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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 141 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Iannaccone e Parte_1 dall'avv. Andrea Zauli per procura in calce al ricorso in appello
-Appellante -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini e dall'avv. Controparte_1
Anna Venturi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
-Appellato-
E NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 5 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
- Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 742 pronunciata dal Tribunale di
Pesaro all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 22.10.2024, depositata in data 23.10.2024 e pubblicata in data 24.10.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 742/2024 del Tribunale di Pesaro (Giudice Dr. Davide Storti), emessa nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio RG. 1097/2024 in data 22/10/2024, depositata in data 23/10/2024, mai notificata da controparte, accertare la totale soccombenza del sig. CP_1
nel giudizio suddetto per le ragioni illustrate in narrativa e per l'effetto
[...] porre a suo carico le spese di lite del primo grado di giudizio, nonché quelle del presente procedimento di impugnazione, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, - per le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'appello principale promosso poiché inammissibile e/o infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza Tribunale di Pesaro n. 742/2024 pubblicata il 24.10.2024 e resa nel procedimento n. 1097/2024 RG;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
Per la Procura intervenuta:
“Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in questione nella parte in cui ha statuito la pagina 2 di 5 compensazione delle spese di lite;
considerato che la doglianza espressa nell'appello presentato appare fondata in ragione della soccombenza della parte attualmente appellata chiede la parziale riforma del provvedimento impugnato nei termini suindicati con conferma nel resto”
FATTI DI CAUSA
ha proposto appello avverso la sentenza con cui in data Parte_1
22.10.2024 il Tribunale di Pesaro - nel dichiarare improcedibile la domanda proposta da per sentir pronunciare la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio celebrato in data 21.07.2012 con la in Pt_1 considerazione della pendenza tra le parti del giudizio di separazione e dell'assenza di una sentenza passata in giudicato sul vincolo coniugale - ha compensato le spese di lite “per le ragioni della decisione e le novità legislative”.
Costituendosi nel presente grado, ha contestato la fondatezza Controparte_1 del gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Intervenendo nel presente procedimento la Procura Generale, considerata la fondatezza della doglianza espressa dalla parte appellante, ha chiesto la parziale riforma del provvedimento impugnato.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 11.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico motivo d'appello lamenta la violazione ed errata Parte_1 applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. rilevando che il Tribunale, dopo aver dichiarato l'improcedibilità della domanda, ha tuttavia compensato integralmente le spese di lite in violazione del principio di soccombenza e senza motivare in ordine alle ragioni che possano giustificare una simile soluzione.
Il motivo è fondato. pagina 3 di 5 L'art. 91 c.p.c., espressione del principio di causalità, permette di identificare la parte soccombente con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata o, in generale, attraverso il proprio comportamento processuale, ha dato causa alla lite.
L'art. 92 c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 2, del d.l. n.132/ 2014 n.
132, convertito dalla legge n. 162/2014 ed integrato dalla sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, permette la compensazione delle spese - oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca - solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" o anche (grazie all'intervento della Corte delle leggi) ove ricorrano analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Una valida ragione per compensare le spese di lite non può essere ravvisata nella declaratoria d'improcedibilità del ricorso, che determina in ogni caso il rigetto in rito della domanda (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 6424 del 08.03.2024).
Nel caso di specie non ricorre neppure una novità legislativa.
Introducendo l'art. 473 bis.49c.p.c. nel Titolo IV bis del libro II del codice di procedura civile, infatti, il D.Lgs. n. 149/2022 è intervenuto soltanto sul piano processuale, senza modificare i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, ancor oggi disciplinati dall'art 3 comma 2, lett. b) L. 898/1970 e succ. mod..
Il primo comma del citato art. 473 bis.49c.p.c., del resto, ribadisce il principio più volte enunciato dalla giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui “è improponibile la domanda di divorzio che, fondata sulla pronuncia di separazione giudiziale (o sulla separazione consensuale) dei coniugi, sia proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o della omologazione della separazione consensuale), ancorché il passaggio in giudicato (o la omologazione) siano intervenuti nel corso del giudizio” (Cassazione sez. I, sentenza n. 2725 del
09.03.1995).
