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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 07/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 48
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 48/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosario Monforte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Daniele Guzzetta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02.10.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 14.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 13.01.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, sig. con il quale aveva Controparte_1
1 contratto matrimonio concordatario in data 26.10.2000 a Caltagirone, e dalla cui unione sono nati quattro figli – , e di cui solo i primi due oggi maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, si era ormai logorata irrimediabilmente, al punto da addivenire alla decisione di separarsi. La chiedeva, pertanto, Pt_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_3 [...]
con collocazione presso di sé ed assegnazione alla stessa della casa coniugale. Dal punto di vista Per_4 economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento sia dei figli e (maggiorenni ma non economicamente indipendenti), che al mantenimento in favore Per_1 Per_2 Per delle figlie minori della coppia e , nonchè della stessa ricorrente- giacché priva di reddito – Per_3 nella misura di complessivi € 1.200,00 mensili.
Con comparsa del 30.03.2022 si costituiva in giudizio il sig. , il quale aderiva alla domanda di CP_1 separazione e si associava alla richiesta di affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, ma domandava il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente, in ragione della capacità lavorativa della stessa, contestando la somma richiesta dalla moglie per il mantenimento dei figli, in quanto superiore al reddito da lui percepito;
domandava, pertanto, porsi a suo carico l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura congrua rispetto alla effettiva capacità reddituale dello stesso.
All'udienza presidenziale del 17.06.2022 il Presidente procedeva a sentire entrambi i coniugi, i quali insistevano nelle rispettive domande. In tale sede la ricorrente dichiarava di aver presentato una denuncia nei confronti del marito per i reati di maltrattamenti e stalking.
Il Presidente rinviava la causa per l'audizione dei figli della coppia. All'udienza del 8.07.2022 venivano sentiti singolarmente i figli , e Il primo dichiarava di vivere e lavorare con il Per_1 Per_2 Per_3 padre e di avere assistito solo a litigi verbali fra i genitori;
le figlie e dichiaravano di vivere Per_2 Per_3 Per con la madre ma di vedere regolarmente il padre, così come la sorella , e di avere assistito frequentemente a litigi fra i genitori, alcuni culminati con pugni e schiaffi alla madre.
Il Presidente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale, con ordinanza del 18.09.2022 Per disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con Per_3 collocamento presso la madre, regolamentando altresì il diritto di visita del padre;
dal punto di vista economico, disponeva che il padre contribuisse al mantenimento della moglie e delle figlie minori versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno complessivo di € 550,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia ed euro 150,00 per la moglie) oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per le figlie.
Proseguita la causa, ed istruita la stessa attraverso l'interrogatorio formale della ricorrente, all'udienza del
02.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
2 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
***
Parte ricorrente solo in comparsa conclusionale ha domandato addebitarsi al marito la separazione personale de quo, ponendo a sostegno della domanda la condotta violenta e persecutoria del resistente quale causa della frattura dell'armonia coniugale e di intollerabilità della convivenza.
Osserva il Collegio che tale domanda è inammissibile poiché, data la natura principalmente illustrativa e riepilogativa della comparsa conclusionale, in tale sede è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso.
Ad ogni modo la superiore domanda non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, dovendosi peraltro rimarcare la estrema genericità della sua formulazione in sede di comparsa, e non potendosi peraltro attribuire piena efficacia probatoria sul punto alla condanna riportata dal marito per il reato di maltrattamenti e stalking, atteso che la denuncia nei confronti di quest'ultimo era stata sporta quando la convivenza tra i coniugi era già cessata e, in ogni caso, in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio (cfr. verbale di comparizione personale delle parti del 17.06.2022).
§
Su affidamento e collocamento delle figlie
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento delle figlie, giova osservare che l'intervenuta maggiore età di esonera il Tribunale dall'assumere decisioni circa il suo affidamento, così come Per_3 alle visite del genitore non collocatario.
