossione del
[...]
Canone era (rectius è) la VI di IA , sia in relazione alla cartello, apposto su strada provinciale Dante Alighieri fuori dal centro abitato, sia in relazione alla freccia, fuori dal centro e su strada ex SS 35, oggi strada provinciale;
a fortiori, risulta documentato il rilascio di autorizzazione da parte della stessa VI (cfr.doc. 3 parte appellata).
In definitiva, in ragione di quanto esposto, l'avviso di accertamento dell'avviso accertamento esecutivo per il Canone Unico anno 2023 n. 14749915 notificato il 14.4.2023 risulta illegittimo, e la decisione del giudice di primo grado n. 215/2023 risulta corretta e meritevole di conferma.
Sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione integrale delle spese di lite stante sussistenza di contrasti giurisprudenziali non ancora composti in giurisprudenza (Corte Cost 19.4.2018 n. 77) nonché, comunque, risultando integrata l'ipotesi ex art. 92 c.p.c. di “assoluta novità della questione trattata”.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1° quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma pagina 12 di 13 17°, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
Pertanto, quale appellante, in ragione dell'integrale rigetto dell'appello, è Pt_1
tenuta a pagare all'Erario un ulteriore importo pari al contributo unificato del presente giudizio ( €64,5).
P.Q.M.
Il Tribunale in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- I)Respinge, perché infondata per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte appellante (c.f. ) e, per Parte_1 P.IVA_1
l'effetto, conferma la sentenza emessa in data 3.10.2023dal Giudice di Pace di Voghera n.
215/2023 all'esito del giudizio di primo grado r.g. 434/2023;
- II)compensa le spese di lite tra le parti;
-III)dichiara la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, per il pagamento a carico di . Pt_1 Parte_1
di una somma ulteriore, pari al contributo unificato, nei confronti dell'erario.
[...]
IA, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in grado di appello, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. r.g. 1414/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia,
136 - La Spezia, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Enrico Bocchino e Sara Testani, giusta procura allegata , i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazione come in atti
PARTE ATTRICE/APPELLANTE contro
(cf. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Torino, via Bligny 15, presso lo studio degli avv.ti , Francesco Fusco e Federico Frignani, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata , i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazione come in atti
(cf. ) contumace Parte_2 P.IVA_3
PARTI CONVENUTE
pagina 1 di 13 Per la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Voghera n. 215/2023 in data 3.10.2023 all'esito del giudizio di primo grado r.g. 434/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 14.1.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica, coerentemente con il foglio di precisazione delle conclusioni previamente depositato e, segnatamente:
per parte appellante I.C.A. “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello: - accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la legittimazione attiva del a richiedere il CUP nella Pt_2 Parte_2
fattispecie oggetto di causa e, - - per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2023 - n. 14 ID Pratica 14749915 del
13.04.2023. - Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”
per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni diversa Controparte_2
domanda, eccezione, istanza In via principale, - confermare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, respingere l'appello avversario;
In via principale, - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza
(di seguito anche ) evocava in giudizio, innanzi al giudice di Parte_3 CP_1
pace di IA, il e Parte_2 Controparte_3
pagina 2 di 13 Part (di seguito anche ) al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso accertamento esecutivo per il Canone Unico anno 2023 n. 14749915 notificato il 14.4.2023
A supporto della propria domanda deduceva che: la era società operante nel CP_1
settore pubblicitario, la cui attività era soggetta alla Imposta Comunale sulla Pubblicità; la l.
27.12.2019 n. 160 aveva istituito il canone unico sostitutivo di una serie di imposte e riferito a Comuni, Province e città metropolitane;
soggetti attivi erano più enti, ciascuno per le strade di propria competenza, stante l'abrogazione dell'art. 1 d.lgs. 507/1993; in presenza di cartellone pubblicitario su strada provinciale, unico soggetto legittimato alla riscossione era la VI ex art. 1 c. 835 l. 160/2019 e, in quanto soggetto titolare del potere autorizzativo, ex art. 23 del Codice della Strada;
il titolo era unico e non duplice
(occupazione della strada e posizionamento messaggio pubblicitario) ; sul punto si era già espressa giurisprudenza civile e tributaria;
trattandosi di imposizione fiscale nuova erano inapplicabili i principi elaborati nel previgente sistema;
la spettanza del tributo era della
VI anche in ragione del principio della riserva di legge, essendo venuto meno il fondamento normativo;
il Giudice ordinario poteva disapplicare eventuali regolamenti o delibere di Comuni in contrasto con la previsione.
