Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03162/2025REG.PROV.COLL.
N. 06902/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6902 del 2024, proposto dalla
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , l’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore , l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione II, 19 febbraio 2024, n. 202, resa tra le parti, non notificata e concernente l’informazione antimafia interdittiva;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia e dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dell’informativa antimafia interdittiva e dei provvedimenti conseguenti emanati nei confronti dell’appellante.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la -OMISSIS- (di seguito anche “-OMISSIS-”), ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prefettizio interdittivo n. prot. -OMISSIS-del 23 febbraio 2023, con cui è stata rigettata la richiesta di iscrizione nella white list provinciale ed è stata disposta nei suoi confronti l’informazione antimafia interdittiva.
Dopo aver respinto in sede cautelare la richiesta di sospensione degli atti impugnati con decreto monocratico 9 giugno 2023, n. 81 e con ordinanza cautelare 27 giugno 2023, n. 259, non impugnata, il Tar ha rigettato il ricorso con sentenza 19 febbraio 2024, n. 202, con la quale ha ritenuto sussistenti i profili di inquinamento del tessuto imprenditoriale della società ricorrente in considerazione della sua contiguità soggiacente e compiacente con le potenti famiglie mafiose della cosiddetta Società -OMISSIS-.
3. Con appello notificato in data 11 settembre 2024 e depositato il 16 settembre successivo, la -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, deducendo che:
- l’appellante, costituita il 21 febbraio 1959, è una società a mutualità prevalente, che, senza finalità speculative, si propone di far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità, come previsto dall’articolo 4 dello statuto sociale, tramite rapporti commerciali con privati e pubbliche amministrazioni, a seguito della partecipazione a procedure di evidenza pubblica da queste ultime indette (tra queste, la gara aggiudicata dalla Regione Basilicata alla -OMISSIS- in qualità di consorziata esecutrice del contratto stipulato con il C.N.S.- Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa per il servizio di pulizia ed altri servizi integrati per un quinquennio in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario, per il quale sono impiegati duecentoventi lavoratori);
- al fine di garantire il rispetto della legalità e della trasparenza nell’esercizio delle proprie attività, la società ha adottato una serie di misure volte a garantire il totale rispetto della legalità (Codice etico pubblicato sul sito aziendale il quale, con cui viene indicata la condanna a ogni forma di associazione criminale, Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, aggiornato tramite l’integrazione di un Sistema di gestione dell’anticorruzione certificato ai sensi dello standard ISO 37001);
- in data 8 ottobre 2021, la cooperativa appellante ha chiesto l’iscrizione nella white list alla Prefettura di Foggia, che ha comunicato il 14 dicembre 202l l’avvio della relativa istruttoria;
- il 3 novembre 2022 la -OMISSIS- ha conseguito il Rating di legalità valutato con punteggio particolarmente elevato (★★++) e nel mese di giugno 2022 ha presentato istanza di istruttoria ai fini dell’iscrizione nella Banca Dati Nazionale dell’anticorruzione;
- con nota n. prot. -OMISSIS-del 7 novembre 2022, la Prefettura di Foggia ha comunicato alla società l’avvio del procedimento preordinato all’emissione di informazione interdittiva antimafia, sussistendo profili di rischio di infiltrazione all’esito dell’esame degli atti di indagine relativi alle operazioni di polizia denominate “-OMISSIS- bis ” dirette dalla D.D.A. di Bari in riferimento al presunto coinvolgimento dell’allora vicepresidente della società -OMISSIS- con elementi del sodalizio criminale operante nella zona di Foggia;
- il 25 novembre 2022, la società ha dunque rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione, nominando successori del Presidente, signora -OMISSIS--, e del Vicepresidente, signor-OMISSIS--, entrambi dimissionari, rispettivamente il generale -OMISSIS- e la signora -OMISSIS-, consigliere uscente;
- dopo aver tentato l’accesso agli atti, negato dall’Amministrazione con nota n. prot. -OMISSIS-del 15 novembre 2022, l’appellante ha presentato memoria partecipativa e, in occasione dell’audizione del 5 dicembre 2022, ha presentato documentazione relativa alle attività che svolge;