Con riferimento, invece, al regime di affidamento e collocamento della figlia minore si Persona_4 ritiene di poter confermare quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale del 18.09.2022 e, pertanto, l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con il mantenimento della sua attuale collocazione presso la madre.
3 In ragione di ciò deve parimenti trovare conferma la assegnazione della casa familiare alla sig.ra Parte_1
in quanto genitore collocatario della minore e, peraltro, proprietaria dell'immobile.
[...]
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter confermare ancora una volta il contenuto della superiore ordinanza presidenziale, la quale ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore “in base a liberi accordi tra le parti ovvero, in mancanza di accordi, due pomeriggi settimanali feriali, due week-end al mese (sabato e domenica, con pernottamento) e per un periodo di trenta giorni complessivi e frazionabili durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive”.
Ciò posto, sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto anche delle esigenze della figlia (di anni dodici) e della volontà della stessa.
§
Sul mantenimento dei figli
La ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, domandava porsi a carico del convenuto l'obbligo di versare la somma complessiva di € 1.000,00 per il mantenimento dei figli, di cui € 400,00 in favore dei figli maggiorenni e (a dire della stessa ancora non economicamente indipendenti ed Per_1 Per_2 autosufficienti), ed € 600,00 in favore delle figlie minori e , oltre al 50% per tutte le Per_3 Persona_4 spese straordinarie in favore dei figli, reiterando la domanda per tutto il corso del giudizio.
Osserva, tuttavia, il Collegio che già dall'audizione dei figli e avvenuta successivamente Per_1 Per_2 all'udienza presidenziale, era emerso che il primo vive e lavora con il padre come camionista, percependo una retribuzione di euro 50,00 a settimana, mentre lavora come banconista presso un bar, Per_2 percependo una retribuzione mensile pari ad € 800,00, con ciò risultando, pertanto, provata la sopraggiunta indipendenza economica dei figli della coppia, tant'è che nessun contributo al mantenimento degli stessi veniva disposto con l'ordinanza presidenziale del 18.09.2022, che peraltro non è stata nemmeno reclamata dalla ricorrente.
La domanda della ricorrente sul punto deve dunque essere rigettata.
*** Per Per ciò che attiene, invece, alla questione relativa al mantenimento delle figlie e - nei cui Per_3 confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad
€ 400,00 mensili ( euro 200,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie -, ritiene questo
Collegio di poter confermare tale onere a carico dello stesso, atteso che a ben vedere non è stata eccepita la sopraggiunta indipendenza economica della figlia (la quale oggi ha poco più di 18 anni e dovrebbe Per_3 frequentare l'ultimo anno di liceo), ed anzi lo stesso convenuto ha chiesto confermarsi la somma provvisoriamente disposta in seno all'ordinanza presidenziale, che peraltro, sul punto, non è nemmeno stata reclamata dalla ricorrente.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 18.09.2022, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento nei confronti delle figlie e nella misura di Per_3 Persona_4 complessivi € 400,00 mensili, oltre comunque al 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse, purchè previamente concordate e documentate.
§
4 Sul mantenimento della moglie
A parere del Collegio il complessivo esito del giudizio non consente di accogliere la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, dovendosi pertanto revocare quanto provvisoriamente disposto in sede presidenziale, ovvero l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 150,00.
Tale statuizione trovava giustificazione, in quella fase, con l'esigenza di assicurare alla moglie un provvisorio sostentamento e aiuto durante la gestione del primo periodo della separazione, ma non può ad oggi più trovare fondamento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, si deve evidenziare che la stessa ricorrente, nei propri scritti difensivi, domandava porsi a carico del marito un contributo al proprio mantenimento “per la durata di un anno dall'adozione dei provvedimenti provvisori al fine di consentire alla stessa di trovare una occupazione lavorativa che gli consenta di provvedere alle proprie esigenze personali oltre al contributo nella misura del 50% per tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura”.
