Sentenza 19 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00822/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04374/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4374 del 2025, proposto da
OR OR, rappresentata e difesa dall'avvocata Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
- della sentenza definitiva n. 285/2025 del Tribunale ordinario di Pavia, sezione lavoro avente ad oggetto il risarcimento del danno economico - retributivo pari ad € 8.224,77 oltre una quota di T.F.R. pari ad € 609,24, oltre interessi legali e rivalutazione, a decorrere dalle singole scadenze al saldo, per un importo totale di € 9.763,21.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa TT AM e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza n. 285/2025, pubblicata in data 08/05/2025, il Tribunale di Pavia, sezione lavoro, in accoglimento del ricorso all’uopo proposto (al n. 1513/2024 r.g.) dall’esponente, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per quanto qui d’interesse, « al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 8.224,77 oltre una quota di tfr pari ad euro 609,24 oltre interessi legali e rivalutazione, a decorrere dalle singole scadenze al saldo, nonché a valutare il periodo compreso tra il 28 settembre 2021 ed il 6 febbraio 2022 e tra il 9 ed il 30 giugno 2022 ai fini dell’assegnazione alla ricorrente dei punteggi dipendenti dall’effettivo servizio prestato (…)».
2) La sentenza risulta passata in giudicato, così come attestato dal Funzionario giudiziario del Tribunale di Pavia in data 18 novembre 2025.
3) Risulta infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica (in data 11/06/2025) del titolo esecutivo, previsto con riguardo alle esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
4) Da ciò il ricorso, notificato il 18 e depositato il successivo 19/11/2025, con cui l’esponente, allegando di non avere ricevuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento del dovuto, ha chiesto all’adito TAR di:
4.1) - « ordinare all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza considerata l’esigenza della docente di ottenere quanto statuito dalla decisione ai fini del risarcimento del danno, oltre alla maggiore somma tra gli interessi calcolati al saggio legale e la rivalutazione monetaria, dalla data del dovuto a quella del soddisfo per un totale di € 9.763,21 »;
4.2) - di condannare altresì il Ministero al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, da liquidarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
5) Si è costituito il Ministero intimato con comparsa di mero stile.
6) Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026 la causa, presente l’Avvocato dello Stato Pastorino Olmi per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stata trattenuta in decisione.
7) Il ricorso è, nei sensi e nei termini di seguito specificati, da accogliere.
8) Risulta sorretta da idonea documentazione la pretesa concernente la spettanza dell’importo indicato nella sentenza, in epigrafe specificata, trattandosi di pretesa non contrastata dall’Ente debitore, costituito in giudizio, e fondata su titolo passato in giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a.
9) Per la « maggior somma tra gli interessi … e la rivalutazione monetaria (…)», è utile chiarire che l’entità della stessa, così come calcolata da parte ricorrente, non è vincolante per l’amministrazione, che dovrà procedere al relativo conteggio sulla base dei parametri legali e di quanto stabilito nella sentenza in epigrafe in ordine alla relativa decorrenza.
10) Il ricorso per ottemperanza va dunque accolto, dichiarando l’inottemperanza del resistente Ministero e assegnandogli un termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per il pagamento:
10.1) - delle somme indicate nel titolo giudiziale di cui si chiede l’ottemperanza, dedotti gli importi che fossero stati comunque versati;
10.2) – della « maggiore somma tra gli interessi calcolati al saggio legale e la rivalutazione monetaria (…)», fermo restando che i conteggi prodotti da parte creditrice non sono vincolanti per la parte intimata, se non nei limiti segnati dai parametri legali e da quanto stabilito nella sentenza in ordine alla loro decorrenza.
11) Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’intimata amministrazione va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate. Le spese devono distrarsi a favore del difensore avv. Giovanna Sarnacchiaro, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi, nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge, a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE EL, Presidente
TT AM, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT AM | TE EL |
IL SEGRETARIO