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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 05/11/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1262/2022
TRIBUNALE DI LARINO PROC. N. 1262/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Silvia Cucchiella all'udienza dell'8 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
SENTENZA
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giovanni DE VINCENTIIS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termoli alla Via Giappone n. 16 attore contro
(P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale in qualità di Responsabile Parte_2
Contenzioso Molise, a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio
- Roma repertorio nr.177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata Persona_1 da rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Lucia Anna D'Alessandro (cod. fisc. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Foggia alla Via Stefano De Stefano n. 23, presso lo studio del suo procuratore convenuta
e (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso presso i cui uffici alla Via Insorti d'Ungheria n. 74 è domiciliata ope legis
Terza chiamata
E
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva, con atto di citazione, opposizione all'esecuzione e agli atti Parte_1 esecutivi per la fase di merito avverso il pignoramento di crediti presso terzi eseguito mediante la cartella n. 02784202200001724/001 (terzo pignorato e n. Controparte_3
02784202200001725/001 (terzo pignorato prodotta da Controparte_2 [...]
, Agente della Riscossione – Prov. di Campobasso nonché contro i terzi Controparte_1 pignorati e notificata a mezzo pec in data 15.07.2022. I CP_3 CP_2 pignoramenti erano stati promossi sulla base di numerose cartelle di pagamento e avvisi di accertamento precedenti, tutti recanti l'omesso versamento di imposte. L'opponente in atti così concludeva: “1) Dichiarare nullo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
02784202200001724/001 e tutti gli atti presupposti per i motivi enunciati;
2) Dichiarare nullo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02784202200001725/001 e tutti gli atti presupposti per i motivi enunciati;
3) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi avvenuta da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
4)
Dichiarare la nullità dell'intera procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
5) Accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una responsabilità aggravata di controparte ex art. 96 c.p.c. con ogni conseguenza di legge”.
2.Si costituiva in giudizio l' contestando in toto Controparte_1
l'azione avversa e così concludeva: “in via pregiudiziale, ai fini dell'integrazione del contradditorio, autorizzare la chiamata in causa dell' Controparte_4 Direzione provinciale di Campobasso, all'uopo fissando termine per la notifica a quest'ultima del nuovo provvedimento di comparizione delle parti;
- integrato il contraddittorio come sopra, dichiarare il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente quanto alle questioni di natura tributaria che concorrono a formare la pretesa creditoria portata negli atti di pignoramento impugnati;
- dichiarare il difetto di legittimazione dell' CP_5
in ordine alle eccezioni relative agli avvisi di accertamento esecutivi;
-nel merito,
[...] rigettare l'opposizione, accertare e dichiarare la legittimità e la conseguente fondatezza del diritto ad intraprendere l'azione esecutiva per le ragioni espresse nel presente atto.”.
3.I terzi pignorati – convenuti in giudizio - rimanevano contumaci.
4.A seguito dell'autorizzazione del Tribunale alla chiamata in causa di CP_1
, quest'ultima si costituiva e concludeva per la dichiarazione della cessazione della
[...] materia del contendere in relazione agli avvisi di accertamento n. TR6030200478/2021, n.
TR6030200479/2021 e n. TR6030200482/2021.
5.Erano, quindi, depositate dalle parti le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. (in base al rito vigente ratione temporis) e successivamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'8 luglio 2025, nella quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 7 ottobre 2025 venivano depositate, dalla sola parte attrice, le memorie conclusionali mediante le quali il procuratore rendeva noto il decesso dell'attore e chiedeva l'interruzione del giudizio.
L'istanza è rigettata, dal momento che, ai sensi dell'articolo 300 ultimo comma c.p.c., trattandosi di evento notificato posteriormente all'udienza in cui questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione, evenienza non verificatasi nel caso di specie. La causa può, quindi, essere decisa.
