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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA NO, nella causa iscritta al N. 8591/2024 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dall' avv. TARANTINO Parte 1
,
ERASMO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
IZ EM
- ricorrente -
CONTRO CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte 2 e dall'avv. RIZZO
AD NA ed elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art.3, comma
3, 1.104/1992, con decorrenza dal 8.08.2023.
Condanna l' CP_1 alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. TARANTINO ERASMO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/06/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, 1.104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio 1 CP 1 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' CP_2 , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta. A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, 1.104/1992, con decorrenza dal 1.04.2024, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data determinavano il difetto di autonomia della parte ricorrente.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, quanto alla diagnosi e alla sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste, ma non in relazione alla decorrenza della prestazione, atteso che la gravità delle condizioni di parte ricorrente era già certificate con il certificato dell'Ospedale
Villa Sofia Cervello del 8.08.2023, data dalla quale detti requisiti vanno riconosciuti.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, così come quelle della fase di A.T.P., seguono la soccombenza dell' CP_1 e si liquidano e distraggono come in parte dispositiva. Lespese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 11/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
PA NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA NO, nella causa iscritta al N. 8591/2024 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dall' avv. TARANTINO Parte 1
,
ERASMO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
IZ EM
- ricorrente -
CONTRO CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte 2 e dall'avv. RIZZO
AD NA ed elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art.3, comma
3, 1.104/1992, con decorrenza dal 8.08.2023.
Condanna l' CP_1 alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. TARANTINO ERASMO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/06/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, 1.104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio 1 CP 1 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' CP_2 , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta. A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, 1.104/1992, con decorrenza dal 1.04.2024, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data determinavano il difetto di autonomia della parte ricorrente.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, quanto alla diagnosi e alla sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste, ma non in relazione alla decorrenza della prestazione, atteso che la gravità delle condizioni di parte ricorrente era già certificate con il certificato dell'Ospedale
Villa Sofia Cervello del 8.08.2023, data dalla quale detti requisiti vanno riconosciuti.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, così come quelle della fase di A.T.P., seguono la soccombenza dell' CP_1 e si liquidano e distraggono come in parte dispositiva. Lespese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 11/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
PA NO