Part A seguito di rituale notificazione si costituiva contestando quanto ex adverso Part dedotto e insistendo per la conferma dell'avviso, deducendo che: svolgeva attività di riscossione in regime di concessione a seguito di aggiudicazione di gara esperita dal quale concessionario, era quindi il soggetto legittimato alla Parte_2
partecipazione al processo;
il CUP era stato richiesto sulla base del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato dal comune di e non Parte_2
impugnato dalla ricorrente;
non sussisteva alcun potere di disapplicazione in capo al
Giudice ordinario;
il soggetto attivo titolare della riscossione del canone per le esposizioni pubblicitarie su tutto il territorio comunale, era sempre il e non la Pt_2
VI, essendo irrilevante l'ente proprietario della strada su cui è collocato il cartello;
l'introduzione del canone unico patrimoniale, ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss., L.
160/2019 (Legge Bilancio 2020) era irrilevante ai fini dell'individuazione del soggetto pagina 3 di 13 titolare, secondo i principi già espressi;
la VI aveva potestà autorizzatoria ma ciò non implicava il riconoscimento di quella impositiva;
la VI poteva pretendere il canone solo su strade provinciali;
si era espresso in senso conforme a tale ricostruzione sia la stessa associazione delle Province U.P.I .sia la maggioritaria giurisprudenza.
Pur ritualmente evocato in giudizio il non ci costituiva Parte_2
restando contumace
Il Giudice di Pace, all'esito della prima udienza, rinviava la causa per discussione, assegnando termine per note conclusive
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice di Pace di Voghera, con sentenza
215/2023 accoglieva il ricorso e annullava l'ingiunzione di pagamento n. 14749915, Part escludendo che il (e quindi quale concessionario) fosse Parte_2
soggetto legittimato a riscuotere il canone e aderendo all'impostazione di parte ricorrente
Part Avverso tale decisione proponeva impugnazione la , evocando in giudizio sia sia lo stesso mediante atto di citazione ritualmente notificato. Controparte_2 Pt_2
A supporto della propria impugnazione l'appellante riproponeva in parte le argomentazioni già svolte in primo grado e , quali motivi di appello deduceva che;
era stata violata ed erroneamente applicata la normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di in quanto l'imposta era stata stabilita ai sensi dell'articolo 10 del Parte_2
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”; Il CUP era istituito e disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; il CUP sostituiva quella che era la precedente Imposta Comunale sulla Pubblicità, ma non spostava la soggettività attiva da un ente a un altro;
l'attività autorizzatoria delle Province non implicava il pagamento dell'imposta; nel sistema previgente erano riconosciuti poteri autorizzatori sia al
Comune sia alla VI, sia in materia di occupazione di suolo pubblico sia in materia di mezzi pubblicitari, ma nessuna pretesa impositiva poteva essere fatta valere dalla VI con riferimento ai mezzi pubblicitari, ad eccezione del diritto ad un “corrispettivo” per il pagina 4 di 13 rilascio dell'autorizzazione; il coma 816 doveva essere letto congiuntamente al comma 821
; il nuovo canone era unico ma aveva una duplice presupposto a) l'occupazione del suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari;
in tal senso si era espressa la prevalente giurisprudenza.
Si costituiva in appello contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo CP_1
che: l'interpretazione di carattere “storico ” della concessionaria era contraria al disposto dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
l L'Imposta Comunale sulla
Pubblicità era stata abrogata dall'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, né era stato espresso il principio dell'esclusiva dell'elemento pubblicitario a favore del l'interpretazione dell'appellante si poneva in contrato con il principio della Pt_2
riserva di legge ex art. 23 Cost , essendo stata abrogata l'articolo 1 del Dlgs. 507/93;
l'entrata spettava al a prescindere dalla titolarità della strada e del soggetto titolato Pt_2
a rilasciare l'autorizzazione; la “pertinenza” delle aree, ossia “competenza”, era dunque sviluppata dall'articolo 1 comma 818 della L. 160/2019; l'appellante operava un'erronea interpretazione dell'art. 1 c. 819 , non essendo mai menzionato il e dello stesso art. Pt_2
1 c. 817 , essendo irrilevante il riferimento alla parità di gettito.