6.Nel merito, la domanda attorea va parzialmente accolta.
ha sostenuto la tesi della nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso Parte_1 terzi oggetto di impugnazione, dovuta alla mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi menzionati e presupposti nell'atto, e per essere lo stesso stato notificato mediante indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
È in atti la prova, prodotta dalla convenuta , di invio e Controparte_6 consegna, nella casella di posta certificata del destinatario opponente, della pec contenente l'atto di pignoramento presso terzi (cfr. allegati alla comparsa di costituzione), partita dalla casella di posta certificata t. In merito alla Email_1 validità della notifica effettuata da un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi ma comunque attribuito all'ente notificatore, è intervenuta la Cassazione, SSUU, n. 15979 del
18/05/2022 (Rv. 664909 - 01): “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
In applicazione del suddetto principio di diritto, emerge l'infondatezza della censura circa l'inesistenza della notifica del pignoramento presso terzi perché proveniente da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, contenuta nell'opposizione proposta da parte attrice. Si rileva anche il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. dell'atto cui la notifica era preposta, stante la piena conoscenza dello stesso da parte del ricorrente, così come si evince dalla circostanza che egli si sia potuto difendere, nonché il difetto di indicazione, nelle difese espletate, di un vulnus inferto dalla notifica considerata illegittima all'interesse protetto vantato dal soggetto opponente, come già indicato nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione (cfr. Giurisprudenza ivi citata).
7.Sulla successiva eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte opponente, si osserva che sono stati depositati da gli avvisi di ricevimento e le relate inerenti sia CP_7 alle cartelle sia agli avvisi di accertamento opposti, mediante la notifica dei quali in più anni diversi e successivi si è interrotta la prescrizione. Da essi si rileva che l'intimazione di pagamento n. 02720149000981747000 è stata notificata in data 25/07/2014; l'intimazione di pagamento n. 02720149000981848000 è stata notificata il 25/07/2014; l'intimazione di pagamento n. 02720159002619944000, è stata notificata in data 08/02/2016; l'atto di pignoramento dei crediti n. 02784201600002421001 è stato notificato in data 22/09/2016;
l'intimazione di pagamento n. 02720169001597937000 è stata notificata in data 09/11/2016; la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201600001233000 è stata notificata in data 15/12/2016; l'atto di pignoramento dei crediti n. 02784201700000208001 è stato notificato il 31/01/2017; l'intimazione di pagamento n. 02720189000713688000, è stata notificata il 16/05/2018; l'atto di pignoramento n. 02784201900001396001, è stato notificato il 22/02/2019; la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.
02776201900000393000, è stata notificata il 10/04/2019; l'intimazione di pagamento n.
02720219000177974000, è stata notificata il 27/10/2021; la richiesta di definizione agevolata del 18/04/2017 (art. 6, D.L. n. 193/2016, “Rottamazione cartelle”) e l'istanza di adesione alla definizione per estinzione dei debiti del 18/04/2019 (art. 1, commi 184-185, L.
n. 145/2018, “Saldo e stralcio”). Queste due ultime, per Giurisprudenza concorde (tra le altre, Cass. n. 5160/2022), sono atti giuridici che contengono, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito con il carattere della volontarietà: nella fattispecie le istanze sono state sottoscritte ed inviate a mezzo pec all'ente creditore, per cui non vi è dubbio sulla coscienza del debitore di riconoscere la sussistenza di un debito. Tale comportamento, ex art. 2944 c.c., comporta l'interruzione della prescrizione
(Cass. VI, 19401/2022).
Posto l'effetto interruttivo di tutti gli atti sopra già citati, la richiesta di declaratoria della prescrizione avanzata dalla difesa dell'attore non può essere accolta, tranne che per le cartelle di pagamento n. 02720020007848310000 e n. 02720020012765275000, per le quali la notifica del primo atto interruttivo della prescrizione è avvenuta solo in data 27/10/2021, con l'intimazione n. 02720219000177974000, ben oltre il termine di prescrizione del credito. In definitiva l'eccezione di intervenuta prescrizione delle cartelle oggetto del giudizio risulta fondata limitatamente alle cartelle di pagamento n. 02720020007848310000
e n. 02720020012765275000.
8.Ulteriore difesa l'opponente svolge sulla ipotizzata nullità del pignoramento proposto da dovuta alla pendenza di diversi giudizi in opposizione ai titoli fondanti la CP_7 domanda, sia innanzi all'intestato Tribunale sia innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Campobasso. In realtà nessuna nullità discende dall'azione esecutiva in costanza di opposizione al titolo: anche qualora fosse stata sospesa l'esecutività del titolo sotteso, il processo esecutivo per cui oggi è causa sarebbe stato ugualmente sospeso, e tale circostanza non avrebbe comportato l'illegittimità degli atti esecutivi già compiuti.