Ed invero, la domanda della ricorrente è stata, di fatto, sempre sostenuta sulla base della considerazione che la stessa aveva rinunciato alle proprie ambizioni professionali per dedicarsi totalmente alla propria famiglia.
Occorre, tuttavia, rammentare il principio di diritto ormai consolidato dalla giurisprudenza, secondo cui “il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art.
156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che
l'istante sia in grado, secondo il canone dell'“ordinaria diligenza”, di procurarsi da solo. Rimane perciò
a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, over risulti accertata di fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attitudini professionali” (cfr. Cass. Civ. n. 20866/2021).
In altre parole, secondo l'indirizzo interpretato dalla Corte di Cassazione, condiviso da questo Tribunale, se l'assegno di mantenimento trova giustificazione nella persistenza del dovere di solidarietà coniugale, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Nel caso di specie si rileva che il sig. , in sede presidenziale, ha dichiarato di svolgere l'attività di CP_1 autotrasportatore, di lavorare part-time e di percepire una retribuzione di euro 800,00 circa mensili. Nella successiva fase del giudizio lo stesso, contestando le accuse mosse dalla ricorrente, riferiva di non essere socio ma di lavorare alle dipendenze del fratello, e di non partecipare, pertanto, alla distribuzione degli utili tra i soci, negando dunque di possedere redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati.
Dalle buste paghe e dalla documentazione reddituale allegate dal resistente, lo stesso risulta essere stato assunto in data 01.06.2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di percepire una retribuzione mensile pari ad € 1.102,00 e di aver percepito, come da certificazione unica 2024 in atti, un reddito annuo di euro 15.529,71. La ricorrente, dal canto suo, produceva solo attestazione Isee pari ad € 3.544,39, senza fornire ulteriore documentazione dalla quale poter ricavare la propria situazione reddituale aggiornata.
5 Ebbene, i dati relativi alle condizioni reddituali dei coniugi sono gli elementi da prendere a base per individuare, in un primo momento l'an della domanda, ed eventualmente (quindi, solo in caso di accertamento positivo) il suo quantum. Del resto, è il richiedente l'assegno che deve provarne i presupposti e, tra questi, anche la propria incapacità lavorativa, ossia che non sussiste un'effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, circostanze che nel caso di specie non sono state portate all'attenzione del Tribunale.
Anzi, dalle risultanze processuali è emerso che la ricorrente, nonostante non abbia mai lavorato durante il matrimonio per essersi occupata della famiglia (così come dichiarato in sede di udienza presidenziale), ha iniziato a svolgere attività lavorativa nella fase successiva alla separazione di fatto, come dalla stessa confermato in sede di interrogatorio formale. Ed invero, all'udienza del 17/04/2024, la ricorrente dichiarava di aver lavorato “a come cameriera solo i fine settimana da maggio 2023 a gennaio 2024 e venivo Pt_2 pagata in nero ogni sera, circa 50 euro a serata. Adesso non lavoro più da gennaio, perché ho la bambina piccola che nei fine settimana comunque non stava bene con il padre e quindi sono dovuta rimanere con lei”, con ciò comunque dimostrando di avere una obiettiva capacità lavorativa, in potenza in grado di poterle assicurare una propria autonomia anche economica, oltre ad avere una pregressa esperienza nel settore in grado di favorirne un'utile collocazione nel mercato del lavoro, non avendo peraltro dimostrato la presenza di condizioni personali ostative.
La stessa, a domanda del Giudice, aggiungeva ancora che “oggi percepisco solo il reddito di inclusione, per circa euro 400/500 al mese e mi sono iscritta a un corso di cucina per poter trovare lavoro. Vivo in una casa di proprietà con le tre figlie femmine, la più grande vive a Catania perché frequenta Per_2
l'università. Il figlio maschio vive con il padre. Le altre due figlie che vivono con me studiano, una fa il quarto liceo e la più piccola fa la prima media”.
