TRIB
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/07/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1571 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1571/2023 R.G. promossa
DA
, , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via Lago Grande n.100 98156 Messina presso lo studio dell'avv. GULINO GIOVANNI , che lo rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
CONTRO
, rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti Massimiliano Fabio e Salvatore Meli con elezione di domicilio digitale alla PEC Email_1
Resistente
E CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Oggetto: separazione giudiziale e divorzio
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 138/2025, pubblicata l'8.2.2025, il cui contenuto di seguito si sintetizza, è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Con ricorso depositato il 29.12.2023 - premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio civile con in data Controparte_1
29.10.2011 a Capo d'DO (atto n. 10 P. I Anno 2011); che dal matrimonio sono nate due figlie: (25.1.2012) e Per_1 Per_2
(13.9.2014); che i rapporti tra i coniugi si sono incrinati sino alla rottura del menage familiare – ha chiesto la separazione personale con assegnazione della casa coniugale, in quanto collocataria delle figlie, da affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori, e con facoltà del padre di frequentarle secondo le modalità proposte;
ha chiesto, inoltre, di disporre l'obbligo a carico del marito di corrisponderle un assegno mensile complessivo per il mantenimento delle figlie di € 1.500,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie nonché un assegno mensile di € 400,00, oltre Istat, per il proprio mantenimento.
Con comparsa, depositata l'11.4.2024, si è costituito Controparte_1
aderendo alla chiesta pronunzia di separazione -pur contestando il contenuto del ricorso avverso- e formulando, altresì, domanda di divorzio. Il resistente ha chiesto l'affido condiviso delle figlie con collocazione presso di sé e disciplina dei tempi di frequentazione con l'altro genitore nonché l'assegnazione della casa familiare e un assegno mensile a carico della per le figlie di € 300,00 per Pt_1
ciascuna, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie. Nondimeno, nel caso di collocamento della prole presso l'altro genitore, si è dichiarato disponibile a corrispondere per le figlie un assegno mensile di € 250,00, oltre Istat, per ciascuna di esse e il 50% delle
2 spese straordinarie proponendo, inoltre, tempi di frequentazione con le suddette figlie e domandando il trasferimento della moglie nell'immobile di proprietà di quest'ultima. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Fissata la comparizione personale dei coniugi e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art 473bis.22 c.p.c. del
2.7.2024 sono stati assunti i provvedimenti provvisori e la causa, in assenza di attività istruttoria è stata rinviata al 15.1.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione.
È stata, quindi, emessa la predetta sentenza di separazione n.
138/2025, pubblicata l'8.2.2025, che ha così disposto:
1. dichiara la separazione personale tra i suddetti coniugi e ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capo d'DO (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
2. dispone l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come indicati in parte motiva;
3. assegna la casa familiare, sita in Capo d'DO via Mancini n.
6 piano secondo. alla ricorrente -in uno ai mobili e agli arredi ivi esistenti, con facoltà del resistente di prelevare i propri effetti personali;
4. pone a carico del resistente e in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile - da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese - di € 600,00
(€ 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente ex Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo i criteri del Protocollo CNF;
5. rigetta la domanda della ricorrente di assegno di mantenimento;
3 Con ordinanza di pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza a trattazione scritta del 14.7.2025 ai fini della chiesta pronunzia del divorzio;
Ciò posto, la domanda di “cessazione degli effetti civili del matrimonio” da qualificarsi piuttosto come scioglimento del matrimonio civile, merita di essere accolta in quanto è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusta sentenza 138/2025 passata in giudicato. Tenuto conto, poi, del protratto periodo di separazione e della volontà dei coniugi medesimi di non volersi riconciliare e di non riprendere la convivenza, è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, dunque, tutti i presupposti di legge per farsi luogo alla pronuncia richiesta.
Va, poi, confermata la succitata sentenza di separazione in ordine al disposto affido condiviso delle due figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale, per l'effetto e in ossequio alla normativa in materia, va assegnata la casa familiare sita in Capo d'DO via Mancini n. 6 piano secondo, in uno ai mobili e agli arredi ivi esistenti, con facoltà del resistente di prelevare i propri effetti personali.