9.L'attore prosegue contestando la validità del pignoramento perché fondato su atti la cui titolarità non è riferibile a bensì alle società (ex Parte_1 CP_8 [...]
e ovvero sugli avvisi di accertamento esecutivi n. Controparte_9 CP_10
TR6030200478/2021, n. TR6030200479/2021 e n. TR6030200482/2021. L CP_1
ha chiesto in comparsa la cessazione della materia del contendere in ordine alle
[...] somme portate dagli avvisi sopra indicati, mentre , nelle Controparte_6 more del giudizio, ha provveduto allo sgravio dei relativi importi a carico dell'attore, producendo apposita documentazione;
ha comunque dichiarato di aver ridotto il totale del pignoramento defalcando tali somme (vd. note di trattazione scritta per l'udienza del
15.2.24).
10.La difesa dell' ha insistito anche nel difetto di Controparte_6 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario. Tale eccezione non merita accoglimento in quanto le Sezioni Unite (sent. 14/04/2020, n.7822) fissano la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa.
Al giudice ordinario spetta invece la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché alla cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
11.Sulla richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da , non si ritiene Parte_1 di poter configurare alcuna responsabilità dell'agente della riscossione, in quanto non sono ravvisabili azioni compiute in malafede o con scarsa prudenza e nemmeno abusi dello strumento processuale, osservando il comportamento complessivamente tenuto.
12. Le spese processuali, stante l'accoglimento parziale della domanda, vengono compensate nella misura di 1/3 mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico di Parte_1
e liquidate in base ai parametri medi del D.M. n. 147/2022 tenendo conto del valore della domanda e delle fasi espletate (esclusa istruttoria).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara prescritto il diritto di credito riportato nelle cartelle di pagamento n. 02720020007848310000 e n.
02720020012765275000;
2. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli atti di accertamento esecutivi n. TR6030200478/2021, n. TR6030200479/2021 e n. TR6030200482/2021;
3. Conferma il diritto di a procedere Controparte_6 nell'esecuzione forzata per l'importo residuo;
4. Compensa per 1/3 le spese di giudizio e pone i restanti 2/3 a carico di , Parte_1 liquidati in €13.570,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovuti, come per legge, in favore di ciascuna delle due convenute costituite.
Larino, 5.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO PROC. N. 1262/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Silvia Cucchiella all'udienza dell'8 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
SENTENZA
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giovanni DE VINCENTIIS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termoli alla Via Giappone n. 16 attore contro
(P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale in qualità di Responsabile Parte_2
Contenzioso Molise, a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio
- Roma repertorio nr.177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata Persona_1 da rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Lucia Anna D'Alessandro (cod. fisc. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Foggia alla Via Stefano De Stefano n. 23, presso lo studio del suo procuratore convenuta
e (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso presso i cui uffici alla Via Insorti d'Ungheria n. 74 è domiciliata ope legis
Terza chiamata
E
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva, con atto di citazione, opposizione all'esecuzione e agli atti Parte_1 esecutivi per la fase di merito avverso il pignoramento di crediti presso terzi eseguito mediante la cartella n. 02784202200001724/001 (terzo pignorato e n. Controparte_3
02784202200001725/001 (terzo pignorato prodotta da Controparte_2 [...]
, Agente della Riscossione – Prov. di Campobasso nonché contro i terzi Controparte_1 pignorati e notificata a mezzo pec in data 15.07.2022. I CP_3 CP_2 pignoramenti erano stati promossi sulla base di numerose cartelle di pagamento e avvisi di accertamento precedenti, tutti recanti l'omesso versamento di imposte. L'opponente in atti così concludeva: “1) Dichiarare nullo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
02784202200001724/001 e tutti gli atti presupposti per i motivi enunciati;
2) Dichiarare nullo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02784202200001725/001 e tutti gli atti presupposti per i motivi enunciati;
3) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi avvenuta da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
4)
Dichiarare la nullità dell'intera procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
5) Accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una responsabilità aggravata di controparte ex art. 96 c.p.c. con ogni conseguenza di legge”.