- il decreto prefettizio impugnato in primo grado è stato motivato sulla base del duplice rilievo che il signor-OMISSIS--, vicepresidente della cooperativa, ha assunto nei confronti dei clan mafiosi della zona un comportamento prima soggiacente, a seguito dei tentativi di estorsione subiti, e poi compiacente, negando di essere vittima di estorsione e invitando i propri congiunti a negare di aver subito richieste estorsive;
- con decreto n. prot. 15114 del 3 marzo 2023, il Prefetto ha adottato le misure straordinarie di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nominando tre commissari;
-poiché entrambi i suddetti provvedimenti prefettizi - interdittivo antimafia e di straordinaria e temporanea gestione - costituivano motivi ostativi al mantenimento del Rating di legalità ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 2, comma 3, lett. a ) e b ), del Regolamento adottato con Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 e modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, il 29 marzo 2023 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato alla cooperativa l’avvio del procedimento di revoca del Rating attribuito il 2 novembre 2022, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 8, del Regolamento, dandole notizia dei predetti motivi ostativi, con decorrenza dal 23 febbraio 2023, data di adozione del provvedimento interdittivo da parte della Prefettura di Foggia;
- con la medesima comunicazione di avvio del procedimento di revoca del Rating , è stato precisato che nel caso di specie si deve applicare l’articolo 7, comma 3, del Regolamento, secondo il quale la mancata comunicazione all’Autorità del motivo ostativo comporta, in aggiunta al diniego del Rating , il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo (ciò considerato che la società “-OMISSIS-” non aveva comunicato all’Autorità l’esistenza del provvedimento interdittivo e la straordinaria e temporanea gestione nei termini di cui all’articolo 7, comma 1, del Regolamento).
4. Per la riforma della sentenza impugnata l’appellante affida il proprio gravame a tre motivi di censura, con i quali, anche in chiave critica della decisione del primo giudice, ripropone i mezzi di doglianza dedotti in primo grado, lamentando:
“ ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA GRAVATA NELLA PARTE IN CUI RESPINGE IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO: ERRONEITÀ PER DIFETTO ISTRUTTORIO, PER ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 84 DEL CODICE ANTIMAFIA, PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. ”: la sentenza avrebbe erroneamente valutato come sussistenti i pericoli di infiltrazione mafiosa sulla base di una disattenta analisi dei fatti su cui la Prefettura basa il proprio provvedimento e che sono risalenti e non rivestono la natura di attualità;
“ ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RESPINTO IL SECONDO MOTIVO DI RICORSO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 92 DEL CODICE ANTIMAFIA. ”: secondo l’appellante, il primo giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato le misure di self cleaning adottate dalla -OMISSIS- per scongiurare pericoli di inquinamento nel tessuto imprenditoriale della società da parte della criminalità organizzata (rinnovo del Consiglio di Amministrazione in data precedente all’interdittiva, con la conseguenza che il signor-OMISSIS-- non assumerebbe più in alcun modo un ruolo di influenza nella gestione societaria);
“ ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RESPINTO IL TERZO MOTIVO DI RICORSO, PER ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 94 BIS DEL CODICE ANTIMAFIA. ”: il mezzo è volto a contestare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione intimata di negare l’applicazione delle misure mitigative previste dall’articolo 94- bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
5. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 17 settembre 2024 ed hanno prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. il 27 gennaio 2025, con la quale hanno chiesto il rigetto dell’appello.
6. La -OMISSIS- ha depositato memoria difensiva il 10 febbraio 2025, con cui ha preso posizione sulle difese di controparte ed ha insistito per l’accoglimento del gravame; all’udienza del 10 aprile 2025, la causa è passata in decisione.
7. Prima di esaminare i singoli mezzi di doglianza, il Collegio ritiene opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
7.1. Da questo punto di vista, osserva la Sezione che la ratio della normativa è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “ la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario ”; così, Consiglio di Stato, Sezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600; cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sezione III, 15 novembre 2022, n. 10033 e 3 novembre 2022, n. 9629).