Vanno, altresì, confermate le modalità di frequentazione padre-figlie, ritenute conformi al diritto delle figlie medesime ad avere rapporti continuativi ed equilibrati con il genitore non collocatario, in osservanza al criterio cardine della bigenitorialità. Il , pertanto, CP_1
potrà vedere e tenere con sé le minori il martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 (ore 22,00 nei mesi di luglio ed agosto), nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica (ore 22,00 nei mesi di luglio ed agosto), salvo diverso
4 accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze delle minori;
durante le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze delle minori, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal
16 al 31 agosto nell'altro; per un periodo di cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie che comprendano alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 28 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 3 gennaio il secondo anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno delle minori alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore
22,00.
Infine, in ordine al contributo che il resistente, in quanto genitore non collocatario, è tenuto a corrispondere per le due figlie minori, appare equo confermare quanto già statuito in sede di sentenza di separazione -dovendosi rigettare ogni diversa istanza di modifica in ragione dell'insussistenza di circostanze nuove sopravvenute atte a modificare il predetto dictum- e disponendosi dunque a carico del
-avuto riguardo alle sue condizioni economico-reddituali di CP_1
dipendente comunale e allo stato di possidenza immobiliare e mobiliare del medesimo come documentati in atti (cfr. dichiarazioni dei redditi, estratti conto, atti notarili e visure) – un assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole, spese queste ultime che -in difetto di accordo- saranno individuate secondo i criteri del Protocollo CNF. Detto assegno andrà corrisposto
5 entro i primi cinque giorni di ogni mese alla in quanto Pt_1
genitrice prevalentemente collocataria.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia e la soccombenza sulle domande reciprocamente avanzate, vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti il ricorrente ed il suo procuratore, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così Parte_1 Controparte_1
decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 29.10.2011 a Capo d'DO (atto n. 10 P. I Anno
2011) alle stesse condizioni di cui alla separazione pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 138/2025, e ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capo d'DO
(ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 21.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1571/2023 R.G. promossa
DA
, , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via Lago Grande n.100 98156 Messina presso lo studio dell'avv. GULINO GIOVANNI , che lo rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
CONTRO
, rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti Massimiliano Fabio e Salvatore Meli con elezione di domicilio digitale alla PEC Email_1
Resistente
E CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Oggetto: separazione giudiziale e divorzio
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 138/2025, pubblicata l'8.2.2025, il cui contenuto di seguito si sintetizza, è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Con ricorso depositato il 29.12.2023 - premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio civile con in data Controparte_1
29.10.2011 a Capo d'DO (atto n. 10 P. I Anno 2011); che dal matrimonio sono nate due figlie: (25.1.2012) e Per_1 Per_2
(13.9.2014); che i rapporti tra i coniugi si sono incrinati sino alla rottura del menage familiare – ha chiesto la separazione personale con assegnazione della casa coniugale, in quanto collocataria delle figlie, da affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori, e con facoltà del padre di frequentarle secondo le modalità proposte;
ha chiesto, inoltre, di disporre l'obbligo a carico del marito di corrisponderle un assegno mensile complessivo per il mantenimento delle figlie di € 1.500,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie nonché un assegno mensile di € 400,00, oltre Istat, per il proprio mantenimento.
Con comparsa, depositata l'11.4.2024, si è costituito Controparte_1
aderendo alla chiesta pronunzia di separazione -pur contestando il contenuto del ricorso avverso- e formulando, altresì, domanda di divorzio. Il resistente ha chiesto l'affido condiviso delle figlie con collocazione presso di sé e disciplina dei tempi di frequentazione con l'altro genitore nonché l'assegnazione della casa familiare e un assegno mensile a carico della per le figlie di € 300,00 per Pt_1
ciascuna, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie. Nondimeno, nel caso di collocamento della prole presso l'altro genitore, si è dichiarato disponibile a corrispondere per le figlie un assegno mensile di € 250,00, oltre Istat, per ciascuna di esse e il 50% delle
2 spese straordinarie proponendo, inoltre, tempi di frequentazione con le suddette figlie e domandando il trasferimento della moglie nell'immobile di proprietà di quest'ultima. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Fissata la comparizione personale dei coniugi e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art 473bis.22 c.p.c. del
2.7.2024 sono stati assunti i provvedimenti provvisori e la causa, in assenza di attività istruttoria è stata rinviata al 15.1.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione.