Parimenti deve valorizzarsi la giovane età della sig.ra (oggi di 47 anni, 44 all'epoca del ricorso) Pt_1 dovendosi pertanto desumere che la stessa sia comunque da ritenersi pienamente abile al lavoro e attiva nella ricerca di una occupazione, quand'anche alternativa a quella di cameriera. Tra l'altro, la ricorrente non è nemmeno gravata da oneri abitativi, atteso che la stessa è rimasta ad abitare in quella che un tempo era la casa coniugale, della quale è proprietaria esclusiva. Oltretutto la predetta, si ripete, ha dichiarato di percepire il reddito di inclusione, risultando, pertanto, percettrice di un reddito, seppur esiguo.
Pertanto, ritiene il Collegio che non vi siano più i presupposti per riconoscere in favore della ricorrente l'assegno di mantenimento a carico del coniuge e, di conseguenza, ne rigetta la domanda.
La revoca dell'assegno di mantenimento, provvisoriamente disposto in sede presidenziale, deve decorrere dal presente provvedimento, atteso che il suo provvisorio riconoscimento nella fase presidenziale era comunque giustificato, in quella fase, dalla esigenza di assicurare alla parte un iniziale sostegno nella fase immediatamente successiva alla separazione.
§
Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di separazione e della particolare natura delle questioni oggetto di causa, si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
6
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. DICHIARA inammissibile la domanda di addebito formulata dalla ricorrente poiché tardiva;
3. DISPONE l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_4 collocamento presso la madre, disponendo che il padre possa vederla e tenerla con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
4. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (maggiorenne Parte_1 Per_3 ma non economicamente indipendente) e , l'importo di euro 400,00 (euro 200,00 Persona_4 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse, purché previamente concordate e documentate;
6. RIGETTA la domanda di mantenimento nei confronti dei figli e formulata dalla Per_1 Per_2 ricorrente, poiché economicamente indipendenti;
7. RIGETTA la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, REVOCA il contributo al mantenimento della moglie disposto in sede presidenziale a carico del resistente, con decorrenza dal presente provvedimento;
8. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 6.2.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 48/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosario Monforte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Daniele Guzzetta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02.10.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 14.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 13.01.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, sig. con il quale aveva Controparte_1
1 contratto matrimonio concordatario in data 26.10.2000 a Caltagirone, e dalla cui unione sono nati quattro figli – , e di cui solo i primi due oggi maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, si era ormai logorata irrimediabilmente, al punto da addivenire alla decisione di separarsi. La chiedeva, pertanto, Pt_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_3 [...]
con collocazione presso di sé ed assegnazione alla stessa della casa coniugale. Dal punto di vista Per_4 economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento sia dei figli e (maggiorenni ma non economicamente indipendenti), che al mantenimento in favore Per_1 Per_2 Per delle figlie minori della coppia e , nonchè della stessa ricorrente- giacché priva di reddito – Per_3 nella misura di complessivi € 1.200,00 mensili.
Con comparsa del 30.03.2022 si costituiva in giudizio il sig. , il quale aderiva alla domanda di CP_1 separazione e si associava alla richiesta di affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, ma domandava il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente, in ragione della capacità lavorativa della stessa, contestando la somma richiesta dalla moglie per il mantenimento dei figli, in quanto superiore al reddito da lui percepito;
domandava, pertanto, porsi a suo carico l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura congrua rispetto alla effettiva capacità reddituale dello stesso.
All'udienza presidenziale del 17.06.2022 il Presidente procedeva a sentire entrambi i coniugi, i quali insistevano nelle rispettive domande. In tale sede la ricorrente dichiarava di aver presentato una denuncia nei confronti del marito per i reati di maltrattamenti e stalking.
Il Presidente rinviava la causa per l'audizione dei figli della coppia. All'udienza del 8.07.2022 venivano sentiti singolarmente i figli , e Il primo dichiarava di vivere e lavorare con il Per_1 Per_2 Per_3 padre e di avere assistito solo a litigi verbali fra i genitori;
le figlie e dichiaravano di vivere Per_2 Per_3 Per con la madre ma di vedere regolarmente il padre, così come la sorella , e di avere assistito frequentemente a litigi fra i genitori, alcuni culminati con pugni e schiaffi alla madre.