7.2. Quanto alla durata dei rapporti tra appartenenti alla impresa (soci o dipendenti) con ambienti della criminalità organizzata, il loro carattere occasionale da cui potrebbe dedursi l’illegittimità del provvedimento interdittivo può consentire, al più, all’impresa di essere ammessa al controllo giudiziario (Cassazione penale, VI, 16 luglio 2021, n. 27704), il cui buon esito consente “ all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva. ” (Consiglio di Sato, Adunanza plenaria, 13 febbraio 2023, n. 7, che ha anche fissato i confini del rapporto tra provvedimento prefettizio e controllo giudiziario, stabilendo che questo “ sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell’impresa permeata dalle organizzazioni malavitose” , aggiungendo che ” da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell’autorità prefettizia; dall’altro lato la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell’impugnazione contro l’interdittiva ”).
7.3. Da un concorrente angolo prospettico, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia (ed anche della revoca o al diniego dell’iscrizione nelle white list ), non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).
Specularmente, è stata più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
7.4. Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito quanto segue:
“ 3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
7.5. E ciò pur nella consapevolezza che “ il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” – si badi: può – desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata»” (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 6105/2019) ”.
Va altresì tenuto conto che la giurisprudenza ha stabilito che “ la funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini ” e che “ solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 3 ottobre 2023, n. 8644).
8. Inquadrata nei canoni ermeneutici che precedono la fattispecie e passando all’esame delle censure mosse alla sentenza appellata, ritiene il Collegio che la sentenza meriti conferma secondo una valutazione che si sviluppa entro le citate direttrici della giurisprudenza in materia.
9. Va preliminarmente osservato che il presente procedimento origina dal rigetto della richiesta di inserimento nella white list provinciale presentata dalla -OMISSIS- ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il rigetto, disposto dalla Prefettura di Foggia con provvedimento n. prot. -OMISSIS-del 23 febbraio 2023, ha dato conto, tra l’altro, dello scioglimento del Consiglio Comunale di Foggia disposto il 5 agosto 2021 ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267- TUEL in “ un contesto territoriale significativamente controllato dalla criminalità mafiosa, tramite il vincolo di appartenenza di numerosi affiliati e fiancheggiatori della “Società -OMISSIS-, articolata nelle tre batterie, frutto della scissione avvenuta negli anni Novanta, “-OMISSIS-”, “-OMISSIS- e “-OMISSIS-”; legate l’una al clan “-OMISSIS-” di Manfredonia; l’altra ai -OMISSIS-di -OMISSIS-e alla ‘ndrangheta; l’altra ancora sia alla mafia garganica sia a quella di -OMISSIS- ”. A tal proposito, è anche richiamata la relazione al Parlamento per il secondo semestre 2021 della Direzione Investigativa Antimafia, da cui si evince quanto segue: “ Foggia è la componente significativa e importante della Quarta Mafia e quindi rappresenta oggi uno dei primi obiettivi di contrasto alle organizzazioni criminali di matrice mafiosa. Una mafia, quella di Foggia, che s’infiltra nelle attività economiche, non spara soltanto, usa violenza per sottomettere la popolazione, per far soggiacere le imprese e, inoltre, condiziona le Pubbliche Amministrazioni ”.
La Prefettura di Foggia ha seguito un complesso iter istruttorio che si è concentrato sui procedimenti penali denominati “-OMISSIS- bis ”, che hanno portato all’emissione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di numerosi esponenti di spicco dell’organizzazione mafiosa denominata Società -OMISSIS-, confermando il capillare ricorso alla pratica estorsiva da parte del sodalizio criminale, quale strumento di affermazione del controllo del territorio, nonché il ricorso allo strumento della cosiddetta lista estorsioni, quale quella ritrovata nel corso di una perquisizione domiciliare del 20 marzo 2018 e costituita da un foglio manoscritto nel quale sono riportati i nominativi di alcuni imprenditori e commercianti, in corrispondenza dei quali sono indicate cifre e scadenze, riconducibili a somme di denaro da percepire e/o percepite. In detta lista risulta indicata espressamente la società -OMISSIS- con accanto la dicitura “ 4000 ogni tre mesi ”, attestante l’inserimento della cooperativa nel novero delle realtà imprenditoriali della zona sottoposte a taglieggiamento.