È stata, quindi, emessa la predetta sentenza di separazione n.
138/2025, pubblicata l'8.2.2025, che ha così disposto:
1. dichiara la separazione personale tra i suddetti coniugi e ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capo d'DO (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
2. dispone l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come indicati in parte motiva;
3. assegna la casa familiare, sita in Capo d'DO via Mancini n.
6 piano secondo. alla ricorrente -in uno ai mobili e agli arredi ivi esistenti, con facoltà del resistente di prelevare i propri effetti personali;
4. pone a carico del resistente e in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile - da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese - di € 600,00
(€ 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente ex Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo i criteri del Protocollo CNF;
5. rigetta la domanda della ricorrente di assegno di mantenimento;
3 Con ordinanza di pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza a trattazione scritta del 14.7.2025 ai fini della chiesta pronunzia del divorzio;
Ciò posto, la domanda di “cessazione degli effetti civili del matrimonio” da qualificarsi piuttosto come scioglimento del matrimonio civile, merita di essere accolta in quanto è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusta sentenza 138/2025 passata in giudicato. Tenuto conto, poi, del protratto periodo di separazione e della volontà dei coniugi medesimi di non volersi riconciliare e di non riprendere la convivenza, è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, dunque, tutti i presupposti di legge per farsi luogo alla pronuncia richiesta.
Va, poi, confermata la succitata sentenza di separazione in ordine al disposto affido condiviso delle due figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale, per l'effetto e in ossequio alla normativa in materia, va assegnata la casa familiare sita in Capo d'DO via Mancini n. 6 piano secondo, in uno ai mobili e agli arredi ivi esistenti, con facoltà del resistente di prelevare i propri effetti personali.
Vanno, altresì, confermate le modalità di frequentazione padre-figlie, ritenute conformi al diritto delle figlie medesime ad avere rapporti continuativi ed equilibrati con il genitore non collocatario, in osservanza al criterio cardine della bigenitorialità. Il , pertanto, CP_1
potrà vedere e tenere con sé le minori il martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 (ore 22,00 nei mesi di luglio ed agosto), nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica (ore 22,00 nei mesi di luglio ed agosto), salvo diverso
4 accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze delle minori;
durante le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze delle minori, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal
16 al 31 agosto nell'altro; per un periodo di cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie che comprendano alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 28 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 3 gennaio il secondo anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno delle minori alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore
22,00.
Infine, in ordine al contributo che il resistente, in quanto genitore non collocatario, è tenuto a corrispondere per le due figlie minori, appare equo confermare quanto già statuito in sede di sentenza di separazione -dovendosi rigettare ogni diversa istanza di modifica in ragione dell'insussistenza di circostanze nuove sopravvenute atte a modificare il predetto dictum- e disponendosi dunque a carico del
-avuto riguardo alle sue condizioni economico-reddituali di CP_1
dipendente comunale e allo stato di possidenza immobiliare e mobiliare del medesimo come documentati in atti (cfr. dichiarazioni dei redditi, estratti conto, atti notarili e visure) – un assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole, spese queste ultime che -in difetto di accordo- saranno individuate secondo i criteri del Protocollo CNF. Detto assegno andrà corrisposto
5 entro i primi cinque giorni di ogni mese alla in quanto Pt_1
genitrice prevalentemente collocataria.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia e la soccombenza sulle domande reciprocamente avanzate, vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti il ricorrente ed il suo procuratore, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così Parte_1 Controparte_1
decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 29.10.2011 a Capo d'DO (atto n. 10 P. I Anno
2011) alle stesse condizioni di cui alla separazione pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 138/2025, e ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capo d'DO
(ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 21.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
6