Il Presidente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale, con ordinanza del 18.09.2022 Per disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con Per_3 collocamento presso la madre, regolamentando altresì il diritto di visita del padre;
dal punto di vista economico, disponeva che il padre contribuisse al mantenimento della moglie e delle figlie minori versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno complessivo di € 550,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia ed euro 150,00 per la moglie) oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per le figlie.
Proseguita la causa, ed istruita la stessa attraverso l'interrogatorio formale della ricorrente, all'udienza del
02.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
2 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
***
Parte ricorrente solo in comparsa conclusionale ha domandato addebitarsi al marito la separazione personale de quo, ponendo a sostegno della domanda la condotta violenta e persecutoria del resistente quale causa della frattura dell'armonia coniugale e di intollerabilità della convivenza.
Osserva il Collegio che tale domanda è inammissibile poiché, data la natura principalmente illustrativa e riepilogativa della comparsa conclusionale, in tale sede è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso.
Ad ogni modo la superiore domanda non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, dovendosi peraltro rimarcare la estrema genericità della sua formulazione in sede di comparsa, e non potendosi peraltro attribuire piena efficacia probatoria sul punto alla condanna riportata dal marito per il reato di maltrattamenti e stalking, atteso che la denuncia nei confronti di quest'ultimo era stata sporta quando la convivenza tra i coniugi era già cessata e, in ogni caso, in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio (cfr. verbale di comparizione personale delle parti del 17.06.2022).
§
Su affidamento e collocamento delle figlie
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento delle figlie, giova osservare che l'intervenuta maggiore età di esonera il Tribunale dall'assumere decisioni circa il suo affidamento, così come Per_3 alle visite del genitore non collocatario.
Con riferimento, invece, al regime di affidamento e collocamento della figlia minore si Persona_4 ritiene di poter confermare quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale del 18.09.2022 e, pertanto, l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con il mantenimento della sua attuale collocazione presso la madre.
3 In ragione di ciò deve parimenti trovare conferma la assegnazione della casa familiare alla sig.ra Parte_1
in quanto genitore collocatario della minore e, peraltro, proprietaria dell'immobile.
[...]
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter confermare ancora una volta il contenuto della superiore ordinanza presidenziale, la quale ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore “in base a liberi accordi tra le parti ovvero, in mancanza di accordi, due pomeriggi settimanali feriali, due week-end al mese (sabato e domenica, con pernottamento) e per un periodo di trenta giorni complessivi e frazionabili durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive”.
Ciò posto, sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto anche delle esigenze della figlia (di anni dodici) e della volontà della stessa.
§
Sul mantenimento dei figli
La ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, domandava porsi a carico del convenuto l'obbligo di versare la somma complessiva di € 1.000,00 per il mantenimento dei figli, di cui € 400,00 in favore dei figli maggiorenni e (a dire della stessa ancora non economicamente indipendenti ed Per_1 Per_2 autosufficienti), ed € 600,00 in favore delle figlie minori e , oltre al 50% per tutte le Per_3 Persona_4 spese straordinarie in favore dei figli, reiterando la domanda per tutto il corso del giudizio.
Osserva, tuttavia, il Collegio che già dall'audizione dei figli e avvenuta successivamente Per_1 Per_2 all'udienza presidenziale, era emerso che il primo vive e lavora con il padre come camionista, percependo una retribuzione di euro 50,00 a settimana, mentre lavora come banconista presso un bar, Per_2 percependo una retribuzione mensile pari ad € 800,00, con ciò risultando, pertanto, provata la sopraggiunta indipendenza economica dei figli della coppia, tant'è che nessun contributo al mantenimento degli stessi veniva disposto con l'ordinanza presidenziale del 18.09.2022, che peraltro non è stata nemmeno reclamata dalla ricorrente.