L’assoggettamento dell’appellante all’attività estorsiva risulta confermata dalle risultanze di alcune conversazioni tra esponenti di spicco della Società -OMISSIS- captate tra i mesi di ottobre e dicembre
2017, concernenti il signor-OMISSIS--, vicepresidente della -OMISSIS- fino al 25 novembre 2022.
Il provvedimento prefettizio rimanda, inoltre, ai risultati degli accertamenti contenuti ne “ le note informative della Direzione Investigativa Antimafia-Sezione di Foggia n. 5641 del 10.6.2022 e n. 6816 del 11.7.2022; la nota informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia n. 034154/15-3 “P” del 25.10.2022; le note informative del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia n. 0505328/2022 del 21.10.2022 e n. 0601234/2022 del 14.12.2022; i rapporti informativi della Questura di Foggia n. Cat.Q.2.2/2022/Anticr-Antimafia del 2.2.2023 e n. Cat. Q.2.2/2023/Anticr./MPS-Antimafia del 10.2.2023; l’o.c.c. (Decima ZI) n. 5557/2017 RGNR. n. 6922/2018 RG GIP, emessa dal Tribunale di Bari il 22.11.2018 e depositata in pari data; la sentenza (Decima ZI) del Tribunale di Bari n. 959/20-n. 5557/2017 RGPM, n. 9800/19-6922/18 RG GIP, emessa il 26.11.2020 e depositata il 17.5.2021; Richiesta di applicazione di misura cautelare del P.M. ex art. 272 c.p.p. DDA Bari del 3.6.2020 (Decima ZI bis); o.c.c (Decima ZI bis) n. 2169/17 RGNR, emessa il 3.11.2020 e depositata in pari data ”.
10. Va anzitutto disatteso il primo motivo di appello, con cui la -OMISSIS- sottopone a vaglio critico il provvedimento impugnato in prime cure e la sentenza del Tar che ne ha dichiarato la legittimità, ritenendo che in nessun caso i fatti su cui fa leva l’interdittiva potrebbero assumere i caratteri della numerosità, attendibilità e, soprattutto, dell’attualità.
Ai sensi dell’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159/2011, l’Autorità prefettizia può accertare vicende concernenti soggetti “che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa ”.
Nel caso per cui è causa, l’istruttoria che ha dato luogo all’interdittiva ha fatto buon governo delle regole e dei principi sanciti nel Testo Unico Antimafia, che non persegue l’obiettivo di verificare la sussistenza di comportamenti sicuramente ed incontrovertibilmente valutabili e sanzionabili sul piano penale, me quello di evitare la contaminazione della regolare e corretta attività imprenditoriale da parte delle organizzazioni criminali, come previsto dall’articolo 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo, anche nel rispetto del principio di libera concorrenza.
Quelli che vengono in rilievo nella presente vicenda sono elementi che, se letti secondo le coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza della Sezione e dalle quali il Collegio non vede ragione di discostarsi, restituiscono un quadro in cui l’appellante ha, nel tempo, assunto un comportamento che si è dimostrato soggiacente prima e compiacente, dopo, rispetto agli interessi della mafia foggiana.
In questa prospettiva, non può ritenersi che i fatti posti a base dell’interdittiva siano privi, nella direzione di appurare l’insussistenza di tentativi di inquinamento criminale, del carattere dell’attualità e della rilevanza.
In disparte la richiesta di rinvio a giudizio del signor-OMISSIS-- del 2 maggio 2024 per il reato di favoreggiamento aggravato e continuato con l’aggravante dell’articolo 416- bis 1 c.p. (inutilizzabile ai fini del decidere perché successiva al provvedimento impugnato, su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi in applicazione del principio tempus regit actum ), risulta dagli atti acquisiti al fascicolo processuale che il legale rappresentante della società appellante all’epoca dei fatti contestati fosse in una posizione di cointeressenza, se non attiva sicuramente di comunanza di intenti, con la Società -OMISSIS-.