2.Si costituiva in giudizio l' contestando in toto Controparte_1
l'azione avversa e così concludeva: “in via pregiudiziale, ai fini dell'integrazione del contradditorio, autorizzare la chiamata in causa dell' Controparte_4 Direzione provinciale di Campobasso, all'uopo fissando termine per la notifica a quest'ultima del nuovo provvedimento di comparizione delle parti;
- integrato il contraddittorio come sopra, dichiarare il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente quanto alle questioni di natura tributaria che concorrono a formare la pretesa creditoria portata negli atti di pignoramento impugnati;
- dichiarare il difetto di legittimazione dell' CP_5
in ordine alle eccezioni relative agli avvisi di accertamento esecutivi;
-nel merito,
[...] rigettare l'opposizione, accertare e dichiarare la legittimità e la conseguente fondatezza del diritto ad intraprendere l'azione esecutiva per le ragioni espresse nel presente atto.”.
3.I terzi pignorati – convenuti in giudizio - rimanevano contumaci.
4.A seguito dell'autorizzazione del Tribunale alla chiamata in causa di CP_1
, quest'ultima si costituiva e concludeva per la dichiarazione della cessazione della
[...] materia del contendere in relazione agli avvisi di accertamento n. TR6030200478/2021, n.
TR6030200479/2021 e n. TR6030200482/2021.
5.Erano, quindi, depositate dalle parti le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. (in base al rito vigente ratione temporis) e successivamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'8 luglio 2025, nella quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 7 ottobre 2025 venivano depositate, dalla sola parte attrice, le memorie conclusionali mediante le quali il procuratore rendeva noto il decesso dell'attore e chiedeva l'interruzione del giudizio.
L'istanza è rigettata, dal momento che, ai sensi dell'articolo 300 ultimo comma c.p.c., trattandosi di evento notificato posteriormente all'udienza in cui questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione, evenienza non verificatasi nel caso di specie. La causa può, quindi, essere decisa.
6.Nel merito, la domanda attorea va parzialmente accolta.
ha sostenuto la tesi della nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso Parte_1 terzi oggetto di impugnazione, dovuta alla mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi menzionati e presupposti nell'atto, e per essere lo stesso stato notificato mediante indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
È in atti la prova, prodotta dalla convenuta , di invio e Controparte_6 consegna, nella casella di posta certificata del destinatario opponente, della pec contenente l'atto di pignoramento presso terzi (cfr. allegati alla comparsa di costituzione), partita dalla casella di posta certificata t. In merito alla Email_1 validità della notifica effettuata da un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi ma comunque attribuito all'ente notificatore, è intervenuta la Cassazione, SSUU, n. 15979 del
18/05/2022 (Rv. 664909 - 01): “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
In applicazione del suddetto principio di diritto, emerge l'infondatezza della censura circa l'inesistenza della notifica del pignoramento presso terzi perché proveniente da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, contenuta nell'opposizione proposta da parte attrice. Si rileva anche il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. dell'atto cui la notifica era preposta, stante la piena conoscenza dello stesso da parte del ricorrente, così come si evince dalla circostanza che egli si sia potuto difendere, nonché il difetto di indicazione, nelle difese espletate, di un vulnus inferto dalla notifica considerata illegittima all'interesse protetto vantato dal soggetto opponente, come già indicato nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione (cfr. Giurisprudenza ivi citata).
7.Sulla successiva eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte opponente, si osserva che sono stati depositati da gli avvisi di ricevimento e le relate inerenti sia CP_7 alle cartelle sia agli avvisi di accertamento opposti, mediante la notifica dei quali in più anni diversi e successivi si è interrotta la prescrizione. Da essi si rileva che l'intimazione di pagamento n. 02720149000981747000 è stata notificata in data 25/07/2014; l'intimazione di pagamento n. 02720149000981848000 è stata notificata il 25/07/2014; l'intimazione di pagamento n. 02720159002619944000, è stata notificata in data 08/02/2016; l'atto di pignoramento dei crediti n. 02784201600002421001 è stato notificato in data 22/09/2016;
l'intimazione di pagamento n. 02720169001597937000 è stata notificata in data 09/11/2016; la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201600001233000 è stata notificata in data 15/12/2016; l'atto di pignoramento dei crediti n. 02784201700000208001 è stato notificato il 31/01/2017; l'intimazione di pagamento n. 02720189000713688000, è stata notificata il 16/05/2018; l'atto di pignoramento n. 02784201900001396001, è stato notificato il 22/02/2019; la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.
02776201900000393000, è stata notificata il 10/04/2019; l'intimazione di pagamento n.