La domanda della ricorrente sul punto deve dunque essere rigettata.
*** Per Per ciò che attiene, invece, alla questione relativa al mantenimento delle figlie e - nei cui Per_3 confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad
€ 400,00 mensili ( euro 200,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie -, ritiene questo
Collegio di poter confermare tale onere a carico dello stesso, atteso che a ben vedere non è stata eccepita la sopraggiunta indipendenza economica della figlia (la quale oggi ha poco più di 18 anni e dovrebbe Per_3 frequentare l'ultimo anno di liceo), ed anzi lo stesso convenuto ha chiesto confermarsi la somma provvisoriamente disposta in seno all'ordinanza presidenziale, che peraltro, sul punto, non è nemmeno stata reclamata dalla ricorrente.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 18.09.2022, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento nei confronti delle figlie e nella misura di Per_3 Persona_4 complessivi € 400,00 mensili, oltre comunque al 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse, purchè previamente concordate e documentate.
§
4 Sul mantenimento della moglie
A parere del Collegio il complessivo esito del giudizio non consente di accogliere la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, dovendosi pertanto revocare quanto provvisoriamente disposto in sede presidenziale, ovvero l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 150,00.
Tale statuizione trovava giustificazione, in quella fase, con l'esigenza di assicurare alla moglie un provvisorio sostentamento e aiuto durante la gestione del primo periodo della separazione, ma non può ad oggi più trovare fondamento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, si deve evidenziare che la stessa ricorrente, nei propri scritti difensivi, domandava porsi a carico del marito un contributo al proprio mantenimento “per la durata di un anno dall'adozione dei provvedimenti provvisori al fine di consentire alla stessa di trovare una occupazione lavorativa che gli consenta di provvedere alle proprie esigenze personali oltre al contributo nella misura del 50% per tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura”.
Ed invero, la domanda della ricorrente è stata, di fatto, sempre sostenuta sulla base della considerazione che la stessa aveva rinunciato alle proprie ambizioni professionali per dedicarsi totalmente alla propria famiglia.
Occorre, tuttavia, rammentare il principio di diritto ormai consolidato dalla giurisprudenza, secondo cui “il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art.
156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che
l'istante sia in grado, secondo il canone dell'“ordinaria diligenza”, di procurarsi da solo. Rimane perciò
a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, over risulti accertata di fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attitudini professionali” (cfr. Cass. Civ. n. 20866/2021).
In altre parole, secondo l'indirizzo interpretato dalla Corte di Cassazione, condiviso da questo Tribunale, se l'assegno di mantenimento trova giustificazione nella persistenza del dovere di solidarietà coniugale, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Nel caso di specie si rileva che il sig. , in sede presidenziale, ha dichiarato di svolgere l'attività di CP_1 autotrasportatore, di lavorare part-time e di percepire una retribuzione di euro 800,00 circa mensili. Nella successiva fase del giudizio lo stesso, contestando le accuse mosse dalla ricorrente, riferiva di non essere socio ma di lavorare alle dipendenze del fratello, e di non partecipare, pertanto, alla distribuzione degli utili tra i soci, negando dunque di possedere redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati.
Dalle buste paghe e dalla documentazione reddituale allegate dal resistente, lo stesso risulta essere stato assunto in data 01.06.2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di percepire una retribuzione mensile pari ad € 1.102,00 e di aver percepito, come da certificazione unica 2024 in atti, un reddito annuo di euro 15.529,71. La ricorrente, dal canto suo, produceva solo attestazione Isee pari ad € 3.544,39, senza fornire ulteriore documentazione dalla quale poter ricavare la propria situazione reddituale aggiornata.
5 Ebbene, i dati relativi alle condizioni reddituali dei coniugi sono gli elementi da prendere a base per individuare, in un primo momento l'an della domanda, ed eventualmente (quindi, solo in caso di accertamento positivo) il suo quantum. Del resto, è il richiedente l'assegno che deve provarne i presupposti e, tra questi, anche la propria incapacità lavorativa, ossia che non sussiste un'effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, circostanze che nel caso di specie non sono state portate all'attenzione del Tribunale.