Senza che possa essere scalfita nella sua complessità la ragione fondante dell’interdittiva, il Prefetto di Foggia ha correttamente inferito il pericolo di contaminazione mafiosa dai seguenti e concorrenti elementi:
- il ritrovamento della cosiddetta lista delle estorsioni della -OMISSIS-, con accanto la somma da pretendere;
- l’intercettazione in data 11 ottobre 2017 relativa ad appartenenti al sodalizio criminoso, dalla quale si evince che la cooperativa era assoggettata al pagamento di somme in cambio di protezione e che, essendo precedente, depotenzia il valore di dissociazione dalle logiche mafiose dell’unica denuncia contro ignoti, che ha poi condotto ad una serie di importanti arresti di malavitosi, presentata il 27 ottobre 2017 dal signor-OMISSIS-- in relazione a richieste estorsive ricevute sulle utenze telefoniche della moglie, del figlio e del genero due giorni prima, anche considerando che lo stesso interessato ha successivamente negato alla Polizia di aver mai corrisposto denaro;
- la captazione del 16 dicembre 2017 di un colloquio tra appartenenti alla criminalità organizzata, riportata nella richiesta di misura cautelare n. 2169/2017 e dalla quale si evince che il legale rappresentante della -OMISSIS- stava trattando l’importo da consegnare;
- l’ulteriore captazione nella sala d’attesa della Squadra Mobile di Foggia, nella quale il signor -OMISSIS- ha chiesto ai parenti di non parlare delle richieste estorsive ricevute;
- le risultanze del verbale in cui lo stesso legale rappresentante è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali, in occasione delle quali ha negato di conoscere soggetti che in precedenti intercettazioni avevano dichiarato di aver interloquito con lui per il pagamento del pizzo;
- le minacce ricevute, cui sono seguiti attentati dinamitardi, ai danni del gruppo imprenditoriale -OMISSIS-, nel quale le società che gravitano attorno alla figura del signor -OMISSIS- hanno cointeressenze societarie (la -OMISSIS- è una delle principali aziende di un gruppo di imprese, facente capo alla famiglia -OMISSIS-, tra cui la società -OMISSIS-, che opera nel settore della lavanderia industriale, principalmente nelle pubbliche amministrazioni, e la -OMISSIS-, operante nel settore socio-sanitario, che sono socie di minoranza della società -OMISSIS- il cui socio di maggioranza è il gruppo imprenditoriale -OMISSIS-);
- la circostanza che la società appellante, contrariamente alle altre del gruppo cui partecipa, non ha subito ritorsioni né attentati di alcun tipo;
- la rinuncia, come anche rispetto agli altri contesti succitati, del signor -OMISSIS- a denunciare tentativi estorsivi realizzati il 27 novembre 2020 da parte del Presidente del Consiglio Comunale e di un consigliere di Foggia, che denota l’atteggiamento di chi non vuole prendere iniziative pubbliche di rigetto della logica estorsiva e che vuole tentare una convivenza pacifica con tali realtà;
- l’atteggiamento complessivo, per come emerso nel corso dell’attività investigativa, del signor -OMISSIS-, che ha dimostrato di essere in grado di svolgere un ruolo attivo nel negoziare la somma da corrispondere alla Società -OMISSIS-;
- la natura soggiacente dell’adesione dell’appellante a modelli estorsivi della mafia locale, come emerge dalle operazioni Decima ZI e Decima ZI Bis .
Tutti questi elementi, unitamente agli altri che fanno parte del corredo motivazionale dell’interdittiva impugnata in prime cure, sono caratterizzati dal requisito dell’attualità, nel contesto delle indagini di polizia giudiziaria che hanno condotto ad importanti risultati contro la mafia pugliese della zona.
Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi seguendo l’ulteriore percorso argomentativo sviluppato dall’appellante nel primo motivo di gravame, laddove la -OMISSIS- rimarca il significato da attribuirsi ad un passaggio della sentenza del GUP di Bari 26 novembre 2020, n. 959, che ha segnalato che le denunce presentate hanno consentito di giungere ad importanti condanne.
La considerazione svolta nella decisione citata deve essere letta nel complesso del ragionamento seguito dal GUP, che, pur riferendosi al gruppo imprenditoriale -OMISSIS---OMISSIS- riguarda, in tutta evidenza, le denunce presentate dagli imprenditori -OMISSIS-, non anche dal signor -OMISSIS-, che si è limitato a presentare un’unica denuncia.