02720219000177974000, è stata notificata il 27/10/2021; la richiesta di definizione agevolata del 18/04/2017 (art. 6, D.L. n. 193/2016, “Rottamazione cartelle”) e l'istanza di adesione alla definizione per estinzione dei debiti del 18/04/2019 (art. 1, commi 184-185, L.
n. 145/2018, “Saldo e stralcio”). Queste due ultime, per Giurisprudenza concorde (tra le altre, Cass. n. 5160/2022), sono atti giuridici che contengono, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito con il carattere della volontarietà: nella fattispecie le istanze sono state sottoscritte ed inviate a mezzo pec all'ente creditore, per cui non vi è dubbio sulla coscienza del debitore di riconoscere la sussistenza di un debito. Tale comportamento, ex art. 2944 c.c., comporta l'interruzione della prescrizione
(Cass. VI, 19401/2022).
Posto l'effetto interruttivo di tutti gli atti sopra già citati, la richiesta di declaratoria della prescrizione avanzata dalla difesa dell'attore non può essere accolta, tranne che per le cartelle di pagamento n. 02720020007848310000 e n. 02720020012765275000, per le quali la notifica del primo atto interruttivo della prescrizione è avvenuta solo in data 27/10/2021, con l'intimazione n. 02720219000177974000, ben oltre il termine di prescrizione del credito. In definitiva l'eccezione di intervenuta prescrizione delle cartelle oggetto del giudizio risulta fondata limitatamente alle cartelle di pagamento n. 02720020007848310000
e n. 02720020012765275000.
8.Ulteriore difesa l'opponente svolge sulla ipotizzata nullità del pignoramento proposto da dovuta alla pendenza di diversi giudizi in opposizione ai titoli fondanti la CP_7 domanda, sia innanzi all'intestato Tribunale sia innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Campobasso. In realtà nessuna nullità discende dall'azione esecutiva in costanza di opposizione al titolo: anche qualora fosse stata sospesa l'esecutività del titolo sotteso, il processo esecutivo per cui oggi è causa sarebbe stato ugualmente sospeso, e tale circostanza non avrebbe comportato l'illegittimità degli atti esecutivi già compiuti.
9.L'attore prosegue contestando la validità del pignoramento perché fondato su atti la cui titolarità non è riferibile a bensì alle società (ex Parte_1 CP_8 [...]
e ovvero sugli avvisi di accertamento esecutivi n. Controparte_9 CP_10
TR6030200478/2021, n. TR6030200479/2021 e n. TR6030200482/2021. L CP_1
ha chiesto in comparsa la cessazione della materia del contendere in ordine alle
[...] somme portate dagli avvisi sopra indicati, mentre , nelle Controparte_6 more del giudizio, ha provveduto allo sgravio dei relativi importi a carico dell'attore, producendo apposita documentazione;
ha comunque dichiarato di aver ridotto il totale del pignoramento defalcando tali somme (vd. note di trattazione scritta per l'udienza del
15.2.24).
10.La difesa dell' ha insistito anche nel difetto di Controparte_6 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario. Tale eccezione non merita accoglimento in quanto le Sezioni Unite (sent. 14/04/2020, n.7822) fissano la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa.
Al giudice ordinario spetta invece la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché alla cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
11.Sulla richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da , non si ritiene Parte_1 di poter configurare alcuna responsabilità dell'agente della riscossione, in quanto non sono ravvisabili azioni compiute in malafede o con scarsa prudenza e nemmeno abusi dello strumento processuale, osservando il comportamento complessivamente tenuto.
12. Le spese processuali, stante l'accoglimento parziale della domanda, vengono compensate nella misura di 1/3 mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico di Parte_1
e liquidate in base ai parametri medi del D.M. n. 147/2022 tenendo conto del valore della domanda e delle fasi espletate (esclusa istruttoria).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara prescritto il diritto di credito riportato nelle cartelle di pagamento n. 02720020007848310000 e n.
02720020012765275000;
2. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli atti di accertamento esecutivi n. TR6030200478/2021, n. TR6030200479/2021 e n. TR6030200482/2021;
3. Conferma il diritto di a procedere Controparte_6 nell'esecuzione forzata per l'importo residuo;
4. Compensa per 1/3 le spese di giudizio e pone i restanti 2/3 a carico di , Parte_1 liquidati in €13.570,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovuti, come per legge, in favore di ciascuna delle due convenute costituite.
Larino, 5.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cucchiella