Pur ritualmente evocato in giudizio il non si Parte_2
costituiva restando contumace.
All'esito della prima udienza la causa era rinviata per rimessione in decisione, previa assegnazione di termini ex art. 352 c.p.c.
All'udienza del 14.1.2025, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni come da note depositate e sopra riportato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La fattispecie in esame
2.La disciplina giuridica vigente
3.L'individuazione della corretta interpretazione della disciplina
4. La conclusione e le spese
1.La fattispecie in esame
pagina 5 di 13 In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta da parte ricorrente in primo grado (odierna appellata) , non contestata e debitamente documentata che CP_4
notificava in data 14.04.2023 alla società l'avviso di
[...] Controparte_1 accertamento esecutivo n. 14 ID Pratica 14749915 del 13.04.2023, per l'anno 2023, per un totale di € 115,00
Il citato avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa era espressamente emesso “ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge
n. 160 del 27/12/2019.” risultando altresì richiamati in premessa “…quanto disposto dalla legge 160 del 2019 art.1 comma 821 lettere g ed h, avendo accertato a carico del contribuente in indirizzo le sottoelencate fattispecie soggette ad imposizione;
“ nonché “ il
Regolamento Comunale vigente, con i criteri e le tariffe adottati, “;
Infine, nel medesimo atto era precisato che “Si calcolano inoltre gli interessi legali
e le spese di riscossione di cui all'articolo 1 comma 803 della legge n.160 del 27/12/2019, avvertendo che il presente atto ha valore di intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica e di titolo esecutivo. Trascorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento la scrivente procederà al recupero coattivo secondo le vigenti disposizioni normative”
In punto di fatto, il presupposto per l'applicazione del canone era espressamente costituito dall'apposizione di freccia pubblicitaria direzionale su palo recante denominazione “ .” nonché da cartello Parte_4
COOPERATIVA MACELLATORI LUNGAVILLA.”, entrambi all'interno del territorio del
Comune di e apposti, rispettivamente, su strada statale 35 e SP via Parte_2
dante Alighieri 1
2.La disciplina giuridica vigente
Questione controversa tra le parti in punto di diritto, e invero assorbente ai fini della decision , è costituita dalla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 1 c. 816 e ss della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – attraverso cui è stato introdotto il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
pagina 6 di 13 A fini di chiarezza motivazionale, giova riportare interamente, il contenuto della fattispecie normativa;
in particolare, con specifico riferimento alla a natura e ai presupposti del canone viene stabilito come «816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7
e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 820.
L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.».
pagina 7 di 13 In relazione alle modalità di disciplina, il legislatore ha stabilito che: «821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b)
l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli
20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.»
Sul piano soggettivo è ulteriormente previsto come «823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato…..835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi
pagina 8 di 13 pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione
o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.”
3.L'individuazione della corretta interpretazione della disciplina
Il Tribunale non ignora la presenza di un orientamento giurisprudenziale di merito , secondo cui, pur nell'unicità del Canone, risulterebbero dovute due distinte componenti;
tale ricostruzione si fonda, sostanzialmente, su quattro argomentazioni prevalenti
In primo luogo, tale indirizzo valorizza la duplicità dei presupposti alla base del tributo, come esplicitati nel citato c. 819 , caratterizzati da diversità giuridico sostanziale
(occupazione, di aree appartenenti al demanio, da un lato, e messaggi pubblicitari , dall'altro); inoltre, strettamente connessa al precedente, rileverebbe un'interpretazione storico sistematica, per cui la lettera a) del comma 819 configurerebbe la trasposizione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) m e la lettera b) richiamerebbe il presupposto dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP); in terzo luogo, viene evidenziato il contenuto del comma n.