11. Allo stesso modo non può essere accolto il secondo motivo di appello, con cui la -OMISSIS- lamenta la mancata valorizzazione delle misure di self-cleaning assunte dalla società, che:
- si è dotata di un Codice etico e di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, aggiornato tramite l’integrazione di un Sistema di gestione dell’anticorruzione certificato ai sensi dello standard ISO 37001;
- il 25 novembre 2022, ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione, nominando successori del Presidente, signora -OMISSIS--, e del Vicepresidente, signor-OMISSIS--, entrambi dimissionari, rispettivamente il generale -OMISSIS- e la signora -OMISSIS-.
Osserva al riguardo il Collegio che l’adozione di misure del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo non è, da sola, indice della concreta impermeabilità dell’impresa ai tentativi di condizionamento mafioso.
Quanto alla sostituzione di alcuni componenti l’organo di amministrazione, va rilevato che tale operazione è stata realizzata il 25 novembre 2022 (successivamente, cioè alla comunicazione di avvio del procedimento del 17 novembre 2022 teso all’emanazione dell’interdittiva) ed ha mantenuto nel consiglio la signora -OMISSIS-, già presente nel precedente, e il signor -OMISSIS-, consigliere uscente con poteri di rappresentanza, non risultando più presente (solo) il vicepresidente,-OMISSIS--, e la presidente, -OMISSIS--, sostituita dalla prestigiosa figura del generale -OMISSIS-.
Ora, da questo angolo prospettico, è sufficiente il richiamo di un precedente in terminis della Sezione, che così si è pronunciata in considerazione della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, connessi alla tutela dell’ordine pubblico economico ed alla salvaguardia del tessuto economico dall’ingerenza della criminalità organizzata: “ L’assunto secondo cui l’attribuzione degli incarichi gestionali a soggetti di provata affidabilità etica e professionale collocherebbe i titolari delle quote sociali, o più plasticamente i proprietari della società, entro una sorta di “camera stagna”, atta ad impedire agli stessi di piegare le scelte e gli indirizzi societari ai voleri ed agli interessi della criminalità organizzata, oltre a non rispecchiare la concreta dinamica societaria ed imprenditoriale – caratterizzata dalla costante cooperazione e fisiologica interazione tra soci ed amministratori – si scontra con il dato normativo, che affida ai soci della s.r.l. (art. 2479, commi 1 e 2, c.c.) il compito di deliberare non solo “sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo”, ma anche “sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione” (disposizione, quest’ultima, che configura in capo agli stessi soci un potere di “avocazione” la quale comporta la reiezione della tesi secondo cui vi sarebbe una rigida separazione tra soci ed amministratori, nonché tra i rispettivi poteri), ferma restando la riserva alla competenza dei soci delle decisioni in tema di:
1) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
2) nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
3) nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
4) modificazioni dell’atto costitutivo;
5) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Ciascuno dei suindicati ed affatto irrilevanti, ai fini della conduzione degli affari societari, snodi decisionali è suscettibile di rappresentare la “falla” attraverso cui l’influenza criminale è in grado di penetrare anche nell’organismo societario apparentemente dotato delle più robuste difese di fronte all’aggressione – ma, a maggior ragione, di una forma di infiltrazione, come quella riscontrabile nel caso di specie, di cui già all’interno della società esistano i “recettori” – della criminalità mafiosa ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 25 luglio 2022, n. 6566).
Come rilevato dal primo giudice, il Prefetto ha ritenute inidonee le misure di self-cleaning adottate al fine di “ determinare un’effettiva diminuzione del peso di-OMISSIS-- nella gestione degli affari societari in quanto la società ricorrente e altre imprese facenti capo alla famiglia -OMISSIS- sono socie in blocco di altri gruppi imprenditoriali, non potendo dunque escludersi una strategia imprenditoriale univoca ”, rilevando, al contempo, che “ l’Amministrazione, invece, ha pienamente applicato l’art. 92, comma 2 bis, valutando il mutamento della compagine sociale e concludendo per la loro inidoneità a determinare <un’effettiva diminuzione del peso dell’ex rappresentante -OMISSIS- sulla gestione degli affari societari, anche in considerazione del fatto che l’impresa -OMISSIS-, unitamente ad altre imprese facenti capo alla famiglia -OMISSIS-, sono socie in blocco di altri gruppi imprenditoriali e dunque non si può escludere una strategia imprenditoriale univoca di tutte le imprese della famiglia -OMISSIS-> (pag. 14 dell’interdittiva) ” e che “ l’attribuzione di incarichi gestionali a soggetti di asserita affidabilità etica e professionale non esclude il pericolo che le dinamiche societarie possano essere attratte in una strategia comune a tutte le società facenti capo all’imprenditore-OMISSIS-- ” .