Anzi, dalle risultanze processuali è emerso che la ricorrente, nonostante non abbia mai lavorato durante il matrimonio per essersi occupata della famiglia (così come dichiarato in sede di udienza presidenziale), ha iniziato a svolgere attività lavorativa nella fase successiva alla separazione di fatto, come dalla stessa confermato in sede di interrogatorio formale. Ed invero, all'udienza del 17/04/2024, la ricorrente dichiarava di aver lavorato “a come cameriera solo i fine settimana da maggio 2023 a gennaio 2024 e venivo Pt_2 pagata in nero ogni sera, circa 50 euro a serata. Adesso non lavoro più da gennaio, perché ho la bambina piccola che nei fine settimana comunque non stava bene con il padre e quindi sono dovuta rimanere con lei”, con ciò comunque dimostrando di avere una obiettiva capacità lavorativa, in potenza in grado di poterle assicurare una propria autonomia anche economica, oltre ad avere una pregressa esperienza nel settore in grado di favorirne un'utile collocazione nel mercato del lavoro, non avendo peraltro dimostrato la presenza di condizioni personali ostative.
La stessa, a domanda del Giudice, aggiungeva ancora che “oggi percepisco solo il reddito di inclusione, per circa euro 400/500 al mese e mi sono iscritta a un corso di cucina per poter trovare lavoro. Vivo in una casa di proprietà con le tre figlie femmine, la più grande vive a Catania perché frequenta Per_2
l'università. Il figlio maschio vive con il padre. Le altre due figlie che vivono con me studiano, una fa il quarto liceo e la più piccola fa la prima media”.
Parimenti deve valorizzarsi la giovane età della sig.ra (oggi di 47 anni, 44 all'epoca del ricorso) Pt_1 dovendosi pertanto desumere che la stessa sia comunque da ritenersi pienamente abile al lavoro e attiva nella ricerca di una occupazione, quand'anche alternativa a quella di cameriera. Tra l'altro, la ricorrente non è nemmeno gravata da oneri abitativi, atteso che la stessa è rimasta ad abitare in quella che un tempo era la casa coniugale, della quale è proprietaria esclusiva. Oltretutto la predetta, si ripete, ha dichiarato di percepire il reddito di inclusione, risultando, pertanto, percettrice di un reddito, seppur esiguo.
Pertanto, ritiene il Collegio che non vi siano più i presupposti per riconoscere in favore della ricorrente l'assegno di mantenimento a carico del coniuge e, di conseguenza, ne rigetta la domanda.
La revoca dell'assegno di mantenimento, provvisoriamente disposto in sede presidenziale, deve decorrere dal presente provvedimento, atteso che il suo provvisorio riconoscimento nella fase presidenziale era comunque giustificato, in quella fase, dalla esigenza di assicurare alla parte un iniziale sostegno nella fase immediatamente successiva alla separazione.
§
Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di separazione e della particolare natura delle questioni oggetto di causa, si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
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P.Q.M
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Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. DICHIARA inammissibile la domanda di addebito formulata dalla ricorrente poiché tardiva;
3. DISPONE l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_4 collocamento presso la madre, disponendo che il padre possa vederla e tenerla con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
4. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (maggiorenne Parte_1 Per_3 ma non economicamente indipendente) e , l'importo di euro 400,00 (euro 200,00 Persona_4 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse, purché previamente concordate e documentate;
6. RIGETTA la domanda di mantenimento nei confronti dei figli e formulata dalla Per_1 Per_2 ricorrente, poiché economicamente indipendenti;
7. RIGETTA la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, REVOCA il contributo al mantenimento della moglie disposto in sede presidenziale a carico del resistente, con decorrenza dal presente provvedimento;
8. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 6.2.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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