817 e del principio ivi espresso della parità di gettito, che presupporrebbe, la reiterazione degli schemi applicativi delle imposte;
infine, si sottolinea il rilievo della normativa regolamentare degli enti locali (Trib. Macerata 20.6.2023 n. 542; Trib. Pesaro 1.3.2023 n.
174 ; Tbib. Forlì 9.2.2023 n. 104 e ulteriore allegata dalla parte appellante in entrambi i gradi di giudizio)
NE, tali argomentazioni, pur non prive, almeno parzialmente, di pregio, sono tuttavia insufficienti a fondare la tesi sostenuta dall'appellante circa la vigenza di due distinte componenti di canone e quindi il permanere, in ogni caso, della titolarità impositiva fiscale in capo al in relazione alla diffusione di mezzi pubblicitari . Pt_2
In via preliminare, sul piano interpretativo, il fondamento positivo esclusivo per il
Canone unico patrimoniale è costituito dalla legge in virtù della riserva espressa ex art. 23
pagina 9 di 13 Cost. e in alcun modo può essere rinvenuto nei regolamenti degli enti territoriali, quale ad esempio, nel caso concreto Regolamento del (cfr. doc. 3 Parte_2 fasc. appell.) in particolare all'art. 10,“Presupposto del canone” ; il Legislatore, secondo quanto stabilito al comma 823 dell'art. 1 cit., ha conferito agli enti territoriali la sola
“disciplina” di specifici profili da cui esula l'individuazione del “presupposto” del canone, previsto viceversa dal comma 819 dell'art. 1 cit. : ciò, coerentemente con la riserva di legge espressa , la cui portata non è stato non modificata, in parte qua e per i profili di interesse ai fini del giudizio , anche a seguito della riforma dell'art. 119 Cost. trattandosi comunque di tributo stabilito dallo Stato.
A riguardo, a fortiori, lo stesso Tribunale di IA ha già correttamente argomentato come “ Né potrebbe sostenersi che un Regolamento comunale, in quanto norma secondaria
e subordinata alla legge, in assenza di diversa previsione, possa introdurre norme contrarie a disposizioni di legge (arg. artt. 1 e 4 preleggi).” (sic Tribunale di IA
29.1.2024 n. 1552)
NE, tanto premesso sul piano metodologico e interpretativo, e sottolineata quindi l'irrilevanza delle deduzioni di parte appellante formulate in primo grado circa il potere di disapplicazione del Giudice ordinario (sebbene non specificatamente reiterate in appello), l'interpretazione preferibile, sul piano letterale, sistematico e teleologico delle disposizioni in esame contenute nel d.lgs. 160/2019 , risulta essere in senso contrario alla tesi esposta da Pt_1
In primo luogo, sul piano letterale, secondo il criterio del “senso…fatto palese dal significato proprio delle parole..” (art. 12 preleggi) si sottolinea il nomen iuris adottato dal legislatore, quale “canone patrimoniale di concessione”, secondo una formulazione al singolare;
tale formulazione è presente non solo al c. 816, ma anche negli ulteriori commi e nell'intero rinnovato sistema legislativo della fattispecie tributaria in esame;
l' opzione terminologica adottata rafforza il carattere di unitarietà dello stesso canone .
In secondo luogo, e sempre sul piano letterale, è richiamata espressamente la natura
“patrimoniale “e lo stesso canone viene espressamente qualificato come in sostituzione delle imposte e/o dei canoni precedenti;
la voluntas del legislatore è quindi univoca sia nel pagina 10 di 13 senso dell'unitarietà sia nel senso dell'abrogazione del previgente modello e , conseguentemente, in ordine al superamento dei precedenti principi e schemi elaborati in sede normativa e giurisprudenziale;
parimenti, l'unitarietà del canone è coerente con la generale ed esplicita onnicomprensività dello stesso, esplicitata nel c. 816
In terzo luogo, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria “è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane”, non solo
«ai fini di cui al presente comma» (ovvero del c. 816) ma anche di altri, risultando rafforzato il profilo di unitarietà dello stesso.