12. Con il terzo mezzo di gravame l’appellante lamenta la mancata applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
Anche da questo punto di vista la sentenza impugnata resiste alle critiche mosse dalla -OMISSIS-.
La decisione del primo giudice ha adeguatamente valorizzato il percorso motivazionale dell’interdittiva al riguardo, laddove il Tar ha valutato i plurimi elementi citati da cui si ricava un quadro di contiguità soggiacente secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 27 gennaio 2025, n. 593, 13 gennaio 2025, n. 193, 27 novembre 2024, n. 9544) e compiacente della società rispetto alle mire criminali della mafia, non potendosi in questo caso rilevare semplici contatti soltanto occasionali, per come emerge dalle risultanze istruttorie del provvedimento prefettizio.
Il Tribunale territoriale ha così condivisibilmente stabilito: “ deve osservarsi che la motivazione dell’impugnato provvedimento interdittivo, quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle “misure amministrative di prevenzione collaborativa” di cui all’art. 94-bis d. lvo n. 159/2011, è esaustiva considerato che è proprio la persistenza del peso di-OMISSIS-- nella cooperativa ricorrente e della strategia unitaria del suo gruppo imprenditoriale, di cui al punto precedente, ad aver indotto l’Amministrazione ad escludere il carattere occasionale dell’agevolazione.
Carattere occasionale che, a differenza di quanto sostenuta dalla ricorrente, non può desumersi dalla pretesa esclusività del tentativo di estorsione, trattandosi semplicemente dell’unico emerso in sede giurisdizionale in un contesto di c.d. estorsione ambientale, che, come si è già detto più volte.
7. Da ultimo, è opportuno evidenziare che, con ordinanza 19 settembre 2023 n. 3 (doc. 1 della produzione documentale di parte ricorrente del 18.11.2023), il Tribunale di Bari - III Sezione penale in funzione di Tribunale per la prevenzione ha ammesso la società “-OMISSIS-” al controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, D. Lgs. n. 159/2011.
La stessa Difesa di parte ricorrente, nella memoria depositata il 28 ottobre 2023, dà correttamente atto dell’autonomia dei due procedimenti, limitandosi a valorizzare le argomentazioni poste dal Tribunale della Prevenzione a fondamento della propria decisione in punto di occasionalità dell’agevolazione.
È dunque opportuno, per mera completezza, ulteriormente ribadire che i giudizi in punto di occasionalità da parte del Prefetto, in sede di procedimento ex art. 92 del codice antimafia, e del giudice della prevenzione, ex art. 34-bis, ben possono avere esiti differenti in quanto autonomi. ”
13. Quanto, da ultimo, ai provvedimenti dell’ANAC e dell’AGCM, impugnati anch’essi in primo grado, rileva il Collegio che si tratta di atti dovuti, legati all’interdittiva, che “ determina una particolare forma di incapacità giuridica in ambito pubblico, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che, sul loro cd. “lato esterno”, determinino rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 16 ottobre 2020, n. 23) e alla disposta gestione straordinaria e temporanea della società, con la conseguenza che, rivestendo questi ultimi natura di motivi ostativi al mantenimento del rating di legalità espressamente previsti, rispettivamente, dalle lettere a) e b) dell’articolo 2, comma 3, del Regolamento, l’Autorità appellata non poteva che avviare nei confronti dell’odierna ricorrente un procedimento di revoca del rating precedentemente attribuito con comunicazione del 29 marzo 2023.
14. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
Sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 6902/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.