Non sussistendo alcuna ragione che possa giustificare la compensazione delle spese di lite, pertanto, la sentenza va riformata ponendo a carico della parte pagina 4 di 5 soccombente le spese di entrambi i gradi, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 742 pronunciata dal Tribunale di Pesaro all'esito
[...] della camera di consiglio tenutasi in data 22.10.2024, cosí dispone:
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in euro
2.906,00 per compenso professionale e per il presente grado in euro 3.473.00 per compenso professionale, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
CONFERMA nel resto la gravata sentenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 141 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Iannaccone e Parte_1 dall'avv. Andrea Zauli per procura in calce al ricorso in appello
-Appellante -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini e dall'avv. Controparte_1
Anna Venturi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
-Appellato-
E NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 5 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
- Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 742 pronunciata dal Tribunale di
Pesaro all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 22.10.2024, depositata in data 23.10.2024 e pubblicata in data 24.10.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 742/2024 del Tribunale di Pesaro (Giudice Dr. Davide Storti), emessa nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio RG. 1097/2024 in data 22/10/2024, depositata in data 23/10/2024, mai notificata da controparte, accertare la totale soccombenza del sig. CP_1
nel giudizio suddetto per le ragioni illustrate in narrativa e per l'effetto
[...] porre a suo carico le spese di lite del primo grado di giudizio, nonché quelle del presente procedimento di impugnazione, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, - per le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'appello principale promosso poiché inammissibile e/o infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza Tribunale di Pesaro n. 742/2024 pubblicata il 24.10.2024 e resa nel procedimento n. 1097/2024 RG;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
Per la Procura intervenuta:
“Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in questione nella parte in cui ha statuito la pagina 2 di 5 compensazione delle spese di lite;
considerato che la doglianza espressa nell'appello presentato appare fondata in ragione della soccombenza della parte attualmente appellata chiede la parziale riforma del provvedimento impugnato nei termini suindicati con conferma nel resto”
FATTI DI CAUSA
ha proposto appello avverso la sentenza con cui in data Parte_1
22.10.2024 il Tribunale di Pesaro - nel dichiarare improcedibile la domanda proposta da per sentir pronunciare la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio celebrato in data 21.07.2012 con la in Pt_1 considerazione della pendenza tra le parti del giudizio di separazione e dell'assenza di una sentenza passata in giudicato sul vincolo coniugale - ha compensato le spese di lite “per le ragioni della decisione e le novità legislative”.
Costituendosi nel presente grado, ha contestato la fondatezza Controparte_1 del gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Intervenendo nel presente procedimento la Procura Generale, considerata la fondatezza della doglianza espressa dalla parte appellante, ha chiesto la parziale riforma del provvedimento impugnato.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 11.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico motivo d'appello lamenta la violazione ed errata Parte_1 applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. rilevando che il Tribunale, dopo aver dichiarato l'improcedibilità della domanda, ha tuttavia compensato integralmente le spese di lite in violazione del principio di soccombenza e senza motivare in ordine alle ragioni che possano giustificare una simile soluzione.
Il motivo è fondato. pagina 3 di 5 L'art. 91 c.p.c., espressione del principio di causalità, permette di identificare la parte soccombente con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata o, in generale, attraverso il proprio comportamento processuale, ha dato causa alla lite.
L'art. 92 c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 2, del d.l. n.132/ 2014 n.
132, convertito dalla legge n. 162/2014 ed integrato dalla sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, permette la compensazione delle spese - oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca - solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" o anche (grazie all'intervento della Corte delle leggi) ove ricorrano analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Una valida ragione per compensare le spese di lite non può essere ravvisata nella declaratoria d'improcedibilità del ricorso, che determina in ogni caso il rigetto in rito della domanda (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 6424 del 08.03.2024).
Nel caso di specie non ricorre neppure una novità legislativa.
Introducendo l'art. 473 bis.49c.p.c. nel Titolo IV bis del libro II del codice di procedura civile, infatti, il D.Lgs. n. 149/2022 è intervenuto soltanto sul piano processuale, senza modificare i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, ancor oggi disciplinati dall'art 3 comma 2, lett. b) L. 898/1970 e succ. mod..
Il primo comma del citato art. 473 bis.49c.p.c., del resto, ribadisce il principio più volte enunciato dalla giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui “è improponibile la domanda di divorzio che, fondata sulla pronuncia di separazione giudiziale (o sulla separazione consensuale) dei coniugi, sia proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o della omologazione della separazione consensuale), ancorché il passaggio in giudicato (o la omologazione) siano intervenuti nel corso del giudizio” (Cassazione sez. I, sentenza n. 2725 del
09.03.1995).
Non sussistendo alcuna ragione che possa giustificare la compensazione delle spese di lite, pertanto, la sentenza va riformata ponendo a carico della parte pagina 4 di 5 soccombente le spese di entrambi i gradi, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 742 pronunciata dal Tribunale di Pesaro all'esito
[...] della camera di consiglio tenutasi in data 22.10.2024, cosí dispone:
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in euro
2.906,00 per compenso professionale e per il presente grado in euro 3.473.00 per compenso professionale, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
CONFERMA nel resto la gravata sentenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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