Sotto ulteriore e connesso profilo, in base a interpretazione sistematica ovvero
“…secondo la connessione…” (art. 12 preleggi) tra le diverse disposizioni normative , ai sensi del c. 820 viene espressamente stabilito come “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude
l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”
Conseguentemente, alla luce di una rigorosa impostazione ermeneutica sistematica, viene destituita di fondamento l'argomentazione del primo orientamento secondo cui il legislatore avrebbe individuato nel c. 819 due presupposti sostanziali di imposta e, parallelamente, due distinte componenti.
Ulteriormente, risulta inconferente il riferimento alla parità di gettito contenuto nel comma 817; da un lato, facendo salva possibilità di «variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe» il c. 817 costituisce norma di indirizzo per la futura regolamentazione degli enti locali, dall'altro, tale regolamentazione non può comunque arrivare a incidere (neanche in via interpretativa,) sui presupposti del tributo, per i motivi esposti in premessa di motivazione
Infine, la tesi della duplicità di componenti contrasta con ulteriore argomentazione teleologica e , al contempo, letterale: il c.835 infatti , come sopra riportato, esprime una finalità corrispettiva del canone stesso , il cui versamento è “effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o
pagina 11 di 13 alla diffusione dei messaggi pubblicitari” in altri termini, l'ente titolare del tributo coincide con l'ente titolare dell'autorizzazione.
In ragione di quanto esposto risulta meritevole di adesione l'ulteriore e , invero maggioritario orientamento , secondo cui il canone è unico , già adottato dal presente
Tribunale in plurime pronunce , al cui contenuto motivazionale si rinvia ( Trib. IA
29.1.2024 n. 1552; Trib. IA 30.5.2024 n. 921; Trib. IA 30.11.2024 n. 1561; Trib.
Bologna 29.10.2024 n. 2853)
4. La conclusione e le spese
NE , l'adesione al secondo degli orientamenti citati preclude la sussistenza di una titolarità impositiva del , sempre e comunque;
al contrario, l'ente legittimato a Pt_2
riscuotere il Canone unico patrimoniale su strada provinciale fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti risulta essere esclusivamente la provincia
A quest'ultimo proposito, nel caso di specie, premesso che il Parte_2 Parte_2
ha pacificamente meno di diecimila abitanti, il titolare per la riscossione del
[...]
Canone era (rectius è) la VI di IA , sia in relazione alla cartello, apposto su strada provinciale Dante Alighieri fuori dal centro abitato, sia in relazione alla freccia, fuori dal centro e su strada ex SS 35, oggi strada provinciale;
a fortiori, risulta documentato il rilascio di autorizzazione da parte della stessa VI (cfr.doc. 3 parte appellata).
In definitiva, in ragione di quanto esposto, l'avviso di accertamento dell'avviso accertamento esecutivo per il Canone Unico anno 2023 n. 14749915 notificato il 14.4.2023 risulta illegittimo, e la decisione del giudice di primo grado n. 215/2023 risulta corretta e meritevole di conferma.
Sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione integrale delle spese di lite stante sussistenza di contrasti giurisprudenziali non ancora composti in giurisprudenza (Corte Cost 19.4.2018 n. 77) nonché, comunque, risultando integrata l'ipotesi ex art. 92 c.p.c. di “assoluta novità della questione trattata”.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1° quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma pagina 12 di 13 17°, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
Pertanto, quale appellante, in ragione dell'integrale rigetto dell'appello, è Pt_1
tenuta a pagare all'Erario un ulteriore importo pari al contributo unificato del presente giudizio ( €64,5).
P.Q.M.
Il Tribunale in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- I)Respinge, perché infondata per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte appellante (c.f. ) e, per Parte_1 P.IVA_1
l'effetto, conferma la sentenza emessa in data 3.10.2023dal Giudice di Pace di Voghera n.
215/2023 all'esito del giudizio di primo grado r.g. 434/2023;
- II)compensa le spese di lite tra le parti;
-III)dichiara la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, per il pagamento a carico di . Pt_1 Parte_1
di una somma ulteriore, pari al contributo unificato, nei confronti dell'erario.
[...]
IA, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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